TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 43501/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024 da
1) Parte_1
nato il [...] a [...]
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], 20017 Rho Italia con l'Avv. Maria Elena Marchetto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 16.11.1993 a Sant'Agata di Militello (ME) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] scala C, 20017 Rho Italia con l'Avv. Cipitì Maria Grazia presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 con il seguente figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
A seguito del deposito da parte del signor del ricorso per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio nato Persona_1
fuori dal matrimonio e della rituale costituzione della signora , in sede di udienza Parte_2
del 27 marzo 2025 avanti al GOT dott.ssa Antonella Nardo fissata per il tentativo di conciliazione, le parti assistite dai propri difensori raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre in Rho (MI) Via Don Giacomo Lattuada 14.
2) La casa familiare, in comproprietà al 50% tra le parti, resta assegnata alla madre che la abiterà col minore.
3) Le parti si faranno carico al 50 % della rata muto casa familiare.
4) Durante la settimana, quando la madre avrà il turno pomeridiano, il padre terrà il minore dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 facendolo cenare o fino alle ore 18,00 se ha il turno serale, in tal caso lo accompagnerà dalla nonna paterna che lo terrà fino alle ore 21,00.
5) Per quanto concerne i week end, compatibilmente coi turni di lavoro di entrambi i genitori, le parti accorderanno entro il giovedì della settimana precedente i week end di spettanza che, per il padre decorreranno dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00/20.30 della domenica e per la madre dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, con la possibilità per il padre, come già accade, di tenere il minore anche durante i week end della madre qualora la stessa fosse impegnata al lavoro.
6) Per le festività natalizie e pasquali il minore starà col padre e con la madre col criterio dell'alternanza.
7) Per le vacanze estive il minore starà col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi con impegno di entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente il periodo e la località delle vacanze entro la fine del mese maggio di ogni anno.
8) I genitori si rendono disponibili a garantire al minore una videochiamata al giorno col genitore non collocatario nella fascia oraria h. 12,30/13,00 ο 20,30/21,00 e a tener ferme le attuali modalità di prelievo ed accompagnamento per cui la madre accompagnerà e riprenderà il minore dal padre in occasione dei suoi spostamenti per andare al lavoro ed in caso contrario sarà il padre a fare pagina 2 di 4 altrettanto, anche col supporto del nonno paterno qualora ci fossero ritardi imprevisti da parte del padre.
9) Le parti concordano di agevolare anche il rapporto nonni materni che vivono in Sicilia, concedendo agli stessi di trascorrere il tempo in cui saranno a Rho unicamente per vedere e tenere il minore, a prescindere dai turni di visita dei genitori e con la possibilità per il padre di recuperare, eventualmente nel breve, il tempo che cede ai nonni materni.
10) Il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2
l'importo mensile di € 380,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il
[...]
giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di aprile 2025, con BB continuativo, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano.
11) La sig.ra percepirà al 100% l'assegno unico Inps per il minore ed il sig. Parte_2
rinuncia sin d'ora alla propria quota del 50%. Parte_1
12) Le parti prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio del minore.
13) Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza già fissata avanti al Giudice delegato con il deposito di note scritte, di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c., al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 terzo comma c.p.c. e rinunciando altresì all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 3 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024 da
1) Parte_1
nato il [...] a [...]
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], 20017 Rho Italia con l'Avv. Maria Elena Marchetto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 16.11.1993 a Sant'Agata di Militello (ME) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] scala C, 20017 Rho Italia con l'Avv. Cipitì Maria Grazia presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 con il seguente figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
A seguito del deposito da parte del signor del ricorso per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio nato Persona_1
fuori dal matrimonio e della rituale costituzione della signora , in sede di udienza Parte_2
del 27 marzo 2025 avanti al GOT dott.ssa Antonella Nardo fissata per il tentativo di conciliazione, le parti assistite dai propri difensori raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre in Rho (MI) Via Don Giacomo Lattuada 14.
2) La casa familiare, in comproprietà al 50% tra le parti, resta assegnata alla madre che la abiterà col minore.
3) Le parti si faranno carico al 50 % della rata muto casa familiare.
4) Durante la settimana, quando la madre avrà il turno pomeridiano, il padre terrà il minore dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 facendolo cenare o fino alle ore 18,00 se ha il turno serale, in tal caso lo accompagnerà dalla nonna paterna che lo terrà fino alle ore 21,00.
5) Per quanto concerne i week end, compatibilmente coi turni di lavoro di entrambi i genitori, le parti accorderanno entro il giovedì della settimana precedente i week end di spettanza che, per il padre decorreranno dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00/20.30 della domenica e per la madre dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, con la possibilità per il padre, come già accade, di tenere il minore anche durante i week end della madre qualora la stessa fosse impegnata al lavoro.
6) Per le festività natalizie e pasquali il minore starà col padre e con la madre col criterio dell'alternanza.
7) Per le vacanze estive il minore starà col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi con impegno di entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente il periodo e la località delle vacanze entro la fine del mese maggio di ogni anno.
8) I genitori si rendono disponibili a garantire al minore una videochiamata al giorno col genitore non collocatario nella fascia oraria h. 12,30/13,00 ο 20,30/21,00 e a tener ferme le attuali modalità di prelievo ed accompagnamento per cui la madre accompagnerà e riprenderà il minore dal padre in occasione dei suoi spostamenti per andare al lavoro ed in caso contrario sarà il padre a fare pagina 2 di 4 altrettanto, anche col supporto del nonno paterno qualora ci fossero ritardi imprevisti da parte del padre.
9) Le parti concordano di agevolare anche il rapporto nonni materni che vivono in Sicilia, concedendo agli stessi di trascorrere il tempo in cui saranno a Rho unicamente per vedere e tenere il minore, a prescindere dai turni di visita dei genitori e con la possibilità per il padre di recuperare, eventualmente nel breve, il tempo che cede ai nonni materni.
10) Il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2
l'importo mensile di € 380,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il
[...]
giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di aprile 2025, con BB continuativo, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano.
11) La sig.ra percepirà al 100% l'assegno unico Inps per il minore ed il sig. Parte_2
rinuncia sin d'ora alla propria quota del 50%. Parte_1
12) Le parti prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio del minore.
13) Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza già fissata avanti al Giudice delegato con il deposito di note scritte, di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c., al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 terzo comma c.p.c. e rinunciando altresì all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 3 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4