TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3566
TAR
Decreto cautelare 11 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere nel computo dei crediti formativi

    Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che il criterio di calcolo dei crediti formativi universitari adottato dall'Amministrazione fosse restrittivo e illogico. Ha stabilito che i crediti formativi universitari in discipline giuridiche (IUS) devono essere pari ad almeno i due terzi dei crediti totali acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi, escludendo dal computo totale i crediti maturati con tirocinio, tesi di laurea, abilità o idoneità per cui non sia previsto un voto in trentesimi. Tale interpretazione è considerata più aderente al principio del favor partecipationis e alla par condicio dei concorrenti.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità del bando

    Poiché il ricorso relativo all'illegittimità del bando è stato accolto, anche la domanda di annullamento del provvedimento implicito di esclusione viene accolta.

  • Accolto
    Conseguenza dell'accoglimento delle domande principali

    L'accoglimento delle domande principali comporta l'accoglimento anche di questa domanda accessoria.

  • Improcedibile
    Sopravvenuto difetto di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per i candidati risultati non idonei alla prova scritta, in quanto è venuto meno il loro interesse alla decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3566
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3566
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo