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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6127 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Venera Condorelli Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 4332 2025 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata ad [...] il [...] Parte_1
( ), rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. TROVATO SILVANA ( ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappr. e dif. come in atti dall'Avv. CIMINO MARIA TERESA C.F._3
( ) presso il cui studio è domiciliato C.F._4
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.11.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 17/04/2025, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da
[...]
. Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 25.07.2013 a Belpasso e dal quale in data 12/8/2017 è nato il figlio (C.F. ), Persona_1 CodiceFiscale_5 era entrato irrimediabilmente in crisi.
Quanto alle statuizioni afferenti all'affidamento ed al mantenimento del figlio , Persona_1
chiedeva l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale, con regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo a carico di questi di provvedere al mantenimento per il minore pari ad € 500,00 mensili.
Chiedeva, altresì, un assegno di mantenimento per se stessa, quale coniuge economicamente più debole.
Si costituiva associandosi alla domanda di separazione ma Controparte_1 contestando le ragioni addotte da controparte riguardo al rapporto tra i coniugi.
Sull'affidamento del minore, chiedeva di stabilire l'obbligo a suo carico di mantenimento per il figlio nella misura di € 200,00 mensili, per la ragioni economiche Per_1
analiticamente dedotte in seno alla comparsa di costituzione.
Eccepiva, poi, la richiesta di assegno di mantenimento a proprio carico ed a favore della moglie.
All'udienza del 17.11.2025, il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti e, dopo ampia discussione, invitava le parti a trovare una soluzione bonaria della controversia. Quindi, i procuratori, chiedevano rinvio al fine di definire gli accordi di separazione.
All'udienza del 24.11.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni alle condizioni stabilite in seno all'accordo depositato al fascicolo telematico.
Il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1
, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle Controparte_1 doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e riportate nell'accordo di separazione depositato in atti e che qui di seguito si trascrivono;
“1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, ai Persona_1 sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Adrano, via Maria SS. Delle Salette n.51/a, di proprietà dei genitori della sig.ra
, alla quale la casa resta assegnata. Parte_1
2) Il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:00, prevedendo un pernottamento (dal mercoledì all'uscita di scuola al giovedì sera) nella settimana in cui non avrà il week end col figlio;
a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alle 20:00 di domenica sera;
per sei giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi -ad anni alterni- della festività di Natale o di quella del
Capodanno; per tre giorni nel periodo pasquale, comprensivi -ad anni alterni- della festività della Pasqua o di quella del Lunedi dell'Angelo e per quattro settimane, anche non continuative nel periodo estivo, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nell'ipotesi di trasferimenti temporanei per vacanze o villeggiatura che comportino l'allontanamento del figlio per più giorni, i genitori si comunicheranno preventivamente il luogo di destinazione e la durata del viaggio. Rimane intesa la possibilità, nell'accordo di entrambe le parti, di fissare e concordare modalità diverse che tengano conto sia delle esigenze del bambino, sia di quelle delle parti stesse, convenendo espressamente che le stesse provvederanno a comunicarsi per tempo (almeno un paio di giorni prima) eventuali difficoltà e/o cambi di programma, onde reciprocamente consentirsi di potersi riorganizzare per tempo.
3) Quale contributo per il mantenimento del figlio minore , il sig. Per_1 CP_1
si obbliga a corrispondere un assegno mensile di € 500,00 da corrispondere entro
[...]
giorno 10 di ciascun mese, annualmente rivalutabile in base agli Indici ISTAT, come per legge. La corresponsione di tale assegno decorre dal mese di aprile 2025, pertanto il sig.
sarà tenuto a corrispondere, in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
, le somme dovute a tale titolo per il periodo aprile-novembre 2025, detratte
[...] le somme già corrisposte, pari ad un totale di 550,00 per un totale ancora dovuto ad oggi di € 3.450,00#.
4) Per quanto riguarda le spese straordinarie come specificatamente previste dalle linee guida del Tribunale di Catania, sia quelle “extra assegno obbligatorie” sia quelle
“subordinate al consenso di entrambi i genitori”, saranno tutte ripartite al 50% tra i genitori. Le parti rinviano integralmente a dette linee guida in ordine alla regolamentazione ed alle modalità di rimborso al genitore anticipatario, precisando soltanto che la corresponsione della quota-parte dovrà avvenire, con bonifico bancario, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione e alla rendicontazione delle spese medesime. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere, per averne ricevuta copia, il contenuto del Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Catania.
5) L'Assegno Unico Universale, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione e quindi a partire dal mese di dicembre 2025, verrà percepito nella misura del
100% dalla sig.ra , quale genitore collocatario del minore. Parte_1
Il sig. si impegna fin da ora a prestare presso l' ogni necessaria Controparte_1 CP_2
autorizzazione in tal senso. Resta, altresì, convenuto tra le parti che il sig. CP_1 è tenuto a corrispondere, in favore della sig.ra ,
[...] Parte_1
il 50% delle somme dallo stesso già percepite a tale titolo in via esclusiva per le mensilità da marzo a novembre 2025 (€ 194,10 mensili), per un ammontare totale di (€ 97,05 x 9 mensilità = € 873,45).
6) Il sig. si impegna a versare le somme meglio specificate ai superiori punti CP_1
3) e 5), pari a complessivi € 4.323,45#, in quattro soluzioni e precisamente: € 1.080,86# entro il 21/01/2026; € 1.080,86# entro il 21/03/2026; € 1.080,86# entro il 21/05/2026 ed €
1.080,86# entro il 21/07/2026.
6) La sig.ra , a sua volta, si impegna, a trasferire, a Parte_1 richiesta, la titolarità dell'autovettura Toyota C-HR tg. FT 723 RB in favore di CP_1
, o di persona dallo stesso indicata, restando espressamente convenuto che resterà
[...]
a carico di quest'ultimo ogni onere e spesa relativi a tale trasferimento.
7) Il sig. provvederà a portare via dalla casa coniugale tutti i suoi Controparte_1 effetti personali entro e non oltre gg.20 dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
8) I sottoscritti coniugi, infine, danno sin d'ora il consenso reciproco all'ottenimento di passaporti validi per l'espatrio.
9) Spese compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, co.8, L.P.F.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi Parte_1
e alle condizioni concordate tra le parti e
[...] Controparte_1
riportate in parte motiva.
Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
presso la madre e diritto di visita del padre come da accordo depositato dalle parti.
al pagamento di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio Parte_2
minore , rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre quale Persona_1 genitore collocatario ogni 10 del mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da accordo tra le parti.
Spese compensate.
Ordina che sia trasmessa a cura della cancelleria la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Belpasso (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. 31 P 2 S. A anno 2013, ai sensi del DPR 396/2000.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
NC RO ER EL
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Venera Condorelli Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 4332 2025 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata ad [...] il [...] Parte_1
( ), rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. TROVATO SILVANA ( ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappr. e dif. come in atti dall'Avv. CIMINO MARIA TERESA C.F._3
( ) presso il cui studio è domiciliato C.F._4
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.11.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 17/04/2025, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da
[...]
. Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 25.07.2013 a Belpasso e dal quale in data 12/8/2017 è nato il figlio (C.F. ), Persona_1 CodiceFiscale_5 era entrato irrimediabilmente in crisi.
Quanto alle statuizioni afferenti all'affidamento ed al mantenimento del figlio , Persona_1
chiedeva l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale, con regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo a carico di questi di provvedere al mantenimento per il minore pari ad € 500,00 mensili.
Chiedeva, altresì, un assegno di mantenimento per se stessa, quale coniuge economicamente più debole.
Si costituiva associandosi alla domanda di separazione ma Controparte_1 contestando le ragioni addotte da controparte riguardo al rapporto tra i coniugi.
Sull'affidamento del minore, chiedeva di stabilire l'obbligo a suo carico di mantenimento per il figlio nella misura di € 200,00 mensili, per la ragioni economiche Per_1
analiticamente dedotte in seno alla comparsa di costituzione.
Eccepiva, poi, la richiesta di assegno di mantenimento a proprio carico ed a favore della moglie.
All'udienza del 17.11.2025, il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti e, dopo ampia discussione, invitava le parti a trovare una soluzione bonaria della controversia. Quindi, i procuratori, chiedevano rinvio al fine di definire gli accordi di separazione.
All'udienza del 24.11.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni alle condizioni stabilite in seno all'accordo depositato al fascicolo telematico.
Il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1
, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle Controparte_1 doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e riportate nell'accordo di separazione depositato in atti e che qui di seguito si trascrivono;
“1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, ai Persona_1 sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Adrano, via Maria SS. Delle Salette n.51/a, di proprietà dei genitori della sig.ra
, alla quale la casa resta assegnata. Parte_1
2) Il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:00, prevedendo un pernottamento (dal mercoledì all'uscita di scuola al giovedì sera) nella settimana in cui non avrà il week end col figlio;
a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alle 20:00 di domenica sera;
per sei giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi -ad anni alterni- della festività di Natale o di quella del
Capodanno; per tre giorni nel periodo pasquale, comprensivi -ad anni alterni- della festività della Pasqua o di quella del Lunedi dell'Angelo e per quattro settimane, anche non continuative nel periodo estivo, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nell'ipotesi di trasferimenti temporanei per vacanze o villeggiatura che comportino l'allontanamento del figlio per più giorni, i genitori si comunicheranno preventivamente il luogo di destinazione e la durata del viaggio. Rimane intesa la possibilità, nell'accordo di entrambe le parti, di fissare e concordare modalità diverse che tengano conto sia delle esigenze del bambino, sia di quelle delle parti stesse, convenendo espressamente che le stesse provvederanno a comunicarsi per tempo (almeno un paio di giorni prima) eventuali difficoltà e/o cambi di programma, onde reciprocamente consentirsi di potersi riorganizzare per tempo.
3) Quale contributo per il mantenimento del figlio minore , il sig. Per_1 CP_1
si obbliga a corrispondere un assegno mensile di € 500,00 da corrispondere entro
[...]
giorno 10 di ciascun mese, annualmente rivalutabile in base agli Indici ISTAT, come per legge. La corresponsione di tale assegno decorre dal mese di aprile 2025, pertanto il sig.
sarà tenuto a corrispondere, in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
, le somme dovute a tale titolo per il periodo aprile-novembre 2025, detratte
[...] le somme già corrisposte, pari ad un totale di 550,00 per un totale ancora dovuto ad oggi di € 3.450,00#.
4) Per quanto riguarda le spese straordinarie come specificatamente previste dalle linee guida del Tribunale di Catania, sia quelle “extra assegno obbligatorie” sia quelle
“subordinate al consenso di entrambi i genitori”, saranno tutte ripartite al 50% tra i genitori. Le parti rinviano integralmente a dette linee guida in ordine alla regolamentazione ed alle modalità di rimborso al genitore anticipatario, precisando soltanto che la corresponsione della quota-parte dovrà avvenire, con bonifico bancario, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione e alla rendicontazione delle spese medesime. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere, per averne ricevuta copia, il contenuto del Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Catania.
5) L'Assegno Unico Universale, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione e quindi a partire dal mese di dicembre 2025, verrà percepito nella misura del
100% dalla sig.ra , quale genitore collocatario del minore. Parte_1
Il sig. si impegna fin da ora a prestare presso l' ogni necessaria Controparte_1 CP_2
autorizzazione in tal senso. Resta, altresì, convenuto tra le parti che il sig. CP_1 è tenuto a corrispondere, in favore della sig.ra ,
[...] Parte_1
il 50% delle somme dallo stesso già percepite a tale titolo in via esclusiva per le mensilità da marzo a novembre 2025 (€ 194,10 mensili), per un ammontare totale di (€ 97,05 x 9 mensilità = € 873,45).
6) Il sig. si impegna a versare le somme meglio specificate ai superiori punti CP_1
3) e 5), pari a complessivi € 4.323,45#, in quattro soluzioni e precisamente: € 1.080,86# entro il 21/01/2026; € 1.080,86# entro il 21/03/2026; € 1.080,86# entro il 21/05/2026 ed €
1.080,86# entro il 21/07/2026.
6) La sig.ra , a sua volta, si impegna, a trasferire, a Parte_1 richiesta, la titolarità dell'autovettura Toyota C-HR tg. FT 723 RB in favore di CP_1
, o di persona dallo stesso indicata, restando espressamente convenuto che resterà
[...]
a carico di quest'ultimo ogni onere e spesa relativi a tale trasferimento.
7) Il sig. provvederà a portare via dalla casa coniugale tutti i suoi Controparte_1 effetti personali entro e non oltre gg.20 dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
8) I sottoscritti coniugi, infine, danno sin d'ora il consenso reciproco all'ottenimento di passaporti validi per l'espatrio.
9) Spese compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, co.8, L.P.F.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi Parte_1
e alle condizioni concordate tra le parti e
[...] Controparte_1
riportate in parte motiva.
Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
presso la madre e diritto di visita del padre come da accordo depositato dalle parti.
al pagamento di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio Parte_2
minore , rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre quale Persona_1 genitore collocatario ogni 10 del mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da accordo tra le parti.
Spese compensate.
Ordina che sia trasmessa a cura della cancelleria la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Belpasso (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. 31 P 2 S. A anno 2013, ai sensi del DPR 396/2000.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
NC RO ER EL