Art. 4.
E' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 7.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.
E' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 7.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.