Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 354
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa

    La Corte ritiene il ricorso infondato, senza specificare i motivi per questa specifica eccezione, ma rigettando l'intero ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità della richiesta per intervenuta prescrizione e decadenza dalla potestà accertativa

    La Corte rigetta questa eccezione basandosi sul principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui rileva la data di spedizione dell'atto ai fini del rispetto dei termini di decadenza. Inoltre, viene menzionata la sospensione dei termini disposta dal d.l. n. 18 del 2020 (Cura Italia). La Corte distingue tra decadenza (potere impositivo-accertativo) e prescrizione (riscossione del credito), affermando che per la decadenza rileva la data di spedizione dell'atto e che nessun termine di decadenza è maturato nel caso specifico.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni

    La Corte rigetta questa eccezione, ribadendo che la prescrizione opera in sede di recupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio della pretesa impositiva e il definitivo accertamento del diritto al prelievo. Viene sottolineato che la decadenza riguarda l'esercizio del potere impositivo-accertativo, mentre la prescrizione riguarda la riscossione. La Corte afferma che il potere pubblico è stato esercitato nel termine quinquennale di decadenza con la spedizione dell'atto, non prescrizionale.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione applicata in relazione al nuovo regime sanzionatorio tributario

    La Corte rigetta questa eccezione, richiamando la sentenza della Cassazione n. 17113/2025 e l'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024. Si afferma che la nuova disciplina sanzionatoria è applicabile solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e che il legislatore ha espressamente derogato al principio di retroattività della legge più favorevole, senza violare principi costituzionali o dell'Unione Europea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 354
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 354
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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