Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2024, proposto da
ZI RE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Diaz-11;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio OM FA in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l’accertamento e la declaratoria della nullità
per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 2079 del 29.12.2022, Sez. I, (R.R. 105/2022) della nota prot. n.228107/2024 del 19.10.2024 del dirigente della direzione pianificazione urbanistica del Comune di Taranto, depositata in data 19.10.2024 nel giudizio di ottemperanza alla prefata sentenza, definito con sentenza n. 671/2024 della Prima Sezione (R.R. 703/2023), nonché del preavviso di rigetto dell’8.10.2024;
ovvero, in via subordinata, per l’annullamento
della predetta nota prot. n.228107/2024 del 19.10.2024, nonché del preavviso di rigetto dell’8.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2079 del 29.12.2022, questo Tar ha accolto il ricorso proposto dalla ZI RE per l’annullamento della deliberazione di C.C. n. 198 del 29.10.2021, con cui il Comune di Taranto aveva dichiarato irricevibile la richiesta di p.d.c. in deroga allo strumento urbanistico presentata per la realizzazione di un “ Centro Polivalente Integrato per Diverse Abilità ”, assumendo che “ A giudizio del Collegio, in base alle modifiche normative apportate con il c.d. ‘decreto semplificazioni’ n. 76 del 16 luglio 2020, è stata generalizzata l’applicazione dell’istituto del permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso ammissibili secondo la normativa urbanistica locale, senza che sia più necessario alcun collegamento esclusivo ai casi di cui al comma 1-bis dell’art. 14 D.P.R. n. 380/2001 (id est interventi di ristrutturazione edilizia), attesa l’espunzione della relativa locuzione (“nei casi di cui al comma 1-bis”) dal testo del vigente comma 3 dello stesso art. 14. Pertanto, previo assorbimento del secondo motivo, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salva la riedizione del potere amministrativo ”.
Con successiva sentenza n. 671 del 15.5.2024, questo Tar ha accolto il ricorso proposto dalla ZI per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2079 del 29.12.2022, e ha quindi condannato il Comune di Taranto a “ rieditare il potere amministrativo di sua competenza, tenuto conto delle indicazioni contenute nella richiamata sentenza ”.
Con nota dirigenziale prot. n. 0228107/2024 del 19.10.2024, avente ad oggetto “ ZI RE c/Comune di Taranto. Giudizio di ottemperanza. Sentenza del Tar Puglia – Sez. Lecce n. 671 del 15.05.2024 ”, l’Amministrazione comunale ha rieditato le valutazioni di sua competenza, tornando a respingere la richiesta di p.d.c. in deroga al piano regolatore, nel presupposto che la relativa domanda: “ a) non è corredata da alcuna documentazione/attestazione tesa a dimostrare la disponibilità/titolarità dell’area di che trattasi; b) non rispetta il disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 per quanto previsto al comma 3 dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001; c) non rispettava, ed a maggior ragione non rispetta per via degli ulteriori vincoli intervenuti, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, pertanto, non vi può essere alcun riconoscimento dell’interesse pubblico preordinato all’attivazione della procedura prevista dall’art. 14 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i. ”.
2. Con l’odierno ricorso, la ZI ha chiesto la corretta esecuzione della sentenza n. 2079 del 29.12.2022, con la conseguente declaratoria di nullità della nota dirigenziale prot. n. 0228107/2024 del 19.10.2024, e comunque, in subordine, per l’annullamento dello stesso provvedimento.
3. Con sentenza n. 719/2025 del 24.4.2025, questo Tar ha rigettato la domanda formulata in via principale nell’esercizio dell’ actio iudicati e ha altresì disposto “ ai fini della pronuncia sulla domanda di annullamento degli atti impugnati, la conversione del rito processuale, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la trattazione con il rito ordinario ”.
In particolare, con la predetta sentenza è stato ritenuto che: “ - la sentenza n. 2079/2022 ha disposto la riedizione del potere, senza escludere che il Dirigente della direzione pianificazione urbanistica, quale organo dell’Amministrazione comunale, potesse ravvisare questioni pregiudiziali ostative alla fattibilità del progetto, tali da rendere inutile il pronunciamento dell’organo consiliare circa la sussistenza del pubblico interesse alla sua realizzazione; - non è configurabile la violazione del principio del c.d. one shot puro di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990, dal momento che il procedimento originario è stato avviato con istanza in data 11.11.2019, prima dell’entrata in vigore della predetta norma, come modificata dal d.l. n. 76/2020 … (omissis) …; - nella sentenza n. 2079/2022 non è contenuta alcuna statuizione, suscettibile di passare in giudicato, in merito all’accertamento della disponibilità delle aree e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dal momento che i riferimenti menzionati dalla ZI sono riportati nella parte in fatto della sentenza con finalità essenzialmente descrittive; - peraltro, le predette circostanze non avevano costituito oggetto delle motivazioni della deliberazione consiliare oggetto di annullamento con la sentenza n. 2079/2022, né tantomeno dei motivi del ricorso proposto avverso la detta deliberazione; - la questione relativa alla violazione dei limiti di densità edilizia è completamente nuova e non può essere in alcun modo riferita al giudicato; … (omissis) …”.
4. Nella udienza pubblica del giorno 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della delibazione della domanda di annullamento formulata in via subordinata.
5. Con la predetta domanda parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato, contestando partitamente i relativi assunti motivazionali sotto i seguenti profili:
“ II - Violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 ”, dal momento che “L’amministrazione era già in possesso dell’atto di concessione dei suoli dell’8.4.2020 (che confermava precedente concessione) alla ZI RE (all.to n.6 al ricorso r.r. 105/2022) da parte dei proprietari, come già argomentato e rilevato dal collegio”;
“ III - Violazione dell’art. 146, comma 6° d.lgs. n. 42/2004 e dell’art.10 della l.r. n.10 del 2009. Incompetenza ”, con particolare riferimento al fatto che “il Comune di Taranto … è dotato di strutture autonome preposte alle presupposte valutazioni paesaggistiche … rispetto agli uffici deputati allo svolgimento del controllo autorizzatorio in materia urbanistico-edilizia”, sicché il Dirigente dell’UTC non poteva “invadere tale sfera di competenze riservate dalla legge a struttura autonoma del medesimo ente”;
“ IV - Violazione dell’art. 7 D.M. n.1444/1968 ”, atteso che la predetta norma “non riguarda l’intervento in esame poiché il limite inderogabile di cui all’art. 7, n.4) del D.M. cit. per la zona di tipo ‘E’ afferisce agli immobili ad uso residenziale: “4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq”, mentre nel caso in esame si discorre di un centro per servizi alla persona.
6. Il ricorso, anche nella parte in esame, è infondato.
6.1. Invero, parte ricorrente ritiene di aver compiutamente dimostrato la propria legittimazione alla richiesta del permesso di costruire in deroga in forza della dichiarazione in data 8.1.2013, successivamente confermata in data 8.4.2020, con cui la proprietaria dei suoli ha rappresentato l’intenzione di donare alla ZI RE i suoli interessati dal Centro polivalente (così testualmente nella dichiarazione: “ i suoli … saranno donati ”), autorizzando nel contempo la medesima fondazione alla presentazione della domanda per il rilascio del titolo edilizio.
In buona sostanza, secondo le prospettazioni della parte ricorrente, la predetta dichiarazione concernente l’intento di donare i suoli varrebbe a offrire idonee garanzie in merito alla effettiva disponibilità del bene immobile in capo alla fondazione.
6.2. In senso contrario, è dirimente osservare che, in disparte ogni considerazione in merito ai requisiti di forma della predetta dichiarazione, la relativa manifestazione di volontà si risolve, nella sostanza, in una sorta di impegno preliminare alla successiva donazione dei suoli.
Tuttavia, tale impegno preliminare è da ritenersi radicalmente nullo, e quindi improduttivo di effetti, dal momento che la promessa di donazione, o il preliminare di donazione, è incompatibile con lo spirito di liberalità, che è elemento essenziale della donazione.
Invero, la presenza di un impego negoziale a contrarre comporta in capo al donante, l'obbligo di manifestare in un successivo definitivo atto la propria determinazione alla liberalità che, viceversa, nel contratto di donazione è frutto di una volontà spontaneamente ed istantaneamente manifestata: “ La convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l'arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione” (Cassazione civile, Sez. II, 12.6.1979, n. 3315).
6.3. Di qui la fondatezza dell’assunto motivazionale con cui l’Amministrazione comunale ha ritenuto di denegare il rilascio del permesso di costruire in ragione della mancanza di elementi istruttori che consentano di ravvisare la “ disponibilità/titolarità dell’area ”.
6.4. Trattandosi di una ragione ostativa che vale di per sé a giustificare la decisione di diniego, non è ravvisabile l’interesse della ricorrente alla deliberazione dei restanti motivi di impugnazione volti a contestare gli ulteriori e distinti assunti motivazionali pure posti a fondamento del provvedimento impugnato: “ Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 14.11.2025, n. 8924).
6.5. In conclusione, per le anzi dette ragioni, il ricorso deve essere respinto.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
IO RO, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | NT SC |
IL SEGRETARIO