Ordinanza collegiale 16 marzo 2023
Ordinanza cautelare 28 settembre 2023
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12809/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12809 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno (Ufficio Territoriale del Governo di Roma - Questura di Roma), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo
del provvedimento di rifiuto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato n. -OMISSIS- assicurata n. -OMISSIS-;
b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo;
- del decreto -OMISSIS- del 23.6.2023 - riferimento pratica -OMISSIS-;
c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;
- del provvedimento della Questura intimata notificato il 16.12.2022 – nota della 1 sez. contenzioso cat. Imm./A.12/2022-1sez.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. RI OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione dell’interno ha rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Alla base del contestato diniego vi è la considerazione che la ricorrente non avrebbe riscontrato il preavviso di rigetto inviatole il 18.1.2019, con il quale le era stato chiesto di produrre l'autorizzazione alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale;
- di aver presentato richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato:
- di aver vanamente sollecitato l'intimata amministrazione sull'esito di tale procedimento, agendo infine avverso il silenzio-inadempimento (ricorso R.G. n. 3372/2022);
- che, nelle more, è stato emanato un provvedimento di rigetto, ivi impugnato con motivi aggiunti e sospeso in sede giurisdizionale, tenuto altresì conto della richiesta nelle more del nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno per motivi stagionali a lavoro subordinato ordinario;
- che l'amministrazione ha successivamente emanato il provvedimento in questa sede impugnato.
1.2. Parte ricorrente ha quindi articolato un unico motivo di doglianza ( 1. Violazione di legge da parte dell’amministrazione eccesso di postere - ingiustizia manifesta sviamento del potere ) con il quale ha contestato quanto affermato nell'impugnato provvedimento in merito alla mancata presentazione di memorie e documenti nell'ambito del procedimento di conversione per cui è causa, laddove l’intimata amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di quanto da ella prodotto nel menzionato giudizio avverso il silenzio (in particolare, la richiesta del 17.2.2022 di nulla osta al lavoro subordinato) e della sospensione giurisdizionale del provvedimento ivi emanato.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare il provvedimento in questa sede impugnato, previa adozione di idonee misure cautelari. Ha altresì chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si è costituito l'intimato Ministero, con atto di mera forma.
3. All'udienza camerale del 20.12.2022 è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso alla successiva udienza camerale del 31.1.2023 per la sua trattazione congiunta con il ricorso n. 3372/2022.
4. A tale ultima udienza è stato disposto un ulteriore rinvio all'udienza camerale del 14.3.2023.
5. Con ordinanza n. 4674 del 16.3.2023 è stato disposto un ulteriore rinvio all'udienza camerale del 30.5.2023.
6. In tale udienza è stato disposto un nuovo rinvio all'udienza camerale del 27.6.2023.
7. Il 27.6.2023 è stato disposto un nuovo rinvio al 26.9.2023, sempre ai fini della trattazione congiunta con il menzionato ricorso n. 3372/2022.
8. Parte ricorrente ha quindi presentato un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato l'11 luglio 2023.
9. Il 18 luglio 2023 parte ricorrente ha depositato un secondo ricorso per motivi aggiunti.
Parte ricorrente ha ivi impugnato il provvedimento con il quale lo sportello unico per l'immigrazione ha rigettato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato del 17.2.2022, sulla scorta del fatto che la conversione del permesso di soggiorno sarebbe dovuta comunque avvenire nel rispetto delle quote di cui all'art. 3, c. 4, d.lgs. n. 286/1998 (cfr. art. 24, c. 10, d.lgs. n. 286/1998) e che le relative quote (d.P.C.M. del 21.12.2021) sarebbero state esaurite in quanto attribuite ad altre istanze, in applicazione del criterio cronologico di loro presentazione (le istanze in questione sarebbero state tutte presentate il 27.1.2022). L'amministrazione ha altresì dato atto della presenza di altre n. 4 istanze che sarebbero comunque antecedenti a quelle della ricorrente e del mancato riscontro al preavviso di rigetto a quest’ultima inviato.
9.1. La ricorrente, chiesto di " considerare nulli i motivi aggiunti notificati il giorno 11 luglio 2022 e depositati in pari data ", ha articolato un unico motivo di doglianza, così rubricato: " Violazione di legge da parte dell’amministrazione - Eccesso di potere per difetto di motivazione ingiustizia e illogicità manifesta del provvedimento notificato e datato 23.06.2023 di rigetto ".
Ha ivi contestato il fatto che la sua istanza non sarebbe mai stata inserita nell'elenco riportato nell'impugnato provvedimento, di cui ha inoltre contestato l’insufficienza della motivazione.
10. Con ordinanza n. 6561 del 28.9.2023 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente.
11. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto: (i) è stato dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto che l’atto ivi gravato è stato già infruttuosamente impugnato dalla parte ricorrente con ricorso n. 3372/2022, definito da questo Tribunale con sentenza di rigetto n. 7522/2025, nonché della conseguente possibile improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso introduttivo; (ii) la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Coerentemente con l’avviso reso in udienza, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Come emerge dalla superiore narrativa, il presente ricorso è strettamente connesso al ricorso n. 3372/2022.
In particolare, con i due ricorsi per motivi aggiunti presentati in questa sede (e prescindendo da ogni considerazione sulla richiesta di considerare “ nulli ” i primi motivi aggiunti; richiesta che potrebbe al più qualificarsi in termini di rinuncia irrituale ai sensi dell’art. 84, c.p.a.), la ricorrente ha impugnato il decreto n. 66146 del 23.6.2023, che ha rigettato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato richiesta dalla ricorrente. La mancanza di tale nulla osta è alla base del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di lavoro da stagionale a subordinato, impugnato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
Ne discende che, una volta rigettata l’istanza di nulla osta con il superiore provvedimento - la cui impugnazione è stata rigettata in sede giurisdizionale (sentenza n. 7522/2025 di questo Tribunale, resa all’esito del ricorso n .3372/2022) - per la ricorrente è del tutto precluso il conseguimento del bene della vita a cui aspira per mezzo del ricorso introduttivo.
Né, d’altro canto, in questa sede potrebbe nuovamente mettersi in discussione il provvedimento di rigetto di nulla osta, che è stato impugnato nel menzionato (e “ parallelo ”) giudizio n. 3372/2022 per motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle fatte valere con il presente ricorso (cfr. la menzionata sentenza n. 7522/2025). Ciò in quanto, com’è noto, nel giudizio amministrativo vige il principio del ne bis in idem , funzionale a escludere l’inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti tra giudicati (Cons. St., sez. VI, 26 agosto 2024, n. 7242; ibidem , sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2721).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
EN AP, Presidente FF
RI OM, Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OM | EN AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.