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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 04/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 606/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bianchi ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio del difensore sito AF (IS), alla Via Publio Ovidio n.49, giusta procura in atti;
ATTORE nei confronti di in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Piazza CP_1
Garibaldi n.26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antionio Orlando e Giuliana Terzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Campobasso alla Via Pirandello n. 37, giusta procura in atti;
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificato in data 07.06.2022, con il quale la ha richiesto il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 83.990,46 in forza della sentenza n. 132/2022 emessa dalla Corte Di Appello di
Campobasso, con cui, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza emessa del Tribunale di
Isernia n. 16/2021, veniva rigettata l'opposizione proposta dal n. 362/2023 e confermato Parte_2 tale decreto, condannando altresì al pagamento delle spese processuali. Parte_1
In particolare, l'attore ha sostenuto l'improcedibilità e nullità dell'atto di precetto stante l'insussistenza del titolo: il predetto decreto ingiuntivo n. 362/2013 del Tribunale di Isernia, allo stato, non costituirebbe, infatti, titolo esecutivo per essere sprovvisto di esecutorietà (l'esecutività concessa ab origine al D.I. n. 362/2013 sarebbe stata successivamente sospesa/revocata con ordinanza del
16.03.2014) mentre non costituisce titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione il dispositivo di sentenza n. 132/2022 della Corte di Appello di Campobasso in quanto, in caso di sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il d.i. che non pronunci sulla sua esecutorietà, il titolo fondante l'esecuzione sarebbe il decreto stesso e non la sentenza.
L'attore ha sostenuto, inoltre, la duplicazione, nel titolo, del canone di locazione di febbraio 2012, oggetto di altro titolo, il cui adempimento non può intimarsi all'odierno opponente. Più nello specifico, detto canone insoluto, riferito alla mensilità di Febbraio 2012, è stato domandato in pagamento dalla alla sola (e non anche al ritenuto fideiussore Dott. con d.i. CP_1 Parte_3 Pt_1
N.1205/2012, provvedimento monitorio confermato dalla sentenza N. 336/2017, resa nell'ambito del relativo giudizio di opposizione RGN. 1405/2012– passata in giudicato- (All.4 fascicolo opponente).
ha, altresì, eccepito il superamento dei limiti di massimale imposti dalla fideiussione in Parte_1 forza della quale sarebbe tenuto al pagamento dei canoni di affitto di azienda della società ex conduttrice (società Di BI Gest Servi Com srl, oggi fallita) e ha opposto in compensazione la somma di
€ 25.000,00 corrispondente al deposito cauzionale incassato dalla locatrice e da questa CP_1 asseritamente trattenuto all'atto della risoluzione consensuale del contratto di affitto di ramo d'azienda per cui il ha prestato garanzia. Pt_1
L'attore ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione di parte avversa, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, così decidere: 1) In via preliminare e pregiudiziale, per tutto quanto esposto al punto sub A) che precede in narrativa, sospendere, inaudita altera parte, l'atto di precetto notificato al Dott. in data 07.06.2022 ed oggi opposto, ricorrendone i presupposti di legge, in Parte_1
pagina 2 di 4 quanto fondato su invalidi titoli esecutivi, evitando che la società possa promuovere CP_1
l'esecuzione in danno dell'opponente; 2)Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto opposto in quanto fondato su titoli invalidi e non muniti di formula esecutiva, per tutto quanto meglio spiegato in premessa;
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità del credito portato in esecuzione mediante atto di precetto dalla per CP_1 superamento della soglia di € 60.000,00, somma intesa attualmente come importo massimo garantito con fideiussione prestata dall'odierno opponente;
4) Accertare e dichiarare la parziale compensazione tra la somma di € 25.000,00, dovuta all'opponente a titolo di deposito cauzionale per tutto quanto meglio specificato al punto sub D) in premessa– oltre interesse legali dal 25.02.2014 al dì del soddisfo- e l'importo dovuto alla società opposta;
5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione.”. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le pretese avverse e insistendo per il CP_1 rigetto della domanda principale. Con le note del 16.5.2023, ha chiesto di dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere riconoscendo che, avendo intimato il precetto sulla base del solo dispositivo della sentenza 132/2022 senza conoscerne le motivazioni, ed avendo, a seguito della pubblicazione delle motivazioni, chiarito che il titolo esecutivo dovesse essere costituito dalla sentenza integrale di appello n. 132/2022, aveva notificato a un secondo precetto con il corretto Parte_1 titolo esecutivo, rinunciando al precetto oggetto dell'odierna opposizione.
La parte attrice ha, comunque, insistito per il riconoscimento delle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La causa, di natura documentale, non è stata istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione alle parti di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
L'espressa rinuncia all'atto di precetto per cui è causa da parte del creditore comporta la CP_1 cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o pagina 3 di 4 negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del
3.9.2003).
Avendone fatto richiesta parte attrice, il merito della vicenda dovrà essere esaminato ai soli fini del governo delle spese di lite, da disciplinarsi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, a tal fine, deve valorizzarsi la circostanza per cui, nel caso di specie, la rinuncia al precetto è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione e all'iscrizione a ruolo della causa.
A ciò si aggiunga che deve ritenersi fondata la contestazione sollevata dalla parte attrice in ordine al titolo fondante un'eventuale azione esecutiva: secondo quanto stabilito in maniera granitica dai giudici di legittimità: “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.” (Cass. n. 20868/2017).
Tale circostanza è stata infatti riconosciuta dalla la quale, successivamente alla CP_1 pubblicazione del testo integrale della sentenza di secondo grado n.132/2022 della Corte Di Appello di
Campobasso ha riconosciuto che l'esecuzione doveva basarsi su altro titolo affermando che “il precetto
[doveva fondarsi] su un diverso titolo (non più D.I e dispositivo Sentenza ma solo Sentenza) con implicita revoca del primo benché già notificato” chiedendo, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere poiché il precetto originario era basato su un titolo non più valido.
Tale considerazione avrebbe condotto all'accoglimento virtuale, con assorbimento di ogni ulteriore questione, dell'opposizione proposta da , al quale dovranno, quindi, essere riconosciute le Parte_1 spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio sostenute da CP_1 Pt_1
che si liquidano in € 6.307,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge
[...]
e oltre ad € 139,00 per esborsi, da distrarsi al procuratore antistatario.
Isernia, 4.12.2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 606/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bianchi ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio del difensore sito AF (IS), alla Via Publio Ovidio n.49, giusta procura in atti;
ATTORE nei confronti di in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Piazza CP_1
Garibaldi n.26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antionio Orlando e Giuliana Terzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Campobasso alla Via Pirandello n. 37, giusta procura in atti;
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificato in data 07.06.2022, con il quale la ha richiesto il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 83.990,46 in forza della sentenza n. 132/2022 emessa dalla Corte Di Appello di
Campobasso, con cui, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza emessa del Tribunale di
Isernia n. 16/2021, veniva rigettata l'opposizione proposta dal n. 362/2023 e confermato Parte_2 tale decreto, condannando altresì al pagamento delle spese processuali. Parte_1
In particolare, l'attore ha sostenuto l'improcedibilità e nullità dell'atto di precetto stante l'insussistenza del titolo: il predetto decreto ingiuntivo n. 362/2013 del Tribunale di Isernia, allo stato, non costituirebbe, infatti, titolo esecutivo per essere sprovvisto di esecutorietà (l'esecutività concessa ab origine al D.I. n. 362/2013 sarebbe stata successivamente sospesa/revocata con ordinanza del
16.03.2014) mentre non costituisce titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione il dispositivo di sentenza n. 132/2022 della Corte di Appello di Campobasso in quanto, in caso di sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il d.i. che non pronunci sulla sua esecutorietà, il titolo fondante l'esecuzione sarebbe il decreto stesso e non la sentenza.
L'attore ha sostenuto, inoltre, la duplicazione, nel titolo, del canone di locazione di febbraio 2012, oggetto di altro titolo, il cui adempimento non può intimarsi all'odierno opponente. Più nello specifico, detto canone insoluto, riferito alla mensilità di Febbraio 2012, è stato domandato in pagamento dalla alla sola (e non anche al ritenuto fideiussore Dott. con d.i. CP_1 Parte_3 Pt_1
N.1205/2012, provvedimento monitorio confermato dalla sentenza N. 336/2017, resa nell'ambito del relativo giudizio di opposizione RGN. 1405/2012– passata in giudicato- (All.4 fascicolo opponente).
ha, altresì, eccepito il superamento dei limiti di massimale imposti dalla fideiussione in Parte_1 forza della quale sarebbe tenuto al pagamento dei canoni di affitto di azienda della società ex conduttrice (società Di BI Gest Servi Com srl, oggi fallita) e ha opposto in compensazione la somma di
€ 25.000,00 corrispondente al deposito cauzionale incassato dalla locatrice e da questa CP_1 asseritamente trattenuto all'atto della risoluzione consensuale del contratto di affitto di ramo d'azienda per cui il ha prestato garanzia. Pt_1
L'attore ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione di parte avversa, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, così decidere: 1) In via preliminare e pregiudiziale, per tutto quanto esposto al punto sub A) che precede in narrativa, sospendere, inaudita altera parte, l'atto di precetto notificato al Dott. in data 07.06.2022 ed oggi opposto, ricorrendone i presupposti di legge, in Parte_1
pagina 2 di 4 quanto fondato su invalidi titoli esecutivi, evitando che la società possa promuovere CP_1
l'esecuzione in danno dell'opponente; 2)Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto opposto in quanto fondato su titoli invalidi e non muniti di formula esecutiva, per tutto quanto meglio spiegato in premessa;
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità del credito portato in esecuzione mediante atto di precetto dalla per CP_1 superamento della soglia di € 60.000,00, somma intesa attualmente come importo massimo garantito con fideiussione prestata dall'odierno opponente;
4) Accertare e dichiarare la parziale compensazione tra la somma di € 25.000,00, dovuta all'opponente a titolo di deposito cauzionale per tutto quanto meglio specificato al punto sub D) in premessa– oltre interesse legali dal 25.02.2014 al dì del soddisfo- e l'importo dovuto alla società opposta;
5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione.”. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le pretese avverse e insistendo per il CP_1 rigetto della domanda principale. Con le note del 16.5.2023, ha chiesto di dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere riconoscendo che, avendo intimato il precetto sulla base del solo dispositivo della sentenza 132/2022 senza conoscerne le motivazioni, ed avendo, a seguito della pubblicazione delle motivazioni, chiarito che il titolo esecutivo dovesse essere costituito dalla sentenza integrale di appello n. 132/2022, aveva notificato a un secondo precetto con il corretto Parte_1 titolo esecutivo, rinunciando al precetto oggetto dell'odierna opposizione.
La parte attrice ha, comunque, insistito per il riconoscimento delle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La causa, di natura documentale, non è stata istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione alle parti di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
L'espressa rinuncia all'atto di precetto per cui è causa da parte del creditore comporta la CP_1 cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o pagina 3 di 4 negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del
3.9.2003).
Avendone fatto richiesta parte attrice, il merito della vicenda dovrà essere esaminato ai soli fini del governo delle spese di lite, da disciplinarsi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, a tal fine, deve valorizzarsi la circostanza per cui, nel caso di specie, la rinuncia al precetto è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione e all'iscrizione a ruolo della causa.
A ciò si aggiunga che deve ritenersi fondata la contestazione sollevata dalla parte attrice in ordine al titolo fondante un'eventuale azione esecutiva: secondo quanto stabilito in maniera granitica dai giudici di legittimità: “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.” (Cass. n. 20868/2017).
Tale circostanza è stata infatti riconosciuta dalla la quale, successivamente alla CP_1 pubblicazione del testo integrale della sentenza di secondo grado n.132/2022 della Corte Di Appello di
Campobasso ha riconosciuto che l'esecuzione doveva basarsi su altro titolo affermando che “il precetto
[doveva fondarsi] su un diverso titolo (non più D.I e dispositivo Sentenza ma solo Sentenza) con implicita revoca del primo benché già notificato” chiedendo, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere poiché il precetto originario era basato su un titolo non più valido.
Tale considerazione avrebbe condotto all'accoglimento virtuale, con assorbimento di ogni ulteriore questione, dell'opposizione proposta da , al quale dovranno, quindi, essere riconosciute le Parte_1 spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio sostenute da CP_1 Pt_1
che si liquidano in € 6.307,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge
[...]
e oltre ad € 139,00 per esborsi, da distrarsi al procuratore antistatario.
Isernia, 4.12.2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4