Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 288
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di prova della notifica del ricorso

    Il mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna del ricorso non è sanabile, nemmeno con la costituzione della controparte, poiché impedisce al giudice di verificare la tempestività del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento

    La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile e equiparabile all'avviso di mora, comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e preclude la deduzione di vizi antecedenti o relativi agli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva

    Tale eccezione è inammissibile in quanto relativa a vizi antecedenti all'intimazione di pagamento, la quale non è stata impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 288
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 288
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo