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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6811 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30722/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Salesi Andrea Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOMONE MARCO BENITO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. CALLERI MICHELE ( ) VIA FATEBENEFRATELLI 15 20121 C.F._1
MILANO;
CONVENUTO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAPRILE LIVIO P.IVA_2
TRASPORTI TO& Controparte_3
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte
(per brevità: ha convenuto in giudizio dopo essersi surrogata Parte_1 CP_1 nel diritto al risarcimento del danno di cui era titolare la mittente IN SPA ne i confronti della convenuta vettrice per la perdita del carico affidatole.
IN, a ottobre 2018, incaricava l'allora (ora: del trasporto di CP_4 CP_1 capi d'abbigliamento dalla sua sede in Italia a una serie di destinatari, acquirenti della merce, siti in Inghilterra. Il valore complessivo del carico era di 134.312 sterline. Il trasporto veniva sub affidato a (per brevità: TO), che a sua volata incaricava Controparte_5 dell'esecuzione SENNA SPED SRL, i cui autisti partivano dall'Italia il 13 ottobre 2018. In data 15 ottobre, in Inghilterra, avveniva il furto parziale del carico: venivano sottratti 75 colli (su 101) per il valore complessivo di 96.290 sterline, pari ad euro 109.364,53. Venivano risolti i contratti di vendita tra IN e gli acquirenti, così che nella mittente si individua la danneggiata dal furto;
essa Parte veniva indennizzata dalla sua assicuratrice (doc. 72 dell'attrice), che si è surrogata ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti della prima verso il vettore e che, comunque, se ne è dichiarata cessionaria, e IN cedente, nella quietanza, congiuntamente sottoscritta, di pagamento dell'indennizzo per il sinistro, specificamente in essa determinato in quello per cui è giudizio (doc. 59 dell'attrice).
Il Tribunale può così affermare che sussista in capo all'attrice (che si è resa cessionaria anche di ipotetici diritti vantati dai destinatari del carico, i quali peraltro non ne hanno chiesto la riconsegna) la legittimazione a far valere il diritto di credito dedotto in giudizio, legittimazione peraltro non contestata da alcuna delle controparti. ha chiamata in giudizio TO, per rivalersi su di essa in caso di condanna, e la CP_1 propria assicuratrice , per essere indennizzata nella medesima ipotesi che debba pagare il CP_2 credito vantato dall'attrice.
TO, destinataria di regolare notifica della chiamata, non essendosi costituita, è stata dichiarata contumace e tale è rimasta anche dopo aver ricevuto la notifica, ai sensi dell'art. 292 comma 1 c.p.c., della comparsa di SIAT contenente una nuova domanda nei suoi confronti.
È infondata l'eccezione sollevata da di prescrizione estintiva in base alla convenzione CP_1
CMR (art. 32), che si applica al trasporto internazionale in questione, in quanto dalla data del furto alla citazione in giudizio sono stati notificati alla controparte atti di intimazione con cadenza infra -annuale
(ciò che renderebbe incompiuta anche la prescrizione prevista dal Codice civile). In particolare, a differenza di quanto sostenuto, peraltro genericamente, dalla convenuta, la sospensione, disciplinata dal comma 2 della norma convenzionale, ha impedito il compimento della prescrizione, poiché il vettore destinatario del reclamo per la perdita del carico, non lo ha respinto, così che la sospensione è persistita. In ogni caso, il comma 3 della norma in argomento prevede anche l'istituto della interruzione richiamando la legge del foro. Infine, come si sta per vedere, la colpa grave del vettore rende triennale il termine di prescrizione previsto dalla CMR.
La responsabilità del vettore per la perdita del carico, rileva il Tribunale, peraltro disciplinata dalla
Convenzione sulla base di norme analoghe a quelle del codice civile, si esclude con la prova da parte del vettore di cause di esonero ad esso non imputabili. Inoltre, il vettore risponde del fatto degli ausiliari incaricati di eseguire la prestazione di trasporto, senza limiti di importo quando ricorra la colpa grave sua o degli ausiliari, anche ove non siano stati direttamente incaricati da lui, ma dal sub vettore: sostenere il contrario, come fa vorrebbe dire consentire di eludere la responsabilità da CP_1 inadempimento, allungando la catena degli ausiliari, violando la ratio della responsabilità contrattuale, per cui il creditore ha azione soltanto nei confronti del suo debitore.
Gli autisti hanno raccontato alla polizia inglese che, mentre dormivano dentro l'autotreno parcheggiato pagina 2 di 4 in un'area di servizio, ignoti, nottetempo, hanno forzato il portellone e asportato la parte del carico sopra specificata.
Non è stato provato dal vettore, oneratovi, che fosse stato adottato alcun sistema di sicurezza per evitare il furto, tale non può considerarsi il fatto che il cassone dell'autocarro era dotato della serratura scassinata dai ladri, né che vi fosse alcuna videosorveglianza, soltanto dichiarata dal vettore, che nulla ha documentato al riguardo. Il fatto stesso che il furto, così come riferito, sia stato consumato ha un forte valore presuntivo escludente l'adozione di misure di sicurezza, neppure volte ad allertare i due autisti che hanno dichiarato che dormivano all'interno dell'autocarro, senza accorgersi di nulla fino al mattino. L'operare della suddetta presunzione rende inutile la prova, anche orale, di qualsiasi misura di sicurezza, il cui malfunzionamento, per escludere la responsabilità del vettore, deve essere oggetto della prova che sia dovuto a una causa straordinaria, di cui in questo giudizio è mancata anche l'allegazione.
Quanto sopra non soltanto esclude la ricorrenza di una causa di esonero della responsabilità del vettore, ma ne dimostra la colpa grave, da affermare in base ai rigorosi criteri del debitore professionale (art. 1176 comma 2 c.c.) e tenendo conto del valore del carico. Così che si deve escludere l'applicazione dei limiti di responsabilità del vettore (art. 23 CMR), che dovrà rispondere dell'intero valore del carico rubato, nei limiti dell'indennizzo riconosciuto dall'attrice alla mittente.
L'attrice ha documentato il valore della merce rubata con la produzione delle fatture di vendita, il cui prezzo si presume corrispondente a quello del mercato, se i controinteressati non provano il contrario, Parte ciò che non è stato fatto. Il valore, sopra espresso in sterline, si traduce in euro 109.364,53. domanda il minore importo dell'indennizzo da essa pagato alla mittente pari ad euro 98.550,90. Su tale importo, trattandosi di credito risarcitorio, decorrono la rivalutazione e gli interessi (nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dopo la domanda giudiziale) dall'evento dannoso al saldo.
si è costituita senza svolgere alcun contraddittorio nei confronti di poiché ha CP_2 CP_1 ammesso l'esistenza del rapporto assicurativo e della copertura per l'evento dedotto, ossia la responsabilità vettoriale di chiedendo solo l'applicazione delle franchigie previste nella CP_1 polizza, il cui articolo 9 prevede il 20% di scopertura per le responsabilità dipendenti da colpa grave. on ha replicato alcunché sulla franchigia, la cui applicazione, osserva il Tribunale, deriva CP_1 pianamente dal contratto di assicurazione e deve quindi essere applicata all'indennizzo che sarà CP_2 condannata a pagare alla convenuta per l'evento assicurato.
La domanda di erso il sub vettore TO per l'inadempimento della prestazione di CP_1 traporto deve essere accolta nei limiti dell'importo scoperto per l'operare della franchigia.
Infine, deve essere accolta anche la domanda avanzata da verso CP_2 Controparte_6
, diretta a far valere in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c. il diritto al
[...] risarcimento vantato da verso questo sub vettore, inadempiente nei confronti del vettore CP_1 convenuto.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza nei Parte rapporti tra tra e TO e tra e TO;
vengono
CP_1 CP_1 CP_2 invece compensate per intero nei rapporti tra e , in quanto non vi è stato
CP_1 CP_2 contraddittorio su alcun punto fra di loro, né , pur formalmente soccombente, avrebbe potuto CP_2 pagare alcun importo a prima di conoscere l'esito di questo giudizio quanto alla
CP_1 responsabilità di
CP_1
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1 Parte condanna a pagare a l'importo di euro 98.550,90, con la CP_1 Parte_1 rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione;
condanna a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 786 per CP_1 Parte_1 spese, € 10.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a tenere indenne da quanto questa sia tenuta a pagare a CP_2 CP_1 [...]
a causa della presente sentenza, salva la franchigia del 20%; Parte_1 compensa per intero le spese di lite tra e;
CP_1 CP_2
condanna a tenere indenne da quanto questa sia Controparte_5 CP_1 tenuta a pagare a in conseguenza della presente sentenza, nella misura del 20%; Parte_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_5 CP_1 liquidano in € 1.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a tenere indenne da quanto questa sia tenuta a Controparte_5 CP_2 pagare a in conseguenza della presente sentenza;
CP_1
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_5 CP_2 liquidano in € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
Milano, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30722/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Salesi Andrea Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOMONE MARCO BENITO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. CALLERI MICHELE ( ) VIA FATEBENEFRATELLI 15 20121 C.F._1
MILANO;
CONVENUTO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAPRILE LIVIO P.IVA_2
TRASPORTI TO& Controparte_3
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte
(per brevità: ha convenuto in giudizio dopo essersi surrogata Parte_1 CP_1 nel diritto al risarcimento del danno di cui era titolare la mittente IN SPA ne i confronti della convenuta vettrice per la perdita del carico affidatole.
IN, a ottobre 2018, incaricava l'allora (ora: del trasporto di CP_4 CP_1 capi d'abbigliamento dalla sua sede in Italia a una serie di destinatari, acquirenti della merce, siti in Inghilterra. Il valore complessivo del carico era di 134.312 sterline. Il trasporto veniva sub affidato a (per brevità: TO), che a sua volata incaricava Controparte_5 dell'esecuzione SENNA SPED SRL, i cui autisti partivano dall'Italia il 13 ottobre 2018. In data 15 ottobre, in Inghilterra, avveniva il furto parziale del carico: venivano sottratti 75 colli (su 101) per il valore complessivo di 96.290 sterline, pari ad euro 109.364,53. Venivano risolti i contratti di vendita tra IN e gli acquirenti, così che nella mittente si individua la danneggiata dal furto;
essa Parte veniva indennizzata dalla sua assicuratrice (doc. 72 dell'attrice), che si è surrogata ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti della prima verso il vettore e che, comunque, se ne è dichiarata cessionaria, e IN cedente, nella quietanza, congiuntamente sottoscritta, di pagamento dell'indennizzo per il sinistro, specificamente in essa determinato in quello per cui è giudizio (doc. 59 dell'attrice).
Il Tribunale può così affermare che sussista in capo all'attrice (che si è resa cessionaria anche di ipotetici diritti vantati dai destinatari del carico, i quali peraltro non ne hanno chiesto la riconsegna) la legittimazione a far valere il diritto di credito dedotto in giudizio, legittimazione peraltro non contestata da alcuna delle controparti. ha chiamata in giudizio TO, per rivalersi su di essa in caso di condanna, e la CP_1 propria assicuratrice , per essere indennizzata nella medesima ipotesi che debba pagare il CP_2 credito vantato dall'attrice.
TO, destinataria di regolare notifica della chiamata, non essendosi costituita, è stata dichiarata contumace e tale è rimasta anche dopo aver ricevuto la notifica, ai sensi dell'art. 292 comma 1 c.p.c., della comparsa di SIAT contenente una nuova domanda nei suoi confronti.
È infondata l'eccezione sollevata da di prescrizione estintiva in base alla convenzione CP_1
CMR (art. 32), che si applica al trasporto internazionale in questione, in quanto dalla data del furto alla citazione in giudizio sono stati notificati alla controparte atti di intimazione con cadenza infra -annuale
(ciò che renderebbe incompiuta anche la prescrizione prevista dal Codice civile). In particolare, a differenza di quanto sostenuto, peraltro genericamente, dalla convenuta, la sospensione, disciplinata dal comma 2 della norma convenzionale, ha impedito il compimento della prescrizione, poiché il vettore destinatario del reclamo per la perdita del carico, non lo ha respinto, così che la sospensione è persistita. In ogni caso, il comma 3 della norma in argomento prevede anche l'istituto della interruzione richiamando la legge del foro. Infine, come si sta per vedere, la colpa grave del vettore rende triennale il termine di prescrizione previsto dalla CMR.
La responsabilità del vettore per la perdita del carico, rileva il Tribunale, peraltro disciplinata dalla
Convenzione sulla base di norme analoghe a quelle del codice civile, si esclude con la prova da parte del vettore di cause di esonero ad esso non imputabili. Inoltre, il vettore risponde del fatto degli ausiliari incaricati di eseguire la prestazione di trasporto, senza limiti di importo quando ricorra la colpa grave sua o degli ausiliari, anche ove non siano stati direttamente incaricati da lui, ma dal sub vettore: sostenere il contrario, come fa vorrebbe dire consentire di eludere la responsabilità da CP_1 inadempimento, allungando la catena degli ausiliari, violando la ratio della responsabilità contrattuale, per cui il creditore ha azione soltanto nei confronti del suo debitore.
Gli autisti hanno raccontato alla polizia inglese che, mentre dormivano dentro l'autotreno parcheggiato pagina 2 di 4 in un'area di servizio, ignoti, nottetempo, hanno forzato il portellone e asportato la parte del carico sopra specificata.
Non è stato provato dal vettore, oneratovi, che fosse stato adottato alcun sistema di sicurezza per evitare il furto, tale non può considerarsi il fatto che il cassone dell'autocarro era dotato della serratura scassinata dai ladri, né che vi fosse alcuna videosorveglianza, soltanto dichiarata dal vettore, che nulla ha documentato al riguardo. Il fatto stesso che il furto, così come riferito, sia stato consumato ha un forte valore presuntivo escludente l'adozione di misure di sicurezza, neppure volte ad allertare i due autisti che hanno dichiarato che dormivano all'interno dell'autocarro, senza accorgersi di nulla fino al mattino. L'operare della suddetta presunzione rende inutile la prova, anche orale, di qualsiasi misura di sicurezza, il cui malfunzionamento, per escludere la responsabilità del vettore, deve essere oggetto della prova che sia dovuto a una causa straordinaria, di cui in questo giudizio è mancata anche l'allegazione.
Quanto sopra non soltanto esclude la ricorrenza di una causa di esonero della responsabilità del vettore, ma ne dimostra la colpa grave, da affermare in base ai rigorosi criteri del debitore professionale (art. 1176 comma 2 c.c.) e tenendo conto del valore del carico. Così che si deve escludere l'applicazione dei limiti di responsabilità del vettore (art. 23 CMR), che dovrà rispondere dell'intero valore del carico rubato, nei limiti dell'indennizzo riconosciuto dall'attrice alla mittente.
L'attrice ha documentato il valore della merce rubata con la produzione delle fatture di vendita, il cui prezzo si presume corrispondente a quello del mercato, se i controinteressati non provano il contrario, Parte ciò che non è stato fatto. Il valore, sopra espresso in sterline, si traduce in euro 109.364,53. domanda il minore importo dell'indennizzo da essa pagato alla mittente pari ad euro 98.550,90. Su tale importo, trattandosi di credito risarcitorio, decorrono la rivalutazione e gli interessi (nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dopo la domanda giudiziale) dall'evento dannoso al saldo.
si è costituita senza svolgere alcun contraddittorio nei confronti di poiché ha CP_2 CP_1 ammesso l'esistenza del rapporto assicurativo e della copertura per l'evento dedotto, ossia la responsabilità vettoriale di chiedendo solo l'applicazione delle franchigie previste nella CP_1 polizza, il cui articolo 9 prevede il 20% di scopertura per le responsabilità dipendenti da colpa grave. on ha replicato alcunché sulla franchigia, la cui applicazione, osserva il Tribunale, deriva CP_1 pianamente dal contratto di assicurazione e deve quindi essere applicata all'indennizzo che sarà CP_2 condannata a pagare alla convenuta per l'evento assicurato.
La domanda di erso il sub vettore TO per l'inadempimento della prestazione di CP_1 traporto deve essere accolta nei limiti dell'importo scoperto per l'operare della franchigia.
Infine, deve essere accolta anche la domanda avanzata da verso CP_2 Controparte_6
, diretta a far valere in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c. il diritto al
[...] risarcimento vantato da verso questo sub vettore, inadempiente nei confronti del vettore CP_1 convenuto.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza nei Parte rapporti tra tra e TO e tra e TO;
vengono
CP_1 CP_1 CP_2 invece compensate per intero nei rapporti tra e , in quanto non vi è stato
CP_1 CP_2 contraddittorio su alcun punto fra di loro, né , pur formalmente soccombente, avrebbe potuto CP_2 pagare alcun importo a prima di conoscere l'esito di questo giudizio quanto alla
CP_1 responsabilità di
CP_1
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1 Parte condanna a pagare a l'importo di euro 98.550,90, con la CP_1 Parte_1 rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione;
condanna a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 786 per CP_1 Parte_1 spese, € 10.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a tenere indenne da quanto questa sia tenuta a pagare a CP_2 CP_1 [...]
a causa della presente sentenza, salva la franchigia del 20%; Parte_1 compensa per intero le spese di lite tra e;
CP_1 CP_2
condanna a tenere indenne da quanto questa sia Controparte_5 CP_1 tenuta a pagare a in conseguenza della presente sentenza, nella misura del 20%; Parte_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_5 CP_1 liquidano in € 1.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a tenere indenne da quanto questa sia tenuta a Controparte_5 CP_2 pagare a in conseguenza della presente sentenza;
CP_1
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_5 CP_2 liquidano in € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
Milano, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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