CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40460 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN EL - Presidente - Sent. n. sez. 1995/2025 AR LA LL CC - 13/11/2025 HE IS R.G.N. 26131/2025 TT CO LA AM - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ST NN, nato a [...] il giorno 11/07/1979 rappresentato ed assistito dall’avv. Rosario Marsico - di fiducia avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di Appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 17 settembre 2024, ha assolto NN ST dai reati di cui agli artt. 291- e 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, lo ha condannato per due delitti di ricettazione, per i quali ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., ed ha confermato la condanna per due delitti di cui all’art. 474 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40460 Anno 2025 Presidente: EL AN Relatore: AM LA Data Udienza: 13/11/2025 2 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- cod. pen., avendo la Corte di appello motivato la sua decisione unicamente sulla base della «reiterazione delle condotte oggetto del presente processo» e delle «plurime violazioni in passato consumate dall’imputato». 2.2. Vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sul punto, in quanto si sarebbe limitata a formulare un giudizio prognostico negativo solo sulla base della personalità dell’imputato, che si era «dimostrato incapace del rispetto della legge panale». 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello non ha riconosciuto la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- cod. pen., è manifestamente infondato. 2.1. Va ricordato, in proposito, che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01). 2.2. Uno dei due elementi in base ai quali può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento" e, per chiarire quando - in caso di commissione di più reati della stessa indole - non possa essere ritenuta la particolare tenuità del fatto per il quale si procede, si sono pronunciate le Sezioni Unite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- cod. pen., si configura «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, 3 n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). In altri termini, secondo le Sezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell'autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, dunque, almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanne irrevocabili;
possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciò in quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono essere sottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fatti singolarmente considerato può essere a sua volta tenue;
possono, inoltre, essere stati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non massimata). 2.3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la motivazione della Corte di appello risulti del tutto congrua e giuridicamente corretta in quanto, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della «reiterazione delle condotte oggetto del presente processo» e delle «plurime violazioni in passato consumate dall’imputato» (pag. 4 sentenza impugnata), annoverando l’imputato, dal 2014 al 2022, ben nove precedenti condanne per fatti analoghi (come emerge da pag. 5 della sentenza di primo grado). 3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, che era stato oggetto di uno specifico motivo di appello. 3.1. Si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62- cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri 4 da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). 3.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale, nel non ritenere concedibili le circostanze attenuanti generiche, ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, il giudizio negativo circa la personalità dell’imputato, fondato sulle plurime precedenti condanne per analoghi reati, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla - non recessiva - ritenuta recidiva. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA AM AN EL
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di Appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 17 settembre 2024, ha assolto NN ST dai reati di cui agli artt. 291- e 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, lo ha condannato per due delitti di ricettazione, per i quali ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., ed ha confermato la condanna per due delitti di cui all’art. 474 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40460 Anno 2025 Presidente: EL AN Relatore: AM LA Data Udienza: 13/11/2025 2 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- cod. pen., avendo la Corte di appello motivato la sua decisione unicamente sulla base della «reiterazione delle condotte oggetto del presente processo» e delle «plurime violazioni in passato consumate dall’imputato». 2.2. Vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sul punto, in quanto si sarebbe limitata a formulare un giudizio prognostico negativo solo sulla base della personalità dell’imputato, che si era «dimostrato incapace del rispetto della legge panale». 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello non ha riconosciuto la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- cod. pen., è manifestamente infondato. 2.1. Va ricordato, in proposito, che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01). 2.2. Uno dei due elementi in base ai quali può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento" e, per chiarire quando - in caso di commissione di più reati della stessa indole - non possa essere ritenuta la particolare tenuità del fatto per il quale si procede, si sono pronunciate le Sezioni Unite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- cod. pen., si configura «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, 3 n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). In altri termini, secondo le Sezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell'autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, dunque, almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanne irrevocabili;
possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciò in quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono essere sottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fatti singolarmente considerato può essere a sua volta tenue;
possono, inoltre, essere stati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non massimata). 2.3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la motivazione della Corte di appello risulti del tutto congrua e giuridicamente corretta in quanto, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della «reiterazione delle condotte oggetto del presente processo» e delle «plurime violazioni in passato consumate dall’imputato» (pag. 4 sentenza impugnata), annoverando l’imputato, dal 2014 al 2022, ben nove precedenti condanne per fatti analoghi (come emerge da pag. 5 della sentenza di primo grado). 3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, che era stato oggetto di uno specifico motivo di appello. 3.1. Si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62- cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri 4 da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). 3.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale, nel non ritenere concedibili le circostanze attenuanti generiche, ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, il giudizio negativo circa la personalità dell’imputato, fondato sulle plurime precedenti condanne per analoghi reati, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla - non recessiva - ritenuta recidiva. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA AM AN EL