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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4334/2023 di R.G. avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIPA CLAUDIO, in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANSUETO FRANCESCO PAOLO, in virtù di Controparte_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi, 86,
MASSAFRA.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 06.09.2023 la IG.ra affermava di essere Parte_1 conduttrice dell'immobile sito in Massafra (Ta) alla Piazza Broia n. 6 posto al primo piano, riportato al NCEU particella n. 232 fg. 41 sub 8 A/3, in forza del contratto di locazione originariamente sottoscritto in data 16.03.2012, tra la IG.ra (proprietaria) ed il Controparte_1 IG. (conduttore e coniuge della deducente); aggiungeva che nel richiamato Persona_1 contratto le parti avevano fissato il canone di locazione mensile nella misura di € 400,00 e che, a seguito del decesso del IG. avvenuto in data 12.04.2020, era subentrata nella Persona_1 titolarità del contratto di locazione;
lamentava che nonostante le parti avessero convenuto il canone mensile di locazione nella misura di € 400,00, l'originario conduttore, IG. , aveva Per_1 indebitamente corrisposto al proprietario, per n. 51 mensilità, il maggiore importo di € 440,00, versando conseguentemente la somma di € 2.040,00 non effettivamente dovuta, così come risultava da n. 51 ricevute di pagamento;
precisava che, nonostante le numerose richiesta avanzate, anche a mezzo lettera a.r., la IG.ra non aveva inteso restituirle le somme CP_1 indebitamente incassate a titolo di canone di locazione;
dichiarava che a fronte del mancato riscontro, aveva attivato la procedura di mediazione obbligatoria presso la Camera di
Conciliazione Italiana in data 23.12.2022, che tuttavia si era conclusa negativamente per magata partecipazione all'incontro della controparte;
tutto ciò premesso chiedeva che l'On.le Tribunale di
Taranto accertasse e dichiarasse l'indebito arricchimento della IG.ra per € Controparte_1
2.040,00 in suo danno, e conseguentemente condannasse la resistente al pagamento della stessa somma, o di quella differente ritenuta di giustizia, oltre interessi;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva parte convenuta contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito di rinvio per il tentativo di un bonario componimento, l'On.le Tribunale di Taranto fissava l'udienza del 04.11.2024 per la discussione, con autorizzazione alle parti al deposito di note conclusive.
All'esito, veniva emessa sentenza parziale n. 2725/2024 del 11.11.2024, con la quale si accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla IG.ra e si rimettevano le parti ad Parte_1 altra udienza, al fine di effettuare ulteriori accertamenti per la determinazione esatta della somma da liquidare in favore della ricorrente.
Successivamente tra le parti interveniva accordo inteso alla definizione bonaria della lite, tant'è che all'udienza del 14.04.2025 i Difensori delle parti rappresentavano tale circostanza all'On.le
Ufficio e chiedevano pertanto l'emissione di sentenza che dichiarasse la cessazione della materia del contendere;
pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla concorde conclusione delle difese delle parti va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del presente procedimento.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla IG.ra , Parte_1 nei confronti della IG.ra , così dispone: Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere. 2) Nulla sulle spese.
Taranto, 28/04/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4334/2023 di R.G. avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIPA CLAUDIO, in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANSUETO FRANCESCO PAOLO, in virtù di Controparte_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi, 86,
MASSAFRA.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 06.09.2023 la IG.ra affermava di essere Parte_1 conduttrice dell'immobile sito in Massafra (Ta) alla Piazza Broia n. 6 posto al primo piano, riportato al NCEU particella n. 232 fg. 41 sub 8 A/3, in forza del contratto di locazione originariamente sottoscritto in data 16.03.2012, tra la IG.ra (proprietaria) ed il Controparte_1 IG. (conduttore e coniuge della deducente); aggiungeva che nel richiamato Persona_1 contratto le parti avevano fissato il canone di locazione mensile nella misura di € 400,00 e che, a seguito del decesso del IG. avvenuto in data 12.04.2020, era subentrata nella Persona_1 titolarità del contratto di locazione;
lamentava che nonostante le parti avessero convenuto il canone mensile di locazione nella misura di € 400,00, l'originario conduttore, IG. , aveva Per_1 indebitamente corrisposto al proprietario, per n. 51 mensilità, il maggiore importo di € 440,00, versando conseguentemente la somma di € 2.040,00 non effettivamente dovuta, così come risultava da n. 51 ricevute di pagamento;
precisava che, nonostante le numerose richiesta avanzate, anche a mezzo lettera a.r., la IG.ra non aveva inteso restituirle le somme CP_1 indebitamente incassate a titolo di canone di locazione;
dichiarava che a fronte del mancato riscontro, aveva attivato la procedura di mediazione obbligatoria presso la Camera di
Conciliazione Italiana in data 23.12.2022, che tuttavia si era conclusa negativamente per magata partecipazione all'incontro della controparte;
tutto ciò premesso chiedeva che l'On.le Tribunale di
Taranto accertasse e dichiarasse l'indebito arricchimento della IG.ra per € Controparte_1
2.040,00 in suo danno, e conseguentemente condannasse la resistente al pagamento della stessa somma, o di quella differente ritenuta di giustizia, oltre interessi;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva parte convenuta contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito di rinvio per il tentativo di un bonario componimento, l'On.le Tribunale di Taranto fissava l'udienza del 04.11.2024 per la discussione, con autorizzazione alle parti al deposito di note conclusive.
All'esito, veniva emessa sentenza parziale n. 2725/2024 del 11.11.2024, con la quale si accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla IG.ra e si rimettevano le parti ad Parte_1 altra udienza, al fine di effettuare ulteriori accertamenti per la determinazione esatta della somma da liquidare in favore della ricorrente.
Successivamente tra le parti interveniva accordo inteso alla definizione bonaria della lite, tant'è che all'udienza del 14.04.2025 i Difensori delle parti rappresentavano tale circostanza all'On.le
Ufficio e chiedevano pertanto l'emissione di sentenza che dichiarasse la cessazione della materia del contendere;
pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla concorde conclusione delle difese delle parti va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del presente procedimento.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla IG.ra , Parte_1 nei confronti della IG.ra , così dispone: Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere. 2) Nulla sulle spese.
Taranto, 28/04/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio