TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2025, n. 5406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5406 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18063/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18063/2019 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 DALL'AVV. GIOVANNI CAVALLARO
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., P. VA , rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio De Mauro P.IVA_1
APPELLATO
E contro
, C.F. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e , per chiedere Controparte_1 Controparte_2
la riforma della sentenza n. 59/2019, emessa dal Giudice di Pace di Giarre,
depositata in data 30.03.2019, per il seguente unico motivo: errata interpretazione dei fatti di causa e mancata valutazione dei documenti di causa
– errore di motivazione.
L'appellante, attore in primo grado, allegava che in data 11.03.2013, alle ore
21:15 circa, in Giarre, lungo il Corso Italia, all'altezza di Piazza San
Francesco, veniva investito mentre stava attraversando la strada sulle apposite strisce pedonali dall'autovettura Smart targata DF 597 NA, assicurata per la r.c.a. con e di proprietà della Signora Controparte_1 CP_2
[...]
La costituendosi in giudizio, contestava sia l'an che il Controparte_3
quantum della richiesta risarcitoria.
Produceva a supporto della poca credibilità dell'attore, una nota della Guardia
di Finanza di Taormina che attestava l'esistenza di un procedimento penale a carico del per indebito risarcimento da parte delle compagnie Pt_1
assicuratrici.
L'attore produceva certificato ex art. 355 cpp (che però non si rinviene in atti)
che attestava l'inesistenza di iscrizioni suscettibili di comunicazioni a suo carico. In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che:
“L'istruttoria del giudizio ha acquisito la dichiarazione testimoniale, resa in
contraddittorio tra le parti, da , all'udienza del 13.03.2018. Il CP_4
predetto teste ha dichiarato "avevo da poco finito di sorbire un caffè al
chiosco di Piazza San Francesco quando vedevo l'incidente in questione ... il
pedone stava attraversando il Corso Italia con direzione Messina - Catania,
dalla chiesa verso l'ufficio postale". La dichiarazione testimoniale
sembrerebbe confermare la ricostruzione del sinistro fornita
stragiudizialmente dal presunto investitore e non Parte_2
quella resa stragiudizialmente dal . La localizzazione del Parte_1
sinistro, effettuata in fase stragiudiziale dal , chiaramente Parte_1
più a monte di circa un centinaio di metri rispetto al luogo dell'incidente
indicato tanto dal conducente dell'autovettura Smart targata DF 597 NA
quanto dal testimone, potrebbe costituire un indizio per affermare la falsità
dell'incidente stradale o potrebbe invece "giustificarsi", salvo quanto si dirà
in seguito, dal maldestro tentativo dello stesso di Parte_1
consegnare all'accertatore della Compagnia di assicurazioni una narrazione
dei fatti inappuntabile circa l'assenza di sue responsabilità giuridiche
nell'attraversamento del Corso Italia. Non a caso lo stesso , Parte_1
chiamato a rendere stragiudizialmente dichiarazione, circa la dinamica del
sinistro, abbia così riferito al personale dell'Istituto investigativo
[...]
“mi trovavo in Giarre esattamente al Corso Italia Controparte_5 a piedi e mi accingevo ad attraversare dal civico 170 (negozio Bimbus) al
civico 163, sulle strisce pedonali;
giunto quasi al centro delle strisce pedonali
un veicolo esattamente una Smart ...". Sembrerebbe, salvo quanto si dirà in
seguito, che il in quella dichiarazione stragiudiziale avesse Parte_1
voluto per così dire stigmatizzare la corretta sua condotta, quale pedone, in
occasione dell'evento per cui è processo, richiamando più volte le "strisce
pedonali" che risultavano segnate guarda caso tra il civico 170 (negozio
Bimbus) ed il civico 163 di Corso Italia di Giarre. Siffatta lettura, pure
effettuata dall'Ufficio in fase istruttoria, sarebbe riuscita a "giustificare" la
patente incongruenza, in ordine al luogo del sinistro, tra quanto dichiarato in
sede stragiudiziale dal e quanto dichiarato, sempre in sede Parte_1
stragiudiziale, dal , restituendo alla questione un Parte_2
"ingenuo tentativo" del di sottrarsi ad un possibile suo Parte_1
concorso di colpa (ossia attraversamento della sede stradale fuori dalle
strisce pedonali). Sennonché a leggere ed esaminare attentamente gli atti ed
i documenti di causa si evince che la discrasia tra le due dichiarazioni
stragiudiziali (quella del presunto danneggiato e del Parte_1
presunto danneggiante ) non è affatto frutto di un Parte_2
ingenuo tentativo di sottrarsi ad un possibile concorso di colpa ma una
ingiustificabile ed insanabile contraddizione che riverbera i suoi effetti
sull'accoglimento della domanda giudiziaria proposta. Le strisce pedonali
esistevano (e non potevano non esistere vista la presenza del chiosco sul margine del Corso Italia che attraversa perpendicolarmente Piazza San
Francesco dividendola in due ampi spazi) anche in corrispondenza del
chiosco (chiosco cui ha fatto riferimento il ), per come Parte_2
si evince dalla foto del "fascicolo fotografico assicurato" recante in basso,
come numero di pagina, "24" della produzione dell'Avv. Barresi per la
In altri termini la presenza di strisce pedonali Controparte_1
sul Corso Italia anche in corrispondenza del chiosco di Piazza San Francesco
(quello indicato dal ) impediscono di poter relegare Parte_2
la predetta contraddizione nell'ambito di un mal riuscito tentativo di sottrarsi
ad un concorso di colpa, restituendo, invece, un grave contrasto che appare
insanabile ed ingiustificabile. Né vale che parte attrice, nel suo atto
introduttivo, non abbia più fatto riferimento ai due predetti numeri civici di
Corso Italia di Giarre, nell'immanenza agli atti del processo della sua
predetta dichiarazione stragiudiziale. Men che meno vale la richiamata
certificazione prodotta dal difensore di parte attrice, posto che a fronte del
certificato negativo ex art. 335 c.p.p., rispetto alle indagini svolte dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per "ipotesi di
indebito risarcimento per sinistri stradali simulati ai danni di diverse
compagnie assicurative", non può tout court affermarsi la veridicità del
sinistro per cui è processo. La domanda deve, dunque, rigettarsi”.
Si costituiva la la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva, invece, ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_2
contumacia.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato che il sinistro non si è verificato così come narrato in atto di citazione.
Analizzando gli atti del giudizio di primo grado si evince come il sinistro sia avvenuto per cause differenti rispetto a quanto narrato dall'attore, oggi
La prova testimoniale resa da , per quanto coerente con la CP_4
dinamica del sinistro narrata in citazione, contrasta con quanto dichiarato dall'appellante in fase stragiudiziale, creando elementi di sospetto, come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Tale deposizione, pertanto, non è idonea a costituire prova certa della dinamica narrata, sia perché è l'unica deposizione testimoniale, sia perché è
accompagnata da elementi di sospetto nella ricostruzione dei fatti,
considerando anche che non è intervenuta alcuna autorità. Inoltre, non è dato sapere come l'appellante abbia raggiunto la struttura ospedaliera dopo il presunto sinistro.
Anche la produzione del certificato negativo ex art. 335 c.p.p., nulla prova sull'esistenza e veridicità del sinistro per cui è causa.
Infine, dagli esiti della CTU emergono dubbi sulla veridicità del sinistro.
Il consulente d'ufficio, infatti, pur ritenendo compatibile il danno da schiacciamento del primo dito del piede destro del con la narrazione Pt_1
del sinistro, ritiene inesistente il nesso di causalità “…con i riferiti postumi a
carico della caviglia, ciò in considerazione del fatto che agli atti sono presenti
due Verbali di Pronto Soccorso in cui non si fa alcun cenno ad eventi
traumatici interessanti la caviglia destra, né tantomeno sono presenti
certificazioni specialistiche ortopediche a tal riguardo…”.
Il Giudice di primo grado ha anche evidenziato come l'attore/appellante abbia dichiarato di aver attraversato la strada sulle strisce pedonali all'altezza del civico 163/170 di Corso Italia in Giarre (numerazione scomparsa in atto di citazione) ma tale collocazione “migra” nei pressi del chiosco di Piazza San
Francesco, come dichiarato stragiudizialmente dal presunto danneggiante,
. Parte_2
Appare condivisibile da questo Giudicante quanto statuito dal Giudice di prime cure: “…la discrasia tra le due dichiarazioni stragiudiziali (quella del
presunto danneggiato e del presunto danneggiante Parte_1
) non è affatto frutto di un ingenuo tentativo di Parte_2 sottrarsi ad un possibile concorso di colpa ma una ingiustificabile ed
insanabile contraddizione che riverbera i suoi effetti sull'accoglimento della
domanda giudiziaria proposta”.
Appare evidente che l'appellato non è riuscito ad assolvere al proprio onere probatorio né con le proprie allegazioni né richiedendo gli ordinari mezzi di prova.
Ne consegue che la dinamica esposta in citazione non risulta assistita da prove precise e puntuali della sussistenza del sinistro.
Pertanto, si deve concludere che l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure appare corretto e coerente con le allegazioni prodotte in giudizio e dalle risultanze istruttorie.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 59/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Giarre; - condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 5.077,00
[...]
per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18063/2019 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 DALL'AVV. GIOVANNI CAVALLARO
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., P. VA , rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio De Mauro P.IVA_1
APPELLATO
E contro
, C.F. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e , per chiedere Controparte_1 Controparte_2
la riforma della sentenza n. 59/2019, emessa dal Giudice di Pace di Giarre,
depositata in data 30.03.2019, per il seguente unico motivo: errata interpretazione dei fatti di causa e mancata valutazione dei documenti di causa
– errore di motivazione.
L'appellante, attore in primo grado, allegava che in data 11.03.2013, alle ore
21:15 circa, in Giarre, lungo il Corso Italia, all'altezza di Piazza San
Francesco, veniva investito mentre stava attraversando la strada sulle apposite strisce pedonali dall'autovettura Smart targata DF 597 NA, assicurata per la r.c.a. con e di proprietà della Signora Controparte_1 CP_2
[...]
La costituendosi in giudizio, contestava sia l'an che il Controparte_3
quantum della richiesta risarcitoria.
Produceva a supporto della poca credibilità dell'attore, una nota della Guardia
di Finanza di Taormina che attestava l'esistenza di un procedimento penale a carico del per indebito risarcimento da parte delle compagnie Pt_1
assicuratrici.
L'attore produceva certificato ex art. 355 cpp (che però non si rinviene in atti)
che attestava l'inesistenza di iscrizioni suscettibili di comunicazioni a suo carico. In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che:
“L'istruttoria del giudizio ha acquisito la dichiarazione testimoniale, resa in
contraddittorio tra le parti, da , all'udienza del 13.03.2018. Il CP_4
predetto teste ha dichiarato "avevo da poco finito di sorbire un caffè al
chiosco di Piazza San Francesco quando vedevo l'incidente in questione ... il
pedone stava attraversando il Corso Italia con direzione Messina - Catania,
dalla chiesa verso l'ufficio postale". La dichiarazione testimoniale
sembrerebbe confermare la ricostruzione del sinistro fornita
stragiudizialmente dal presunto investitore e non Parte_2
quella resa stragiudizialmente dal . La localizzazione del Parte_1
sinistro, effettuata in fase stragiudiziale dal , chiaramente Parte_1
più a monte di circa un centinaio di metri rispetto al luogo dell'incidente
indicato tanto dal conducente dell'autovettura Smart targata DF 597 NA
quanto dal testimone, potrebbe costituire un indizio per affermare la falsità
dell'incidente stradale o potrebbe invece "giustificarsi", salvo quanto si dirà
in seguito, dal maldestro tentativo dello stesso di Parte_1
consegnare all'accertatore della Compagnia di assicurazioni una narrazione
dei fatti inappuntabile circa l'assenza di sue responsabilità giuridiche
nell'attraversamento del Corso Italia. Non a caso lo stesso , Parte_1
chiamato a rendere stragiudizialmente dichiarazione, circa la dinamica del
sinistro, abbia così riferito al personale dell'Istituto investigativo
[...]
“mi trovavo in Giarre esattamente al Corso Italia Controparte_5 a piedi e mi accingevo ad attraversare dal civico 170 (negozio Bimbus) al
civico 163, sulle strisce pedonali;
giunto quasi al centro delle strisce pedonali
un veicolo esattamente una Smart ...". Sembrerebbe, salvo quanto si dirà in
seguito, che il in quella dichiarazione stragiudiziale avesse Parte_1
voluto per così dire stigmatizzare la corretta sua condotta, quale pedone, in
occasione dell'evento per cui è processo, richiamando più volte le "strisce
pedonali" che risultavano segnate guarda caso tra il civico 170 (negozio
Bimbus) ed il civico 163 di Corso Italia di Giarre. Siffatta lettura, pure
effettuata dall'Ufficio in fase istruttoria, sarebbe riuscita a "giustificare" la
patente incongruenza, in ordine al luogo del sinistro, tra quanto dichiarato in
sede stragiudiziale dal e quanto dichiarato, sempre in sede Parte_1
stragiudiziale, dal , restituendo alla questione un Parte_2
"ingenuo tentativo" del di sottrarsi ad un possibile suo Parte_1
concorso di colpa (ossia attraversamento della sede stradale fuori dalle
strisce pedonali). Sennonché a leggere ed esaminare attentamente gli atti ed
i documenti di causa si evince che la discrasia tra le due dichiarazioni
stragiudiziali (quella del presunto danneggiato e del Parte_1
presunto danneggiante ) non è affatto frutto di un Parte_2
ingenuo tentativo di sottrarsi ad un possibile concorso di colpa ma una
ingiustificabile ed insanabile contraddizione che riverbera i suoi effetti
sull'accoglimento della domanda giudiziaria proposta. Le strisce pedonali
esistevano (e non potevano non esistere vista la presenza del chiosco sul margine del Corso Italia che attraversa perpendicolarmente Piazza San
Francesco dividendola in due ampi spazi) anche in corrispondenza del
chiosco (chiosco cui ha fatto riferimento il ), per come Parte_2
si evince dalla foto del "fascicolo fotografico assicurato" recante in basso,
come numero di pagina, "24" della produzione dell'Avv. Barresi per la
In altri termini la presenza di strisce pedonali Controparte_1
sul Corso Italia anche in corrispondenza del chiosco di Piazza San Francesco
(quello indicato dal ) impediscono di poter relegare Parte_2
la predetta contraddizione nell'ambito di un mal riuscito tentativo di sottrarsi
ad un concorso di colpa, restituendo, invece, un grave contrasto che appare
insanabile ed ingiustificabile. Né vale che parte attrice, nel suo atto
introduttivo, non abbia più fatto riferimento ai due predetti numeri civici di
Corso Italia di Giarre, nell'immanenza agli atti del processo della sua
predetta dichiarazione stragiudiziale. Men che meno vale la richiamata
certificazione prodotta dal difensore di parte attrice, posto che a fronte del
certificato negativo ex art. 335 c.p.p., rispetto alle indagini svolte dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per "ipotesi di
indebito risarcimento per sinistri stradali simulati ai danni di diverse
compagnie assicurative", non può tout court affermarsi la veridicità del
sinistro per cui è processo. La domanda deve, dunque, rigettarsi”.
Si costituiva la la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva, invece, ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_2
contumacia.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato che il sinistro non si è verificato così come narrato in atto di citazione.
Analizzando gli atti del giudizio di primo grado si evince come il sinistro sia avvenuto per cause differenti rispetto a quanto narrato dall'attore, oggi
La prova testimoniale resa da , per quanto coerente con la CP_4
dinamica del sinistro narrata in citazione, contrasta con quanto dichiarato dall'appellante in fase stragiudiziale, creando elementi di sospetto, come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Tale deposizione, pertanto, non è idonea a costituire prova certa della dinamica narrata, sia perché è l'unica deposizione testimoniale, sia perché è
accompagnata da elementi di sospetto nella ricostruzione dei fatti,
considerando anche che non è intervenuta alcuna autorità. Inoltre, non è dato sapere come l'appellante abbia raggiunto la struttura ospedaliera dopo il presunto sinistro.
Anche la produzione del certificato negativo ex art. 335 c.p.p., nulla prova sull'esistenza e veridicità del sinistro per cui è causa.
Infine, dagli esiti della CTU emergono dubbi sulla veridicità del sinistro.
Il consulente d'ufficio, infatti, pur ritenendo compatibile il danno da schiacciamento del primo dito del piede destro del con la narrazione Pt_1
del sinistro, ritiene inesistente il nesso di causalità “…con i riferiti postumi a
carico della caviglia, ciò in considerazione del fatto che agli atti sono presenti
due Verbali di Pronto Soccorso in cui non si fa alcun cenno ad eventi
traumatici interessanti la caviglia destra, né tantomeno sono presenti
certificazioni specialistiche ortopediche a tal riguardo…”.
Il Giudice di primo grado ha anche evidenziato come l'attore/appellante abbia dichiarato di aver attraversato la strada sulle strisce pedonali all'altezza del civico 163/170 di Corso Italia in Giarre (numerazione scomparsa in atto di citazione) ma tale collocazione “migra” nei pressi del chiosco di Piazza San
Francesco, come dichiarato stragiudizialmente dal presunto danneggiante,
. Parte_2
Appare condivisibile da questo Giudicante quanto statuito dal Giudice di prime cure: “…la discrasia tra le due dichiarazioni stragiudiziali (quella del
presunto danneggiato e del presunto danneggiante Parte_1
) non è affatto frutto di un ingenuo tentativo di Parte_2 sottrarsi ad un possibile concorso di colpa ma una ingiustificabile ed
insanabile contraddizione che riverbera i suoi effetti sull'accoglimento della
domanda giudiziaria proposta”.
Appare evidente che l'appellato non è riuscito ad assolvere al proprio onere probatorio né con le proprie allegazioni né richiedendo gli ordinari mezzi di prova.
Ne consegue che la dinamica esposta in citazione non risulta assistita da prove precise e puntuali della sussistenza del sinistro.
Pertanto, si deve concludere che l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure appare corretto e coerente con le allegazioni prodotte in giudizio e dalle risultanze istruttorie.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 59/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Giarre; - condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 5.077,00
[...]
per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa