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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4926/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. IMU 2016-2019 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso in Riassunzione notificato in data imprecisata alla SO.G.E.T. s.p.a., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 27/10/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Atto di Pignoramento di Crediti v/Terzi n. 2024/0000002546, notificato in data 26.01.2024, per l'importo complessivo di € 3.224,46, già richiesto, per quanto riportato nell'atto impugnato, con l'Intimazione di Pagamento n. 327865/2023 dell'08/06/2023, asseritamente notificata il 04/07/2023.
Il Ricorso in Riassunzione ha fatto seguito al rigetto dell'Istanza di Sospensione avanzata dal Tribunale di
Lagonegro, con la cui Ordinanza del 13/10/2024 il G.E aveva concesso il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Giudice di Pace competente.
Incardinata presso il Giudice di Pace di Sala Consilina questo, con sentenza n. 90/2025 del 10/07/2025, accogliendo l'eccezione proposta dalla Soget S.p.A., aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno.
Col ricorso in esame la ricorrente, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, ha reiterato l'istanza di annullamento dell'Atto di Pignoramento di Crediti v/Terzi per i seguenti motivi:
- Difetto di legittimazione passiva, non essendo stata titolare e/o usufruttuaria, a far data dal 2001, di alcun immobile in Vibonati ed in particolar modo di quelli per cui sono stati emessi gli Avvisi di Accertamento richiamati nell'atto impugnato;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre al Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
SO.G.E.T. s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 22/12/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato e per la inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica dell'atto presupposto che, non essendo stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa creditoria.
Ha inoltre precisato che, antecedentemente alla notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 327865/2023 (atto presupposto), erano stati pure notificati i sottostanti Avvisi di Accertamento riguardanti l'omesso versamento dell'IMU per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Versando in atti la relativa documentazione, ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dalla disamina della documentazione versata in atti dalla ricorrente è emersa l'assenza delle ricevute di accettazione e consegna.
Per quanto anche precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9269/2023, il mancato deposito della documentazione che provi l'avvenuta notificazione alla controparte dell'atto di impugnazione da cui evincere tanto la data della spedizione/accettazione quanto quella dell'avvenuta ricezione, non è sanabile,
e la costituzione della parte convenuta, che non rilevi il difetto di prova della notifica, non serve a sanare la nullità, che di fatto impedisce al giudice la verifica del rispetto dei termini per l'introduzione del giudizio e la corretta costituzione del rapporto processuale.
Non basta quindi il mancato rilievo di controparte, poiché l'incertezza sui tempi di notificazione non consente al giudice di verificare la tempestività del ricorso proposto.
In ogni caso, da nessuno degli atti depositati dalle due contrapposte parti processuali all'atto della loro costituzione si evince il dato indefettibile della data di accettazione e di ricezione della notifica telematica, visto che tale dato è presupposto della procedibilità del giudizio.
In ogni caso, questo Giudice rileva l'inammissibilità del ricorso anche sotto altro profilo.
Risulta agli atti con la documentazione prodotta dal Concessionario, non contestata dalla ricorrente, che l'Atto di Pignoramento di Crediti presso terzi oggetto del giudizio era stato preceduto dall'Intimazione di
Pagamento n. 327865/2023 dell'08/06/2023, notificata alla ricorrente in data 04/07/2023 e non impugnata.
Osserva questo Giudice sul punto che, per quanto confermato dalla Corte di cassazione con propria
Ordinanza n. 3519 depositata il 31/12/2025, la mancata impugnazione dell'Intimazione di Pagamento comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e preclude la deduzione di vizi o cause ostative antecedenti.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo essa stata né proprietaria, né usufruttuaria degli immobili tassati nei periodi d'imposta oggetto di accertamento, circostanza mai smentita in passato nonostante la regolare notifica sia degli Avvisi di Accertamento, sia dell'Intimazione di Pagamento sottesa all'atto in questa sede impugnato.
Secondo la Cassazione, l'Intimazione di Pagamento non è atto meramente sollecitatorio, ma un atto della riscossione autonomamente impugnabile, in quanto funzionalmente equiparabile all'Avviso di Mora.
Essa rende il contribuente edotto di una pretesa tributaria determinata e precede l'avvio dell'esecuzione forzata.
Ne consegue che la sua mancata impugnazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria, con conseguente preclusione della possibilità di far valere la prescrizione del credito maturato anteriormente, la mancata o invalida notifica degli Avvisi di Accertamento presupposti, o altri vizi della sequenza procedimentale.
Nella specie, l'Intimazione di Pagamento risulta essere stata correttamente notificata e non impugnata, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria, rendendo irrilevante qualsiasi altra questione relativa ad atti precedenti della sequenza impositiva.
Ne consegue che, per il consolidato principio di diritto secondo cui, “…qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”, il ricorso avverso l'atto di pignoramento di crediti v/terzi deve ritenersi inammissibile in quanto poteva essere proposto soltanto per contestare vizi propri dello stesso.
All'inammissibilità del ricorso consegue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 400,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4926/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. IMU 2016-2019 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso in Riassunzione notificato in data imprecisata alla SO.G.E.T. s.p.a., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 27/10/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Atto di Pignoramento di Crediti v/Terzi n. 2024/0000002546, notificato in data 26.01.2024, per l'importo complessivo di € 3.224,46, già richiesto, per quanto riportato nell'atto impugnato, con l'Intimazione di Pagamento n. 327865/2023 dell'08/06/2023, asseritamente notificata il 04/07/2023.
Il Ricorso in Riassunzione ha fatto seguito al rigetto dell'Istanza di Sospensione avanzata dal Tribunale di
Lagonegro, con la cui Ordinanza del 13/10/2024 il G.E aveva concesso il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Giudice di Pace competente.
Incardinata presso il Giudice di Pace di Sala Consilina questo, con sentenza n. 90/2025 del 10/07/2025, accogliendo l'eccezione proposta dalla Soget S.p.A., aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno.
Col ricorso in esame la ricorrente, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, ha reiterato l'istanza di annullamento dell'Atto di Pignoramento di Crediti v/Terzi per i seguenti motivi:
- Difetto di legittimazione passiva, non essendo stata titolare e/o usufruttuaria, a far data dal 2001, di alcun immobile in Vibonati ed in particolar modo di quelli per cui sono stati emessi gli Avvisi di Accertamento richiamati nell'atto impugnato;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre al Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
SO.G.E.T. s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 22/12/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato e per la inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica dell'atto presupposto che, non essendo stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa creditoria.
Ha inoltre precisato che, antecedentemente alla notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 327865/2023 (atto presupposto), erano stati pure notificati i sottostanti Avvisi di Accertamento riguardanti l'omesso versamento dell'IMU per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Versando in atti la relativa documentazione, ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dalla disamina della documentazione versata in atti dalla ricorrente è emersa l'assenza delle ricevute di accettazione e consegna.
Per quanto anche precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9269/2023, il mancato deposito della documentazione che provi l'avvenuta notificazione alla controparte dell'atto di impugnazione da cui evincere tanto la data della spedizione/accettazione quanto quella dell'avvenuta ricezione, non è sanabile,
e la costituzione della parte convenuta, che non rilevi il difetto di prova della notifica, non serve a sanare la nullità, che di fatto impedisce al giudice la verifica del rispetto dei termini per l'introduzione del giudizio e la corretta costituzione del rapporto processuale.
Non basta quindi il mancato rilievo di controparte, poiché l'incertezza sui tempi di notificazione non consente al giudice di verificare la tempestività del ricorso proposto.
In ogni caso, da nessuno degli atti depositati dalle due contrapposte parti processuali all'atto della loro costituzione si evince il dato indefettibile della data di accettazione e di ricezione della notifica telematica, visto che tale dato è presupposto della procedibilità del giudizio.
In ogni caso, questo Giudice rileva l'inammissibilità del ricorso anche sotto altro profilo.
Risulta agli atti con la documentazione prodotta dal Concessionario, non contestata dalla ricorrente, che l'Atto di Pignoramento di Crediti presso terzi oggetto del giudizio era stato preceduto dall'Intimazione di
Pagamento n. 327865/2023 dell'08/06/2023, notificata alla ricorrente in data 04/07/2023 e non impugnata.
Osserva questo Giudice sul punto che, per quanto confermato dalla Corte di cassazione con propria
Ordinanza n. 3519 depositata il 31/12/2025, la mancata impugnazione dell'Intimazione di Pagamento comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e preclude la deduzione di vizi o cause ostative antecedenti.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo essa stata né proprietaria, né usufruttuaria degli immobili tassati nei periodi d'imposta oggetto di accertamento, circostanza mai smentita in passato nonostante la regolare notifica sia degli Avvisi di Accertamento, sia dell'Intimazione di Pagamento sottesa all'atto in questa sede impugnato.
Secondo la Cassazione, l'Intimazione di Pagamento non è atto meramente sollecitatorio, ma un atto della riscossione autonomamente impugnabile, in quanto funzionalmente equiparabile all'Avviso di Mora.
Essa rende il contribuente edotto di una pretesa tributaria determinata e precede l'avvio dell'esecuzione forzata.
Ne consegue che la sua mancata impugnazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria, con conseguente preclusione della possibilità di far valere la prescrizione del credito maturato anteriormente, la mancata o invalida notifica degli Avvisi di Accertamento presupposti, o altri vizi della sequenza procedimentale.
Nella specie, l'Intimazione di Pagamento risulta essere stata correttamente notificata e non impugnata, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria, rendendo irrilevante qualsiasi altra questione relativa ad atti precedenti della sequenza impositiva.
Ne consegue che, per il consolidato principio di diritto secondo cui, “…qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”, il ricorso avverso l'atto di pignoramento di crediti v/terzi deve ritenersi inammissibile in quanto poteva essere proposto soltanto per contestare vizi propri dello stesso.
All'inammissibilità del ricorso consegue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 400,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)