Articolo 47 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 gennaio 1992
Art. 47. 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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