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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 25.6.2025,
allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2833 dell'anno 2021 avente ad oggetto “occupazione sine titulo”
TRA
, nata a [...] il [...], domiciliata in Milano alla via Savona Parte_1
n. 43 (C.F. ) in proprio e n.q. di procuratrice, giusta procura agli atti C.F._1
del notaio dott. rep. 95683 racc. 22512 del 15.7.2020 e del padre sig. Persona_1
, nato a [...] il [...] con domicilio in Salerno alla via Parte_2
Panoramica n. 30 (C.F. ( , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario e C.F._2
Nicola Salvi (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli alla Via A. d'Isernia n. 16;
-ATTORI-
CONTRO
con sede a Salerno in via Carlo Gatti, , in persona CP_1 P.IVA_1
dell'amministratrice signora , domiciliata ai fini del processo presso Controparte_2
l'avvocato Roberto Raito, ( , con studio a Salerno in piazza R. C.F._4
1 Casalbore n. 32 ( fax 0898456278), dal quale è rappresentata e Email_1
difesa con procura rilasciata su foglio separato;
- CONVENUTA-
CONTRO
, nato a [...] il [...], CP_3
, residente a [...], domiciliato ai fini C.F._5
del processo presso l'avvocato Roberto Raito, ( , con studio a C.F._4
Salerno in piazza R. Casalbore n. 32 ( fax 0898456278), dal quale Email_1
è rappresentato e difeso con procura rilasciata su foglio separato;
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato regolarmente notificato, l'attrice in Parte_1
proprio e n.q. di procuratrice del padre sig. chiamava in giudizio i Parte_2
convenuti ed il sig. innanzi al Tribunale Civile di Salerno Controparte_1 CP_3
sostenendo di essere nuda proprietaria, ed il sig. usufruttuario, delle Parte_2
particelle catastali 479 sub 1, 833, 823, 841 e 832 del Fg. 15 Comune di Salerno. Parte
attrice sostiene: che sulla part.la 479 sub 1 e sulla adiacente part.lla 479 sub 2, di cui i sigg.
e risultano nudi proprietari ed il loro padre sig. Per_2 Persona_3 CP_3
usufruttuario, insiste un capannone industriale con ingresso dalla Via Carlo Gatti, 10 -
Salerno; che in detto capannone e sulle part.lle innanzi dette svolge da tempo attività di lavorazione la con sede in Salerno alla Via Carlo Gatti, 10 che fa capo alla Controparte_1
famiglia del sig. ; che sia i predetti capannone e terreni, riconducibili CP_3
all'attrice su cui grava il diritto di usufrutto del sig. , risultavano concessi Parte_2
in comodato gratuito, per il grado di parentela, tra i sigg. e;
Parte_2 CP_3
che con ripetuti solleciti verbali e con pec del 02.07.2020 il sig. Parte_2
comunicava al sig. e alla la volontà di riacquisire la CP_3 Controparte_1
detenzione dell'immobile e delle aree circostanti senza mai ricevere alcun riscontro nemmeno con convocazione sui luoghi per il giorno 26.11.2020. Per i motivi sopra esposti,
2 chiedeva all'adito Tribunale di Salerno 1) la cessazione degli effetti del comodato gratuito a far data del 02.07.2020 in subordine alla data di convocazione del 26.11.2020, 2)di condannare il sig. e la al risarcimento dei danni commisurati CP_3 Controparte_1
al mancato godimento dei beni rapportato al valore locativo dei cespiti ai prezzi correnti a far data dal 02.07.2020 in subordine, a far data dal 26.11.2020 e sino all'effettiva consegna dei beni con rivalutazione ed interessi, oltre quant'altro previsto dallo stesso atto di citazione. In data 22.06.2021 si costituiva in giudizio la soc. convenuta contestando in toto la domanda dell'attrice eccependo di non aver mai stipulato alcun contratto di comodato con il signor o con altri;
che la possiede fin dal 1993 i beni Parte_2 Controparte_1
che l'attrice rivendica mai posseduti dalla e da per cui Parte_1 Parte_2
solleva domanda riconvenzionale di usucapione di tutti i beni rivendicati dalla attrice;
che il capannone industriale insiste sulle part.lle 479 sub 1 e sub 2 ed è costituito da un unico ambiente posseduto sin dal 1993 dalla che sulla part.lla 823 insiste il Controparte_1
serbatoio dell'acqua quale impianto antincendio del capannone industriale e sulla part.lla
833 il deposito delle merci della società.
Sulla part.lla 841 è posizionata la strada di accesso al capannone industriale realizzata dalla mentre la part.lla 832 costituisce una piazzola a servizio del deposito Controparte_1
delle merci utilizzata dalla società per lo scarico e il carico di tali merci, oltre quant'altro previsto nella comparsa di risposta, per tanto chiedeva all'adito Tribunale di rigettare la domanda dell'attrice. Di contro il sig. si costituiva in giudizio contestando CP_3
in toto la domanda dell'attrice associandosi alle difese dell'altra convenuta Controparte_1
per tanto chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare improcedibile la domanda proposta nei suoi confronti e rigettare la domanda dell'attrice. Alla prima udienza del 2.12 2021 il
Giudice invitava le parti a procedere al tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo. Alla successiva udienza del 16.06.2022 veniva disposto il mutamento del rito, ex art.426 cpc, fissando l'udienza di discussione e concedendo alle parti il termine per il deposito di memorie integrative. Instaurato il contradditorio,
espletata la prova testi, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la decisione ai sensi dell'articolo 429 cpc.
3 La domanda proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la restituzione dell'immobile sito in via Carlo Gatti n.
10 sede della società Parte attrice deduce di aver concesso in comodato CP_1
gratuito il fabbricato posto sulle particelle nn°479 (sub 1) ed 833 di cui al foglio 15 catasto fabbricati di Salerno nonchè le particelle 823, 841 ed 832, foglio 15 in catasto terreni di
Salerno. Parte convenuta senza contestare l'occupazione dei predetti beni tuttavia contesta l'esistenza del contratto di comodato paralizzando l'azione mediante la proposizione dell'eccezione di usucapione.
Ebbene dalla documentazione depositata emerge la titolarità dell'area e del fabbricato in virtù di atto di divisione del 16.3.2013 per Notaio rep. 32521, Raccolta Persona_4
6647; tali beni sono pervenuti nella titolarità degli attori per successione paterna per come risulta dallo stesso atto di scioglimento della comunione.
Risultano acquisiti al processo in quanto non specificamente contestate le seguenti circostanze: 1) la sede della società sin dal 1993 è posta in via Carlo Gatti n. 10 immobile all'epoca nella titolarità di e per effetto della successione Parte_2 CP_3
paterna; 2) il sig. attualmente usufruttuario era, fino al momento della Parte_2
cessione delle quote avvenuta nel 2004, titolare di quote sociali della società CP_1
per euro 20.400,00.
Deve ritenersi che l'azienda sia stata esercitata dal 1993 al 2004 da e dal Parte_2
germano unitamente ai rispettivi coniugi salvo poi essere esercitata CP_3
pressocchè esclusivamente da nell'immobile che nel frattempo è pervenuto CP_3
nella titolarità di e della figlia . E' verosimile ritenere Parte_2 Parte_1
che proprio a seguito dello scioglimento della comunione sia stato convenuto tra le parti che la sede dell'azienda poteva continuare ad essere esercitata presso la sede sociale posta in via Carlo Gatti n. 10 in virtù di un contratto di comodato verbale. Infatti il comodato è
un contratto essenzialmente gratuito (art. 1803, comma 2, c.c.) e generalmente inquadrato nell'ambito dei rapporti di cortesia, attraverso il quale viene costituito a favore del
4 comodatario un diritto personale di godimento su un bene. Il contratto di comodato non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem.
Uno dei tratti caratteristici di tale negozio è poi rappresentato dalla realità, che si riferisce all'ineliminabile necessità della consegna (traditio) della cosa, accanto all'accordo delle parti, affinché il negozio si perfezioni. Quindi, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, e non anche di provare il suo diritto di proprietà
su di essa, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento.
Parte attrice attraverso la documentazione prodotta è riuscita a provare la consegna del bene mentre la parte convenuta che ha cercato di paralizzare la domanda con l'eccezione di usucapione non è riuscita a dare la prova del godimento a titolo diverso .
Pertanto ritenuta provata l'esistenza del comodato gratuito, in mancanza dell'espressa menzione di un vincolo di destinazione, è da considerarsi precario ed è quindi revocabile
ad nutum in virtù del fatto che, in mancanza delle finalità sottese all'attribuzione del bene incompatibili con il fine di lucro del comodante, il diritto di quest'ultimo è prevalente rispetto a quello del comodatario, con conseguente obbligo di restituzione del bene .
Risulta inviata pec del 2.7.2020 e successiva diffida del 22.10.2020 con le quali Parte_2
comunicava la propria volontà di rientrare in possesso del bene esercitando, così
[...]
il diritto di recesso. La richiesta rimaneva senza esito. Deve ritenersi pertanto che l'immobile è occupato sine titulo a far data dal 26.11.2020 data fissata per il rilascio.
Quindi venuto meno il contratto di comodato mediante l'esercizio del diritto di recesso,
l'immobile risulta occupato senza alcun titolo. Pertanto l'azione esperita può essere qualificata come azione di restituzione. Per ottenere la restituzione di un bene da altri indebitamente detenuto e/o posseduto, il proprietario ha diritto di agire con l'azione di rivendicazione (art. art. 948 c.c “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene.”) ovvero con l'azione di restituzione. L' azione di rivendicazione,
come la maggior parte delle azioni a tutela dei diritti reali, affonda le radici nel diritto romano, precisamente nei rei vindicatio, da cui trae motivi e termini, ed è la più ampia
5 espressione della signoria del dominus sulla res. La situazione di fatto presuppone che il proprietario non sia in possesso del bene. L'azione di rivendicazione va distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione,
comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poichè l'attore, di regola,
può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (ad es. alla scadenza del termine prefissato). L'azione di restituzione è di natura personale e ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita. Con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve fornire alcuna prova, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (così Corte di Cassazione, sentenza del 30-11-87, n. 8895 e cfr. Corte di Cassazione,
sentenza del 2-3-78, n. 1051 e Corte di Cassazione, sentenza del 27-1-97, n. 808). Secondo
anche una recente sentenza di merito (Trib. Bari, Sez. III, 16/02/2010) la tradizionale distinzione fra l'azione di rivendicazione e quella di restituzione si atteggia nei seguenti modi. La prima di esse ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene,
di cui l'attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è
esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. La seconda è
fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa – e per questo ha natura personale – ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene. In
quest'ultimo caso l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà,
bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno
– per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di
6 recesso – del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto,
che perciò è obbligato a restituirlo.
Le due azioni – pur tendendo entrambe al risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene – hanno natura e presupposti diversi e sono distinte, sia per causa petendi che per petitum. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato la domanda proposta ben può essere qualificata come domanda di restituzione di un bene,
fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso;
esula dall'ambito delle azioni reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì
come azione personale di rilascio o di restituzione, e se il convenuto contrappone il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di questo diviene l'oggetto della controversia (così, fra le più recenti, Cass. sez. II, 27.1.2009, n.
1929).
Sul punto, va premesso che le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7305 del
28/03/2014, hanno affermato il principio per cui nel caso di azione diretta alla restituzione di immobile concesso in locazione o in comodato, trattandosi di azione personale, non è
richiesto il raggiungimento del rigoroso onere probatorio tipico dell'azione di rivendica di carattere reale, (cd. “probatio diabolica”), né tale onere deve essere integrato allorchè
siano eccepite difese di carattere petitorio, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, non assistendosi, in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli",
ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto. Sul punto, va premesso che le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n.
7305 del 28/03/2014, hanno affermato il principio per cui nel caso di azione diretta alla restituzione di immobile concesso in locazione o in comodato, trattandosi di azione personale, non è richiesto il raggiungimento del rigoroso onere probatorio tipico dell'azione di rivendica di carattere reale, (cd. “probatio diabolica”), né tale onere deve essere integrato allorchè siano eccepite difese di carattere petitorio, in via di eccezione o
7 con domande riconvenzionali, non assistendosi, in ossequio al principio di disponibilità
della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od
"emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto.
Quindi, trattandosi di azione personale di carattere negoziale volta all' adempimento dell'obbligo di ritrasferire il bene ricevuto in comodato parte ricorrente deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento cfr. Cassazione SS.UU n. 13533/2011.
Se quindi la domanda di restituzione deve essere accolta non altrettanto può dirsi per la domanda di risarcimento del danno. Invero parte attrice deduce che l'esigenza di rientrare nella disponibilità del bene deriva dalla necessità di concedere in locazione il bene avendo ricevuto delle proposte per il tramite di agenzia immobiliare incaricata.
Tuttavia non viene depositato l'incarico all'agenzia né le proposte ricevute.
Come noto, l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043
c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario/possessore/detentore qualificato-danneggiato.
In materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, la giurisprudenza - tanto di merito quanto di legittimità - si è divisa: secondo un primo filone, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa,
discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. civ. n. 16670 del 09.08.2016); secondo un diverso filone, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi in re ipsa e coincidente con l'evento, che è
viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056
8 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. civ. n. 15111 del 17.06.2013; Cass. civ. n. 15757 del 27.07.2015).
Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022, le quali hanno risolto il contrasto esistente adottando una soluzione mediana. Più in particolare, le Sezioni Unite hanno dapprima chiarito che
“la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”, giungendo alla conclusione per cui “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass.
7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della
Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile.
Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” (Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15-11-2022, n.
33645).
E ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che se la tutela reale è
orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è
tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del
9 diritto, ed essa costituisce “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è
compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è
in entrata”.
La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela
(reale e risarcitoria) comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che
è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia,
e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è
necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è
andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del
diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del
diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella
10 del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto,
mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione
del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua
esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
Quindi in caso di occupazione abusiva è necessario comunque dimostrare la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. In caso di occupazione di un immobile sine titulo , il danno subìto dal proprietario non può ritenersi in re ipsa (
rectius , danno presunto o danno normale), per cui tale danno può e deve essere provato facendo leva sulla perdita di disponibilità del bene immobile e sull'impossibilità di sfruttarlo. In particolare, il proprietario è, quindi, tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene ad un prezzo o ad un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, tenendo conto, ad esempio, del valore locativo del bene o del canone locativo di mercato, fermo restando che tale alleggerimento dell'onere probatorio non può giungere ad esonerare il danneggiato dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati. Il danneggiato deve,
in definitiva, allegare e provare che se avesse recuperato subito la disponibilità
dell'immobile lo avrebbe locato o venduto a un canone vantaggioso.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda di parte attrice, alla luce di una complessiva valutazione del materiale acquisito al processo, non merita accoglimento avendo soltanto dedotto il grave danno subito per non aver potuto locare i beni accettando le offerte pervenute ma tale circostanza non è stata né allegata né provata mediante produzione del mandato all'agenzia immobiliare ovvero mediante il deposito di offerte per la locazione.
Quindi la domanda di risarcimento del danno è sfornita di prova .
Non resta che regolamentare le spese.
11 Le spese processuali in considerazione del parziale accoglimento della domanda meritano di essere compensate nella misura del 50% ponendo il residuo 50% a carico di parte convenuta, liquidato come da dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 come aggiornato al Dm 37/2018 . Le spese della ctu disposta meritano di essere poste a carico di entrambe le parti essendo stata disposta nell'interesse del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie la domanda e dichiara che la società il sig. CP_1 CP_3 nato a [...] il [...]) occupano sine titulo i beni posti in Salerno alla via Carlo Gatti n. 10 censiti in catasto alle particelle nn°479 (sub 1) e n. 833 di cui al foglio 15 catasto fabbricati di Salerno nonchè alle particelle n. 823, 841 ed
832, foglio 15 in catasto terreni di Salerno.
2) Condanna e il sig. ( nato a [...] il CP_1 CP_3
24.3.1946) all'immediato rilascio dei suddetti beni.
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
4) Compensa nella misura del 50% le spese processuali ponendo il residuo 50% a carico di parte convenuta liquidate in complessivi euro 5.430 ,00 a titolo di compensi anziché euro 10.860 oltre euro 518.00 a titolo di contributo unificato ( €
2.127,00 Fase di studio, euro 1416 per la fase introduttiva del giudizio, Fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.738,00, Fase decisionale € 3.579,00) oltre Iva e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Tommaso Cormano dichiaratosi antistatario.
5) Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti essendo stata disposta nell'interesse del giudizio.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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