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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti del Comune di Licata l'avviso di accertamento TARI n. 18 notificato in data 06/02/2025 relativo all'anno di imposta 2019, deducendo: nullità dell'accertamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa;
illegittimità della richiesta per intervenuta prescrizione e decadenza dalla potestà accertativa da parte dell'ente impositore in quanto l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato tramite messo comunale il
06/02/2025 ma si riferisce ad un tributo del 2019; prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni ex art. 2948 n. 4 c.c.; illegittimità della sanzione applicata in relazione al regime sanzionatorio tributario contenuto nel d.lgs. n. 87/2024; nullità dell'avviso per carenza di prova in violazione delle disposizioni di cui all' art. 7 comma-5 bis d.lgs. 546/1992.
2. Il Comune di Licata, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Va, in primo luogo, rilevato che è erronea la prospettazione di parte ricorrente secondo cui ai fini della verifica della maturazione della decadenza occorrerebbe fare riferimento non alla data di spedizione bensì
a quella di ricezione dell'atto impositivo. Va evidenziato che la corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021, chiamata a comporre un contrasto giurisprudenziale ipotizzato nell'ordinanza interlocutoria n. 15545 del 21 luglio 2020, ha affermato il seguente principio di diritto: «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente». nella richiamata pronuncia si è precisato che "il legislatore è intervenuto, anche in ambito tributario, introducendo, con l'art.37, comma 27, lett. f) del d.l.4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248, il sesto comma all'art.60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n.600 il quale dispone che: «qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto». con la previsione di tale comma ha trovato legittimazione normativa il diritto vivente (v. cass.n.1647/2004 e numerose altre), già formatosi all'indomani delle sentenze della corte costituzionale n.477 del 2002 e n. 28 del 2004, che individuava nel principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione una regola di carattere generale, applicabile, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche agli atti impositivi, siccome atti di natura amministrativa, non processuale ne' specificamente funzionale al processo, ma ai quali (sez.u.n.19854/2004 cit.) risultano, tuttavia, estensibili principi e regole proprie del diritto processuale, proprio per l'espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile contenuto nel primo comma dell'art.60 del d.p.r. n.600 del 1973 (la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art.137 e seguenti del codice di procedura civile...) (...). di contro, come chiarito dalla Cass. sez. un. 24822 del 2015, il “pati”, di minore intensità, posto a carico del contribuente e consistente in una situazione di attesa che non pregiudica la sua sfera giuridica, troverà soluzione con la conclusione positiva del procedimento notificatorio, fermo restando che se la notifica non si perfeziona, gli effetti anticipatori e provvisori della richiesta di notifica verranno meno e la decadenza si sarà verificata.
2.1. Va, pure, considerato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835 - 01)
2.2. Nessuna decadenza risulta, dunque, maturata nel caso in esame.
3. Premesso, poi, che:
-la Corte di Cassazione con ordinanza dell'11 luglio 2022 n. 21810 ha evidenziato che: “…. occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione. Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).
Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n.
40543 del 2021 Rv. 663252 - 01) secondo cui «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente»”.
- con ordinanza del 19 giugno 2024 n. 16893, la Cassazione ha ancora ha affermato che: «Occorre preliminarmente ricordare che, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (…) Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione
(…) Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria. Si è così affermato che, con riferimento all'esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa (…) La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo».
- con la sentenza del 20 giugno 2023 n. 17672, la medesima Corte di Cassazione aveva ribadito che:
“l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che […] è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né ad interruzione”, dovendo, sul punto, aggiungersi che “la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n.23397/16)” (cfr. Cass.
Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma affermando principi esportabili nella fattispecie in rassegna)”, la censura circa la non debenza di sanzioni ed interessi (per maturata prescrizione) non coglie nel segno perché si incentra sull' inosservanza dei termini prescrizionali non tenendo che era sufficiente che il potere pubblico era stato esercitato, con la spedizione dell'atto, nel termine quinquennale di decadenza (giova ribadire) e non prescrizionale.
4. Osserva, infine, questo giudice che di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17113 depositata il 25 giugno 2025, nell' esaminare la questione relativa all'eventuale applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio fiscale, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, soffermandosi sui limiti del principio del favor rei in ambito tributario, ha osservato come la richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente non fosse praticabile.
Richiamando quanto già affermato con la sentenza di Cassazione n. 1274/2025, la Suprema Corte ha chiarito come l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e in particolar modo dall'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La scelta del legislatore di derogare espressamente al generale principio di retroattività della legge più favorevole non appare in contrasto con i principi costituzionali, né con quelli di diritto dell'Unione europea, osservando che l'applicazione retroattiva della sanzione più favorevole è esclusa dall'art. 5 del D.lgs. n. 87 del 2024, che stabilisce l'efficacia della nuova disciplina solo per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La sentenza suddetta, nel richiamare la giurisprudenza della
Corte costituzionale, secondo la quale la retroattività di una disciplina sanzionatoria più favorevole, in materia diversa da quella penale, è rimessa a una scelta discrezionale del legislatore e non costituisce un principio desumibile direttamente dalla Costituzione, ha pure concluso nel senso che la “scelta legislativa derogatoria” in questione non risulta in contrasto né con i principi costituzionali né con il diritto dell'Unione europea.
5. Il ricorso deve essere respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'ente impositore in euro 900,00 oltre oneri accessori.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti del Comune di Licata l'avviso di accertamento TARI n. 18 notificato in data 06/02/2025 relativo all'anno di imposta 2019, deducendo: nullità dell'accertamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa;
illegittimità della richiesta per intervenuta prescrizione e decadenza dalla potestà accertativa da parte dell'ente impositore in quanto l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato tramite messo comunale il
06/02/2025 ma si riferisce ad un tributo del 2019; prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni ex art. 2948 n. 4 c.c.; illegittimità della sanzione applicata in relazione al regime sanzionatorio tributario contenuto nel d.lgs. n. 87/2024; nullità dell'avviso per carenza di prova in violazione delle disposizioni di cui all' art. 7 comma-5 bis d.lgs. 546/1992.
2. Il Comune di Licata, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Va, in primo luogo, rilevato che è erronea la prospettazione di parte ricorrente secondo cui ai fini della verifica della maturazione della decadenza occorrerebbe fare riferimento non alla data di spedizione bensì
a quella di ricezione dell'atto impositivo. Va evidenziato che la corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021, chiamata a comporre un contrasto giurisprudenziale ipotizzato nell'ordinanza interlocutoria n. 15545 del 21 luglio 2020, ha affermato il seguente principio di diritto: «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente». nella richiamata pronuncia si è precisato che "il legislatore è intervenuto, anche in ambito tributario, introducendo, con l'art.37, comma 27, lett. f) del d.l.4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248, il sesto comma all'art.60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n.600 il quale dispone che: «qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto». con la previsione di tale comma ha trovato legittimazione normativa il diritto vivente (v. cass.n.1647/2004 e numerose altre), già formatosi all'indomani delle sentenze della corte costituzionale n.477 del 2002 e n. 28 del 2004, che individuava nel principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione una regola di carattere generale, applicabile, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche agli atti impositivi, siccome atti di natura amministrativa, non processuale ne' specificamente funzionale al processo, ma ai quali (sez.u.n.19854/2004 cit.) risultano, tuttavia, estensibili principi e regole proprie del diritto processuale, proprio per l'espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile contenuto nel primo comma dell'art.60 del d.p.r. n.600 del 1973 (la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art.137 e seguenti del codice di procedura civile...) (...). di contro, come chiarito dalla Cass. sez. un. 24822 del 2015, il “pati”, di minore intensità, posto a carico del contribuente e consistente in una situazione di attesa che non pregiudica la sua sfera giuridica, troverà soluzione con la conclusione positiva del procedimento notificatorio, fermo restando che se la notifica non si perfeziona, gli effetti anticipatori e provvisori della richiesta di notifica verranno meno e la decadenza si sarà verificata.
2.1. Va, pure, considerato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835 - 01)
2.2. Nessuna decadenza risulta, dunque, maturata nel caso in esame.
3. Premesso, poi, che:
-la Corte di Cassazione con ordinanza dell'11 luglio 2022 n. 21810 ha evidenziato che: “…. occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione. Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).
Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n.
40543 del 2021 Rv. 663252 - 01) secondo cui «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente»”.
- con ordinanza del 19 giugno 2024 n. 16893, la Cassazione ha ancora ha affermato che: «Occorre preliminarmente ricordare che, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (…) Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione
(…) Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria. Si è così affermato che, con riferimento all'esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa (…) La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo».
- con la sentenza del 20 giugno 2023 n. 17672, la medesima Corte di Cassazione aveva ribadito che:
“l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che […] è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né ad interruzione”, dovendo, sul punto, aggiungersi che “la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n.23397/16)” (cfr. Cass.
Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma affermando principi esportabili nella fattispecie in rassegna)”, la censura circa la non debenza di sanzioni ed interessi (per maturata prescrizione) non coglie nel segno perché si incentra sull' inosservanza dei termini prescrizionali non tenendo che era sufficiente che il potere pubblico era stato esercitato, con la spedizione dell'atto, nel termine quinquennale di decadenza (giova ribadire) e non prescrizionale.
4. Osserva, infine, questo giudice che di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17113 depositata il 25 giugno 2025, nell' esaminare la questione relativa all'eventuale applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio fiscale, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, soffermandosi sui limiti del principio del favor rei in ambito tributario, ha osservato come la richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente non fosse praticabile.
Richiamando quanto già affermato con la sentenza di Cassazione n. 1274/2025, la Suprema Corte ha chiarito come l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e in particolar modo dall'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La scelta del legislatore di derogare espressamente al generale principio di retroattività della legge più favorevole non appare in contrasto con i principi costituzionali, né con quelli di diritto dell'Unione europea, osservando che l'applicazione retroattiva della sanzione più favorevole è esclusa dall'art. 5 del D.lgs. n. 87 del 2024, che stabilisce l'efficacia della nuova disciplina solo per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La sentenza suddetta, nel richiamare la giurisprudenza della
Corte costituzionale, secondo la quale la retroattività di una disciplina sanzionatoria più favorevole, in materia diversa da quella penale, è rimessa a una scelta discrezionale del legislatore e non costituisce un principio desumibile direttamente dalla Costituzione, ha pure concluso nel senso che la “scelta legislativa derogatoria” in questione non risulta in contrasto né con i principi costituzionali né con il diritto dell'Unione europea.
5. Il ricorso deve essere respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'ente impositore in euro 900,00 oltre oneri accessori.