Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2016, proposto da
I Casali S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Cittadini, con domicilio eletto ex lege presso il Tar Lazio, Sez. dist. di Latina, in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Fumone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Di Mario, con domicilio eletto ex lege presso il Tar Lazio, Sez. dist. di Latina, in Latina, via A. Doria, 4;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.31 del 5 settembre 2016 di applicazione della sanzione pecuniaria a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione degli interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di titoli abilitativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fumone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa TE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 31 del 5 settembre 2016, notificata il 19 settembre 2016, emessa dal Comune di Fumone, di applicazione della sanzione di euro 15.000 per l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione degli interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di titoli abilitativi.
1.1. In particolare ha dedotto che tale sanzione sarebbe stata applicata due volte in relazione alla stessa violazione, essendo già stata emessa l’ordinanza n. 31 del 18 ottobre 2014, per il pagamento di euro 30.000, per aver edificato un fabbricato in cemento armato e una vasca di depurazione interrata censiti al NCEU del suddetto Comune al foglio 17, p.lla 187.
1.2. Il Comune di Fumone si è costituito e ha depositato memoria il 22 maggio 2022, domandando che il ricorso fosse respinto in quanto non corrisponde al vero quanto sostenuto dal ricorrente, posto che, contrariamente a quanto teorizzato dalla ricorrente, le sanzioni corrispondono a due diverse violazioni.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Rileva il Collegio che dalla documentazione versata in atti dal Comune intimato si ricava quanto segue:
- con verbale di accertamento n. 3 del 25 maggio 2009, prot. n. 2371, gli agenti della Polizia municipale hanno accertato l’edificazione di un manufatto in via Vicinale Canale s.n.c. “ con struttura in cemento armato costituito in parte da due livelli ed in parte da tre livelli. Tale struttura risulta completata a rustico con destinazione d’uso non accertata in quanto sul cantiere non era presente il proprietario o il committente dei lavori. Costruzione di una vasca interrata per depurazione dei reflui. Non risulta essere stato rilasciato titolo abilitativo alla realizzazione .”;
- con ordinanza n. 10 del 20 maggio 2009 il Comune ha quindi intimato la sospensione dei lavori;
- con ordinanza n. 15 del 1° luglio 2009 prot. n. 3027 il Comune ha ordinato la demolizione dell’opera abusiva in questione; successivamente, constatato l’inadempimento dell’ordine di demolizione, il Comune ha adottato il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’area identificata al CT del Comune al foglio 17, p.lla 720;
- con ordinanza n. 31 del 8 ottobre 2014, prot. n. 3969, tenuto conto dell’omessa demolizione dell’opera, il Comune ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 30.000, sempre in relazione al fabbricato di cui sopra;
Tale vicenda, quindi, ha avuto ad oggetto i fabbricati realizzati sull’area identificata al CT del Comune al foglio 17, p.lla 720.
4. Il provvedimento oggetto di impugnazione, invece, trae origine dalla richiesta di concessione edilizia prot. n. 4277 del 10 dicembre 2004 per il fabbricato identificato al NCEU del Comune di Fumone al foglio 17, p.lla 187, sub. 4.
In relazione a tale intervento:
- il verbale di contestazione n. 3 del 12 ottobre 2012 riporta in via Vicinale Canale “ la realizzazione di un fabbricato uso commerciale composto da tre vani affiancati ad unico livello con copertura a terrazzo praticabile, censito nel NCEU al foglio n. 187 sub 4, in assenza del permesso a costruire e del nulla osta sismico ”; dalle fotografie versate in atti si ricava che il fabbricato in questione era completato e aperto al pubblico come albergo e ristorante;
- con ordinanza n. 40 del 15 ottobre 2012, prot. n. 4730, notificata in pari data, il Tecnico Comunale ha intimato la demolizione dell’opera;
- con successivo verbale prot. n. 4975 del 21 novembre 2015, la Polizia municipale ha verificato l’inottemperanza all’intimazione;
- con ordinanza n. 31 del 15 settembre 2016 – oggetto dell’odierna impugnazione – il Comune ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 15.000 alla parte ricorrente per aver edificato, in assenza del titolo edilizio, il “ fabbricato censito nel NCEU al foglio 17 con il mappale n. 187 sub. 4 ad uso commerciale composto da tre vani affiancati ad un unico livello con copertura di terrazzo praticabile, con strutture in cemento armato ”.
5. Tanto premesso, dalla disamina della ricostruzione offerta dall’amministrazione comunale, supportata e comprovata dalla relativa documentazione, si ricava, quindi, la palese infondatezza della doglianza sollevata, non corrispondendo al vero che la sanzione sia stata applicata con riferimento alla stessa violazione.
Tali circostanze, come debitamente documentate, non sono state in alcun modo contestate dalla difesa avversaria, che non ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a.
6. Infine, va detto che l’importo della sanzione è conforme a quanto previsto dall’art. 31, co. 4 bis D.P.R. n. 380/01 che individua quale massimo e minimo edittale un importo compreso tra i 2.000 e i 20.000 euro.
7. Dalle considerazioni che precedono deriva, quindi, il rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 3.000, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RI CH, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
TE LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LA | RO RI CH |
IL SEGRETARIO