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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2025, n. 34663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34663 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ER ME D’ST - Presidente - Sent. n. 1316 sez. AR NI RS NI RI UP – 10/10/2025 R.G.N. 18947/2025 MA TT -Relatore- CO IT ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di: D’IS GI, nato a [...] il [...]; ES RO, nato a [...] il [...]; LLER CH, nato a [...] il [...]; OS CO, nato a [...] il [...]. Avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA TT;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. RO IN, che ha chiesto, per tutti i ricorrenti, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati ascritti estinti per prescrizione;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. NI Esposito Fariello, per CH L’VE, avv. Marcello Marasco, per GI D’TO, anche in sostituzione L’avv. Giovan Battista Vignola, avv. NI Bianco, per CO BR, che hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34663 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 10/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, così provvedeva sugli appelli proposti nell’interesse di D’TO GI, SE RO, L’VE CH e BR CO avverso la sentenza emessa in data 12 febbraio 2015 dal Tribunale di Napoli;
- nei confronti di D’TO GI e SE RO, dichiarava non doversi procedere in relazione al capo hh) L’imputazione, rideterminava la pena per il capo gg), in anni cinque di reclusione ed euro 1000,00 di multa, per D’TO; anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa per SE;
- nei confronti di D’VE CH e BR CO, dichiarava non doversi procedere in relazione al capo nn) L’imputazione; rideterminava per entrambi la pena per il capo mm) nella misura di anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa;
- confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. GI D’TO e RO SE (capo gg, più episodi di estorsione consumata in concorso, commessi fino al 31 marzo 2003, posti in continuazione); motivi distinti ma sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti censori della sentenza impugnata. 2.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), giacché la Corte ha ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante L’aver commesso il fatto in più persone riunite (art. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1, terza ipotesi, cod. pen.), laddove nella parte descrittiva della imputazione, così come nella indicazione numerica della norma incriminatrice, mai era stata descritta una condotta estorsiva commessa dagli imputati simultaneamente alla presenza o comunque nei confronti della persona offesa;
consegue ad avviso del ricorrente la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, secondo quanto prescritto dagli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen.; né la circostanza ad effetto speciale era stata mai oggetto di contestazione suppletiva o integrativa da parte della pubblica accusa nel corso del giudizio. 2.1.2. 3. e 4. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, vengono dedotti i vizi della violazione e falsa applicazione della legge penale ed esiziale di 3 motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla non rilevata prescrizione (per come nel tempo è stato declinato l’istituto di diritto penale sostanziale) del reato descritto al capo gg), ai sensi degli artt. 2, 157 e ss. cod. pen. 2.1.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono ancora la violazione della legge penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per la mancata correlazione tra la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. e la decisione di primo grado, confermata sul punto in appello, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 2.2. CH L’VE e CO BR (capo mm, più episodi di estorsione consumata in concorso, commessi fino al marzo 2002, posti in continuazione); motivi distinti ma sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti censori della sentenza impugnata. 2.3.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e cod. proc. pen.) in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i contestati reati, atteso che l’accertamento della responsabilità per il fatto contestato fonda ed è stato argomentato sulla sola base delle dichiarazioni rese nel contraddittorio dalla persona offesa costituitasi parte civile. Con i motivi di gravame, la difesa aveva diffusamente argomentato sulla non affidabilità soggettiva del teste (già condannato per gravi fatti commessi in contiguità con il sodalizio mafioso egemone sul territorio anche dopo la consumazione dei delitti per cui è processo) e sulla non attendibilità del narrato. La motivazione della Corte di merito sul punto si caratterizzava per mera apparenza, non avendo la Corte affrontato gli argomenti (sostenuti da corredo documentale e perfino giudiziario) di censura proposti dalla difesa con i motivi di appello. La Corte territoriale si era infatti limitata a richiamare solo in parte il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per la valutazione della prova dichiarativa;
dimenticando che il narrato di parte civile può essere legittimamente posto da solo a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, ma previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le 4 dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). 2.3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ancora i medesimi vizi (art. 606 co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen.) per mancanza degli elementi costitutivi del reato di estorsione, per difetto di apprezzamento di contenuti minatori e per la liceità della domanda restitutoria. 2.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione della legge processuale penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.) in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite ex artt. 628, comma terzo, n. 1, ultima ipotesi e 629, comma secondo, cod. pen. In difetto di contestazione in fatto ed in diritto, la Corte ha tratto spunto per ritenere integrata l’aggravante ad effetto speciale sol perché la persona offesa ha dichiarato in dibattimento di essere stata minacciata di morte da BR e L’VE nel settembre 2002 presso un centro commerciale sito in Casoria, a seguito della richiesta loro rivolta di dilazione del pagamento del debito usurario, senza tener conto della contestazione che racchiude la cronologia L’occorso al marzo del 2002, con intima ed insanabile contraddizione. 2.3.4. Con il quarto motivo, il solo L’VE deduce violazione della legge processuale penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.) in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione del trattamento sanzionatorio. Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2025, la Corte sulle conclusioni delle parti presenti, in epigrafe sinteticamente riportate, riservava la decisione in camera di consiglio, all’esito della quale dava lettura della decisione, sostenuta dai seguenti motivi in diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, volto a stigmatizzare il punto della decisione che ha ritenuto contestata in fatto (tanto per il capo gg, quanto per il capo mm) la circostanza aggravante ad effetto speciale L’aver commesso il fatto in più persone riunite, è fondato;
consegue (in ipotesi per tutti) l’estinzione dei reati di estorsione semplice (art. 629, primo comma, cod. pen.), come contestati, a cagione del tempo (ben oltre 20 anni) decorso tra la data dei commessi reati e quella della definizione del grado di appello (4 dicembre 2024). Tuttavia, la fondatezza anche dei motivi di ricorso (sovrapponibili nel contenuto 5 censorio) proposti nell’interesse dei soli CH L’VE e CO BR, diffusi sui temi della violazione delle regole che presiedono all’accertamento della responsabilità e della violazione L’obbligo di offrire risposta argomentativa adeguata alla specificità del motivo di gravame (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in motivazione) che chiedeva di valutare con rigore assoluto le dichiarazioni rese dalla parte civile, impone -per questi ultimi- l’annullamento della decisione impugnata, per la prevalenza che deve offrirsi allo scrutinio sulla responsabilità rispetto alla presa d’atto della estinzione del reato (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880); atteso che, definito il tema della responsabilità penale, residua comunque quello della responsabilità civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dall’illecito, non più qualificabile come reato (Corte cost. n. 182/2021). 2. Tanto premesso, le contestazioni che si leggono ai capi GG ed MM della rubrica imputativa, nel riportare i numeri degli articoli di legge violati, non recano indicazione del comma secondo L’art. 629 cod. pen., né richiamano nel numero l’art. 628, comma terzo, numero 1, cod. pen. Il dato non è in discussione. 2.1. Nella parte discorsiva di entrambe le imputazioni non si legge alcun cenno della descrizione di condotte concorsuali commesse nella contemporanea presenza di entrambi i rispettivi imputati. Anche questo dato non è discusso. 2.2. La Corte di appello, cui la violazione di legge era stata devoluta con specifico motivo di gravame, ha, tuttavia, ritenuto infondata la doglianza (sia con riferimento al capo GG, che con riguardo al capo MM), atteso che nel corso L’esame testimoniale le persone offese avevano riferito di alcuni episodi di minaccia realizzati nella compresenza degli imputati (pag. 7, 9 e 10 della motivazione). Dunque, la Corte riteneva storicamente provato, ancorché non contestato in imputazione, che almeno alcune delle minacce estorsive fossero state realizzate alla presenza di ambo gli attori interessati. Orbene, non è qui questione di valutare la fondatezza storica L’assunto esposto in motivazione (per quanto i motivi proposti, soprattutto L’VE e BR pure ne facciano cenno), quanto di assecondare o meno la fondatezza del motivo che denunzia la violazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto che la prova (raggiunta) della sussistenza della circostanza possa consentire di superare la mancanza di contestazione di quella stessa circostanza in imputazione o, per meglio dire, di integrarne la parte descrittiva a processo in corso, a prescindere da un una rituale contestazione suppletiva operata secondo quanto prescrive l’art. 517 cod. proc. pen. Assunto che renderebbe, all’evidenza, senza significato tale ultima previsione normativa. 6 2.3. La giurisprudenza di questa Corte, sin da Sezioni unite Alberti (n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518-01), insegna che “Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”. Il principio è stato poi ribadito e declinato, a seconda delle concrete fattispecie, numerose altre volte dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (tra le tante, Sez. 2 n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 287817; Sez. 2, n. 19646 del 26/05/2025, Solazzo, non massimata). Della correttezza di tale affermazione di principio non mostra di dubitare, invero, neppure la Corte territoriale, che ritiene però, come poco sopra riferito, che la traccia di tale simultanea presenza, non descritta in imputazione e, tuttavia, palesatasi nel corso della istruttoria, possa efficacemente tener luogo di una contestazione mancante, integrandone, per così dire, il testo a posteriori. 2.4. Tale convincimento è errato in diritto. 2.4.1. Questa Corte ha recentemente (Sez. 5, n. 15455 del 26/11/2024, dep. 2025, La Giglia, Rv. 287730) ribadito che “In assenza della contestazione di una circostanza aggravante, il giudice non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un'aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti”. Più volte si era già puntualizzato che la "diversità del fatto" ex art. 521 cod. proc. pen. è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti (tra le altre: Sez. 4, n. 44973 del 13/10/2021, Nodari, Rv. 282246, sub nn.
2-4 del considerato in diritto, pp. 2-3; Sez. 1, n. 25882 del 12/05/2015, Dello Monaco, Rv. 263941, sub n. 2 del "considerato in diritto", pp. 2-3; Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896, la cui massima ufficiale recita «Il giudice che riconosca la diversità di una circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non può trasmettere gli atti al Pubblico ministero ai sensi L’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità»). Deve, quindi, escludersi che la diversità di una circostanza aggravante, così come la presenza o l’assenza di un’aggravante, determini diversità del fatto o sia comunque riconducibile alla relativa nozione, in quanto la circostanza aggravante non incide sulla fattispecie incriminatrice ma rileva solo al fine della maggiore gravità dell'illecito, che resta tale. Il "fatto diverso", consiste, difatti, in 7 un'ipotesi storica difforme rispetto a quella contestata e con essa incompatibile (così Sez. 4, n. 31446 del 25/16/2008, Mustaccioli, cit., sub n.
3.2 dei "motivi della decisione", p. 5) e la relativa nozione, che è desumibile dall'art. 649 cod. proc. pen., deve essere correlata alle componenti essenziali della fattispecie, attinenti: alla condotta;
al nesso causale;
all'evento. Nessuna rilevanza è, pertanto, a tal fine attribuibile, non soltanto alla definizione giuridica, ma anche alle circostanze, che non determinano diversità del fatto, ma ad esso accedono, semplicemente - appunto – circostanziandolo, cioè, rendendolo più o meno grave. E nessuna possibilità è, per conseguenza, data al giudice che ritenga la sussistenza di una ulteriore aggravante o che riconosca la diversità di una circostanza rispetto a quella originariamente contestata, di trasmettere gli atti al Pubblico ministero e di vanificare, così, l'inerzia di questi, che, qualora non abbia tempestivamente e ritualmente contestato la nuova o diversa circostanza aggravante, non può che subire il giudicato destinato a formarsi sull'originaria contestazione, senza rimedio. Detto in altri termini: anche ove il giudice ravvisi la sussistenza di una circostanza aggravante, non può restituire gli atti al P.m., cosi consentendo il recupero della mancanza;
ciò in quanto l'"antidoto" previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. per "neutralizzare" l'ipotesi di inerzia del P.m. può essere attivato soltanto ove il “fatto” risulti diverso (nel suo nucleo essenziale: condotta-nesso-evento) da come descritto nell'imputazione, non già ove invece risulti essere il medesimo, benchè diversamente circostanziato. 2.4.2. Tale soluzione è in linea con la decisione della Corte costituzionale n. 230 del 2022, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 521, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, quando accerti che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione. Giacché l’alternativa metterebbe in crisi lo stesso principio di terzietà ed imparzialità del giudice e favorirebbe l’adagiarsi della imputazione al processo, che deve invece restare un prius rispetto al momento dimostrativo L’ipotesi d’accusa, pena una deleteria confusione tra ipotesi, tesi e sintesi, che demolirebbe lo stesso sillogismo giudiziario. 2.4.3. L’aggravante ad effetto speciale ritenuta in sentenza deve pertanto ritenersi tamquam non esset. 3. Consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto calcolare il decorso del termine di prescrizione facendo riferimento al reato di estorsione semplice contestato (con massimo edittale di dieci anni di reclusione) e non a quello di 8 estorsione aggravata dalle più persone riunite, illegittimamente ritenuto in sentenza. 3.1. L’istituto della prescrizione è di diritto penale sostanziale, in quanto essa, prim’ancora che morte del reato è misura della legalità della pretesa punitiva dello Stato nel tempo;
consegue che partecipa della disciplina del principio di legalità scolpito nel testo L’art. 2, comma quarto, cod. pen., che impone di applicare alla fattispecie la legge penale più favorevole. Rientra, infatti, nella previsione del terzo comma (oggi quarto, n.d.e.) dell'art. 2 del codice penale anche la durata del termine della prescrizione del reato;
tanto che, quando il giudice, nella valutazione di un fatto commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della novella del 1974, riconosce la sussistenza d'una circostanza attenuante, che importa una variazione quantitativa della pena edittale, detta valutazione opera a favore dell'imputato ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione, indipendentemente dal giudizio di comparazione ex art 69 cod. pen. (così la datata giurisprudenza della Corte, nella sua massima espressione di collegialità, Sez. U, n. 10624 del 06/10/1979, Messina, Rv. 143619). Negli stessi termini si esprime anche la giurisprudenza del secolo corrente (Sez. 5, n. 29698 del 25/05/2016, Omochi, Rv. 267386; Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, A., Rv. 268865). 3.2. Applicata all’istituto della prescrizione la più favorevole disciplina dettata dalla novella n. 251 del 2005, in assenza di sospensioni rilevanti, per i reati commessi -al più tardi- nel marzo 2003 il termine risulta ineluttabilmente elasso nel 2015, ben nove anni prima della data della decisione di secondo grado. 4. Tuttavia, si è già detto in apertura, che, in presenza della parte civile costituita, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273) impone al giudice della impugnazione di privilegiare la decisione di proscioglimento nel merito, piuttosto che rilevare immediatamente la sopravvenienza della causa estintiva. 4.1. Orbene, mentre i ricorrenti D’TO e SE non hanno posto, per il reato loro ascritto in concorso al capo GG, questioni di motivazione sull’accertamento della responsabilità e sulla rispondenza a parametri legali della valutazione, le difese di L’VE e BR hanno posto la questione con riferimento alla estorsione contestata in concorso al capo MM. 4.2. Per D’TO e SE, pertanto, in assenza di motivi di ricorso focalizzati sul punto, l’annullamento agli effetti penali della sentenza impugnata va disposto senza rinvio, con la conferma delle statuizioni civili, giacché l’accertamento del 9 fatto produttivo di danno civile (non del reato) è irrevocabile, in quanto non contestato. 4.3. I difensori di L’VE e BR hanno, in particolare, censurato la motivazione della sentenza impugnata laddove ha offerto riscontro argomentativo solo apparente (col mero richiamo di principi elaborati sul tema da questa Corte e valutazione riflessa da altra imputazione irrevocabilmente accertata, ma riferita a fatti diversi) a motivi di ricorso specifici, diffusi e dettagliati, che contestavano non solo l’affidabilità soggettiva della fonte dichiarativa interessata, ma l’attendibilità stessa del narrato, sia con riferimento a contraddizioni plurali della narrazione, che con riferimento alle confusioni di date, luoghi e persone nella descrizione del fatti. Orbene, su tali specifici temi, corredati e sostenuti da documenti e testi motivazionali tratti da altre sentenze, la Corte non ha svolto alcuno sforzo motivazionale, così integrando il vizio di mancanza di motivazione. Incorre, infatti, in una motivazione apparente il giudice di appello che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il gravame (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406). E’ pertanto censurabile nella sede di legittimità la decisione, resa in grado di appello, che abbia del tutto rinunciato alla presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata (in questi precisi termini: Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330- 01). 4.4. La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di CH L’VE e CO BR con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. 5. Il rinvio va disposto in favore della Sezione penale della Corte partenopea tabellarmente competente, atteso che dal testo motivazionale delle Sezioni unite Calpitano (cit.), alle pagine da 15 a 17, si può ricavare il principio della prevalenza del giudizio penale sulla responsabilità (anche a reato prescritto) da svolgersi, in caso di ultrattività della responsabilità civile, secondo le regole di accertamento del fatto proprie del processo penale, avendo portata poziore l’interesse 10 L’imputato al proscioglimento nel merito anche con le formule “dubitative” sulla prova di cui al comma 2 L’art. 530 cod. proc. pen. Il principio è stato più chiaramente esplicitato anche da Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380; da Sez. 6, n. 5222 del 10/12/2024, dep. 2025, Santillo, Rv. 287646; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, del 2022, Salvatore, Rv. 282815; Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini Rv. 287704 – 01; che lo hanno, nel più recente arresto così declinato: “In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali.”. Nella fattispecie la Corte -ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado- ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di D’TO GI e SE RO perché il reato, esclusa la sussistenza L’aggravante, è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L’VE CH e BR CO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 10 ottobre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente MA TT ER ME D’ST
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA TT;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. RO IN, che ha chiesto, per tutti i ricorrenti, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati ascritti estinti per prescrizione;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. NI Esposito Fariello, per CH L’VE, avv. Marcello Marasco, per GI D’TO, anche in sostituzione L’avv. Giovan Battista Vignola, avv. NI Bianco, per CO BR, che hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34663 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 10/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, così provvedeva sugli appelli proposti nell’interesse di D’TO GI, SE RO, L’VE CH e BR CO avverso la sentenza emessa in data 12 febbraio 2015 dal Tribunale di Napoli;
- nei confronti di D’TO GI e SE RO, dichiarava non doversi procedere in relazione al capo hh) L’imputazione, rideterminava la pena per il capo gg), in anni cinque di reclusione ed euro 1000,00 di multa, per D’TO; anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa per SE;
- nei confronti di D’VE CH e BR CO, dichiarava non doversi procedere in relazione al capo nn) L’imputazione; rideterminava per entrambi la pena per il capo mm) nella misura di anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa;
- confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. GI D’TO e RO SE (capo gg, più episodi di estorsione consumata in concorso, commessi fino al 31 marzo 2003, posti in continuazione); motivi distinti ma sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti censori della sentenza impugnata. 2.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), giacché la Corte ha ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante L’aver commesso il fatto in più persone riunite (art. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1, terza ipotesi, cod. pen.), laddove nella parte descrittiva della imputazione, così come nella indicazione numerica della norma incriminatrice, mai era stata descritta una condotta estorsiva commessa dagli imputati simultaneamente alla presenza o comunque nei confronti della persona offesa;
consegue ad avviso del ricorrente la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, secondo quanto prescritto dagli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen.; né la circostanza ad effetto speciale era stata mai oggetto di contestazione suppletiva o integrativa da parte della pubblica accusa nel corso del giudizio. 2.1.2. 3. e 4. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, vengono dedotti i vizi della violazione e falsa applicazione della legge penale ed esiziale di 3 motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla non rilevata prescrizione (per come nel tempo è stato declinato l’istituto di diritto penale sostanziale) del reato descritto al capo gg), ai sensi degli artt. 2, 157 e ss. cod. pen. 2.1.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono ancora la violazione della legge penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per la mancata correlazione tra la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. e la decisione di primo grado, confermata sul punto in appello, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 2.2. CH L’VE e CO BR (capo mm, più episodi di estorsione consumata in concorso, commessi fino al marzo 2002, posti in continuazione); motivi distinti ma sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti censori della sentenza impugnata. 2.3.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e cod. proc. pen.) in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i contestati reati, atteso che l’accertamento della responsabilità per il fatto contestato fonda ed è stato argomentato sulla sola base delle dichiarazioni rese nel contraddittorio dalla persona offesa costituitasi parte civile. Con i motivi di gravame, la difesa aveva diffusamente argomentato sulla non affidabilità soggettiva del teste (già condannato per gravi fatti commessi in contiguità con il sodalizio mafioso egemone sul territorio anche dopo la consumazione dei delitti per cui è processo) e sulla non attendibilità del narrato. La motivazione della Corte di merito sul punto si caratterizzava per mera apparenza, non avendo la Corte affrontato gli argomenti (sostenuti da corredo documentale e perfino giudiziario) di censura proposti dalla difesa con i motivi di appello. La Corte territoriale si era infatti limitata a richiamare solo in parte il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per la valutazione della prova dichiarativa;
dimenticando che il narrato di parte civile può essere legittimamente posto da solo a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, ma previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le 4 dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). 2.3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ancora i medesimi vizi (art. 606 co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen.) per mancanza degli elementi costitutivi del reato di estorsione, per difetto di apprezzamento di contenuti minatori e per la liceità della domanda restitutoria. 2.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione della legge processuale penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.) in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite ex artt. 628, comma terzo, n. 1, ultima ipotesi e 629, comma secondo, cod. pen. In difetto di contestazione in fatto ed in diritto, la Corte ha tratto spunto per ritenere integrata l’aggravante ad effetto speciale sol perché la persona offesa ha dichiarato in dibattimento di essere stata minacciata di morte da BR e L’VE nel settembre 2002 presso un centro commerciale sito in Casoria, a seguito della richiesta loro rivolta di dilazione del pagamento del debito usurario, senza tener conto della contestazione che racchiude la cronologia L’occorso al marzo del 2002, con intima ed insanabile contraddizione. 2.3.4. Con il quarto motivo, il solo L’VE deduce violazione della legge processuale penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.) in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione del trattamento sanzionatorio. Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2025, la Corte sulle conclusioni delle parti presenti, in epigrafe sinteticamente riportate, riservava la decisione in camera di consiglio, all’esito della quale dava lettura della decisione, sostenuta dai seguenti motivi in diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, volto a stigmatizzare il punto della decisione che ha ritenuto contestata in fatto (tanto per il capo gg, quanto per il capo mm) la circostanza aggravante ad effetto speciale L’aver commesso il fatto in più persone riunite, è fondato;
consegue (in ipotesi per tutti) l’estinzione dei reati di estorsione semplice (art. 629, primo comma, cod. pen.), come contestati, a cagione del tempo (ben oltre 20 anni) decorso tra la data dei commessi reati e quella della definizione del grado di appello (4 dicembre 2024). Tuttavia, la fondatezza anche dei motivi di ricorso (sovrapponibili nel contenuto 5 censorio) proposti nell’interesse dei soli CH L’VE e CO BR, diffusi sui temi della violazione delle regole che presiedono all’accertamento della responsabilità e della violazione L’obbligo di offrire risposta argomentativa adeguata alla specificità del motivo di gravame (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in motivazione) che chiedeva di valutare con rigore assoluto le dichiarazioni rese dalla parte civile, impone -per questi ultimi- l’annullamento della decisione impugnata, per la prevalenza che deve offrirsi allo scrutinio sulla responsabilità rispetto alla presa d’atto della estinzione del reato (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880); atteso che, definito il tema della responsabilità penale, residua comunque quello della responsabilità civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dall’illecito, non più qualificabile come reato (Corte cost. n. 182/2021). 2. Tanto premesso, le contestazioni che si leggono ai capi GG ed MM della rubrica imputativa, nel riportare i numeri degli articoli di legge violati, non recano indicazione del comma secondo L’art. 629 cod. pen., né richiamano nel numero l’art. 628, comma terzo, numero 1, cod. pen. Il dato non è in discussione. 2.1. Nella parte discorsiva di entrambe le imputazioni non si legge alcun cenno della descrizione di condotte concorsuali commesse nella contemporanea presenza di entrambi i rispettivi imputati. Anche questo dato non è discusso. 2.2. La Corte di appello, cui la violazione di legge era stata devoluta con specifico motivo di gravame, ha, tuttavia, ritenuto infondata la doglianza (sia con riferimento al capo GG, che con riguardo al capo MM), atteso che nel corso L’esame testimoniale le persone offese avevano riferito di alcuni episodi di minaccia realizzati nella compresenza degli imputati (pag. 7, 9 e 10 della motivazione). Dunque, la Corte riteneva storicamente provato, ancorché non contestato in imputazione, che almeno alcune delle minacce estorsive fossero state realizzate alla presenza di ambo gli attori interessati. Orbene, non è qui questione di valutare la fondatezza storica L’assunto esposto in motivazione (per quanto i motivi proposti, soprattutto L’VE e BR pure ne facciano cenno), quanto di assecondare o meno la fondatezza del motivo che denunzia la violazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto che la prova (raggiunta) della sussistenza della circostanza possa consentire di superare la mancanza di contestazione di quella stessa circostanza in imputazione o, per meglio dire, di integrarne la parte descrittiva a processo in corso, a prescindere da un una rituale contestazione suppletiva operata secondo quanto prescrive l’art. 517 cod. proc. pen. Assunto che renderebbe, all’evidenza, senza significato tale ultima previsione normativa. 6 2.3. La giurisprudenza di questa Corte, sin da Sezioni unite Alberti (n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518-01), insegna che “Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”. Il principio è stato poi ribadito e declinato, a seconda delle concrete fattispecie, numerose altre volte dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (tra le tante, Sez. 2 n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 287817; Sez. 2, n. 19646 del 26/05/2025, Solazzo, non massimata). Della correttezza di tale affermazione di principio non mostra di dubitare, invero, neppure la Corte territoriale, che ritiene però, come poco sopra riferito, che la traccia di tale simultanea presenza, non descritta in imputazione e, tuttavia, palesatasi nel corso della istruttoria, possa efficacemente tener luogo di una contestazione mancante, integrandone, per così dire, il testo a posteriori. 2.4. Tale convincimento è errato in diritto. 2.4.1. Questa Corte ha recentemente (Sez. 5, n. 15455 del 26/11/2024, dep. 2025, La Giglia, Rv. 287730) ribadito che “In assenza della contestazione di una circostanza aggravante, il giudice non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un'aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti”. Più volte si era già puntualizzato che la "diversità del fatto" ex art. 521 cod. proc. pen. è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti (tra le altre: Sez. 4, n. 44973 del 13/10/2021, Nodari, Rv. 282246, sub nn.
2-4 del considerato in diritto, pp. 2-3; Sez. 1, n. 25882 del 12/05/2015, Dello Monaco, Rv. 263941, sub n. 2 del "considerato in diritto", pp. 2-3; Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896, la cui massima ufficiale recita «Il giudice che riconosca la diversità di una circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non può trasmettere gli atti al Pubblico ministero ai sensi L’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità»). Deve, quindi, escludersi che la diversità di una circostanza aggravante, così come la presenza o l’assenza di un’aggravante, determini diversità del fatto o sia comunque riconducibile alla relativa nozione, in quanto la circostanza aggravante non incide sulla fattispecie incriminatrice ma rileva solo al fine della maggiore gravità dell'illecito, che resta tale. Il "fatto diverso", consiste, difatti, in 7 un'ipotesi storica difforme rispetto a quella contestata e con essa incompatibile (così Sez. 4, n. 31446 del 25/16/2008, Mustaccioli, cit., sub n.
3.2 dei "motivi della decisione", p. 5) e la relativa nozione, che è desumibile dall'art. 649 cod. proc. pen., deve essere correlata alle componenti essenziali della fattispecie, attinenti: alla condotta;
al nesso causale;
all'evento. Nessuna rilevanza è, pertanto, a tal fine attribuibile, non soltanto alla definizione giuridica, ma anche alle circostanze, che non determinano diversità del fatto, ma ad esso accedono, semplicemente - appunto – circostanziandolo, cioè, rendendolo più o meno grave. E nessuna possibilità è, per conseguenza, data al giudice che ritenga la sussistenza di una ulteriore aggravante o che riconosca la diversità di una circostanza rispetto a quella originariamente contestata, di trasmettere gli atti al Pubblico ministero e di vanificare, così, l'inerzia di questi, che, qualora non abbia tempestivamente e ritualmente contestato la nuova o diversa circostanza aggravante, non può che subire il giudicato destinato a formarsi sull'originaria contestazione, senza rimedio. Detto in altri termini: anche ove il giudice ravvisi la sussistenza di una circostanza aggravante, non può restituire gli atti al P.m., cosi consentendo il recupero della mancanza;
ciò in quanto l'"antidoto" previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. per "neutralizzare" l'ipotesi di inerzia del P.m. può essere attivato soltanto ove il “fatto” risulti diverso (nel suo nucleo essenziale: condotta-nesso-evento) da come descritto nell'imputazione, non già ove invece risulti essere il medesimo, benchè diversamente circostanziato. 2.4.2. Tale soluzione è in linea con la decisione della Corte costituzionale n. 230 del 2022, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 521, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, quando accerti che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione. Giacché l’alternativa metterebbe in crisi lo stesso principio di terzietà ed imparzialità del giudice e favorirebbe l’adagiarsi della imputazione al processo, che deve invece restare un prius rispetto al momento dimostrativo L’ipotesi d’accusa, pena una deleteria confusione tra ipotesi, tesi e sintesi, che demolirebbe lo stesso sillogismo giudiziario. 2.4.3. L’aggravante ad effetto speciale ritenuta in sentenza deve pertanto ritenersi tamquam non esset. 3. Consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto calcolare il decorso del termine di prescrizione facendo riferimento al reato di estorsione semplice contestato (con massimo edittale di dieci anni di reclusione) e non a quello di 8 estorsione aggravata dalle più persone riunite, illegittimamente ritenuto in sentenza. 3.1. L’istituto della prescrizione è di diritto penale sostanziale, in quanto essa, prim’ancora che morte del reato è misura della legalità della pretesa punitiva dello Stato nel tempo;
consegue che partecipa della disciplina del principio di legalità scolpito nel testo L’art. 2, comma quarto, cod. pen., che impone di applicare alla fattispecie la legge penale più favorevole. Rientra, infatti, nella previsione del terzo comma (oggi quarto, n.d.e.) dell'art. 2 del codice penale anche la durata del termine della prescrizione del reato;
tanto che, quando il giudice, nella valutazione di un fatto commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della novella del 1974, riconosce la sussistenza d'una circostanza attenuante, che importa una variazione quantitativa della pena edittale, detta valutazione opera a favore dell'imputato ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione, indipendentemente dal giudizio di comparazione ex art 69 cod. pen. (così la datata giurisprudenza della Corte, nella sua massima espressione di collegialità, Sez. U, n. 10624 del 06/10/1979, Messina, Rv. 143619). Negli stessi termini si esprime anche la giurisprudenza del secolo corrente (Sez. 5, n. 29698 del 25/05/2016, Omochi, Rv. 267386; Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, A., Rv. 268865). 3.2. Applicata all’istituto della prescrizione la più favorevole disciplina dettata dalla novella n. 251 del 2005, in assenza di sospensioni rilevanti, per i reati commessi -al più tardi- nel marzo 2003 il termine risulta ineluttabilmente elasso nel 2015, ben nove anni prima della data della decisione di secondo grado. 4. Tuttavia, si è già detto in apertura, che, in presenza della parte civile costituita, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273) impone al giudice della impugnazione di privilegiare la decisione di proscioglimento nel merito, piuttosto che rilevare immediatamente la sopravvenienza della causa estintiva. 4.1. Orbene, mentre i ricorrenti D’TO e SE non hanno posto, per il reato loro ascritto in concorso al capo GG, questioni di motivazione sull’accertamento della responsabilità e sulla rispondenza a parametri legali della valutazione, le difese di L’VE e BR hanno posto la questione con riferimento alla estorsione contestata in concorso al capo MM. 4.2. Per D’TO e SE, pertanto, in assenza di motivi di ricorso focalizzati sul punto, l’annullamento agli effetti penali della sentenza impugnata va disposto senza rinvio, con la conferma delle statuizioni civili, giacché l’accertamento del 9 fatto produttivo di danno civile (non del reato) è irrevocabile, in quanto non contestato. 4.3. I difensori di L’VE e BR hanno, in particolare, censurato la motivazione della sentenza impugnata laddove ha offerto riscontro argomentativo solo apparente (col mero richiamo di principi elaborati sul tema da questa Corte e valutazione riflessa da altra imputazione irrevocabilmente accertata, ma riferita a fatti diversi) a motivi di ricorso specifici, diffusi e dettagliati, che contestavano non solo l’affidabilità soggettiva della fonte dichiarativa interessata, ma l’attendibilità stessa del narrato, sia con riferimento a contraddizioni plurali della narrazione, che con riferimento alle confusioni di date, luoghi e persone nella descrizione del fatti. Orbene, su tali specifici temi, corredati e sostenuti da documenti e testi motivazionali tratti da altre sentenze, la Corte non ha svolto alcuno sforzo motivazionale, così integrando il vizio di mancanza di motivazione. Incorre, infatti, in una motivazione apparente il giudice di appello che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il gravame (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406). E’ pertanto censurabile nella sede di legittimità la decisione, resa in grado di appello, che abbia del tutto rinunciato alla presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata (in questi precisi termini: Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330- 01). 4.4. La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di CH L’VE e CO BR con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. 5. Il rinvio va disposto in favore della Sezione penale della Corte partenopea tabellarmente competente, atteso che dal testo motivazionale delle Sezioni unite Calpitano (cit.), alle pagine da 15 a 17, si può ricavare il principio della prevalenza del giudizio penale sulla responsabilità (anche a reato prescritto) da svolgersi, in caso di ultrattività della responsabilità civile, secondo le regole di accertamento del fatto proprie del processo penale, avendo portata poziore l’interesse 10 L’imputato al proscioglimento nel merito anche con le formule “dubitative” sulla prova di cui al comma 2 L’art. 530 cod. proc. pen. Il principio è stato più chiaramente esplicitato anche da Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380; da Sez. 6, n. 5222 del 10/12/2024, dep. 2025, Santillo, Rv. 287646; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, del 2022, Salvatore, Rv. 282815; Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini Rv. 287704 – 01; che lo hanno, nel più recente arresto così declinato: “In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali.”. Nella fattispecie la Corte -ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado- ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di D’TO GI e SE RO perché il reato, esclusa la sussistenza L’aggravante, è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L’VE CH e BR CO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 10 ottobre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente MA TT ER ME D’ST