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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1505/2023 promossa da:
C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEL MEI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DEL MEI GIUSEPPE ATTORE/I contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCIORTINO VINCENZO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in VICOLO SAN GREGORIO 10/A 31100 TREVISO presso il difensore avv. SCIORTINO VINCENZO
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto nel presente giudizio
[...] Controparte_1 chiedendo la riforma della sentenza n. 283/2023 emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Pordenone.
Ha dedotto, in fatto, di operare quale agente di Controparte_2
, per conto del quale avrebbe ricevuto bonifico ad opera di
[...] parte appellata per il rinnovo di polizza che, tuttavia, successivamente sarebbe stato revocato e conseguentemente non incassato.
Ha dedotto tuttavia che, nelle more, avrebbe versato il premio ad
[...]
Controparte_2
Ha pertanto ritenuto in diritto fondata la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio nei confronti di Controparte_1
al fine di ottenere l'importo versato ad
[...] Controparte_2
[...]
pagina 1 di 4 Si è costituita in giudizio sostenendo la Controparte_1 legittimità del proprio operato e soprattutto del recesso eseguito, stante anche la vessatorietà della clausola di tacito rinnovo non specificamente sottoscritta.
La causa è stata decisa con sentenza oggi impugnata di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello
[...] sostenendo la legittimità della propria pretesa Parte_1 economica non già a titolo contrattuale ma ex art 1720 c.c. nonché ex art 2043 c.c.
Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
DIRITTO
L'appello è del tutto infondato, non sussistendo alcuna base giuridica a fondamento della pretesa creditoria.
Per quanto parte appellante abbia escluso che tale pretesa trovi fondamento in una azione contrattuale di esatto adempimento della polizza assicurativa, occorre tuttavia evidenziare che costituisce questione coperta da giudicato interno l'accertato difetto di sottoscrizione specifica della clausola di tacito rinnovo della polizza in questione giacché non oggetto di qualsivoglia specifico motivo di impugnazione nel presente giudizio.
In questo contesto giuridico e probatorio è del tutto inammissibile in quanto tardiva e inconferente, rispetto alle conclusioni sopra giunte, la produzione solo nel presente grado di giudizio di polizza contenente la specifica sottoscrizione della clausola in quanto documento nuovo prodotto per la prima volta in appello.
Accertata dunque, in quanto coperta da giudicato interno, la legittimità del recesso e la conseguente inesistenza di qualsivoglia Cont rapporto contrattuale assicurativo vigente tra l'assicurato e è logicamente da ritenersi indebito il versamento del premio assicurativo effettuato in buona fede da parte appellante sul presupposto errato del versamento a sua volta di tale importo ad opera dell'assicurato.
Appurato, tuttavia, che nessun versamento risulta essere effettuato da parte appellata e che nessun rapporto assicurativo vigente giustifichi la domanda di versamento del premio indennitario da parte di appare evidente che la prestazione Parte_1 pagina 2 di 4 eseguita da quest'ultima è da ritenersi priva di giusta causa e idonea a giustificare al più una pretesa restitutoria da formulare non già nei confronti di ma nei confronti del Controparte_1 soggetto che ha effettivamente ricevuto l'importo in oggetto (i.e.
) Controparte_2
Rispetto a parte appellata, di contro, la pretesa creditoria di si appalesa del tutto priva di qualsivoglia Parte_1 titolo giustificativo.
Privo del benché minimo fondamento logico oltre che giuridico è l'invocata previsione di cui all'art 1720 c.c. ai sensi del quale “il mandatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute”.
Parte appellante non considera che l'agente agisce per conto del preponente, a cui poi è tenuto a corrispondere la somma (Cass. 20/01/1983, n. 568; Cfr., in tema di rapporto di agenzia assicurativa;
Cass. 15/01/2003, n. 469; Cass. 7/07/1999, n. 7033): in altri termini è assimilabile ad un mandatario ad esigere.
In questo caso poiché ha rapporti di mandato solo con il preponente, da cui solo può aver ricevuto la facoltà di riscuotere i crediti, può logicamente agire ai sensi dell'invocata norma unicamente nei confronti del preponente e non già nei confronti del terzo estraneo al rapporto di mandato.
Parimenti priva del benché minimo fondamento logico oltre che giuridico si appalesa l'invocata giustificazione della pretesa ai sensi dell'art 2043 c.c.
Appurato che non sussiste un inadempimento contrattuale da mancato pagamento del premio, stante la legittimità del recesso effettuato (accertamento, lo si ripete, coperto da giudicato interno) parte appellante omette del tutto di riferire quale sarebbe il comportamento contra ius rappresentante l'elemento costitutivo del fatto illecito, quale elemento genetico dell'evento dannoso lamentato.
Nel caso di specie non si ravvisa alcun comportamento di tal genere idoneo ad integrare gli estremi dell'illecito in capo all'assicurato posto che, da un lato, è stato legittimamente esercitato il recesso e dall'altro lato non è stato dato seguito, in conseguenza e a ragione di ciò, ad alcun pagamento in favore dell'agente odierno appellante il quale, di contro, avrebbe dovuto accertarsi di aver ricevuto il pagamento prima di effettuare a sua volta il versamento del premio alla compagnia assicuratrice, con evidente sua unica ed esclusiva colpa in questo contesto.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 283/2023
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
Pordenone, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1505/2023 promossa da:
C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEL MEI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DEL MEI GIUSEPPE ATTORE/I contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCIORTINO VINCENZO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in VICOLO SAN GREGORIO 10/A 31100 TREVISO presso il difensore avv. SCIORTINO VINCENZO
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto nel presente giudizio
[...] Controparte_1 chiedendo la riforma della sentenza n. 283/2023 emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Pordenone.
Ha dedotto, in fatto, di operare quale agente di Controparte_2
, per conto del quale avrebbe ricevuto bonifico ad opera di
[...] parte appellata per il rinnovo di polizza che, tuttavia, successivamente sarebbe stato revocato e conseguentemente non incassato.
Ha dedotto tuttavia che, nelle more, avrebbe versato il premio ad
[...]
Controparte_2
Ha pertanto ritenuto in diritto fondata la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio nei confronti di Controparte_1
al fine di ottenere l'importo versato ad
[...] Controparte_2
[...]
pagina 1 di 4 Si è costituita in giudizio sostenendo la Controparte_1 legittimità del proprio operato e soprattutto del recesso eseguito, stante anche la vessatorietà della clausola di tacito rinnovo non specificamente sottoscritta.
La causa è stata decisa con sentenza oggi impugnata di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello
[...] sostenendo la legittimità della propria pretesa Parte_1 economica non già a titolo contrattuale ma ex art 1720 c.c. nonché ex art 2043 c.c.
Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
DIRITTO
L'appello è del tutto infondato, non sussistendo alcuna base giuridica a fondamento della pretesa creditoria.
Per quanto parte appellante abbia escluso che tale pretesa trovi fondamento in una azione contrattuale di esatto adempimento della polizza assicurativa, occorre tuttavia evidenziare che costituisce questione coperta da giudicato interno l'accertato difetto di sottoscrizione specifica della clausola di tacito rinnovo della polizza in questione giacché non oggetto di qualsivoglia specifico motivo di impugnazione nel presente giudizio.
In questo contesto giuridico e probatorio è del tutto inammissibile in quanto tardiva e inconferente, rispetto alle conclusioni sopra giunte, la produzione solo nel presente grado di giudizio di polizza contenente la specifica sottoscrizione della clausola in quanto documento nuovo prodotto per la prima volta in appello.
Accertata dunque, in quanto coperta da giudicato interno, la legittimità del recesso e la conseguente inesistenza di qualsivoglia Cont rapporto contrattuale assicurativo vigente tra l'assicurato e è logicamente da ritenersi indebito il versamento del premio assicurativo effettuato in buona fede da parte appellante sul presupposto errato del versamento a sua volta di tale importo ad opera dell'assicurato.
Appurato, tuttavia, che nessun versamento risulta essere effettuato da parte appellata e che nessun rapporto assicurativo vigente giustifichi la domanda di versamento del premio indennitario da parte di appare evidente che la prestazione Parte_1 pagina 2 di 4 eseguita da quest'ultima è da ritenersi priva di giusta causa e idonea a giustificare al più una pretesa restitutoria da formulare non già nei confronti di ma nei confronti del Controparte_1 soggetto che ha effettivamente ricevuto l'importo in oggetto (i.e.
) Controparte_2
Rispetto a parte appellata, di contro, la pretesa creditoria di si appalesa del tutto priva di qualsivoglia Parte_1 titolo giustificativo.
Privo del benché minimo fondamento logico oltre che giuridico è l'invocata previsione di cui all'art 1720 c.c. ai sensi del quale “il mandatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute”.
Parte appellante non considera che l'agente agisce per conto del preponente, a cui poi è tenuto a corrispondere la somma (Cass. 20/01/1983, n. 568; Cfr., in tema di rapporto di agenzia assicurativa;
Cass. 15/01/2003, n. 469; Cass. 7/07/1999, n. 7033): in altri termini è assimilabile ad un mandatario ad esigere.
In questo caso poiché ha rapporti di mandato solo con il preponente, da cui solo può aver ricevuto la facoltà di riscuotere i crediti, può logicamente agire ai sensi dell'invocata norma unicamente nei confronti del preponente e non già nei confronti del terzo estraneo al rapporto di mandato.
Parimenti priva del benché minimo fondamento logico oltre che giuridico si appalesa l'invocata giustificazione della pretesa ai sensi dell'art 2043 c.c.
Appurato che non sussiste un inadempimento contrattuale da mancato pagamento del premio, stante la legittimità del recesso effettuato (accertamento, lo si ripete, coperto da giudicato interno) parte appellante omette del tutto di riferire quale sarebbe il comportamento contra ius rappresentante l'elemento costitutivo del fatto illecito, quale elemento genetico dell'evento dannoso lamentato.
Nel caso di specie non si ravvisa alcun comportamento di tal genere idoneo ad integrare gli estremi dell'illecito in capo all'assicurato posto che, da un lato, è stato legittimamente esercitato il recesso e dall'altro lato non è stato dato seguito, in conseguenza e a ragione di ciò, ad alcun pagamento in favore dell'agente odierno appellante il quale, di contro, avrebbe dovuto accertarsi di aver ricevuto il pagamento prima di effettuare a sua volta il versamento del premio alla compagnia assicuratrice, con evidente sua unica ed esclusiva colpa in questo contesto.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 283/2023
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
Pordenone, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4