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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7717/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Giorgio Albanese - Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240007596024000 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3002/2025 depositato il 15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di San Giorgio Albanese, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento Imu anno 2017.
Con il ricorso si denuncia infondatezza della pretesa tributaria e nullità della cartella opposta poiché il prodromico avviso di accertamento è stato annullato da questa Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n° 2939 del 11.11.24.
ER si è costituita concludendo per il suo difetto di legittimazione passiva, il Comune di San Giorgio Albanese non si è costituito e in data 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
È documentale che la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio trova il suo presupposto nell'avviso di accertamento Imu anno 2017 che è stato annullato da questa Corte con sentenza n° 2939 del 11.11.24.
Ciò impone l'annullamento della cartella esattoriale opposta.
Le spese di lite devono essere compensate dal momento che l'annullamento del prodromico avviso di accertamento, decisivo ai fini della presente decisione, è sopravvenuto rispetto all'emissione e alla notifica della cartella di pagamento opposta (notifica della cartella di pagamento avvenuta il 25.9.24, sentenza di annullamento pubblicata l'11.11.24).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la catrtella di pagamento impugnata;
2) compensa le spese di lite. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio Cestone
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7717/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Giorgio Albanese - Tributi 87060 San Giorgio Albanese CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240007596024000 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3002/2025 depositato il 15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di San Giorgio Albanese, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento Imu anno 2017.
Con il ricorso si denuncia infondatezza della pretesa tributaria e nullità della cartella opposta poiché il prodromico avviso di accertamento è stato annullato da questa Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n° 2939 del 11.11.24.
ER si è costituita concludendo per il suo difetto di legittimazione passiva, il Comune di San Giorgio Albanese non si è costituito e in data 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
È documentale che la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio trova il suo presupposto nell'avviso di accertamento Imu anno 2017 che è stato annullato da questa Corte con sentenza n° 2939 del 11.11.24.
Ciò impone l'annullamento della cartella esattoriale opposta.
Le spese di lite devono essere compensate dal momento che l'annullamento del prodromico avviso di accertamento, decisivo ai fini della presente decisione, è sopravvenuto rispetto all'emissione e alla notifica della cartella di pagamento opposta (notifica della cartella di pagamento avvenuta il 25.9.24, sentenza di annullamento pubblicata l'11.11.24).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la catrtella di pagamento impugnata;
2) compensa le spese di lite. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio Cestone