Art. 1.
Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) e' autorizzato a partecipare alla costituzione di una Societa' per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercenti alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano esistenti o che venissero scoperte in localita' denominata "San Vigilio" in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcine, Cermes e Naturno e delle sorgenti Tivoli, in localita' Tirolo, Avelengo, Scena, dei comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, provincia di Bolzano, ed a sottoscrivere e versare capitale nella detta Societa' sino alla concorrenza di 600 milioni.
Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) e' autorizzato a partecipare alla costituzione di una Societa' per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercenti alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano esistenti o che venissero scoperte in localita' denominata "San Vigilio" in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcine, Cermes e Naturno e delle sorgenti Tivoli, in localita' Tirolo, Avelengo, Scena, dei comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, provincia di Bolzano, ed a sottoscrivere e versare capitale nella detta Societa' sino alla concorrenza di 600 milioni.