Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6127
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Venir meno della comunione materiale e spirituale

    La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

  • Accolto
    Affidamento condiviso con collocamento presso la madre

    Le condizioni concordate dalle parti, che prevedono l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, sono state ritenute adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria

    Le condizioni concordate dalle parti prevedono l'assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria.

  • Accolto
    Regolamentazione del diritto di visita del padre

    Le condizioni concordate dalle parti prevedono una dettagliata regolamentazione del diritto di visita del padre.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento del padre per il figlio

    Le condizioni concordate dalle parti prevedono l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.

  • Rigettato
    Richiesta di assegno di mantenimento per la moglie

    Non viene esplicitamente menzionato l'esito della domanda di mantenimento per la moglie, ma le condizioni concordate non includono un assegno specifico per la moglie, suggerendo un rigetto o una rinuncia.

  • Rigettato
    Contestazione delle ragioni addotte dalla controparte

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di separazione basandosi sul venir meno della comunione materiale e spirituale, indipendentemente dalle specifiche contestazioni sulle ragioni del conflitto.

  • Accolto
    Proposta di contributo per il mantenimento del figlio

    Le parti hanno concordato un assegno di mantenimento per il figlio di € 500,00 mensili, superando la richiesta del resistente di € 200,00.

  • Accolto
    Eccezione alla richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie

    La mancata previsione di un assegno di mantenimento per la moglie nelle condizioni concordate indica l'accoglimento dell'eccezione del resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6127
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6127
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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