Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 390
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione della cartella

    La Corte ritiene che l'obbligo motivazionale della cartella di pagamento abbia carattere attenuato quando essa sia meramente consequenziale ad un precedente provvedimento impositivo regolarmente notificato. Nel caso di specie, la cartella impugnata, pur indicando solo l'importo, la causale e un riferimento generico all'anno d'imposta, è sufficientemente motivata in quanto collegata all'avviso di liquidazione precedentemente notificato e al mancato pagamento dell'imposta di registro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 390
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 390
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo