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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP RT, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8204/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. Di Resistente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230076369907000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5223/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 6894/04/24 depositata il 3.5.2024, con la quale veniva accolto il ricorso della Resistente_1 s.a.s. avverso la cartella di pagamento n. 07120230076369907000 per euro 10.953,00 , relativa all'IVA anno 2019 più sanzioni ed interessi per un totale di euro 15.441,59.
Con l'originario ricorso la società contribuente ribadiva la sussistenza del credito IVA relativo all'anno
2018 chiarendo di aver, invero, presentato la relativa dichiarazione tardivamente. Si costituiva l'Ufficio controdeducendo.
Il Giudice di primo grado sebbene in presenza di una tardiva dichiarazione, stante il rispetto da parte della società contribuente dei requisiti sostanziali per la detrazione, accoglieva il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'ufficio appellante, pur riconoscendo la sussistenza del credito, impugna la sentenza limitatamente all'annullamento anche delle sanzioni ed interessi che andrebbero in ogni caso applicate. Si costituiva la società contribuente controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.9.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
In realtà il contribuente non presentava entro i termini la dichiarazione IVA per cui ad un controllo automatico la dichiarazione risultava come non presentata. Superata la circostanza della tardività con il riconoscimento del credito di imposta da parte dello stesse ufficio appellante, la questione verte unicamente sulle sanzioni ed interessi. In realtà, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, come nel caso in questione, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente (Cass. Civ. Ordinanza 12.4.2023, n. 9739). In altri termini, a mente dell'art.13 del D.Lgs
471/97, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale non preclude il diritto del contribuente a vedersi riconosciuto il credito IVA, come in realtà è avvenuto con espresso riconoscimento da parte dell'ufficio, tuttavia, tale omissione giustifica l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, anche in assenza di danno erariale. L'appello dunque va accolto;
in considerazione del riconoscimento del credito IVA da parte dello stesso ufficio appellante, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto dichiara dovute sanzioni ed interessi. Compensa fra le parti le spese e competenze dell'intero giudizio
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP RT, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8204/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. Di Resistente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230076369907000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5223/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 6894/04/24 depositata il 3.5.2024, con la quale veniva accolto il ricorso della Resistente_1 s.a.s. avverso la cartella di pagamento n. 07120230076369907000 per euro 10.953,00 , relativa all'IVA anno 2019 più sanzioni ed interessi per un totale di euro 15.441,59.
Con l'originario ricorso la società contribuente ribadiva la sussistenza del credito IVA relativo all'anno
2018 chiarendo di aver, invero, presentato la relativa dichiarazione tardivamente. Si costituiva l'Ufficio controdeducendo.
Il Giudice di primo grado sebbene in presenza di una tardiva dichiarazione, stante il rispetto da parte della società contribuente dei requisiti sostanziali per la detrazione, accoglieva il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'ufficio appellante, pur riconoscendo la sussistenza del credito, impugna la sentenza limitatamente all'annullamento anche delle sanzioni ed interessi che andrebbero in ogni caso applicate. Si costituiva la società contribuente controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.9.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
In realtà il contribuente non presentava entro i termini la dichiarazione IVA per cui ad un controllo automatico la dichiarazione risultava come non presentata. Superata la circostanza della tardività con il riconoscimento del credito di imposta da parte dello stesse ufficio appellante, la questione verte unicamente sulle sanzioni ed interessi. In realtà, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, come nel caso in questione, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente (Cass. Civ. Ordinanza 12.4.2023, n. 9739). In altri termini, a mente dell'art.13 del D.Lgs
471/97, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale non preclude il diritto del contribuente a vedersi riconosciuto il credito IVA, come in realtà è avvenuto con espresso riconoscimento da parte dell'ufficio, tuttavia, tale omissione giustifica l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, anche in assenza di danno erariale. L'appello dunque va accolto;
in considerazione del riconoscimento del credito IVA da parte dello stesso ufficio appellante, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto dichiara dovute sanzioni ed interessi. Compensa fra le parti le spese e competenze dell'intero giudizio