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Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
Commentario • 1
- 1. Gli atti di riorganizzazione dell’ente necessitano di una motivazione concretaMonicacatellani · https://www.publika.it/ · 14 maggio 2025
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 2 maggio 2025, n. 3703, a conferma della pronuncia del tribunale territoriale, ha rilevato che gli atti di riorganizzazione di un comune, a maggior ragione se – a seguito della scissione di una macrostruttura – determinano la revoca anticipata di un incarico dirigenziale (altrimenti non consentita) – anche se relativo a contratto a tempo determinato ex art. 110 del TUEL (stante il generale divieto di spoil system per le cariche dirigenziali non apicali; cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, 30 novembre 2022, n. 5235) – non possono ritenersi legittimi se motivati, unicamente, in relazione a principi di ordine generale. Per la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2023, n. 5235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5235 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2021 del TRIBUNALE di MARSALA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'AVV. SALVATORE ERRERA, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5235 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/10/2022 4507/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. US ND ha proposto appello avverso la sentenza dell'11/03/2021 del Tribunale di Marsala che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 e lo ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda (abbandono incontrollato di acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive'. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione del divieto di "bis in idem" perché, afferma, per i fatti oggetto di odierna condanna era già stato processato e assolto. Sul piano amministrativo aveva provveduto a presentare tempestivamente le richieste di autorizzazione e ad acquisire le relative accettazioni senza rilievo alcuno. Il riscontrato "lagunaggio", inoltre, non era di certo addebitabile alla sua persona ma al dipendente dell'impresa incaricata del trasporto che aveva contravvenuto alle sue precise disposizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è parzialmente fondato in relazione alla dedotta violazione del divieto di bis in idem;
è inammissibile nel resto. 3.11 ricorrente risponde del reato a lui ascritto perché, quale produttore dei rifiuti consistenti in acque di vegetazione prodotte dalla molitura delle olive effettuata presso il frantoio della società «ND Service S.r.l.», da lui amministrata, agendo in concorso con il sig. NO IO, titolare dell'impresa incaricata del trasporto e dello sversamento dei rifiuti, mediante più sversamenti ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aveva abbandonato in modo incontrollato ingenti quantitativi di acque di vegetazione sul fondo sito in Campobello di Mazara, c.da Misiddi, distinto in catasto nel foglio di mappa n. 10, particelle 104, 106 e 108 di proprietà dei sigg.ri IO RA e ZZ RI, terreno incolto, non adibito a coltivazioni agricole, ubicato in zona SIC (sito di interesse comunitario), non idoneo allo spandimento. Il fatto è contestato come commesso in Campobello di Mazara dal settembre 2017 al 22/11/2017. 3.1.Ritenutane la penale responsabilità, il Tribunale lo aveva condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. 3.2.L'imputato aveva proposto appello deducendo la violazione del divieto di "bis in idem"e protestando la propria innocenza. 3.3.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), la Corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.4.Sono noti gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De PA, n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate). 3.5.Secondo un diverso indirizzo, più recentemente ribadito da Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246, l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149; Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452). Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo il quale, invece, «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, 2 infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». 3.6.Tale principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze LE ON PA con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv. 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.). In altre pronunce, l'applicazione della Sez. U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l'insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione. In questi casi, l'effettiva volontà dell'impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei al petitum tipico del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell'appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624). In altri casi, invece, il principio è stato applicato in casi nei quali il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere appellato, con conseguente restituzione degli atti al giudice dell'impugnazione effettivamente competente e ciò sul rilievo che l'interpretazione della volontà del ricorrente escludeva l'intenzione di proporre ricorso per saltum (Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, cit.). Peculiare il caso scrutinato da Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, che nell'esaminare l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso un provvedimento emesso dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, ne ha sancito la correttezza osservando che «sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale - adito appunto in sede cautelare - che con l'atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio» aggiungendo che La assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica (...) la valutazione, operata col provvedimento ora impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione». Spiega al riguardo la sentenza che il principio sulla convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze ON 3 PA) «deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata - indicazione che si badi bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge». 3.7.AI di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU ON PA (che il Collegio condivide ed intende ribadire) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte. 3.8.Del resto, l'applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili. Si pensi, per fare degli esempi, all'appello con il quale si censuri la pura e semplice errata applicazione di una norma di legge sostanziale, ovvero la violazione di una norma processuale sanzionata a pena di nullità assoluta ed insanabile o si reiteri l'eccezione di nullità di un atto processuale respinta in primo grado, o ancora si indichino (e magari si alleghino) le prove delle quali si deduce l'inesistenza ovvero l'omessa valutazione (cd. travisamento della prova). Ciò non significa che l'intenzione dell'appellante non debba essere indagata a condizione, però, che l'indagine non si arresti al dato formale del nomen iuris impresso all'atto ma si estenda al suo contenuto, sì che è possibile far leva sull'effettiva volontà di proporre appello quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per petitum e causa petendi, dai casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione. 4.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile nella parte in cui viene dedotta la regolarità dell'attività svolta e l'estraneità del ricorrente alla condotta materialmente posta in essere dal NO. 4.1.Coerentemente al mezzo di impugnazione prescelto, il ricorrente articola le proprie deduzioni presupponendo la possibilità del giudice adito di accedere al fascicolo processuale, di leggerne il contenuto, di rivalutare le prove assunte, operazioni non consentite alla Corte di cassazione il cui perimetro cognitivo è, per legge, delineato dal (e confinato al) testo del provvedimento impugnato. Nè il ricorrente deduce il travisamento delle prove, rendendo oltremodo inammissibili le proprie deduzioni, interamente fattuali. 4 4.2.Resta, dunque, il fatto così come descritto dalla sentenza impugnata dalla cui lettura risulta che lo spandimento delle acque di vegetazione era stato effettuato dall'impresa del NO su incarico verbale dell'imputato e su terreno da lui presi appositamente in affitto. 4.3.E' invece fondata la deduzione relativa alla violazione del divieto del !bis in idem" (questione sulla quale, peraltro, il Tribunale non si è pronunciato affatto). 4.4.E' infatti certo e documentato che nei confronti dell'ND si era già proceduto per lo stesso fatto ancorché contestato come commesso il giorno 11/10/2017. 4.5.Con sentenza pubblicata il 13/11/2020, infatti, il Tribunale di Marsala aveva già assolto l'imputato dal medesimo fatto, identico sotto ogni profilo a quello oggetto di odierna condanna persino nella descrizione della condotta e nella indicazione catastale dei terreni ricettori;
mutava solo il concorrente, in quel caso un dipendente della ditta del NO colto l'11/10/2017 nel flagrante scarico delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi dell'imputato. L'episodio è riportato anche alle pagg. 3 e seg. della sentenza impugnata che lo cita a sostegno della condanna per tutto il periodo in contestazione. 6.Secondo l'autorevole insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 - 02; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Rv. 274448 - 01; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220 - 01; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, Rv. 269223 - 01). 6.1.11 criterio della identità storico-naturalistica del fatto è stato fatto proprio anche dalla Corte costituzione che, con sentenza, n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale. Il Giudice delle leggi ha applicato all'ordinamento interno l'interpretazione dell'art. 4, Prot. n. 7, allegato alla Convenzione EDU, fatta propria dalla Corte EDU, secondo cui ai fini del divieto del 'bis in idem' (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), deve essere adottato il più favorevole criterio dell'idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale, sicché il "fatto", di per sé, va definito secondo 5 l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccio epistemologico. In questa prospettiva, l'idem storico è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi: «Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente». Avverte il Giudice delle leggi che «né la sentenza della RA Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine
contro
Russia, né le successive pronunce della Corte EDU recano l'affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all'azione o all'omissione dell'imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vedenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l'indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest'ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, RA EN
contro
Italia). Anzi, in almeno tre occasioni, il giudice europeo ha attribuito importanza, per stabilire l'unicità del fatto, alla circostanza che la condotta fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014, US contro Bosnia Erzegovina, paragrafo 34; sentenza 14 aprile 2014, Khmel
contro
Russia, paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015, RU e -P contro Romania, paragrafo 37), e ciò potrebbe suggerire che un mutamento dell'oggetto dell'azione, e quindi della persona offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via definitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa condotta (come potrebbe accadere, ad esempio, nell'omicidio plurimo)». 6.2.Con la citata sentenza ER ZO c. Russia, la Corte EDU, RA Camera, 10/02/2009, è giunta ad un approdo definitivo e organico in tema di applicazione del divieto di 'bis in idem' codificato dall'art. 4, del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU. Dopo aver dato conto delle pronunce che l'hanno preceduta, la Corte europea ha esaminato i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto del 'bis in idem', constatando che non tutti usano gli stessi termini. L'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, l'art. 14, § 7, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e l'art. 50 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali utilizzano i termini: "[same] offence/[meme] infraction" (in 6 italiano i termini offence e infraction possono essere tradotti sia come reato che come offesa. Nella traduzione non ufficiale in lingua italiana dell'art. 4 del Protocollo n. 7, sono stati tradotti con la parola reato). L'art. 8 § 4 della Convenzione Americana sui diritti umani utilizza invece i termini "[same] cause", così interpretato dalla Corte Inter-americana sui diritti umani: «Diversamente dalla formula utilizzata da altri strumenti internazionali di protezione dei diritti umani (ad esempio, il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, articolo 14 § 7), che fa riferimento allo stesso "crimine", la Convenzione americana usa l'espressione "[same] cause/[meme] faits", che è un termine decisamente più favorevole alla vittima». L'art. 54 della Convenzione Schengen del 1985 utilizza i termini "[same]facts/[meme] faits". L'art. 20 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale utilizza i termini "[same] conduct7 [mémes] actes constitutifs". La Corte EDU ha quindi sottolineato che la distinzione tra i termini "stessi atti" o "stessi fatti", da un lato, e "stesso reato", dall'altro, è stata ritenuta sia dalla CGUE che da quella Inter-americana un elemento importante a favore dell'adozione di un approccio basato strettamente sull'identità degli atti materiali e del rifiuto della qualificazione giuridica di tali atti giudicata come irrilevante. Un tale approccio interpretativo, secondo le due Corti, è più favorevole - annota la Corte EDU - perché l'autore del reato saprebbe che, una volta condannato o assolto, non deve temere ulteriori procedimenti penali per la medesima condotta o il medesimo fatto. La Corte EDU prende spunto da questa constatazione e, ribadendo che la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi e non teorici o illusori i diritti in essa riconosciuti, ha affermato che l'uso del termine "offence/ infraction" nell'art. 4 del Protocollo n. 7, non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo;
il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto rischia di indebolire il divieto di 'bis in idem' piuttosto che renderlo pratico ed effettivo perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte. Di conseguenza, chiosa sul punto la Corte EDU, l'art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (§ 82). 6.3.Le circostanze di tempo, peraltro, concorrono a definire il "fatto" attribuendogli una precisa collocazione temporale;
basti pensare che la collocazione del fatto in tempo diverso da quello contestato determina la novità dell'accusa e la necessità di attivare le garanzie previste dagli artt. 516 e segg. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11930 dell'11/11/1994, Polizzi, Rv. 199171 - 01, secondo cui qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento 7 terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive). 6.4.Nel caso di specie la condotta oggetto di precedente assoluzione si colloca all'interno del ben più ampio arco temporale nel quale è stata tenuta quella oggetto di odierna regiudicanda: lì il fatto era unico e temporalmente definito (11/10/2017), qui si estende nel periodo che va dal mese di settembre 2017 al 22/11/2017. L'identità del fatto interseca, dunque, solo l'episodio dell'11/10/2017 in relazione al quale l'azione penale non doveva e non poteva proseguire, tanto più che era già stata esercitata dal medesimo ufficio di Procura (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente - anche se in fase o grado diversi - nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente). 6.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato consumato in data 11/10/2017 perché l'azione non poteva essere iniziata. La pena può essere direttamente rideterminata da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., eliminando la porzione di pena riferibile alla condotta dell'11/10/2017 quantificata nella misura di euro 200,00 di ammenda (con conseguente rideterminazione della pena residua nella misura di euro 1.800,00 di ammenda). 8
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato consumato in data 11/10/2017 perché l'azione non poteva essere iniziata e ridetermina la pena in euro 1 .800,00 di ammenda. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 1 2/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'AVV. SALVATORE ERRERA, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5235 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/10/2022 4507/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. US ND ha proposto appello avverso la sentenza dell'11/03/2021 del Tribunale di Marsala che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 e lo ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda (abbandono incontrollato di acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive'. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione del divieto di "bis in idem" perché, afferma, per i fatti oggetto di odierna condanna era già stato processato e assolto. Sul piano amministrativo aveva provveduto a presentare tempestivamente le richieste di autorizzazione e ad acquisire le relative accettazioni senza rilievo alcuno. Il riscontrato "lagunaggio", inoltre, non era di certo addebitabile alla sua persona ma al dipendente dell'impresa incaricata del trasporto che aveva contravvenuto alle sue precise disposizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è parzialmente fondato in relazione alla dedotta violazione del divieto di bis in idem;
è inammissibile nel resto. 3.11 ricorrente risponde del reato a lui ascritto perché, quale produttore dei rifiuti consistenti in acque di vegetazione prodotte dalla molitura delle olive effettuata presso il frantoio della società «ND Service S.r.l.», da lui amministrata, agendo in concorso con il sig. NO IO, titolare dell'impresa incaricata del trasporto e dello sversamento dei rifiuti, mediante più sversamenti ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aveva abbandonato in modo incontrollato ingenti quantitativi di acque di vegetazione sul fondo sito in Campobello di Mazara, c.da Misiddi, distinto in catasto nel foglio di mappa n. 10, particelle 104, 106 e 108 di proprietà dei sigg.ri IO RA e ZZ RI, terreno incolto, non adibito a coltivazioni agricole, ubicato in zona SIC (sito di interesse comunitario), non idoneo allo spandimento. Il fatto è contestato come commesso in Campobello di Mazara dal settembre 2017 al 22/11/2017. 3.1.Ritenutane la penale responsabilità, il Tribunale lo aveva condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. 3.2.L'imputato aveva proposto appello deducendo la violazione del divieto di "bis in idem"e protestando la propria innocenza. 3.3.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), la Corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.4.Sono noti gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De PA, n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate). 3.5.Secondo un diverso indirizzo, più recentemente ribadito da Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246, l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149; Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452). Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo il quale, invece, «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, 2 infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». 3.6.Tale principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze LE ON PA con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv. 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.). In altre pronunce, l'applicazione della Sez. U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l'insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione. In questi casi, l'effettiva volontà dell'impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei al petitum tipico del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell'appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624). In altri casi, invece, il principio è stato applicato in casi nei quali il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere appellato, con conseguente restituzione degli atti al giudice dell'impugnazione effettivamente competente e ciò sul rilievo che l'interpretazione della volontà del ricorrente escludeva l'intenzione di proporre ricorso per saltum (Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, cit.). Peculiare il caso scrutinato da Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, che nell'esaminare l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso un provvedimento emesso dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, ne ha sancito la correttezza osservando che «sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale - adito appunto in sede cautelare - che con l'atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio» aggiungendo che La assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica (...) la valutazione, operata col provvedimento ora impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione». Spiega al riguardo la sentenza che il principio sulla convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze ON 3 PA) «deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata - indicazione che si badi bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge». 3.7.AI di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU ON PA (che il Collegio condivide ed intende ribadire) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte. 3.8.Del resto, l'applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili. Si pensi, per fare degli esempi, all'appello con il quale si censuri la pura e semplice errata applicazione di una norma di legge sostanziale, ovvero la violazione di una norma processuale sanzionata a pena di nullità assoluta ed insanabile o si reiteri l'eccezione di nullità di un atto processuale respinta in primo grado, o ancora si indichino (e magari si alleghino) le prove delle quali si deduce l'inesistenza ovvero l'omessa valutazione (cd. travisamento della prova). Ciò non significa che l'intenzione dell'appellante non debba essere indagata a condizione, però, che l'indagine non si arresti al dato formale del nomen iuris impresso all'atto ma si estenda al suo contenuto, sì che è possibile far leva sull'effettiva volontà di proporre appello quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per petitum e causa petendi, dai casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione. 4.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile nella parte in cui viene dedotta la regolarità dell'attività svolta e l'estraneità del ricorrente alla condotta materialmente posta in essere dal NO. 4.1.Coerentemente al mezzo di impugnazione prescelto, il ricorrente articola le proprie deduzioni presupponendo la possibilità del giudice adito di accedere al fascicolo processuale, di leggerne il contenuto, di rivalutare le prove assunte, operazioni non consentite alla Corte di cassazione il cui perimetro cognitivo è, per legge, delineato dal (e confinato al) testo del provvedimento impugnato. Nè il ricorrente deduce il travisamento delle prove, rendendo oltremodo inammissibili le proprie deduzioni, interamente fattuali. 4 4.2.Resta, dunque, il fatto così come descritto dalla sentenza impugnata dalla cui lettura risulta che lo spandimento delle acque di vegetazione era stato effettuato dall'impresa del NO su incarico verbale dell'imputato e su terreno da lui presi appositamente in affitto. 4.3.E' invece fondata la deduzione relativa alla violazione del divieto del !bis in idem" (questione sulla quale, peraltro, il Tribunale non si è pronunciato affatto). 4.4.E' infatti certo e documentato che nei confronti dell'ND si era già proceduto per lo stesso fatto ancorché contestato come commesso il giorno 11/10/2017. 4.5.Con sentenza pubblicata il 13/11/2020, infatti, il Tribunale di Marsala aveva già assolto l'imputato dal medesimo fatto, identico sotto ogni profilo a quello oggetto di odierna condanna persino nella descrizione della condotta e nella indicazione catastale dei terreni ricettori;
mutava solo il concorrente, in quel caso un dipendente della ditta del NO colto l'11/10/2017 nel flagrante scarico delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi dell'imputato. L'episodio è riportato anche alle pagg. 3 e seg. della sentenza impugnata che lo cita a sostegno della condanna per tutto il periodo in contestazione. 6.Secondo l'autorevole insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 - 02; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Rv. 274448 - 01; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220 - 01; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, Rv. 269223 - 01). 6.1.11 criterio della identità storico-naturalistica del fatto è stato fatto proprio anche dalla Corte costituzione che, con sentenza, n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale. Il Giudice delle leggi ha applicato all'ordinamento interno l'interpretazione dell'art. 4, Prot. n. 7, allegato alla Convenzione EDU, fatta propria dalla Corte EDU, secondo cui ai fini del divieto del 'bis in idem' (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), deve essere adottato il più favorevole criterio dell'idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale, sicché il "fatto", di per sé, va definito secondo 5 l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccio epistemologico. In questa prospettiva, l'idem storico è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi: «Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente». Avverte il Giudice delle leggi che «né la sentenza della RA Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine
contro
Russia, né le successive pronunce della Corte EDU recano l'affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all'azione o all'omissione dell'imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vedenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l'indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest'ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, RA EN
contro
Italia). Anzi, in almeno tre occasioni, il giudice europeo ha attribuito importanza, per stabilire l'unicità del fatto, alla circostanza che la condotta fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014, US contro Bosnia Erzegovina, paragrafo 34; sentenza 14 aprile 2014, Khmel
contro
Russia, paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015, RU e -P contro Romania, paragrafo 37), e ciò potrebbe suggerire che un mutamento dell'oggetto dell'azione, e quindi della persona offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via definitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa condotta (come potrebbe accadere, ad esempio, nell'omicidio plurimo)». 6.2.Con la citata sentenza ER ZO c. Russia, la Corte EDU, RA Camera, 10/02/2009, è giunta ad un approdo definitivo e organico in tema di applicazione del divieto di 'bis in idem' codificato dall'art. 4, del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU. Dopo aver dato conto delle pronunce che l'hanno preceduta, la Corte europea ha esaminato i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto del 'bis in idem', constatando che non tutti usano gli stessi termini. L'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, l'art. 14, § 7, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e l'art. 50 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali utilizzano i termini: "[same] offence/[meme] infraction" (in 6 italiano i termini offence e infraction possono essere tradotti sia come reato che come offesa. Nella traduzione non ufficiale in lingua italiana dell'art. 4 del Protocollo n. 7, sono stati tradotti con la parola reato). L'art. 8 § 4 della Convenzione Americana sui diritti umani utilizza invece i termini "[same] cause", così interpretato dalla Corte Inter-americana sui diritti umani: «Diversamente dalla formula utilizzata da altri strumenti internazionali di protezione dei diritti umani (ad esempio, il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, articolo 14 § 7), che fa riferimento allo stesso "crimine", la Convenzione americana usa l'espressione "[same] cause/[meme] faits", che è un termine decisamente più favorevole alla vittima». L'art. 54 della Convenzione Schengen del 1985 utilizza i termini "[same]facts/[meme] faits". L'art. 20 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale utilizza i termini "[same] conduct7 [mémes] actes constitutifs". La Corte EDU ha quindi sottolineato che la distinzione tra i termini "stessi atti" o "stessi fatti", da un lato, e "stesso reato", dall'altro, è stata ritenuta sia dalla CGUE che da quella Inter-americana un elemento importante a favore dell'adozione di un approccio basato strettamente sull'identità degli atti materiali e del rifiuto della qualificazione giuridica di tali atti giudicata come irrilevante. Un tale approccio interpretativo, secondo le due Corti, è più favorevole - annota la Corte EDU - perché l'autore del reato saprebbe che, una volta condannato o assolto, non deve temere ulteriori procedimenti penali per la medesima condotta o il medesimo fatto. La Corte EDU prende spunto da questa constatazione e, ribadendo che la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi e non teorici o illusori i diritti in essa riconosciuti, ha affermato che l'uso del termine "offence/ infraction" nell'art. 4 del Protocollo n. 7, non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo;
il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto rischia di indebolire il divieto di 'bis in idem' piuttosto che renderlo pratico ed effettivo perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte. Di conseguenza, chiosa sul punto la Corte EDU, l'art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (§ 82). 6.3.Le circostanze di tempo, peraltro, concorrono a definire il "fatto" attribuendogli una precisa collocazione temporale;
basti pensare che la collocazione del fatto in tempo diverso da quello contestato determina la novità dell'accusa e la necessità di attivare le garanzie previste dagli artt. 516 e segg. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11930 dell'11/11/1994, Polizzi, Rv. 199171 - 01, secondo cui qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento 7 terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive). 6.4.Nel caso di specie la condotta oggetto di precedente assoluzione si colloca all'interno del ben più ampio arco temporale nel quale è stata tenuta quella oggetto di odierna regiudicanda: lì il fatto era unico e temporalmente definito (11/10/2017), qui si estende nel periodo che va dal mese di settembre 2017 al 22/11/2017. L'identità del fatto interseca, dunque, solo l'episodio dell'11/10/2017 in relazione al quale l'azione penale non doveva e non poteva proseguire, tanto più che era già stata esercitata dal medesimo ufficio di Procura (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente - anche se in fase o grado diversi - nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente). 6.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato consumato in data 11/10/2017 perché l'azione non poteva essere iniziata. La pena può essere direttamente rideterminata da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., eliminando la porzione di pena riferibile alla condotta dell'11/10/2017 quantificata nella misura di euro 200,00 di ammenda (con conseguente rideterminazione della pena residua nella misura di euro 1.800,00 di ammenda). 8
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato consumato in data 11/10/2017 perché l'azione non poteva essere iniziata e ridetermina la pena in euro 1 .800,00 di ammenda. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 1 2/10/2022.