Decreto cautelare 11 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13309 del 2024, proposto da NO IO, ST AL, GO RO, ID NI, ND LI, IA IU, IA OC, AN CO, AN OS, ND RI, NL OR, TI AL EG, NG NT De OL, LI DE RO, LI Di MI, DR IA, AU AS, SA LI, FA NI, RI RE, AB TI, AT NÒ, ES IE, RE ZI, ET Li CC, DR SA ST, AR IN, RO ZI, RO LO, ND TO, AT UR, RF ES, FA NE, PA ET, ND AT, EN LA, AT OT, AN AN, NZ AN, LU PR, AN IE, AR CI, OM CA, LE IS e DI BE, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati AN Arciero e Valentina Clemente, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti: 1) l’art. 3, comma 1, del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 01.11.2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n.1/42 bis, del 07.11.2024, nella parte in cui consente di trasmettere la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la procedura informatica presente sull’apposito portale https://concorsionline.poliziadistato.it ; 2) il provvedimento implicito di esclusione dei ricorrenti dalla citata procedura concorsuale, derivante dall’impossibilità di inoltrare la propria domanda di partecipazione; 3) qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026, il dott. IO BE e udito per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – A far data dal 07.11.2024, giorno di pubblicazione del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza adottato in data 01.11.2024, ognuno dei ricorrenti tentava di inoltrare la propria domanda di partecipazione al concorso, avendo ciascuno di essi conseguito una laurea rientrante in una delle classi riconosciute per la partecipazione ai concorsi interni della Polizia di Stato, conseguita presso Atenei quali l’Università di Camerino, o presso l’Università telematica denominata “ Universitas Mercatorum ”, o presso l’Università degli Studi di Perugia, o presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.
La disposizione di cui all’art. 3, comma 1, del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario di Polizia di Stato, prevedeva che “ la domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, utilizzando esclusivamente la procedura informatica presente sul portale https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull'icona concorso interno) ”.
Sennonché, il sistema automatizzato, ponendo di fatto uno sbarramento, consentiva di completare la procedura di presentazione della domanda solo ai candidati in possesso di laurea caratterizzata dall’acquisizione di una prevalenza di crediti in materie afferenti al settore “IUS” (crediti pari ai 2/3 del totale). Tale situazione precludeva ai ricorrenti la possibilità di presentare la domanda telematica di partecipazione alla procedura concorsuale.
In data 14.11.2024, il Segretario generale del Sindacato nazionale di Polizia (S.A.P.), in rappresentanza dei ricorrenti, inoltrava all’Amministrazione una missiva, a mezzo della quale segnalava la problematica della partecipazione concorsuale, invitando i competenti Uffici del Dipartimento a intervenire, al fine di consentire la partecipazione al concorso interno a tutti coloro che fossero in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso e dalla normativa vigente.
Nondimeno, l’Amministrazione restava inerte.
Insorgono i ricorrenti, con il ricorso notificato il 07.12.2024 e depositato il 09.12.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deducono i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000; eccesso di potere per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso indetto in data 01.11.2024.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con decreto presidenziale n. 5686 dell’11.12.2024, è respinta la domanda di misura cautelare monocratica.
Con ordinanza collegiale n. 89 del 13.01.2025, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti, ai fini dell’ammissione “con riserva” al concorso.
Con atto datato 16.12.2025, qui depositato il 21.01.2026, l’Amministrazione comunica che i ricorrenti IO NO, OR NL, DE RO LI, NÒ AT, ZI RE, ES RF, NE FA, AN AN e IS LE, all’esito delle operazioni di abbinamento degli elaborati, sono risultati non idonei.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il Presidente rileva d’ufficio la questione di improcedibilità del ricorso, avuto riguardo alle posizioni dei candidati risultati non idonei alle prove concorsuali. La causa è trattenuta in decisione.
II - Il ricorso è improcedibile per i candidati ricorrenti risultati non idonei alla prova scritta. Quanto al resto, è ammissibile e fondato.
II.1 - Con atto datato 16.12.2025, qui depositato il 21.01.2026, l’Amministrazione ha comunicato che i ricorrenti IO NO, OR NL, DE RO LI, NÒ AT, ZI RE, ES RF, NE FA, AN AN e IS LE, all’esito delle operazioni di abbinamento degli elaborati, sono risultati non idonei alla prova scritta. Per tali ricorrenti, il ricorso è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
III – Quanto ai restanti ricorrenti, va detto che l’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000 - richiamato dalla previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e c), del bando di concorso in argomento - stabilisce il criterio per l’individuazione delle lauree a contenuto giuridico, ai fini della partecipazione al concorso interno in argomento.
La norma, all’uopo, prevede quanto segue: “ la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi ”.
III.1 - Alcuni corsi di laurea, come quelli sostenuti dai ricorrenti, prevedono l’acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), in assenza di valutazione in trentesimi. Sono da annoverare tra quei CFU privi di voto in trentesimi i crediti maturati con il tirocinio (6 CFU) e con la tesi (6 CFU), nonché le eventuali abilità o idoneità, per le quali non sia contemplato il superamento dell’esame con voto espresso in trentesimi.
III.2 – Sennonché, ai fini della partecipazione al concorso in argomento, l’art. 2, comma 1 lett. b) e c), del bando prevede che si debbano considerare esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi “ formalmente risultati utili ai fini dell’ammissione all’esame di laurea ”.
Ciò significa che i 6 CFU maturati con la tesi di laurea non devono essere computati nel totale dei crediti posti a denominatore del rapporto aritmetico. A quanto consta, invece, il computo del totale dei CFU, da porre a denominatore del quoziente dei due terzi, è stato eseguito dalla Amministrazione, comprendendo i 6 CFU della tesi di laurea e questo integra già un motivo di censura apprezzabile e sufficiente per accogliere il ricorso.
III.3 - Sono poi da ritenersi computabili tra i CFU degli esami giuridici sostenuti con attribuzione di voto in trentesimi (da porre a numeratore della frazione), i crediti da esame giuridico “convalidato”, anche quando, putacaso, non sia riportato il voto in trentesimi, poiché si suppone, salvo prova contraria, che l’esame sia stato sostenuto presso un’altra Università (o un’altra facoltà o dipartimento) e convalidato poi nel corso di laurea successivamente opzionato, anche senza riportarne il voto.
Non è ben chiaro se l’Amministrazione, nella specie, abbia computato i CFU di esami convalidati ma, nel dubbio, è il caso precisare che essi debbono essere computati nel numeratore della frazione.
III.4 - Si tratta poi di capire se, in ipotesi, siano computabili, nel totale dei CFU da porre a denominatore della frazione, i crediti da tirocinio e quelli maturati con abilità o idoneità (senza voto espresso in trentesimi).
L’esegesi della norma del citato art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000, invero, non è chiarissima nella sua espressione testuale e consente tre diverse possibili interpretazioni:
a) sono valutabili, ai fini della validità concorsuale del titolo di laurea, tutti i crediti formativi (con e senza voto) in discipline del settore giuridico, pari ad almeno i due terzi dei crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi (questa sarebbe l’interpretazione più lassista poiché, nell’elaborazione del quoziente, ridurrebbe il denominatore della frazione al numero di crediti da esami superati in trentesimi, senza però ridurre il numeratore ai crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi);
b) sono valutabili i crediti formativi acquisiti, mediante superamento di esami con voto in trentesimi, in discipline a contenuto giuridico, pari ai due terzi dei crediti totali del corso di laurea, al netto dei crediti maturati in esami privi di votazione in trentesimi (questa sembra essere l’interpretazione mediana, poiché riduce il numeratore della frazione al numero di esami giuridici superati in trentesimi, ma riduce anche il denominatore della frazione, cioè il totale dei CFU, calcolandolo solo sui crediti da esami superati con votazione in trentesimi);
c) sono infine valutabili i crediti formativi acquisiti, mediante superamento di esami con voto in trentesimi, in discipline a contenuto giuridico, pari ai due terzi dei CFU totali del corso di laurea, acquisiti con o senza voto in trentesimi (quest’ultima è un’esegesi che amplierebbe il denominatore della frazione al totale dei crediti da esame del corso di laurea, con o senza voto, riducendo il numeratore alla cifra di crediti da esami giuridici superati in trentesimi, rendendo, così, molto ardua la tipizzazione giuridica del corso).
Le tre diverse interpretazioni sembrerebbero tutte plausibili, poiché l’inciso “ considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi ” può essere lessicalmente riferito sia ai “ crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS ”, sia alla locuzione che menziona il computo del “ totale ” dei crediti formativi, sia a entrambe le locuzioni (prescrivendo, in quest’ultima accezione, che il quoziente sia calcolato tra CFU da esami giuridici e totale dei crediti, ma sempre al netto di quelli maturati senza voto in trentesimi).
La scelta più ragionevole, a giudizio del Collegio, è la seconda, cioè quella che media tra le due diverse posizioni estreme. Pertanto, ai fini dell’ammissione al concorso in argomento, devono essere valutati i crediti formativi acquisiti, mediante superamento di esami con voto in trentesimi, in discipline a contenuto giuridico, che devono essere pari ai due terzi dei crediti totali del corso di laurea, sempre al netto dei crediti maturati in esami privi di votazione in trentesimi.
V - Il numero di crediti formativi conseguiti in discipline propriamente giuridiche (c.d. “IUS”) dai candidati in possesso di laurea può conservare il carattere di prevalente connotazione scientifico-giuridica, pur essendo inferiore ai due terzi dei CFU totali, se si considera che nel numeratore devono essere inseriti i crediti degli esami convalidati e che il totale dei CFU non può comprendere il voto di laurea.
D’altro canto, se è vero che i numeri sono variabili, in relazione alla struttura di ogni specifico corso di laurea, è altresì vero che i crediti formativi universitari afferenti al settore scientifico-disciplinare “IUS” devono essere calcolati sugli esami valutati in trentesimi e devono essere pari ad almeno i " due terzi del totale " dei CFU totali conseguiti attraverso esami valutati in trentesimi (non già ai due terzi del totale di tutti i crediti conseguiti con la laurea).
L’applicazione del principio del favor partecipationis nonché del principio della libertà didattica degli Atenei fa propendere per tale interpretazione. Ma, può trarsi la medesima conseguenza anche da un’altra considerazione, in termini di rispetto della par condicio dei concorrenti: il concorso in argomento considera titoli validi per l’ammissione sia la laurea triennale sia la laurea magistrale o specialistica. Un’interpretazione troppo restrittiva, riferita alla laurea magistrale o specialistica, finirebbe per penalizzare quest’ultima, anche quando gli esami giuridici sostenuti dal candidato siano, in termini assoluti, più numerosi di quelli sostenuti dal titolare della laurea triennale. Il rischio sarebbe, cioè, che un laureato con titolo magistrale o specialistico sia discriminato ed escluso, pur avendo sostenuto più esami giuridici di un laureato con titolo triennale, ove mai quest’ultimo fosse ammesso per l’accertata conformità al prescritto rapporto dei due terzi tra CFU giuridici e CFU totali. Ad esempio, un laureato magistrale con 19 esami “IUS” (meno dei 2/3 su trenta esami curriculari) sarebbe sfavorito rispetto a un laureato triennale con 16 esami “IUS” (più dei 2/3 dei 20 curriculari). Tale ultima considerazione indurrebbe persino a sospettare della legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000, per violazione del principio di uguaglianza, se non fosse che la questione, nel caso di specie, non assume rilievo, in quanto il ricorso può essere accolto, anche senza scomodare il giudice delle leggi.
VI - Non induce a diverso divisamento la ratio della norma di cui all’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000, laddove essa precisa che “ la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS non inferiore a due terzi del totale ”. È vero che la norma intende stabilire una soglia al di sotto della quale il titolo conseguito perde il carattere prevalente di laurea a contenuto giuridico e, se tale è l’intento della norma, l’interpretazione datane non può affidare del tutto alla variabile strutturazione dei corsi di laurea le conseguenze della tipizzazione (giuridica o meno) dell’intero corso. Ma è altresì vero che, nel caso di specie, il rapporto matematico impiegato dall’Amministrazione per raggiungere la soglia minima di crediti “IUS” viene a fondarsi su un criterio restrittivo che non ravvisa l’illogicità e persino l’ingiustizia di un computo effettuato tenendo conto di fattori disomogenei costituiti da: a) crediti “IUS”, conseguiti senza il superamento di esami espressi in trentesimi; b) crediti “non-IUS”, ottenuti tramite il superamento di esami espressi in trentesimi che alimentano la cifra del totale dei crediti universitari; c) crediti maturati con “tirocini”, “prove finali”, “esoneri”, “convalide”, “abilità”, tesi di laurea, conseguiti senza il superamento di esami espressi in trentesimi, che pure alimenterebbero la cifra del totale dei crediti, sulla quale calcolare il rapporto dei due terzi, previsto dalla norma citata.
Rispetto all’interpretazione datane dal Ministero resistente, risulta più corretta e logica, oltre che più aderente al favor partecipationis , la diversa modalità di calcolo, proposta dai ricorrenti, in virtù della quale: a) il “totale” deve intendersi come la somma di “ tutti i crediti acquisiti esclusivamente mediante superamento degli esami in trentesimi ” (vale a dire dei crediti tra loro omogenei, acquisiti con il superamento di esami in trentesimi); b) devono essere esclusi dal “totale” i crediti maturati con il tirocinio (6 CFU), con la tesi di laurea (6 CFU) o con eventuali idoneità o abilità, per i quali non sia contemplato il superamento di esami mediante votazione espressa in trentesimi.
Questo è un criterio di calcolo omogeneo rispetto ai fattori considerati, che tiene conto esclusivamente, nella determinazione dei termini del rapporto, dei crediti maturati con il superamento di esami con voto in trentesimi.
VII - Tale interpretazione, invero, si discosta – almeno in apparenza - da quanto affermato da questa Sezione, per un caso analogo ma non identico, con una sentenza a tenore della quale il bando “ per agevolare l’applicazione del disposto normativo, ha correttamente individuato la tipologia di laurea necessaria per poter accedere alla carriera di funzionario di polizia, restringendo, sulla base di una disposizione normativa che non palesa alcun manifesto vizio di legittimità costituzionale, le sole lauree a contenuto giuridico, stante gli specifici compiti e funzioni che un commissario di polizia è chiamato a svolgere, squisitamente attinenti a materie di carattere giuridico ” (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, 1-quater, n. 10366 del 19.03.2023). Ad ogni buon conto, in quella pronuncia, il tema della ponderazione del numeratore e del denominatore (nel rapporto dei due terzi tra CFU giuridici e CFU totali) non è stato preso in considerazione, poiché estraneo alle censure del ricorso deciso.
VIII – Resta nella facoltà dell’Amministrazione di rivalutare i crediti formativi dei ricorrenti, alla luce dei criteri espressi in sentenza.
IX - Su tali basi, il ricorso è improcedibile per i ricorrenti risultati non idonei alla prova scritta e, per il resto, può essere accolto, come da motivazione. Stante la particolarità del caso, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per i ricorrenti IO NO, OR NL, DE RO LI, NÒ AT, ZI RE, ES RF, NE FA, AN AN e IS LE, mentre lo accoglie per i restanti ricorrenti, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO BE, Presidente, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO BE |
IL SEGRETARIO