Articolo 61 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 61.
(Esecuzione e manutenzione di opere portuali).

L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonche' la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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