Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.