CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18023 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HU DA alias DA EI HU, nato in [...] il 1°/9/1979 (CUI 02SMF1H) avverso la sentenza del 27/5/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità nel resto. " RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/5/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 28/10/2021 dal locale Tribunale, assolveva HU DA alias DA EI HU dal reato ascrittogli, limitatamente al punto 1), per non aver commesso il fatto, e confermava la condanna quanto al punto 2), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con determinazione della pena. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18023 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 30/03/2023 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. La Corte di appello avrebbe confermato la colpevolezza del ricorrente, quanto al punto 2), con argomento viziato;
seguendo il percorso logico della sentenza, infatti, l'uomo si sarebbe recato a Roma, da Prato, per acquistare soltanto 4,48 grammi di stupefacente del tipo shaboo, parte dei quali sarebbe stata addirittura destinata ad uso personale. Per contro, risulterebbe verosimile quanto dichiarato dallo stesso imputato, ossia che egli si fosse recato nella Capitale per un viaggio turistico e che, in tale circostanza, avesse ricevuto in regalo da Hu HU (coimputato) la sostanza per uso esclusivamente personale. La sentenza, inoltre, non avrebbe in alcun modo provato la destinazione allo spaccio dello stesso stupefacente, così di fatto introducendo una inammissibile inversione dell'onere della prova;
- violazione di legge e vizio di motivazione sono, poi, dedotti anche con riguardo alla misura della pena, "straordinariamente superiore al minimo edittale" pur in assenza di una adeguata giustificazione e, peraltro, con riduzione per le circostanze attenuanti generiche inferiore al massimo consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Con riguardo, innanzitutto, al giudizio di responsabilità per la detenzione di 4,48'grammi di shaboo, la Corte di appello - come già il Giudice di primo grado - ha sottolineato che non potevano essere ritenute credibili le dichiarazioni rese sul punto dallo stesso imputato, nei termini di un regalo, per uso personale, dall'amico Hu HU;
tale versione, infatti, era stata smentita proprio da quest'ultimo, il quale aveva riferito che il ricorrente era stato invitato a Roma proprio per "provare" la sostanza. 4.1. In forza di queste considerazioni, il Giudice di appello ha quindi concluso che il ricorrente si era recato nella Capitale per approvvigionarsi di un quantitativo di stupefacente da destinare, almeno in parte, alla cessione a terzi. 4.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza debba essere censurata. Non è dato comprendere, infatti, quali concreti elementi indurrebbero a ritenere che un così limitato quantitativo di sostanza fosse destinato, "almeno in parte, alla cessione a terzi", non apparendo sufficiente - perché non incompatibile con l'uso esclusivamente personale - l'argomento impiegato dalla Corte di merito, appena sopra richiamato, circa la "prova" della sostanza che il ricorrente avrebbe compiuto a Roma. iere estensore Il 5. La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, con evidente assorbimento delle ulteriori doglianze mosse.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità nel resto. " RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/5/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 28/10/2021 dal locale Tribunale, assolveva HU DA alias DA EI HU dal reato ascrittogli, limitatamente al punto 1), per non aver commesso il fatto, e confermava la condanna quanto al punto 2), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con determinazione della pena. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18023 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 30/03/2023 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. La Corte di appello avrebbe confermato la colpevolezza del ricorrente, quanto al punto 2), con argomento viziato;
seguendo il percorso logico della sentenza, infatti, l'uomo si sarebbe recato a Roma, da Prato, per acquistare soltanto 4,48 grammi di stupefacente del tipo shaboo, parte dei quali sarebbe stata addirittura destinata ad uso personale. Per contro, risulterebbe verosimile quanto dichiarato dallo stesso imputato, ossia che egli si fosse recato nella Capitale per un viaggio turistico e che, in tale circostanza, avesse ricevuto in regalo da Hu HU (coimputato) la sostanza per uso esclusivamente personale. La sentenza, inoltre, non avrebbe in alcun modo provato la destinazione allo spaccio dello stesso stupefacente, così di fatto introducendo una inammissibile inversione dell'onere della prova;
- violazione di legge e vizio di motivazione sono, poi, dedotti anche con riguardo alla misura della pena, "straordinariamente superiore al minimo edittale" pur in assenza di una adeguata giustificazione e, peraltro, con riduzione per le circostanze attenuanti generiche inferiore al massimo consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Con riguardo, innanzitutto, al giudizio di responsabilità per la detenzione di 4,48'grammi di shaboo, la Corte di appello - come già il Giudice di primo grado - ha sottolineato che non potevano essere ritenute credibili le dichiarazioni rese sul punto dallo stesso imputato, nei termini di un regalo, per uso personale, dall'amico Hu HU;
tale versione, infatti, era stata smentita proprio da quest'ultimo, il quale aveva riferito che il ricorrente era stato invitato a Roma proprio per "provare" la sostanza. 4.1. In forza di queste considerazioni, il Giudice di appello ha quindi concluso che il ricorrente si era recato nella Capitale per approvvigionarsi di un quantitativo di stupefacente da destinare, almeno in parte, alla cessione a terzi. 4.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza debba essere censurata. Non è dato comprendere, infatti, quali concreti elementi indurrebbero a ritenere che un così limitato quantitativo di sostanza fosse destinato, "almeno in parte, alla cessione a terzi", non apparendo sufficiente - perché non incompatibile con l'uso esclusivamente personale - l'argomento impiegato dalla Corte di merito, appena sopra richiamato, circa la "prova" della sostanza che il ricorrente avrebbe compiuto a Roma. iere estensore Il 5. La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, con evidente assorbimento delle ulteriori doglianze mosse.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023