CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2023, n. 41852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41852 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il Difensore: è presente l'Avvocato AR REPETTO, del Foro di Genova, in difesa di AR RT. Il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41852 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano il 30 settembre 2022, decidendo in sede di rinvio (da Sez. 3, n. 16983 del 29/03/2022), ha integralmente confermato la sentenza con la quale, per quanto in questa sede rileva, il G.u.p. del Tribunale di Milano il 4 dicembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto AR OR responsabile dei reati di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), di importazione dall'estero in più occasioni tra il 2017 ed il 2018 di ingenti quantitativi di cocaina (capo B) e di cessione, il 13 ottobre 2017, di cocaina in ingente quantità (capo C). Va precisato che l'annullamento con rinvio era stato pronunziato solo in relazione al capo B) dell'editto e con esclusivo riferimento agli episodi di importazione di cocaina dal Costa Rica contestati come commessi il 10 ottobre 2017 ed il 7 dicembre 2017, essendo in entrambe le occasioni, secondo il capo di accusa, la droga nascosta dentro bancali di ananas sbarcati da una nave approdata nel porto di Livorno. Si deve anche dare atto che nella sentenza di appello del 25 marzo 2021, annullata dalla S.C., si era ritenuto il capo C) assorbito nel capo B), e, quanto al capo A), riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, si era rideterminata in mellius la pena finale in sei anni di reclusione. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denunzia violazione di legge cioè del principio di diritto fissato nella sentenza rescindente (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. La sentenza di appello non avrebbe tenuto conto del contenuto della decisione di annullamento con rinvio e non si sarebbe confrontata effettivamente con le motivazioni della sentenza di assoluzione pronunziata dalla Corte di appello di Milano il 15 settembre 2020, divenuta nel frattempo irrevocabile, dei due coimputati negli stessi fatti UI AR e IA BL, entrambi assolti con la formula "per non avere commesso il fatto". La sentenza impugnata si sarebbe, in buona sostanza, limitata a replicare la decisione impugnata, riproponendo il materiale probatorio che era stato già scrutinato nella sentenza di appello oggetto di annullamento con rinvio. Infatti, la prova della commissione da parte di AR OR dei fatti di importazione nelle date del 10 ottobre 2017 e del 7 dicembre 2017 si trarrebbe unicamente dalle seguenti circostanze, tutte già note e tutte già valutate al momento in cui era stato pronunziato l'annullamento con rinvio: i l'essere stato OR condannato irrevocabilmente sia per la partecipazione associativa sia per i fatti di importazione di 215 chilogrammi di cocaina nei giorni 22 e 23 marzo 2018; le modalità di introduzione della droga in Italia, nascosta dentro bancali di ananas trasportati via mare sino al porto di Livorno, avvalendosi della "copertura" di una società di importazione di frutta in cui aveva interesse OR, le stesse modalità adoperate nell'episodio, in giudicato, del 22-23 marzo 2018; l'essere emerso il fattivo e frenetico interessamento, dimostrato dai tabulati telefonici del 10 ottobre 2017, di OR per il carico di frutta in arrivo nel porto di Livorno;
l'interessamento di OR anche per la consegna del 7 dicembre 2017, sempre con le stesso modus operandi: nell'occasione, la consegna della frutta sbarcata dal container non era avvenuta presso un mercato ortofutticolo ma dentro il deposito di un'impresa edile in Sestri Levante, luogo di nascita e di residenza di Cademaretori, il quale il 7 dicembre 2017, appunto in occasione della materiale consegna, aveva manifestato forte disappunto per essere stato il carico rovistato e per la perdita di merce che, ove fosse realmente frutta, sarebbe di scarso valore, telefonando subito dopo ad un interlocutore con il quale aveva colloquiato in lingua spagnola, e l'ulteriore circostanza di avere, comunque, prelevato dell'intero carico soltanto tre bancali di frutta, decidendo - piuttosto stranamente - di rimandare tutta la restante parte della frutta da Sestri levante a Livorno, da dove il carico era partito. Donde - si legge nella censurata sentenza (alla p. 31) - la "certezza logica [...] che la merce importata dal Costa Rica contenesse un carico di cocaina". Si sottolinea che la ragione della - ormai irrevocabile - assoluzione dei coimputati AR e BL dai fatti di cui ai giorni 10 ottobre e 7 dicembre 2017 sta nella mancanza della prova circa la effettiva presenza di droga nei container nei giorni in questione, droga che - si legge nella sentenza assolutoria - "pare essersi evaporata", mancanza di prova che non sarebbe stata risolta nella decisione impugnata, fondata sulle stesse emergenze già note e con motivazione sostanzialmente ripetitiva di quella della decisione annullata. 2.2. In subordine, per l'evenienza che l'impugnazione non sia accolta, si chiede la conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, alla luce della novella di cui al d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. "riforma Cartabia"). 3. Il P.G. nella requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. E' stata tempestivamente chiesta la trattazione orale del processo. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 10 ottobre 2042 (10 ottobre 2017 + 25 anni), il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni. 2.L'impostazione del ricorso, secondo cui occorrerebbero elementi di novità, non è accoglibile: infatti, il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente è quello della necessità di effettivo confronto con le ragioni che hanno condotto alla assoluzione dei coimputati, non già la emersione di un novum dal punto di vista istruttorio. Dunque, la sentenza impugnata si confronta puntualmente con le ragioni dell'assoluzione dei coimputati UI AR e IA BL, che risultano non estensibili alla posizione dell'odierno ricorrente. Il Giudice del rinvio, infatti, prendendo le mosse dalla ormai irrevocabile condanna di OR sia per la partecipazione associativa sia per i fatti di importazione di 215 chilogrammi di cocaina il 22 e il 23 marzo 2018, ha anzitutto valorizzato le emerse modalità di introduzione della droga in Italia, nascosta dentro bancali di ananas trasportati via mare sino al porto di Livorno, avvalendosi della "copertura" di una società di importazione di frutta in cui aveva interesse OR, come accertato essere avvenuto nell'episodio, in giudicato, del 22-23 marzo 2018. Ciò posto, ha sottolineato essere emerso il fattivo e frenetico interessamento, dimostrato dai tabulati telefonici acquisiti, di OR sia per il carico di frutta in arrivo il 10 ottobre 2017 nel porto di Livorno sia per quello del 7 dicembre 2017; e con particolare riferimento a tale ultima occasione, si è posta in luce la stranezza della materiale consegna della frutta tropicale sbarcata dal container non presso un mercato ortofrutticolo né in Livorno ma dentro il deposito di un'impresa edile nella lontana Sestri Levante (GE), luogo di nascita e di residenza di Cadennaretori, il quale, appunto in occasione dell'arrivo del carico, ha manifestato forte disappunto per essere stato il carico rovistato e per la perdita di merce che, ove fosse realmente frutta, sarebbe di scarso valore, telefonando subito dopo ad un interlocutore con il quale ha colloquiato in lingua spagnola, in ogni caso OR prelevando dell'intero carico soltanto tre bancali di frutta tolti dall'area più interna del container, decidendo poi - piuttosto incomprensibilmente - di rimandare tutta la restante parte della frutta da Sestri Levante a Livorno, distante centinaia di chilometri, da dove il carico era partito. 4 \i, Si tratta di una motivazione effettiva, non certo di stile, che in maniera logica e congrua dà atto della raggiunta convinzione circa la penale responsabilità dell'imputato per le due importazioni di droga in questione. 2.1. Né può ipotizzarsi un contrasto di giudicati, essendo principio consolidato quello secondo cui «La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi. Pertanto il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi» (tra le numerose, Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928) e «Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati tra la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di condanna nei confronti del coimputato, ritenendo corretta la motivazione del giudice adito per la revisione che aveva evidenziato come il contributo causale posto in essere dal ricorrente fosse autonomamente idoneo ad integrare i profili materiali e psicologici del reato contestato)» (ex plurimis, Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671). 2.2. Quanto, infine, alla invocata conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, è agevole osservare non solo che destinatario della richiesta non può mai essere la Corte di legittimità ma anche che si è ben al di sopra dei limiti di pena di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto l'art. 20-bis cod. pen., e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il Difensore: è presente l'Avvocato AR REPETTO, del Foro di Genova, in difesa di AR RT. Il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41852 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano il 30 settembre 2022, decidendo in sede di rinvio (da Sez. 3, n. 16983 del 29/03/2022), ha integralmente confermato la sentenza con la quale, per quanto in questa sede rileva, il G.u.p. del Tribunale di Milano il 4 dicembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto AR OR responsabile dei reati di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), di importazione dall'estero in più occasioni tra il 2017 ed il 2018 di ingenti quantitativi di cocaina (capo B) e di cessione, il 13 ottobre 2017, di cocaina in ingente quantità (capo C). Va precisato che l'annullamento con rinvio era stato pronunziato solo in relazione al capo B) dell'editto e con esclusivo riferimento agli episodi di importazione di cocaina dal Costa Rica contestati come commessi il 10 ottobre 2017 ed il 7 dicembre 2017, essendo in entrambe le occasioni, secondo il capo di accusa, la droga nascosta dentro bancali di ananas sbarcati da una nave approdata nel porto di Livorno. Si deve anche dare atto che nella sentenza di appello del 25 marzo 2021, annullata dalla S.C., si era ritenuto il capo C) assorbito nel capo B), e, quanto al capo A), riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, si era rideterminata in mellius la pena finale in sei anni di reclusione. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denunzia violazione di legge cioè del principio di diritto fissato nella sentenza rescindente (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. La sentenza di appello non avrebbe tenuto conto del contenuto della decisione di annullamento con rinvio e non si sarebbe confrontata effettivamente con le motivazioni della sentenza di assoluzione pronunziata dalla Corte di appello di Milano il 15 settembre 2020, divenuta nel frattempo irrevocabile, dei due coimputati negli stessi fatti UI AR e IA BL, entrambi assolti con la formula "per non avere commesso il fatto". La sentenza impugnata si sarebbe, in buona sostanza, limitata a replicare la decisione impugnata, riproponendo il materiale probatorio che era stato già scrutinato nella sentenza di appello oggetto di annullamento con rinvio. Infatti, la prova della commissione da parte di AR OR dei fatti di importazione nelle date del 10 ottobre 2017 e del 7 dicembre 2017 si trarrebbe unicamente dalle seguenti circostanze, tutte già note e tutte già valutate al momento in cui era stato pronunziato l'annullamento con rinvio: i l'essere stato OR condannato irrevocabilmente sia per la partecipazione associativa sia per i fatti di importazione di 215 chilogrammi di cocaina nei giorni 22 e 23 marzo 2018; le modalità di introduzione della droga in Italia, nascosta dentro bancali di ananas trasportati via mare sino al porto di Livorno, avvalendosi della "copertura" di una società di importazione di frutta in cui aveva interesse OR, le stesse modalità adoperate nell'episodio, in giudicato, del 22-23 marzo 2018; l'essere emerso il fattivo e frenetico interessamento, dimostrato dai tabulati telefonici del 10 ottobre 2017, di OR per il carico di frutta in arrivo nel porto di Livorno;
l'interessamento di OR anche per la consegna del 7 dicembre 2017, sempre con le stesso modus operandi: nell'occasione, la consegna della frutta sbarcata dal container non era avvenuta presso un mercato ortofutticolo ma dentro il deposito di un'impresa edile in Sestri Levante, luogo di nascita e di residenza di Cademaretori, il quale il 7 dicembre 2017, appunto in occasione della materiale consegna, aveva manifestato forte disappunto per essere stato il carico rovistato e per la perdita di merce che, ove fosse realmente frutta, sarebbe di scarso valore, telefonando subito dopo ad un interlocutore con il quale aveva colloquiato in lingua spagnola, e l'ulteriore circostanza di avere, comunque, prelevato dell'intero carico soltanto tre bancali di frutta, decidendo - piuttosto stranamente - di rimandare tutta la restante parte della frutta da Sestri levante a Livorno, da dove il carico era partito. Donde - si legge nella censurata sentenza (alla p. 31) - la "certezza logica [...] che la merce importata dal Costa Rica contenesse un carico di cocaina". Si sottolinea che la ragione della - ormai irrevocabile - assoluzione dei coimputati AR e BL dai fatti di cui ai giorni 10 ottobre e 7 dicembre 2017 sta nella mancanza della prova circa la effettiva presenza di droga nei container nei giorni in questione, droga che - si legge nella sentenza assolutoria - "pare essersi evaporata", mancanza di prova che non sarebbe stata risolta nella decisione impugnata, fondata sulle stesse emergenze già note e con motivazione sostanzialmente ripetitiva di quella della decisione annullata. 2.2. In subordine, per l'evenienza che l'impugnazione non sia accolta, si chiede la conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, alla luce della novella di cui al d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. "riforma Cartabia"). 3. Il P.G. nella requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. E' stata tempestivamente chiesta la trattazione orale del processo. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 10 ottobre 2042 (10 ottobre 2017 + 25 anni), il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni. 2.L'impostazione del ricorso, secondo cui occorrerebbero elementi di novità, non è accoglibile: infatti, il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente è quello della necessità di effettivo confronto con le ragioni che hanno condotto alla assoluzione dei coimputati, non già la emersione di un novum dal punto di vista istruttorio. Dunque, la sentenza impugnata si confronta puntualmente con le ragioni dell'assoluzione dei coimputati UI AR e IA BL, che risultano non estensibili alla posizione dell'odierno ricorrente. Il Giudice del rinvio, infatti, prendendo le mosse dalla ormai irrevocabile condanna di OR sia per la partecipazione associativa sia per i fatti di importazione di 215 chilogrammi di cocaina il 22 e il 23 marzo 2018, ha anzitutto valorizzato le emerse modalità di introduzione della droga in Italia, nascosta dentro bancali di ananas trasportati via mare sino al porto di Livorno, avvalendosi della "copertura" di una società di importazione di frutta in cui aveva interesse OR, come accertato essere avvenuto nell'episodio, in giudicato, del 22-23 marzo 2018. Ciò posto, ha sottolineato essere emerso il fattivo e frenetico interessamento, dimostrato dai tabulati telefonici acquisiti, di OR sia per il carico di frutta in arrivo il 10 ottobre 2017 nel porto di Livorno sia per quello del 7 dicembre 2017; e con particolare riferimento a tale ultima occasione, si è posta in luce la stranezza della materiale consegna della frutta tropicale sbarcata dal container non presso un mercato ortofrutticolo né in Livorno ma dentro il deposito di un'impresa edile nella lontana Sestri Levante (GE), luogo di nascita e di residenza di Cadennaretori, il quale, appunto in occasione dell'arrivo del carico, ha manifestato forte disappunto per essere stato il carico rovistato e per la perdita di merce che, ove fosse realmente frutta, sarebbe di scarso valore, telefonando subito dopo ad un interlocutore con il quale ha colloquiato in lingua spagnola, in ogni caso OR prelevando dell'intero carico soltanto tre bancali di frutta tolti dall'area più interna del container, decidendo poi - piuttosto incomprensibilmente - di rimandare tutta la restante parte della frutta da Sestri Levante a Livorno, distante centinaia di chilometri, da dove il carico era partito. 4 \i, Si tratta di una motivazione effettiva, non certo di stile, che in maniera logica e congrua dà atto della raggiunta convinzione circa la penale responsabilità dell'imputato per le due importazioni di droga in questione. 2.1. Né può ipotizzarsi un contrasto di giudicati, essendo principio consolidato quello secondo cui «La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi. Pertanto il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi» (tra le numerose, Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928) e «Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati tra la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di condanna nei confronti del coimputato, ritenendo corretta la motivazione del giudice adito per la revisione che aveva evidenziato come il contributo causale posto in essere dal ricorrente fosse autonomamente idoneo ad integrare i profili materiali e psicologici del reato contestato)» (ex plurimis, Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671). 2.2. Quanto, infine, alla invocata conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, è agevole osservare non solo che destinatario della richiesta non può mai essere la Corte di legittimità ma anche che si è ben al di sopra dei limiti di pena di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto l'art. 20-bis cod. pen., e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2023.