Art. 3.
Alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, e' concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennita' ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo e' di lire 100 giornaliere.
L'anzidetto sussidio e' integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all' art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Il sussidio di cui al presente articolo non e' cumulabile con quello di disoccupazione ne' con altri di carattere ordinario o continuativo, ma e' ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.
Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perche' rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, potra' essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di eta' maggiore.
Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se' stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.
Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verra' corrisposto al coniuge col quale essi convivono.
Se il profugo e' soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.
I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile. (7) ((8)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967. ---------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622 , convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai profughi e rimpatriati che fruiscono del sussidio mensile di cui all' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, nonche' agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all' articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225 , e' concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennita' di sistemazione di lire 300.000 pro-capite".
Alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, e' concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennita' ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo e' di lire 100 giornaliere.
L'anzidetto sussidio e' integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all' art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Il sussidio di cui al presente articolo non e' cumulabile con quello di disoccupazione ne' con altri di carattere ordinario o continuativo, ma e' ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.
Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perche' rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, potra' essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di eta' maggiore.
Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se' stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.
Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verra' corrisposto al coniuge col quale essi convivono.
Se il profugo e' soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.
I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile. (7) ((8)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967. ---------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622 , convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai profughi e rimpatriati che fruiscono del sussidio mensile di cui all' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, nonche' agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all' articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225 , e' concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennita' di sistemazione di lire 300.000 pro-capite".