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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 48/2024 R.G. promossa da p. iva: ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via della Mandola n. 39, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia,
Via Baglioni n. 36, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ed ivi domiciliata in Strada della Selva n. 24/A e (c.f.: CP_2
, nato a [...] il [...], domiciliato in Narni (TR), Strada C.F._2
della Selva n. 24/A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Parroni con studio in Terni, P.zza Europa n. 5, ivi elettivamente domiciliati in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 15 =Appellati=
e
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 05.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione -con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo- avverso l'atto di precetto con il quale e avevano intimato il pagamento Controparte_1 CP_2
della somma di €.446.408,76, oltre interessi e successive occorrende, somma liquidata a titolo provvisionale a carico di in forza della sentenza n. 1228/2013 della Parte_2
Corte di Appello di Perugia, resa in data 8/11/2013, divenuta irrevocabile il 7/9/2015.
A fondamento dell'opposizione affermava di essere Parte_1
soggetto estraneo alla sentenza, privo, dunque, di legittimazione passiva e, in subordine,
di titolarità passiva;
assumeva inoltre che l'iniziativa degli intimanti era da considerarsi temeraria tanto da dover essere sanzionata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente da parte del giudice dell'opposizione.
In ragione dei motivi di opposizione dedotti chiedeva, preliminarmente, la sospensione
inaudita altera parte dell'esecutività del titolo azionato con il precetto;
nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della società opponente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare l'inefficacia del precetto, con condanna degli opposti pagina 2 di 15 al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e che contestavano Controparte_1 CP_2
l'opposizione avversaria e ne chiedevano il rigetto.
In particolare, replicavano: - che con atto del 7/10/2015 era stata ceduta Parte_2
alla e, successivamente, con atto del 25/5/2016 cancellata dal Controparte_3
registro delle imprese;
- che con atto del 16/08/2017 era stata deliberata la fusione di mediante incorporazione nella società Controparte_3 [...]
- che, successivamente, revocata l'operazione di fusione, con atto Parte_1
del 20.12.2019 era divenuta cessionaria della Parte_1 [...]
Controparte_3
Assumeva, quindi, che la cessione della alla e Parte_2 Controparte_3
la cessione di quest'ultima alla conducevano a ritenere Parte_1
sussistente la legittimazione passiva di quest'ultima e legittima la pretesa risarcitoria nei suoi confronti, intimata con precetto opposto, secondo i principi generali stabiliti dall'art. 2560 c.c. in materia di trasferimento di azienda.
Concludevano, quindi, per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo, la decisione veniva confermata in sede di reclamo al Collegio.
Istruita la causa con le produzioni documentali delle parti, il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 51/2024, pubblicata il 13.01.2024, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 51/2024 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) “La sentenza impugnata non è condivisibile là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di
pagina 3 di 15 prescrizione sollevata ex art. 2947 c.c. dall'opponente in ordine al pagamento della
provvisionale liquidata dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza 1228/2013,
previa riforma di quella del Tribunale di Spoleto e confermata dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 36024/2015, pubblicata il 07.09.2015, in relazione
all'evento del 25.11.2006”.
Ritiene l'appellante che non vi sia alcun limite temporale per far valere la prescrizione o l'estinzione del credito per cui si procede, nel senso che la relativa eccezione può essere sollevata fino all'esaurimento della procedura esecutiva;
in pratica il processo esecutivo
è mezzo per l'attuazione forzosa del pagamento, dunque, finché questo non è avvenuto il debitore può opporsi ed eccepirne l'estinzione per intervenuta prescrizione.
Afferma inoltre l'appellante che il pagamento della provvisionale liquidata nell'ambito nel processo penale poteva essere fatto valere immediatamente, ma non oltre cinque anni
(art. 2947, comma 3, c.c.) dal momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale che aveva definito tale giudizio, quindi non oltre il 7/9/2020.
2) “La sentenza impugnata non è condivisibile là dove ha applicato erroneamente, al
caso di specie, il principio di cui a Cass. Sez. Un. n. 5054 del 28/2/2017 e successive
Cass. 32134/19 e n. 26450/23, inerente l'art. 2560, comma 2, c.c., previa altrettanto
erronea ricostruzione in fatto della vicenda”.
Afferma l'appellante che, in ipotesi di cessione di azienda, se pur l'annotazione dei debiti nei libri contabili è elemento costitutivo della responsabilità solidale tra cedente e cessionario, la giurisprudenza richiede altresì il requisito dell'alterità, ossia che pur essendovi stato il trasferimento la titolarità delle quote non sia rimasta in capo a coloro che l'avevano anche prima del trasferimento medesimo.
Nella fattispecie – ad avviso dell'appellante – il Tribunale è incorso in errore perché ha ritenuto l'esistenza della stessa compagine sociale tra cedente e cessionario. Infatti pagina 4 di 15 ha una compagine sociale diversa da quella di Controparte_4 [...]
quindi, non è passivamente legittimata con riguardo ai debiti facenti Controparte_3
capo a con la quale ha avuto soltanto un rapporto di affitto e non di Parte_2
cessione di ramo di azienda.
Afferma che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il preteso debito facente capo a fosse passato alla cessionaria in presenza delle relative Parte_2 Controparte_3
condizioni di legge rimaste del tutto sconosciute e indimostrate dagli opposti, che avevano l'onere di provarle.
3)“La sentenza impugnata non è condivisibile là dove ha rigettato l'opposizione a
Parte precetto, ritenendo la solidarietà passiva di er il pagamento delle somme portate
dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia in favore di e in CP_1 CP_2
ragione dell'atto del 31.10.2019, rep. 43632/19063 per notaio . Per_1
La sentenza è erronea nella descrizione degli atti che si sono succeduti e nelle conclusioni assunte rispetto ai medesimi.
Il vizio della sentenza impugnata è quello di non aver ritenuto sussistente il criterio dell'alterità, nonostante che la compagine sociale di Parte_1
fosse costituita da persone diverse da quelle che erano originariamente titolari della stessa azienda, facendo leva sulla sola figura di , che aveva ricoperto la Persona_2
carica di amministratore.
Il criterio dell'alterità - a detta dell'appellante - si riferisce unicamente alle parti titolari dell'azienda, quindi - a suo dire - ne sono esclusi gli amministratori.
4) “La sentenza impugnata non è condivisibile là dove ha condannato l'opponente al
pagamento delle spese del giudizio nella misura di €.17.252,00 oltre accessori”.
La sentenza, afferma l'appellante, va riformata anche in ordine alla condanna alle spese conseguentemente all'accoglimento dei motivi di appello. pagina 5 di 15 In conformità dei motivi dedotti l'appellante ha chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata e del titolo esecutivo azionato;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di accogliere l'opposizione e le riproposte eccezioni e, per l'effetto, di dichiarare prescritto il preteso credito;
in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva dell'appellante, disporre l'annullamento del precetto, dichiarandolo inefficace;
il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto inaudita altera parte del 02.04.2024 la Presidente della Sezione Civile della
Corte di Appello ha disposto provvisoriamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio e contestando l'impugnazione Controparte_1 CP_2
avversaria e chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito hanno concluso per l'integrale rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
gli appellati hanno poi chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 88, comma 2 c.p.c., riferisca alle autorità che esercitano il potere disciplinare la violazione da parte del difensore dell'appellante dei doveri di lealtà e probità, nonché la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Con ordinanza 20.05.2024 la Corte, a modifica del decreto emesso inaudita altera parte,
ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 16.04.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
**** pagina 6 di 15 Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione del credito intimato con il precetto, fatta valere con l'istanza del 27/9/2023.
Sostiene che, essendo il processo esecutivo un mezzo per l'attuazione forzosa del pagamento, fin tanto che il pagamento non è avvenuto il debitore può eccepirne la prescrizione, e ciò fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Afferma che l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare logico rispetto ai motivi di opposizione e deve essere compiuto dal giudice in ogni stato e grado del processo.
A suo dire, quindi, fin quando l'esecuzione non è compiuta è consentito alla parte e prima ancora allo stesso giudice di verificare se sussista ancora il titolo esecutivo o se lo stesso è venuto meno per prescrizione.
Il motivo non coglie nel segno.
Come noto, l'eccezione di prescrizione è una tipica eccezione in senso stretto, in quanto consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accordano ad una parte il potere di neutralizzare il diritto dell'altra, in considerazione dell'inutile decorso del termine stabilito dalla legge.
Tale effetto estintivo, tuttavia, non è automatico, poiché subordinato ad un'espressa manifestazione di volontà della parte interessata.
L'art. 2938 c.c., infatti, prevede espressamente che “il giudice non può rilevare d'ufficio
la prescrizione non opposta”.
La prescrizione, dunque, non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, e ciò in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi, o meno, del fatto prescrizionale già compiuto, ben potendo la mancata eccezione rilevare come tacita rinuncia ad avvalersi dell'efficacia pagina 7 di 15 estintiva ex art. 2937 c.c..
È quindi la parte interessata che deve dichiarare al giudice di volersi avvalere della prescrizione, con la conseguenza che la prescrizione non invocata non costituisce un elemento della causa e il giudice non può tenerne conto alcuno, né potrebbe considerarla implicitamente compresa in altra eccezione, tendente al rigetto della domanda.
In ordine alla tempestività dell'eccezione è pure noto che il disposto di cui all'art. 167,
comma 2 c.p.c. (ratione temporis) stabilisce che le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra cui la prescrizione), devono proporsi a pena di decadenza nella comparsa di risposta e, comunque, nella prima difesa utile.
Ciò premesso, nella fattispecie, avendo l'odierna parte appellante proposto opposizione a precetto, ex art. 615, primo comma, c.p.c., l'opposizione pre-esecutiva così proposta segue le regole ordinarie del giudizio di cognizione con la conseguenza che il preteso fatto estintivo andava dedotto ed allegato dall'opponente sin dal primo atto difensivo utile, ossia con la citazione.
Privo di rilievo si appalesa, pertanto, l'argomento dedotto dall'appellante secondo cui nel processo esecutivo la prescrizione può essere eccepita sino a che questo non sia concluso, dato che il precetto è atto prodromico all'esecuzione che inizia solo con il pignoramento (art.491 cpc).
Ne consegue che, nel caso in esame, avendo l'odierno appellante eccepito la ritenuta prescrizione con memoria del 27/09/2023, l'eccezione va considerata tardiva e come tale inammissibile.
Il motivo di appello è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Il secondo e il terzo motivo di gravame vengono esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi. pagina 8 di 15 Con essi la parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a suo avviso, il primo giudice ha erroneamente applicato l'art. 2560 c.c. e, così facendo, ha erroneamente ritenuto non sussistere nella fattispecie il requisito della “effettiva alterità
soggettiva delle parti titolari dell'azienda”, nel senso così chiarito dalle Sezioni Unite
della Cassazione in sede ermeneutica con la sentenza n. 5054/2017; di conseguenza il
Tribunale di Spoleto avrebbe erroneamente ritenuto Parte_1
legittimata passiva rispetto alla richiesta di pagamento alla stessa intimata con il precetto opposto.
Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure è incorso in errore perché ha ritenuto l'esistenza della stessa compagine sociale confondendo il ruolo di amministratore con quello di proprietario delle quote sociali. In proposito occorre infatti rilevare che
[...]
ha svolto il ruolo di amministratore in varie società, ma non è stato e non è Per_2
titolare delle quote sociali né di né di Parte_1 [...]
ferma restando l'irrilevanza delle cariche amministrative assunte dal Controparte_3
medesimo ai fini dell'esistenza del requisito dell'alterità.
Traendo le fila del discorso, l'appellante ha sottolineato che Parte_1
ha una compagine sociale diversa da quella di quindi
[...] Controparte_3
non è passivamente legittimata con riguardo ai debiti facenti capo a con la Parte_2
quale ha avuto solo un rapporto di affitto e non di cessione di ramo di azienda (atteso che ha ceduto il ramo di azienda non a ma Parte_2 Parte_1
a Controparte_3
Ritiene questa Corte che la censura in disamina non sia accoglibile.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, dal cui orientamento questa Corte non ha motivo di discostarsi, in tema di cessione di azienda il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili pagina 9 di 15 obbligatori – previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. – non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello,
superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla finalità di circolazione dell'azienda (ex multis Cass. 29071/2024).
Questo presupposto fondamentale è stato evidenziato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la richiamata pronuncia n. 5054/2017 che, diretta a dirimere la specifica questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un'azienda commerciale risponda, a norma dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente (pur escludendo, in relazione alla peculiare fattispecie, che, ai fini dell'insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento – e pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta «nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri
contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per
il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale») ha affermato che l'operatività dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. «incontra un limite
solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda»
Orbene, a fronte di tale affermazione - all'evidenza meramente esemplificativa - parte appellante intende sostenere che la Cassazione laddove parla di “alterità soggettiva” fa riferimento esclusivamente ai titolari dell'azienda (id est: ai proprietari delle quote sociali) e non agli amministratori. pagina 10 di 15 In realtà, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità successiva - pure condivisa da questa Corte - “queste indicazioni vanno ritenute meramente esemplificative e non
tassative, per modo che deve reputarsi che il difetto di dualità soggettiva, che esclude
l'applicazione della norma codicistica in esame, sussista in tutti i casi in cui, in seguito
al trasferimento dell'azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la
compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti
immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale” (cfr. in parte motiva Cass. 26450 del 13.09.2023).
Il difetto di dualità soggettiva nella cessione d'azienda sussiste, quindi, in tutti i casi in cui,
in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante - a sostegno del preteso difetto di legittimazione passiva all'intimazione di pagamento di cui al precetto opposto - afferma che abbia una compagine sociale diversa da quella di Parte_1
e, con riguardo ai debiti facenti capo a di aver Controparte_3 Parte_2
intrattenuto con essa solo un rapporto di affitto di azienda e non di cessione di ramo di azienda, atteso che ha ceduto il ramo di azienda a Parte_2 Controparte_3
e non all'odierna appellante.
[...]
Rileva la Corte che dall'esame delle visure storiche della (doc. 4 fascicolo Parte_2
di primo grado di parte appellata) emerge in primo luogo (pag. 5 – sezione
“trasferimenti d'azienda e compravendite”) che con atto del 7.10.2015 ha Parte_2
ceduto l'azienda a (cessionaria); successivamente a tale atto Controparte_3
è seguita istanza di cancellazione dal registro delle imprese (16.02.2016) e la sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese (atto del 25.5.2016 registrato il pagina 11 di 15 8.6.2016).
Inoltre dalla visura camerale della (doc. 5 fascicolo di primo Controparte_3
grado di parte appellata) si ricava (pag. 5) che rivestiva la carica di Persona_2
amministratore unico della società, ed ancora, dalla visura camerale della odierna appellante, (doc. 6 – fascicolo di primo grado Parte_1
dell'appellata) emerge (pag.7) che la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante dell'impresa faceva capo a , che Persona_2
pertanto amministrava sia la società cedente che la cessionaria.
Del resto, attraverso la compravendita avvenuta con atto del 20.10.2019 (cfr. pag. 13 -
sezione “trasferimenti d'azienda e compravendite”) si era realizzata la cessione operata dalla società alla società Controparte_3 Parte_1
mediante conferimento del ramo di azienda “di proprietà della conferente medesima,
avente ad oggetto la raffinazione degli olii vegetali in genere, ramo già condotto in
affitto dalla società conferitaria , teatro del tragico Parte_1
incidente sul lavoro di cui alla sentenza di condanna risarcitoria e del cui pagamento si controverte (cfr. “verbale dell'assemblea straordinaria della società Pt_1 [...]
del 6.12.2019 – in memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Parte_1
Aggiungasi che, ai sensi dell'art. 2 del sopra richiamato verbale, è testualmente previsto:
“dovendosi comunque considerare trasferiti alla società Parte_1
dalla società l'intero ramo d'azienda sopra
[...] CP_3 Controparte_3
individuato, di guisa che possa continuare senza Parte_1
soluzione di continuità l'esercizio del ramo di azienda ad essa conferito”.
Dunque, mediante il suddetto conferimento (art. 4) “la proprietà ed il possesso, frutti ed
oneri, debiti e crediti, senza ulteriori formalità, si trasferiscono a carico ed a favore di
a far tempo da oggi, (data dell'atto) avendo la società Parte_1
pagina 12 di 15 conferitaria già il godimento del ramo d'azienda in oggetto in quanto dalla stessa già
condotto in affitto ...”.
In conclusione, osserva la Corte, che dalla documentazione in atti emerga con assoluta certezza come nella fattispecie difetti il requisito di alterità tra cedente e cessionario.
Infatti, come correttamente rilevato già dal primo giudice in sentenza “ è Persona_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
[...]
a partire dal 09 settembre 2011, e lo stesso è anche Amministratore Parte_1
Unico della dal 02 settembre 2015 (data di costituzione della Controparte_3
società) … lo stesso ha assunto nel corso degli anni plurime cariche sociali anche della
e, nello specifico, ha assunto la carica di consigliere dal 1994 al 2004, la Parte_2
carica di amministratore delegato dal 2004 al 2007 e la carica di consigliere dal 2007
al 2008” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
In tale situazione ritiene questa Corte che non si ponga il problema di tutelare l'interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti dell'azienda acquistata (ex art. 2560 c.2 c.c.),
poiché manca in radice e nella sostanza l'alterità soggettiva del cessionario medesimo rispetto al cedente, che quei debiti aveva assunto, bensì l'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione
(Cass. 32134/2019) che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale tra cedente e cessionario ove, come nella fattispecie, venga riscontrata l'assenza di alterità tra i medesimi.
Anzi, al contrario, risulta per tabulas che abbia negli anni assunto Persona_2
cariche in tutte e tre le società coinvolte nelle cessioni ( Parte_2 [...]
), a riprova certa della continuità delle Controparte_3 Parte_1
loro gestioni e di un unico filo conduttore che unisce i vari passaggi.
Entrambi i motivi sono, dunque, infondati e vengono respinti. pagina 13 di 15 Le questioni sin qui trattate esauriscono la controversia, dal momento che la richiesta di riforma del capo della sentenza sulle spese di lite va respinta sulla base del rigetto dei precedenti motivi di appello.
*****
Rimangono da esaminare le richieste degli appellati relative all'art. 88 c.2 cpc ed al risarcimento dei danni ex art.96 c.3 cpc.
Ritiene la Corte che nella condotta dell'appellante non sia ravvisabile mancanza di lealtà
e probità, essendo gli scritti difensivi sereni nell'esposizione delle proprie tesi e corretti i comportamenti processuali tenuti.
Quanto al danno da lite temeraria osserva il Collegio che la semplice soccombenza non integra la mala fede o colpa grave, e in disparte ogni considerazione sugli aspetti morali della vicenda in disamina.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
contrariis reiectis,
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 51/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto il 13.01.2024)
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in €.14.239,00 per compensi (fasi di: studio, introduttiva e decisionale, pagina 14 di 15 secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022),
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 48/2024 R.G. promossa da p. iva: ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via della Mandola n. 39, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia,
Via Baglioni n. 36, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ed ivi domiciliata in Strada della Selva n. 24/A e (c.f.: CP_2
, nato a [...] il [...], domiciliato in Narni (TR), Strada C.F._2
della Selva n. 24/A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Parroni con studio in Terni, P.zza Europa n. 5, ivi elettivamente domiciliati in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 15 =Appellati=
e
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 05.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione -con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo- avverso l'atto di precetto con il quale e avevano intimato il pagamento Controparte_1 CP_2
della somma di €.446.408,76, oltre interessi e successive occorrende, somma liquidata a titolo provvisionale a carico di in forza della sentenza n. 1228/2013 della Parte_2
Corte di Appello di Perugia, resa in data 8/11/2013, divenuta irrevocabile il 7/9/2015.
A fondamento dell'opposizione affermava di essere Parte_1
soggetto estraneo alla sentenza, privo, dunque, di legittimazione passiva e, in subordine,
di titolarità passiva;
assumeva inoltre che l'iniziativa degli intimanti era da considerarsi temeraria tanto da dover essere sanzionata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente da parte del giudice dell'opposizione.
In ragione dei motivi di opposizione dedotti chiedeva, preliminarmente, la sospensione
inaudita altera parte dell'esecutività del titolo azionato con il precetto;
nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della società opponente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare l'inefficacia del precetto, con condanna degli opposti pagina 2 di 15 al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e che contestavano Controparte_1 CP_2
l'opposizione avversaria e ne chiedevano il rigetto.
In particolare, replicavano: - che con atto del 7/10/2015 era stata ceduta Parte_2
alla e, successivamente, con atto del 25/5/2016 cancellata dal Controparte_3
registro delle imprese;
- che con atto del 16/08/2017 era stata deliberata la fusione di mediante incorporazione nella società Controparte_3 [...]
- che, successivamente, revocata l'operazione di fusione, con atto Parte_1
del 20.12.2019 era divenuta cessionaria della Parte_1 [...]
Controparte_3
Assumeva, quindi, che la cessione della alla e Parte_2 Controparte_3
la cessione di quest'ultima alla conducevano a ritenere Parte_1
sussistente la legittimazione passiva di quest'ultima e legittima la pretesa risarcitoria nei suoi confronti, intimata con precetto opposto, secondo i principi generali stabiliti dall'art. 2560 c.c. in materia di trasferimento di azienda.
Concludevano, quindi, per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo, la decisione veniva confermata in sede di reclamo al Collegio.
Istruita la causa con le produzioni documentali delle parti, il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 51/2024, pubblicata il 13.01.2024, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 51/2024 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) “La sentenza impugnata non è condivisibile là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di
pagina 3 di 15 prescrizione sollevata ex art. 2947 c.c. dall'opponente in ordine al pagamento della
provvisionale liquidata dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza 1228/2013,
previa riforma di quella del Tribunale di Spoleto e confermata dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 36024/2015, pubblicata il 07.09.2015, in relazione
all'evento del 25.11.2006”.
Ritiene l'appellante che non vi sia alcun limite temporale per far valere la prescrizione o l'estinzione del credito per cui si procede, nel senso che la relativa eccezione può essere sollevata fino all'esaurimento della procedura esecutiva;
in pratica il processo esecutivo
è mezzo per l'attuazione forzosa del pagamento, dunque, finché questo non è avvenuto il debitore può opporsi ed eccepirne l'estinzione per intervenuta prescrizione.
Afferma inoltre l'appellante che il pagamento della provvisionale liquidata nell'ambito nel processo penale poteva essere fatto valere immediatamente, ma non oltre cinque anni
(art. 2947, comma 3, c.c.) dal momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale che aveva definito tale giudizio, quindi non oltre il 7/9/2020.
2) “La sentenza impugnata non è condivisibile là dove ha applicato erroneamente, al
caso di specie, il principio di cui a Cass. Sez. Un. n. 5054 del 28/2/2017 e successive
Cass. 32134/19 e n. 26450/23, inerente l'art. 2560, comma 2, c.c., previa altrettanto
erronea ricostruzione in fatto della vicenda”.
Afferma l'appellante che, in ipotesi di cessione di azienda, se pur l'annotazione dei debiti nei libri contabili è elemento costitutivo della responsabilità solidale tra cedente e cessionario, la giurisprudenza richiede altresì il requisito dell'alterità, ossia che pur essendovi stato il trasferimento la titolarità delle quote non sia rimasta in capo a coloro che l'avevano anche prima del trasferimento medesimo.
Nella fattispecie – ad avviso dell'appellante – il Tribunale è incorso in errore perché ha ritenuto l'esistenza della stessa compagine sociale tra cedente e cessionario. Infatti pagina 4 di 15 ha una compagine sociale diversa da quella di Controparte_4 [...]
quindi, non è passivamente legittimata con riguardo ai debiti facenti Controparte_3
capo a con la quale ha avuto soltanto un rapporto di affitto e non di Parte_2
cessione di ramo di azienda.
Afferma che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il preteso debito facente capo a fosse passato alla cessionaria in presenza delle relative Parte_2 Controparte_3
condizioni di legge rimaste del tutto sconosciute e indimostrate dagli opposti, che avevano l'onere di provarle.
3)“La sentenza impugnata non è condivisibile là dove ha rigettato l'opposizione a
Parte precetto, ritenendo la solidarietà passiva di er il pagamento delle somme portate
dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia in favore di e in CP_1 CP_2
ragione dell'atto del 31.10.2019, rep. 43632/19063 per notaio . Per_1
La sentenza è erronea nella descrizione degli atti che si sono succeduti e nelle conclusioni assunte rispetto ai medesimi.
Il vizio della sentenza impugnata è quello di non aver ritenuto sussistente il criterio dell'alterità, nonostante che la compagine sociale di Parte_1
fosse costituita da persone diverse da quelle che erano originariamente titolari della stessa azienda, facendo leva sulla sola figura di , che aveva ricoperto la Persona_2
carica di amministratore.
Il criterio dell'alterità - a detta dell'appellante - si riferisce unicamente alle parti titolari dell'azienda, quindi - a suo dire - ne sono esclusi gli amministratori.
4) “La sentenza impugnata non è condivisibile là dove ha condannato l'opponente al
pagamento delle spese del giudizio nella misura di €.17.252,00 oltre accessori”.
La sentenza, afferma l'appellante, va riformata anche in ordine alla condanna alle spese conseguentemente all'accoglimento dei motivi di appello. pagina 5 di 15 In conformità dei motivi dedotti l'appellante ha chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata e del titolo esecutivo azionato;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di accogliere l'opposizione e le riproposte eccezioni e, per l'effetto, di dichiarare prescritto il preteso credito;
in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva dell'appellante, disporre l'annullamento del precetto, dichiarandolo inefficace;
il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto inaudita altera parte del 02.04.2024 la Presidente della Sezione Civile della
Corte di Appello ha disposto provvisoriamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio e contestando l'impugnazione Controparte_1 CP_2
avversaria e chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito hanno concluso per l'integrale rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
gli appellati hanno poi chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 88, comma 2 c.p.c., riferisca alle autorità che esercitano il potere disciplinare la violazione da parte del difensore dell'appellante dei doveri di lealtà e probità, nonché la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Con ordinanza 20.05.2024 la Corte, a modifica del decreto emesso inaudita altera parte,
ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 16.04.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
**** pagina 6 di 15 Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione del credito intimato con il precetto, fatta valere con l'istanza del 27/9/2023.
Sostiene che, essendo il processo esecutivo un mezzo per l'attuazione forzosa del pagamento, fin tanto che il pagamento non è avvenuto il debitore può eccepirne la prescrizione, e ciò fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Afferma che l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare logico rispetto ai motivi di opposizione e deve essere compiuto dal giudice in ogni stato e grado del processo.
A suo dire, quindi, fin quando l'esecuzione non è compiuta è consentito alla parte e prima ancora allo stesso giudice di verificare se sussista ancora il titolo esecutivo o se lo stesso è venuto meno per prescrizione.
Il motivo non coglie nel segno.
Come noto, l'eccezione di prescrizione è una tipica eccezione in senso stretto, in quanto consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accordano ad una parte il potere di neutralizzare il diritto dell'altra, in considerazione dell'inutile decorso del termine stabilito dalla legge.
Tale effetto estintivo, tuttavia, non è automatico, poiché subordinato ad un'espressa manifestazione di volontà della parte interessata.
L'art. 2938 c.c., infatti, prevede espressamente che “il giudice non può rilevare d'ufficio
la prescrizione non opposta”.
La prescrizione, dunque, non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, e ciò in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi, o meno, del fatto prescrizionale già compiuto, ben potendo la mancata eccezione rilevare come tacita rinuncia ad avvalersi dell'efficacia pagina 7 di 15 estintiva ex art. 2937 c.c..
È quindi la parte interessata che deve dichiarare al giudice di volersi avvalere della prescrizione, con la conseguenza che la prescrizione non invocata non costituisce un elemento della causa e il giudice non può tenerne conto alcuno, né potrebbe considerarla implicitamente compresa in altra eccezione, tendente al rigetto della domanda.
In ordine alla tempestività dell'eccezione è pure noto che il disposto di cui all'art. 167,
comma 2 c.p.c. (ratione temporis) stabilisce che le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra cui la prescrizione), devono proporsi a pena di decadenza nella comparsa di risposta e, comunque, nella prima difesa utile.
Ciò premesso, nella fattispecie, avendo l'odierna parte appellante proposto opposizione a precetto, ex art. 615, primo comma, c.p.c., l'opposizione pre-esecutiva così proposta segue le regole ordinarie del giudizio di cognizione con la conseguenza che il preteso fatto estintivo andava dedotto ed allegato dall'opponente sin dal primo atto difensivo utile, ossia con la citazione.
Privo di rilievo si appalesa, pertanto, l'argomento dedotto dall'appellante secondo cui nel processo esecutivo la prescrizione può essere eccepita sino a che questo non sia concluso, dato che il precetto è atto prodromico all'esecuzione che inizia solo con il pignoramento (art.491 cpc).
Ne consegue che, nel caso in esame, avendo l'odierno appellante eccepito la ritenuta prescrizione con memoria del 27/09/2023, l'eccezione va considerata tardiva e come tale inammissibile.
Il motivo di appello è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Il secondo e il terzo motivo di gravame vengono esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi. pagina 8 di 15 Con essi la parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a suo avviso, il primo giudice ha erroneamente applicato l'art. 2560 c.c. e, così facendo, ha erroneamente ritenuto non sussistere nella fattispecie il requisito della “effettiva alterità
soggettiva delle parti titolari dell'azienda”, nel senso così chiarito dalle Sezioni Unite
della Cassazione in sede ermeneutica con la sentenza n. 5054/2017; di conseguenza il
Tribunale di Spoleto avrebbe erroneamente ritenuto Parte_1
legittimata passiva rispetto alla richiesta di pagamento alla stessa intimata con il precetto opposto.
Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure è incorso in errore perché ha ritenuto l'esistenza della stessa compagine sociale confondendo il ruolo di amministratore con quello di proprietario delle quote sociali. In proposito occorre infatti rilevare che
[...]
ha svolto il ruolo di amministratore in varie società, ma non è stato e non è Per_2
titolare delle quote sociali né di né di Parte_1 [...]
ferma restando l'irrilevanza delle cariche amministrative assunte dal Controparte_3
medesimo ai fini dell'esistenza del requisito dell'alterità.
Traendo le fila del discorso, l'appellante ha sottolineato che Parte_1
ha una compagine sociale diversa da quella di quindi
[...] Controparte_3
non è passivamente legittimata con riguardo ai debiti facenti capo a con la Parte_2
quale ha avuto solo un rapporto di affitto e non di cessione di ramo di azienda (atteso che ha ceduto il ramo di azienda non a ma Parte_2 Parte_1
a Controparte_3
Ritiene questa Corte che la censura in disamina non sia accoglibile.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, dal cui orientamento questa Corte non ha motivo di discostarsi, in tema di cessione di azienda il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili pagina 9 di 15 obbligatori – previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. – non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello,
superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla finalità di circolazione dell'azienda (ex multis Cass. 29071/2024).
Questo presupposto fondamentale è stato evidenziato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la richiamata pronuncia n. 5054/2017 che, diretta a dirimere la specifica questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un'azienda commerciale risponda, a norma dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente (pur escludendo, in relazione alla peculiare fattispecie, che, ai fini dell'insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento – e pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta «nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri
contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per
il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale») ha affermato che l'operatività dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. «incontra un limite
solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda»
Orbene, a fronte di tale affermazione - all'evidenza meramente esemplificativa - parte appellante intende sostenere che la Cassazione laddove parla di “alterità soggettiva” fa riferimento esclusivamente ai titolari dell'azienda (id est: ai proprietari delle quote sociali) e non agli amministratori. pagina 10 di 15 In realtà, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità successiva - pure condivisa da questa Corte - “queste indicazioni vanno ritenute meramente esemplificative e non
tassative, per modo che deve reputarsi che il difetto di dualità soggettiva, che esclude
l'applicazione della norma codicistica in esame, sussista in tutti i casi in cui, in seguito
al trasferimento dell'azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la
compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti
immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale” (cfr. in parte motiva Cass. 26450 del 13.09.2023).
Il difetto di dualità soggettiva nella cessione d'azienda sussiste, quindi, in tutti i casi in cui,
in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante - a sostegno del preteso difetto di legittimazione passiva all'intimazione di pagamento di cui al precetto opposto - afferma che abbia una compagine sociale diversa da quella di Parte_1
e, con riguardo ai debiti facenti capo a di aver Controparte_3 Parte_2
intrattenuto con essa solo un rapporto di affitto di azienda e non di cessione di ramo di azienda, atteso che ha ceduto il ramo di azienda a Parte_2 Controparte_3
e non all'odierna appellante.
[...]
Rileva la Corte che dall'esame delle visure storiche della (doc. 4 fascicolo Parte_2
di primo grado di parte appellata) emerge in primo luogo (pag. 5 – sezione
“trasferimenti d'azienda e compravendite”) che con atto del 7.10.2015 ha Parte_2
ceduto l'azienda a (cessionaria); successivamente a tale atto Controparte_3
è seguita istanza di cancellazione dal registro delle imprese (16.02.2016) e la sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese (atto del 25.5.2016 registrato il pagina 11 di 15 8.6.2016).
Inoltre dalla visura camerale della (doc. 5 fascicolo di primo Controparte_3
grado di parte appellata) si ricava (pag. 5) che rivestiva la carica di Persona_2
amministratore unico della società, ed ancora, dalla visura camerale della odierna appellante, (doc. 6 – fascicolo di primo grado Parte_1
dell'appellata) emerge (pag.7) che la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante dell'impresa faceva capo a , che Persona_2
pertanto amministrava sia la società cedente che la cessionaria.
Del resto, attraverso la compravendita avvenuta con atto del 20.10.2019 (cfr. pag. 13 -
sezione “trasferimenti d'azienda e compravendite”) si era realizzata la cessione operata dalla società alla società Controparte_3 Parte_1
mediante conferimento del ramo di azienda “di proprietà della conferente medesima,
avente ad oggetto la raffinazione degli olii vegetali in genere, ramo già condotto in
affitto dalla società conferitaria , teatro del tragico Parte_1
incidente sul lavoro di cui alla sentenza di condanna risarcitoria e del cui pagamento si controverte (cfr. “verbale dell'assemblea straordinaria della società Pt_1 [...]
del 6.12.2019 – in memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Parte_1
Aggiungasi che, ai sensi dell'art. 2 del sopra richiamato verbale, è testualmente previsto:
“dovendosi comunque considerare trasferiti alla società Parte_1
dalla società l'intero ramo d'azienda sopra
[...] CP_3 Controparte_3
individuato, di guisa che possa continuare senza Parte_1
soluzione di continuità l'esercizio del ramo di azienda ad essa conferito”.
Dunque, mediante il suddetto conferimento (art. 4) “la proprietà ed il possesso, frutti ed
oneri, debiti e crediti, senza ulteriori formalità, si trasferiscono a carico ed a favore di
a far tempo da oggi, (data dell'atto) avendo la società Parte_1
pagina 12 di 15 conferitaria già il godimento del ramo d'azienda in oggetto in quanto dalla stessa già
condotto in affitto ...”.
In conclusione, osserva la Corte, che dalla documentazione in atti emerga con assoluta certezza come nella fattispecie difetti il requisito di alterità tra cedente e cessionario.
Infatti, come correttamente rilevato già dal primo giudice in sentenza “ è Persona_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
[...]
a partire dal 09 settembre 2011, e lo stesso è anche Amministratore Parte_1
Unico della dal 02 settembre 2015 (data di costituzione della Controparte_3
società) … lo stesso ha assunto nel corso degli anni plurime cariche sociali anche della
e, nello specifico, ha assunto la carica di consigliere dal 1994 al 2004, la Parte_2
carica di amministratore delegato dal 2004 al 2007 e la carica di consigliere dal 2007
al 2008” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
In tale situazione ritiene questa Corte che non si ponga il problema di tutelare l'interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti dell'azienda acquistata (ex art. 2560 c.2 c.c.),
poiché manca in radice e nella sostanza l'alterità soggettiva del cessionario medesimo rispetto al cedente, che quei debiti aveva assunto, bensì l'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione
(Cass. 32134/2019) che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale tra cedente e cessionario ove, come nella fattispecie, venga riscontrata l'assenza di alterità tra i medesimi.
Anzi, al contrario, risulta per tabulas che abbia negli anni assunto Persona_2
cariche in tutte e tre le società coinvolte nelle cessioni ( Parte_2 [...]
), a riprova certa della continuità delle Controparte_3 Parte_1
loro gestioni e di un unico filo conduttore che unisce i vari passaggi.
Entrambi i motivi sono, dunque, infondati e vengono respinti. pagina 13 di 15 Le questioni sin qui trattate esauriscono la controversia, dal momento che la richiesta di riforma del capo della sentenza sulle spese di lite va respinta sulla base del rigetto dei precedenti motivi di appello.
*****
Rimangono da esaminare le richieste degli appellati relative all'art. 88 c.2 cpc ed al risarcimento dei danni ex art.96 c.3 cpc.
Ritiene la Corte che nella condotta dell'appellante non sia ravvisabile mancanza di lealtà
e probità, essendo gli scritti difensivi sereni nell'esposizione delle proprie tesi e corretti i comportamenti processuali tenuti.
Quanto al danno da lite temeraria osserva il Collegio che la semplice soccombenza non integra la mala fede o colpa grave, e in disparte ogni considerazione sugli aspetti morali della vicenda in disamina.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
contrariis reiectis,
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 51/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto il 13.01.2024)
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in €.14.239,00 per compensi (fasi di: studio, introduttiva e decisionale, pagina 14 di 15 secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022),
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15