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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3197/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Via Cavallotti 6 22100 Como CO
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 177/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120230004383555001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023 il sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como la cartella di pagamento n. 001 2023 00043835 55 001, notificata il 28 giugno 2023, emessa a seguito di iscrizione a ruolo n. 23001A000037 (ruolo n. 225/2023), recante l'importo di euro 30.171,60 a titolo di “sanzione per versamento non effettuato nei termini”, con indicazione del dettaglio “controllo tasse e imposte indirette anno 2017”. Il ricorrente deduceva, in via principale, il difetto assoluto di motivazione della cartella, per violazione degli artt. 3, comma 1, L. n. 241/1990 e 7, comma 1, L. n. 212/2000, lamentando che l'atto non contenesse alcun richiamo ad atti presupposti né indicazione del versamento omesso, del termine di riferimento o della base di calcolo della sanzione. Nel merito, sosteneva altresì che gli importi richiesti risultavano già ricompresi nella precedente cartella n. 048 2022 00129467 53 001, relativa al ruolo n. 22001A000015, concernente l'avviso di liquidazione n. 20171T013319000 notificato il 3 gennaio 2022. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como si costituiva deducendo che:
– con avviso di liquidazione n. 20171T013319000 era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro (euro 112.781,17 oltre interessi) e della sanzione ridotta (euro 40.229,00);
– in data 19 maggio 2022 era stata iscritta a ruolo la relativa pretesa, con successiva notifica della cartella n. 04820220012946753;
– non avendo il contribuente provveduto al pagamento, l'Ufficio, in data 4 aprile 2023, iscriveva a ruolo l'ulteriore sanzione del 30% ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997, in combinato disposto con l'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR), per l'importo di euro 30.171,60, da cui derivava la cartella oggetto di causa. Con ordinanza del 21 febbraio 2024 veniva respinta l'istanza cautelare dell'instante. Con sentenza n. 177/2024, depositata il 6 giugno 2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che:
– la seconda cartella fosse legittima in quanto relativa all'ulteriore sanzione per omesso versamento;
– “nessuna particolare motivazione andava riportata nell'atto impugnato, risultando già insita nel presupposto incontestabile dell'omesso pagamento dell'imposta di registro, sanzione e interessi”. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, limitando espressamente le censure al solo vizio di motivazione della cartella, rinunciando alle contestazioni attinenti al merito della pretesa sanzionatoria. L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, sostenendo che la cartella fosse sufficientemente motivata, anche in forma attenuata, in quanto collegata ad atto presupposto già notificato e conosciuto dal contribuente. Le parti depositavano memorie illustrative e chiedevano la trattazione in pubblica udienza da remoto. All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come espressamente chiarito dall'appellante, l'oggetto del presente giudizio è circoscritto alla sola dedotta nullità della cartella di pagamento n. 001 2023 00043835 55 001 per asserito difetto di motivazione, con rinuncia a qualsiasi contestazione nel merito della pretesa sanzionatoria. Non è controverso tra le parti che:
– l'avviso di liquidazione n. 20171T013319000 sia stato notificato al contribuente in data 3 gennaio 2022;
– con tale atto sia stata richiesta l'imposta di registro, oltre interessi e sanzioni;
– a seguito del mancato pagamento, l'Ufficio abbia iscritto a ruolo le somme dovute, con notifica della prima cartella di pagamento;
– persistendo l'omesso versamento, l'Ufficio abbia successivamente iscritto a ruolo la sanzione del 30% ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997, in combinato disposto con l'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986, emettendo la cartella oggetto del presente giudizio per l'importo di euro 30.171,60. Ciò precisato, deve solo rammentarsi, in merito alla sola questione devoluta alla Corte attinente alla sufficienza della motivazione della cartella, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'obbligo motivazionale della cartella di pagamento assuma carattere attenuato quando essa costituisca atto meramente consequenziale ad un precedente provvedimento impositivo regolarmente notificato e non annullato. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 22281/2022) hanno affermato che, allorché la cartella segua un atto che abbia già determinato il quantum del debito d'imposta, l'obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo richiesto. Nel caso di specie, la cartella impugnata reca:
– l'indicazione dell'importo dovuto (euro 30.171,60);
– la specificazione della causale: “sanzione per versamento non effettuato nei termini”;
– il riferimento a “controllo tasse e imposte indirette anno 2017”. Tale indicazione, letta unitamente alla circostanza – non contestata – della previa notifica dell'avviso di liquidazione e della prima cartella di pagamento, consente di individuare con chiarezza il presupposto dell'iscrizione a ruolo: il mancato pagamento dell'imposta di registro richiesta con l'avviso del 3 gennaio 2022 e, conseguentemente, l'applicazione della sanzione del 30% per omesso versamento. Non può dunque condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui l'atto sarebbe del tutto privo di collegamento con il precedente provvedimento. La cartella si inserisce infatti in una sequenza procedimentale unitaria, già conosciuta dal contribuente, e si limita a dare esecuzione alla previsione normativa (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997) che sanziona l'omesso pagamento nei termini. Va ribadito che l'obbligo di motivazione non implica la necessità di riprodurre integralmente il contenuto dell'atto presupposto, né di reiterare analiticamente le ragioni giuridiche già esplicitate in precedenza, quando il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa e di difendersi. Nel caso di specie, la piena comprensione dell'atto è dimostrata dal fatto che il contribuente ha potuto articolare in primo grado anche censure di merito relative alla duplicazione delle somme e alla riferibilità della sanzione, circostanza che esclude qualsiasi concreta lesione del diritto di difesa. La motivazione adottata dal giudice di primo grado – secondo cui nessuna ulteriore specificazione era necessaria, essendo la pretesa fondata sull'incontestato omesso pagamento dell'imposta di registro – deve essere letta non come affermazione di una “motivazione in re ipsa”, ma come riconoscimento del carattere meramente consequenziale e vincolato dell'atto. Invero, la sanzione del 30% ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 consegue automaticamente al mancato pagamento del tributo nei termini, ai sensi dell'art. 56 del TUR, che esclude l'effetto sospensivo del ricorso. In presenza di tale presupposto – pacificamente verificatosi – l'iscrizione a ruolo costituisce atto dovuto. Non sussiste pertanto la denunciata violazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000. L'appello deve conseguentemente essere rigettato. Tenuto conto di tale esito, è conseguente la condanna dell'appellante, secondo soccombenza, a rifondere le spese del grado all'Agenzia appellata, nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3197/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Via Cavallotti 6 22100 Como CO
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 177/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120230004383555001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023 il sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como la cartella di pagamento n. 001 2023 00043835 55 001, notificata il 28 giugno 2023, emessa a seguito di iscrizione a ruolo n. 23001A000037 (ruolo n. 225/2023), recante l'importo di euro 30.171,60 a titolo di “sanzione per versamento non effettuato nei termini”, con indicazione del dettaglio “controllo tasse e imposte indirette anno 2017”. Il ricorrente deduceva, in via principale, il difetto assoluto di motivazione della cartella, per violazione degli artt. 3, comma 1, L. n. 241/1990 e 7, comma 1, L. n. 212/2000, lamentando che l'atto non contenesse alcun richiamo ad atti presupposti né indicazione del versamento omesso, del termine di riferimento o della base di calcolo della sanzione. Nel merito, sosteneva altresì che gli importi richiesti risultavano già ricompresi nella precedente cartella n. 048 2022 00129467 53 001, relativa al ruolo n. 22001A000015, concernente l'avviso di liquidazione n. 20171T013319000 notificato il 3 gennaio 2022. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como si costituiva deducendo che:
– con avviso di liquidazione n. 20171T013319000 era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro (euro 112.781,17 oltre interessi) e della sanzione ridotta (euro 40.229,00);
– in data 19 maggio 2022 era stata iscritta a ruolo la relativa pretesa, con successiva notifica della cartella n. 04820220012946753;
– non avendo il contribuente provveduto al pagamento, l'Ufficio, in data 4 aprile 2023, iscriveva a ruolo l'ulteriore sanzione del 30% ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997, in combinato disposto con l'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR), per l'importo di euro 30.171,60, da cui derivava la cartella oggetto di causa. Con ordinanza del 21 febbraio 2024 veniva respinta l'istanza cautelare dell'instante. Con sentenza n. 177/2024, depositata il 6 giugno 2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che:
– la seconda cartella fosse legittima in quanto relativa all'ulteriore sanzione per omesso versamento;
– “nessuna particolare motivazione andava riportata nell'atto impugnato, risultando già insita nel presupposto incontestabile dell'omesso pagamento dell'imposta di registro, sanzione e interessi”. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, limitando espressamente le censure al solo vizio di motivazione della cartella, rinunciando alle contestazioni attinenti al merito della pretesa sanzionatoria. L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, sostenendo che la cartella fosse sufficientemente motivata, anche in forma attenuata, in quanto collegata ad atto presupposto già notificato e conosciuto dal contribuente. Le parti depositavano memorie illustrative e chiedevano la trattazione in pubblica udienza da remoto. All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come espressamente chiarito dall'appellante, l'oggetto del presente giudizio è circoscritto alla sola dedotta nullità della cartella di pagamento n. 001 2023 00043835 55 001 per asserito difetto di motivazione, con rinuncia a qualsiasi contestazione nel merito della pretesa sanzionatoria. Non è controverso tra le parti che:
– l'avviso di liquidazione n. 20171T013319000 sia stato notificato al contribuente in data 3 gennaio 2022;
– con tale atto sia stata richiesta l'imposta di registro, oltre interessi e sanzioni;
– a seguito del mancato pagamento, l'Ufficio abbia iscritto a ruolo le somme dovute, con notifica della prima cartella di pagamento;
– persistendo l'omesso versamento, l'Ufficio abbia successivamente iscritto a ruolo la sanzione del 30% ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997, in combinato disposto con l'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986, emettendo la cartella oggetto del presente giudizio per l'importo di euro 30.171,60. Ciò precisato, deve solo rammentarsi, in merito alla sola questione devoluta alla Corte attinente alla sufficienza della motivazione della cartella, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'obbligo motivazionale della cartella di pagamento assuma carattere attenuato quando essa costituisca atto meramente consequenziale ad un precedente provvedimento impositivo regolarmente notificato e non annullato. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 22281/2022) hanno affermato che, allorché la cartella segua un atto che abbia già determinato il quantum del debito d'imposta, l'obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo richiesto. Nel caso di specie, la cartella impugnata reca:
– l'indicazione dell'importo dovuto (euro 30.171,60);
– la specificazione della causale: “sanzione per versamento non effettuato nei termini”;
– il riferimento a “controllo tasse e imposte indirette anno 2017”. Tale indicazione, letta unitamente alla circostanza – non contestata – della previa notifica dell'avviso di liquidazione e della prima cartella di pagamento, consente di individuare con chiarezza il presupposto dell'iscrizione a ruolo: il mancato pagamento dell'imposta di registro richiesta con l'avviso del 3 gennaio 2022 e, conseguentemente, l'applicazione della sanzione del 30% per omesso versamento. Non può dunque condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui l'atto sarebbe del tutto privo di collegamento con il precedente provvedimento. La cartella si inserisce infatti in una sequenza procedimentale unitaria, già conosciuta dal contribuente, e si limita a dare esecuzione alla previsione normativa (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997) che sanziona l'omesso pagamento nei termini. Va ribadito che l'obbligo di motivazione non implica la necessità di riprodurre integralmente il contenuto dell'atto presupposto, né di reiterare analiticamente le ragioni giuridiche già esplicitate in precedenza, quando il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa e di difendersi. Nel caso di specie, la piena comprensione dell'atto è dimostrata dal fatto che il contribuente ha potuto articolare in primo grado anche censure di merito relative alla duplicazione delle somme e alla riferibilità della sanzione, circostanza che esclude qualsiasi concreta lesione del diritto di difesa. La motivazione adottata dal giudice di primo grado – secondo cui nessuna ulteriore specificazione era necessaria, essendo la pretesa fondata sull'incontestato omesso pagamento dell'imposta di registro – deve essere letta non come affermazione di una “motivazione in re ipsa”, ma come riconoscimento del carattere meramente consequenziale e vincolato dell'atto. Invero, la sanzione del 30% ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 consegue automaticamente al mancato pagamento del tributo nei termini, ai sensi dell'art. 56 del TUR, che esclude l'effetto sospensivo del ricorso. In presenza di tale presupposto – pacificamente verificatosi – l'iscrizione a ruolo costituisce atto dovuto. Non sussiste pertanto la denunciata violazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000. L'appello deve conseguentemente essere rigettato. Tenuto conto di tale esito, è conseguente la condanna dell'appellante, secondo soccombenza, a rifondere le spese del grado all'Agenzia appellata, nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)