Decreto cautelare 3 aprile 2025
Ordinanza cautelare 6 maggio 2025
Decreto cautelare 1 ottobre 2025
Decreto cautelare 10 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 4 novembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4211 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bono S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ES Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1. della comunicazione di inefficacia di scia prot. CT/2025/43581 del 03/04/2025;
2. ove occorrer possa, per l’annullamento e/o disapplicazione dell''art. 64 bis della D.A.C. 12/2019;
3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2025,
per l’annullamento:
1. del provvedimento prot. CT/122232/2025 del 25/09/2025 notificato in data 29/09/2025 di “ Rimozione degli effetti prodotti dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività di Somministrazione ” della ricorrente, con “ divieto di prosecuzione dell’attività ” a partire dal quinto giorno successivo alla notificazione;
2. della nota prot. CT/95202 del 24/07/2025, menzionata ma non comunicata;
3. della nota prot. CT/97139 del 29/07/2025 recante avvio di procedimento;
4. della nota prot. CT/102000 del 12/08/2025, menzionata ma non comunicata;
5. ove occorrer possa, per l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 64 bis del cd. “ Regolamento d’Igiene ”, introdotto con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12/2019 e modificato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 140/2025;
6. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
e, quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 ottobre 2025,
per l’annullamento:
della Determinazione Dirigenziale prot. CT/128816/2025 del 07/10/2025, notificata in pari data, recante “ Integrazione e rettifica della Determinazione Dirigenziale rep. CT/2049 e prot. CT/122232 del25.09.2025 avente ad oggetto la rimozione degli effetti prodotti dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività di somministrazione di alimenti e bevande prot. CT/37442 del 21.03.2025 ”;
2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa ES ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
La società “ Bono srl ” ha presentato in data 21.03.2025, SCIA per l’apertura di attività di somministrazione nel locale sito in Via di Torrevecchia, 81.
Nella predetta SCIA, l’istante ha dichiarato, in ordine ai processi di cottura, di avvalersi di apparato tecnologico alternativo di aspirazione e filtrazione delle emissioni “ esclusivamente nei casi previsti dall’art 64 bis commi 1-2 del Regolamento di Igiene di Roma Capitale ”.
In data 03.04.2025 è stata notificata alla odierna esponente la comunicazione di inefficacia della Scia in esame ai sensi dell’art. 64 bis comma 2 del Regolamento d'Igiene di Roma Capitale, nella parte in cui prevede che l’installazione degli impianti alternativi è consentita esclusivamente per i locali “ siti in determinati contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico ”. Con la conseguenza che gli esercizi esterni a tali contesti non beneficerebbero di tale analoga alternativa, e sarebbero tenuti a dotarsi di canne fumarie.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società Bono ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della suddetta comunicazione di inefficacia.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- “ 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 bis della D.A.C. 12/2019; violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del Regolamento edilizio di Roma Capitale; violazione e falsa applicazione del d.l. 1/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto; illogicità e contraddittorietà ”: l’Amministrazione avrebbe errato nell’interpretare l’art. 64 bis nel senso che, laddove non si ricada in edifici o aree, come quelli de quibus , rilevanti sotto il profilo artistico-architettonico e ricadenti nel Centro Storico, quindi assoggettati a tutele da parte della Soprintendenza, non sarebbe mai assentibile l'installazione di impianti alternativi alla canna fumaria. Secondo la prospettazione della ricorrente, “ se non vi è necessità di richiedere il parere di Sovrintendenza/Soprintendenza ciò non può avere come illogico precipitato che allora l'attività non potrà esercitarsi anche perché la disposizione di cui all'art. 64 bis è addizionale alla precedente regolamentazione in subiecta materia e non sostitutiva in toto et in singulis della previgente disciplina ”. La previsione opposta dovrebbe essere letta secondo ottica costituzionalmente orientata nonché in ossequio all'art. 1 del D.L. 1/12 che precisa che “ Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica ”;
- “ 2) In subordine, illegittimità in via propria e derivata per illegittimità dell'art. 64 bis della D.A.C. 12/2019; violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del Regolamento edilizio di Roma Capitale; violazione e falsa applicazione del d.l. 1/2012; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l.r. 21/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto; arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà ”: se interpretato nel senso che è inibita la possibilità di utilizzare gli impianti a carboni attivi anche al di fuori del centro storico, l’art. 64 bis risulterebbe in antinomia con il vigente art. 58 del Regolamento Edilizio (ai sensi del quale " Qualora si usino fornelli elettrici è sufficiente che detta canna esalatrice sfoci all'aria libera, su un muro esterno, purché sia dotata di efficiente aspiratore elettrico e purché lo sbocco non sia ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione. Tale ultima soluzione può essere ammessa anche in caso di fornelli a fiamma viva, quando, per motivi strutturali o tecnici, non sia possibile prolungare le canne esalatrici delle cucine oltre il piano di copertura del fabbricato "). L’art. 64 bis sarebbe altresì in contrasto con l’art. 7 della L.R. 21/2006 che prevede che i Comuni, con propri regolamenti, debbano disciplinare “ l'utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici ”. In buona sostanza, l’art. 64 bis imporrebbe l’uso della canna fumaria in contrasto con le predette norme che, invece, incentivano l’uso di strumenti più moderni per lo smaltimento dei fumi. Peraltro il Consiglio di Stato avrebbe definito in più pronunce gli impianti a carboni attivi meno inquinanti delle canne fumarie ( ex multis : sent. n. 2871/2019; n. 2869/2019).
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In sintesi, ha sostenuto che, “ dal tenore letterale della norma si evince che l’art 64 bis trova applicazione per quanto attiene agli edifici che insistono in contesti urbani di pregio artistico – architettonico, ove l’eventuale incompatibilità della canna fumaria viene valutata dagli enti competenti”. Dello stesso avviso sarebbe il parere richiesto dalla direzione tecnica municipale al Dipartimento P.A.U. il quale ribadirebbe che l’ambito di applicazione della norma in esame sarebbe riferibile “agli edifici ed ai contesti urbani di pregio artistico-architettonico, la cui eventuale incompatibilità del condotto della canna fumaria con la relativa tutela e salvaguardia, viene valutata dagli enti competenti e nel rispetto delle ulteriori condizioni ivi riportate ”.
La possibilità di installare impianti di smaltimento attraverso sistemi a carboni attivi, costituirebbe una facoltà a cui accedere, come possibilità alternativa alla canna fumaria, ricorrendone i presupposti normativi. Ferma restando la necessaria verifica dell’efficienza degli impianti di smaltimento, che dovrebbero essere in grado di soddisfare lo smaltimento dei fumi egualmente ai sistemi tradizionali, anche a mente della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4050/2023 che ha riconosciuto all’Amministrazione il compito di operare una verifica di conformità come predicato dalla normativa regolamentare.
Con il provvedimento impugnato, Roma Capitale avrebbe applicato la normativa vigente rilevando che, come dichiarato dalla stessa ricorrente, all’interno del locale vengono svolte delle attività lavorative, come la cottura di alimenti (gastronomia sia calda che fredda), delicate per la salute dei lavoratori con correlato smaltimento di emissioni di fumi in atmosfera che potrebbero essere talvolta “ insalubri ”.
Con ordinanza n. 2450/2025, è stata accolta l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che il provvedimento impugnato, la cui motivazione si basa sulla mancata installazione di canna fumaria nell’esercizio di somministrazione, si palesa contrario alle acquisizioni giurisprudenziali in materia; che risultano favorevolmente apprezzabili i profili di pregiudizio prospettati da parte ricorrente ”.
Nelle more, con V.A.V. 11307174 del 09.07.2025, elevato ai sensi degli artt. 64 e 64 bis comma 2 del Regolamento d’Igiene e trasmesso al competente Municipio il successivo 24 luglio, la Polizia Locale ha accertato, a seguito di sopralluogo, che la società Bono s.r.l. “ che effettua l’attività di friggitoria non installava la prescritta canna fumaria per il convogliamento dei fumi provenienti dalle operazioni di cottura ma un apparato alternativo. Si dà atto che l’attività somministra e vende da asporto cibi fritti al momento quali supplì, patatine etc., quindi rientra nelle attività insalubri di seconda classe ”.
All’esito del procedimento amministrativo, avviato con comunicazione ai sensi dell’art 7 e ss della L. 241/1990, in data 25 settembre 2025 Roma Capitale ha adottato un nuovo provvedimento di rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA del 21 marzo 2025 in quanto: “ era presente friggitoria all’interno della cucina. Non conforme la scia sanitaria a quanto dichiarato. Svolge gastronomia calda e fredda, friggitoria, con consumo sul posto e da asporto ”.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la Società ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, anche di detto provvedimento.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
- “ 1) Violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 ”: sarebbe stato violato il contraddittorio endoprocedimentale. Se il confronto vi fosse stato, si sarebbe inibita la sola frittura di alimenti;
- “ 2) Violazione dell'art. 2, comma 8 bis della l. 241/1990 e dell'art. 19 della l. 241/1990; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta ”: l’Amministrazione avrebbe già reso inefficacie la SCIA della ricorrente con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio. Conseguentemente il relativo potere si sarebbe consumato a fronte del principio dell’esaurimento dei rapporti giuridici, non avendo la resistente il potere di rieditare il potere e nuovamente procedere con declaratoria d’inefficacia della scia altrimenti motivata. Peraltro l’atto in esame sarebbe stato adottato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. L’Amministrazione avrebbe potuto intervenire solo attraverso il proprio potere di carattere generale di autotutela decisoria ed in particolare di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990;
- “ 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 e ss.mm.ii. di cui alla D.A.C. 140/2025; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità ed arbitrarietà ”: il provvedimento sarebbe comunque illegittimo in quanto l’attività della ricorrente non sarebbe inquadrabile come “ friggitoria ”. Invero l’attività di friggitoria consisterebbe in una attività imprenditoriale e commerciale esclusivamente a ciò dedicata, mentre l’attività svolta dalla ricorrente sarebbe ampia e variegata e la frittura di alimenti costituirebbe solo una parte del ciclo produttivo culinario. Il Regolamento d’Igiene inibirebbe esclusivamente l’“ attività di friggitoria ” e non anche l’“ attività di frittura di alimenti ”;
- “ 4) Illegittimità in via propria e derivata per illegittimità dell’art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 come modificato dalla D.A.C. 140/2025; violazione dell’art. 272 del d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità ed arbitrarietà ”: l’art. 64 bis sarebbe illegittimo nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che l’“ attività di friggitoria ” contempli anche casistiche come quella della ricorrente. Ciò in quanto la giurisprudenza consolidata riterrebbe che gli impianti a carboni attivi, anche quando di non elevata efficienza, sarebbero sempre migliori delle canne fumarie ed alle stesse preferibili, senza in alcun modo distinguere tra attività di friggitoria e non. Inoltre, le attività di friggitoria non potrebbero essere ricondotte alla categoria delle “ attività ricadenti tra quelle classificate come industrie insalubri di seconda classe ”.
Con decreto presidenziale n. 5289 del primo ottobre 2025, è stato sospeso il provvedimento inibitorio summenzionato, “ nella parte in cui ha dichiarato cessati gli effetti della SCIA e nella parte in cui ha formulato un generale divieto di cottura, anziché il mero divieto di frittura degli alimenti, che permane in essere ”.
Roma Capitale ha adottato, in adeguamento al dictum cautelare, la determinazione di integrazione e rettifica del 7 ottobre 2025, con la quale ha disposto la cessazione della sola attività di friggitoria esercitata in difformità del Regolamento d’Igiene di Roma Capitale.
Invero nel provvedimento de quo si legge testualmente che l’Amministrazione Capitolina “ Detemina, per i motivi esposti e citati in narrativa: l'integrazione e la rettifica della Determinazione Dirigenziale rep. CT/2049 e prot. CT/122232 del 25.09.2025 avente ad oggetto la rimozione degli effetti prodotti dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività di somministrazione di alimenti e bevande prot. CT/37442 del 21.03.2025 sita in via di Torrevecchia n. 81. di cui esercente è Bono S.r.l. e, p e. Gasperini Gianmarco, in esecuzione del decreto cautelare n. 5289/2025 del TAR Lazio sezione II TER per motivi aggiunti da Bono S.r.l. R.G. 4211/2025 e per effetto del quale, dispone la cessazione della sola attività di friggitoria esercitata in difformità alle norme del summenzionato Regolamento d'Igiene di Roma Capitale di cui espressamente alla D.A.C. 12/2019, art. 64 bis comma 2 ”.
La società ricorrente ha impugnato anche il suddetto provvedimento con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato a Roma Capitale in data 10 ottobre 2025.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
- “ 1) Violazione dell'art. 2, comma 8 bis della l. 241/1990 e dell'art. 19 della l. 241/1990; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta ”: riproduce in buona sostanza la censura n. 2 già formulata nel primo ricorso per motivi aggiunti. Nello specifico, l’Amministrazione avrebbe già reso inefficacie la SCIA della ricorrente con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e con il provvedimento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti. Conseguentemente il relativo potere si sarebbe consumato a fronte del principio dell’esaurimento dei rapporti giuridici, non avendo la resistente il potere di rieditare il potere e nuovamente procedere con declaratoria d’inefficacia della scia altrimenti motivata. Peraltro l’atto in esame sarebbe stato adottato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. L’Amministrazione avrebbe potuto intervenire solo attraverso il proprio potere di carattere generale di autotutela decisoria ed in particolare di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990
- “ 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 e ss.mm.ii. di cui alla D.A.C. 140/2025; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità ed arbitrarietà ”: ripropone la terza censura di cui al primo ricorso per motivi aggiunti;
- “ 3) Illegittimità in via propria e derivata per illegittimità dell’art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 come modificato dalla D.A.C. 140/2025; violazione dell’art. 272 del d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità ed arbitrarietà ”: ripropone la quarta censura del primo ricorso per motivi aggiunti.
Con decreto presidenziale n. 5520/2025, è stata respinta l’istanza cautelare, rinviando alla camera di consiglio del 04.11.2025, così motivando “ Considerato che l’atto impugnato si adegua al dictum cautelare del Tribunale, sicché l’odierna istanza di tutela cautelare monocratica ha carattere temerario ”.
Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’adozione della determinazione di integrazione e rettifica del 7 ottobre 2025 con il quale l’Amministrazione ha inibito unicamente l’attività di friggitoria.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso , sostenendo in particolare che:
- la determinazione dirigenziale di integrazione e rettifica dispone la cessazione della sola attività di friggitoria, risultando del tutto satisfattiva della pronuncia cautelare;
- l’art 64 bis comma 2 del Regolamento di Igiene dispone che, in caso di attività di friggitoria, non è possibile installare impianti di smaltimento alternativi alla canna fumaria. Tale circostanza risulterebbe accertata in sede di accesso ispettivo effettuato dalla Polizia Locale, come documentato in atti;
- non vi sarebbe stata nessuna violazione degli articoli 2 comma 8 bis e 19 della L.241/1990, in quanto l’attività di friggitoria, in questa sede inibita, non sarebbe “ mai stata autorizzata in quanto espressamente vietata dal Regolamento d’Igiene ”. Invero nella scia sarebbe stato dichiarato che nel locale vengono svolti processi di cottura con altro apparato tecnologico di aspirazione e filtrazione e abbassamento delle emissioni “ esclusivamente nei casi previsti dall’art. 64 – bis, commi 1 e 2, del Regolamento d’Igiene di Roma Capitale ” (pag.2 della SCIA). Pertanto l’attività di friggitoria non sarebbe stata mai autorizzata, in quanto espressamente vietata dalla norma regolamentare;
- l’art. 64 bis del Regolamento d’Igiene sarebbe chiaro nel disporre che, in caso di attività di friggitoria, non è possibile utilizzare impianti di smaltimento alternativi alla canna fumaria;
- la censura relativa alla legittimità dell’art. 64 bis del Regolamento d’Igiene come modificato dalla D.A.C. n. 140/2025 pubblicata l’8 maggio 2025, sarebbe tardiva. Nel merito, ha sostenuto che con l’art 64 bis avrebbe recepito i principi espressi dalle normative di rango primario e dall’orientamento del Consiglio di Stato, che con la recente sentenza n. 4050/2023, avrebbe sancito l’importanza della richiamata norma in termini di tutela ambientale e salute pubblica, riconoscendo all’Amministrazione il compito di verificare la conformità dell’impianto, secondo le prescrizioni regolamentari, valorizzando non già la possibilità di installare tout court impianti a carboni attivi in luogo della canna fumaria, ma le condizioni di verificabilità della equipollenza degli smaltimenti da parte degli impianti. L’art 64 bis del citato Regolamento integrerebbe, dunque, una disciplina a presidio del più generale interesse alla tutela della salute e igiene pubblica. La legittimità della norma riposerebbe dunque nella sua finalità di tutela e salvaguardia di principi costituzionalmente garantiti.
Con ordinanza n. 6062/2025, è stata accolta la nuova istanza cautelare solo nei limiti previsti dall’art. 55, c. 10, cpa, e senza sospensione dell’atto impugnato, per assenza di irreparabile periculum in mora, “ Considerato che il Tribunale ha già ritenuto, con il decreto monocratico di accoglimento parziale adottato con riferimento ai primi motivi aggiunti (n. 5289/2025), che l’inibizione della sola attività di friggitoria non implichi danno irreparabile; che il provvedimento impugnato con i secondi motivi aggiunti si conforma all’assetto cautelare così indicato ”.
In occasione dell’udienza di merito, tutte le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni.
All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la determinazione del 3 aprile 2025, impugnata con il ricorso introduttivo, e la determinazione del 25 settembre 2025, impugnata con i primi motivi aggiunti, sono state integralmente sostituite da Roma Capitale con quella del 7 ottobre 2025, gravata con i secondi motivi aggiunti.
Permane, tuttavia, l’interesse a che sia accertata ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’eventuale illegittimità dei primi provvedimenti gravati, in ragione dell’interesse alla tutela risarcitoria manifestato dalla parte ricorrente.
3. Va, poi, respinta l’eccezione di tardiva impugnazione dell’art. 64-bis Regolamento di igiene di Roma capitale, come da ultimo modificato dalla DAC n. 140 del 2025.
La disposizione regolamentare, infatti, ha prodotto effetti pregiudizievoli della sfera giuridica della ricorrente solo a seguito dell’adozione delle determinazioni dirigenziali del 29 luglio e 4 settembre 2025, con le quali le è stata dapprima inibita la somministrazione di cibi caldi e poi la sola attività di friggitoria, entrambe tempestivamente impugnate nel presente giudizio.
4. Tanto premesso, è opportuna una disamina dell’art. 64-bis del Regolamento di igiene, per meglio comprenderne l’ambito applicativo.
Come noto, con la Delibera di Assemblea Capitolina n. 12/2019 è stata operata una integrazione al Regolamento di Igiene (approvato con deliberazione del Governatorato di Roma n. 7395 del 12 novembre 1932) con l'introduzione dell'art. 64 bis, relativo alla disciplina delle emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura di alimenti.
Per quanto qui più rileva, a seguito di tale novella la disciplina dello smaltimento dei fumi derivanti dall’esercizio di tali attività nel territorio di Roma Capitale, nei suoi tratti salienti, è la seguente.
Il primo comma dell’art. 64 bis pone la regola generale, per cui: « 1. Le emissioni provenienti da attività, non residenziale, di cottura di alimenti in cui si usino attrezzature quali forni, cucine ed assimilabili, devono essere captate e convogliate in appositi condotti di espulsione (camini, canne fumarie ed assimilabili) esterni alle mura dell'edificio o in apposito cavedio, costruite secondo le norme di buona tecnica ».
La scelta operata dal Comune in sede regolamentare è stata, pertanto, quella di preferire lo smaltimento mediante convogliamento dei fumi in atmosfera.
Tuttavia, la assoluta peculiarità del tessuto urbanistico –unico al mondo per pregio e valore storico-artistico- della città di Roma ha indotto l’Assemblea Capitolina ad introdurre un’eccezione alla regola suddetta, quale si legge al comma 2 del medesimo art. 64-bis:
“ 2. È possibile installare apparati tecnologici diversi da quelli prescritti al comma 1, qualora sia stabilita, dagli enti competenti, l'incompatibilità del condotto della canna fumaria con la tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico-architettonico, e subordinatamente alle seguenti condizioni: a) attività le cui emissioni siano definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi del TU Ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; b) cottura degli alimenti con sole apparecchiature elettriche; c) esclusione delle attività di friggitoria, in quanto attività ricadenti tra quelle classificate come industrie insalubri di seconda classe .”
E così, per il comma 2.1, « Laddove siano state verificate tutte le condizioni di cui al precedente comma, in alternativa al sistema di scarico a tetto dei fumi/vapori di cottura, potranno essere adottati apparati tecnologici di aspirazione e filtrazione ed abbattimento delle emissioni (sia della componente volatile che corpuscolata) contenute negli effluenti ».
Tuttavia, la previsione inserita nel medesimo comma 2 alla lettera c) non costituisce eccezione alla regola dello smaltimento dei fumi tramite condotti espulsivi, bensì eccezione all’eccezione: e dunque conferma della regola generale (sebbene inserita, sotto il profilo della tecnica normativa, in una sede impropria).
Occorre pertanto verificare quali siano i casi in cui l’eccezione allo smaltimento mediante condotti espulsivi non opera: ossia quando si sia in presenza delle “ attività di friggitoria, in quanto ricadenti tra quelle classificate come industrie insalubri di seconda classe ”.
A questo fine è opportuno innanzitutto illustrare il rinvio esterno a norme statali relative alle industrie insalubri operato dal regolamento locale, che riporta innanzitutto all’art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (“ Delle lavorazioni insalubri ”), per cui “ Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato .”
Il riferimento operato da Roma Capitale, all’evidenza, riguarda la seconda classe delle industrie insalubri, ossia quelle che “ esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato ”.
A questo fine, il decreto attuativo dell’art. 216 predetto (D.M. 5.9.1994), per quanto qui rileva, pone un “ Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sani tarie”, che, nella “ Parte II industrie di seconda classe ”, enumera: “ C) Attività industriali 1. Calderai 2. Candeggio 3. Cantine industriali 4. Decaffeinizzazione 5. Falegnamerie 6. Fonderie di seconda fusione 7. Friggitorie 8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività 9. Lavanderie a secco 10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali 11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci ”.
A parere del Collegio tale rinvio esterno non può avere l’effetto di circoscrivere l’ambito applicativo dell’art. 64-bis comma 2 lettera c) ai soli esercizi di somministrazione che somministrano in via esclusiva cibi fritti, ma deve essere ritenuto comprensivo di tutti gli esercizi di somministrazione nei quali si pratica attività di frittura.
Ciò deriva, in primo luogo, dalla circostanza che la normativa statale appena richiamata non reca una autonoma definizione normativa della “ friggitoria ”, in forza di indici di qualificazione atti a separarla dalla generalità degli esercizi di somministrazione di alimenti. Piuttosto, essa si preoccupa di caratterizzare talune attività industriali suscettibili di produrre esalazioni potenzialmente nocive, individuandole in relazione alle specifiche attività che vi si svolgono (ad esempio, candeggio, decaffeinizzazione, e, appunto, frittura di alimenti).
Del resto, la legge regionale del Lazio 29 Novembre 2006, n. 21 (“ Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche ”), all’art. 10, lungi dal porre tale definizione, dispone invece, in punto di “ Tipologia di esercizi ”: “ Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell’unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera c) ”, ossia, assai genericamente “ l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione ”.
Degli esercizi così correntemente denominati si trova poi menzione nell’allegato IV al capo V al T.U. in materia ambientale n. 152\2006, nella parte in cui elenca, tra gli impianti e le attività non sottoposte all’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 o all’autorizzazione integrata ambientale proprio quelli “ le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ”.
In tale elencazione risultano ricompresi, cumulativamente e senza una specifica definizione delle caratteristiche di ciascuna attività, “ Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie ”.
Si tratta degli impianti espressamente indicati dall’art. 64-bis comma 2 lettera b) del Regolamento di Roma Capitale tra quelli che (con l’eccezione delle “ friggitorie ”) possono beneficiare della deroga alla regola di smaltimento dei fumi tramite convogliamento all’esterno.
Anche in tal caso manca una definizione normativa di “ friggitoria ” che si possa ritenere determinante, al fine di concludere che essa sola costituisca l’oggetto del divieto di derogare all’obbligo della canna fumaria.
In tale quadro, caratterizzato dalla assenza di una superiore qualificazione giuridica delle “ friggitorie ”, e tale da autorizzare la conclusione che esse si connotino per il solo fatto che vi vengano fritti i cibi, e non anche per la ulteriore condizione che ciò avvenga in modo esclusivo o assolutamente preponderante, si inserisce la norma regolamentare oggetto di causa.
Il punto controverso consiste nello stabilire se con essa l’amministrazione abbia voluto sottrarre a deroga, rispetto al regime obbligatorio delle canne fumarie, solo alcuni esercizi, che possano ritenersi “ friggitorie ”, o tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ove si svolga (anche) attività di frittura.
In linea generale, il Tribunale ritiene che quand’anche fosse enucleabile dal tessuto normativo statale una definizione rigorosa di “ friggitoria ”, in ogni caso non sarebbe precluso al Comune di estendere con il regolamento di igiene la previsione concernente l’obbligo della canna fumaria alle ulteriori attività di frittura, al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, Sez. VII, 22/08/2024, n. 7213); il che collima con la potestà del Comune di modulare l’esercizio dei propri poteri –in consonanza con il principio di differenziazione- a seconda delle caratteristiche e del contesto territoriale.
Tuttavia, come si è già visto, tale definizione non vi è, e la stessa più recente nozione di friggitoria è enucleata da una normativa che non si sovrappone necessariamente all’adozione del regolamento di igiene (infatti, la normativa contenuta nell’allegato del d.lgs. n. 152\2006 cui rimanda l’art. 272 di tale Testo Unico disciplina una materia del tutto differente da quella legata alla modalità di smaltimento dei fumi, trattando, invece, dell’esenzione dalle autorizzazioni ambientali).
Ciò costituisce un primo elemento logico per ritenere che l’art. 64-bis del regolamento non abbia il significato oggettivo, quando si riferisce alle attività di friggitoria, di agganciarsi a una peculiare categoria di esercizi (non connotata normativamente nell’ordinamento), ma piuttosto quello di reagire alla attività della frittura di cibi, in quanto fonte di emissione di fumi.
Tale elemento si sposa con l’esame della ragione giustificatrice sottesa alla previsione regolamentare.
A questo riguardo, l’istruttoria e i lavori preparatori della delibera di Assemblea Capitolina n. 12/2019 non lasciano residuare dubbi circa la ratio legata ad esigenze di “tutela dei cittadini che subiscono odori fastidiosi, provenienti dalle attività di cottura”, sul presupposto (che si ricava poi dall’articolato su riportato) che la scelta preferenziale per lo smaltimento dei fumi all’esterno dei fabbricati tramite condotti espulsivi sia misura idonea ad attuare detta tutela più che lo smaltimento tramite apparecchiature che presuppongano la permanenza dei fumi per un certo tempo all’interno dei locali di produzione.
L’istruttoria, infatti, dà conto che l’introduzione dell’art. 64-bis nel regolamento è dovuta “ al fine di garantire una risposta esaustiva ai numerosi esposti dei cittadini, dovuti soprattutto allo smaltimento dei fumi di cottura nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande sprovviste di canna fumaria e dotati di sistemi cosiddetti "alternativi". In tali situazioni, l'attività di cottura di alimenti si configura come fonte di emissioni di vapori e di odori e può costituire un elemento di molestia per il vicinato, così come emerge dalle numerose segnalazioni che pervengono all'Amministrazione da parte di cittadini residenti in prossimità delle attività in questione ”.
Ed ancora: “ L'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina dell’art. 64 bis comporterebbe pertanto una maggiore tutela dei cittadini che subiscono odori fastidiosi, provenienti dalle attività di cottura e inoltre, garantirebbe una maggior attenzione nell'utilizzo e nella manutenzione dei sistemi cosiddetti "alternativi", da parte degli esercenti delle attività. A tale riguardo si precisa che la strutturazione della proposta dell'art. 64 bis è stata predisposta tenendo in considerazione determinati principi volti a garantire prioritariamente la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, ivi compresi i lavoratori di settore .”
5. In considerazione di quanto sopra esposto, occorre ritenere che quando l’art. 64-bis impone agli esercizi di friggitoria l’utilizzo della canna fumaria per lo smaltimento dei fumi, non individua una particolare categoria di esercizi commerciali tra quelli che, in generale, operano la cottura di alimenti; bensì si riferisce alla attività di cottura che ritiene –a prescindere dalla denominazione dell’esercizio che la pratica- come potenzialmente nociva per la salute pubblica o comunque causa di immissioni moleste.
Del resto, se così non fosse, persino i fast-food, che friggono in quantità esorbitante alcuni alimenti, ma non tutti, potrebbero sfuggire all’obbligo della canna fumaria.
Né il Tribunale ritiene che sarebbe adottabile un’interpretazione del regolamento, nel senso di esigere, di volta in volta, una verifica in ordine alla quantità di alimenti fritti, al fine di stabilire se un certo esercizio incorra, o no, in tale obbligo, non solo per le evidenti incertezze applicative che tale soluzione porrebbe (in assenza di alcun criterio normativo applicabile), ma anche perché la finalità di prevenire il ristagno dei fumi si pone ogni qual volta un certo cibo, offerto nel menu e ordinabile un tot di volte dalla clientela, viene fritto.
In conclusione, l’insieme di tali considerazioni induce il Tribunale a ritenere che l’attuale previsione regolamentare abbia inteso vietare sistemi alternativi alle canne fumarie ogni qual volta un esercizio commerciale frigga cibi, con la conseguenza che l’amministrazione, nel caso di specie, ha correttamente applicato tale norma con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, inibendo a parte ricorrente l’attività del friggere.
Naturalmente, ciò non significa che l’esercizio non possa continuare a operare, cuocendo i cibi, anziché friggendoli.
6. E’ infondata la censura con la quale parte ricorrente, nel chiedere l’avallo a una non condivisibile interpretazione della nozione di “ friggitoria ” riportata nella norma regolamentare, deduce l’illegittimità dell’ultimo provvedimento inibitorio di Roma Capitale per errata applicazione dell’art. 64-bis alla propria attività ristorativa.
7. Una volta accertata la conformità del provvedimento impugnato al regolamento, occorre ora interrogarsi sulla coerenza della disposizione regolamentare applicata, come correttamente interpretata, con il disposto legislativo di cui all’art. 78, comma 1, lettera e), della legge della Regione Lazio n. 22 del 2019, recante il Testo unico del commercio.
E ciò indipendentemente dalla sussistenza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, in quanto il giudice amministrativo nell’esercizio della sua attività interpretativa è sempre tenuto a disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti con il disposto legislativo primario, cui dovrebbe dare esecuzione. Dunque, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti, è sempre possibile valutare direttamente, attraverso lo strumento della disapplicazione del regolamento, il contrasto tra provvedimento e legge, eventualmente annullando il provvedimento a prescindere dell'impugnazione congiunta del regolamento (così, ex multis , Cons. Stato, sezione VI, 14 luglio 2014, n. 3623).
8. L’art. 78 del predetto Testo unico, che ha sostituito l’analoga previsione di cui all’art. 7 della Legge della Regione Lazio n. 21 del 2006, è collocato nella sezione relativa allo sviluppo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e attribuisce ai Comuni della Regione Lazio il compito di individuare «i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione, definendo i requisiti, anche qualitativi, necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione».
La norma, alla lettera e), richiede ai Comuni di fissare tali criteri ponendo particolare attenzione « alle modalità attraverso le quali i locali in cui si svolge l’attività di somministrazione provvedono allo smaltimento dei fumi senza immissione in atmosfera nonché alla diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici, anche attraverso l’incentivazione all’utilizzo di strumenti e apparati tecnologici innovativi, ecologicamente all’avanguardia, che possano migliorare la salubrità degli ambienti, lo smaltimento dei fumi, dei rifiuti e l’impatto acustico delle attività ».
Dunque, la legge regionale indirizza in maniera chiara la modalità con cui i Comuni possono esercitare il potere di imporre particolari requisiti ai locali che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, specie avuto riguardo alla condizione dei locali siti nei centri storici. In particolare, la disposizione della legge regionale impone ai Comuni di perseguire un obiettivo ben definito, quello di migliorare la salubrità degli ambienti, e di realizzarlo favorendo – anche in relazione all’esigenza di ridurre le forme di inquinamento olfattivo dipendenti dal non corretto smaltimento dei fumi - l’utilizzo di apparati tecnologici « innovativi, ecologicamente all’avanguardia ».
È da osservare che l’art. 78 citato, letto unitamente all’art. 77 che lo precede, conferisce ai Comuni potestà regolamentare a tal fine, nell’esercizio della competenza legislativa residuale della Regione in materia di “ commercio ” e, quanto alla previsione concernente lo smaltimento dei fumi, anche a quella concorrente in materia di “ tutela della salute ”.
La normativa statale, difatti, non reca sul punto specifico della canna fumaria e dei sistemi alternativi di smaltimento alcuna previsione cogente, sicché compete alla Regione sviluppare l’ordito normativo in punto di contenimento delle emissioni potenzialmente nocive, perseguendo, nel regolamentare il commercio, una finalità di maggior tutela della salubrità.
Certamente, Roma Capitale non ha ancora esercitato la propria potestà regolamentare in conformità all’art. 78 citato.
Ciò, tuttavia, non significa che la norma sia priva di un proprio contenuto precettivo, pur in presenza di tale inerzia.
Essa fin d’ora si offre infatti a parametro di legittimità con riferimento alle scelte di governo assunte dai Comuni, che ne tradiscano obbiettivi e finalità, atteso che questi ultimi sono già incorporati nell’ordinamento regionale, e permettono fin d’ora di trarre un giudizio di conformità o difformità rispetto alle linee di azione così prefigurate, e in termini vincolanti per le autonomie locali.
Se, in definitiva, l’art. 78 non ha capacità abrogativa rispetto a norme regolamentari comunali già vigenti, esso non può tuttavia essere ignorato, laddove il Comune ne adotti di ulteriori, nella vigenza del medesimo art. 78, e in senso contrario alle indicazioni da esso traibili.
Ora, nel caso di specie, il testo attuale dell’art. 64-bis del regolamento di igiene è il frutto di un intervento correttivo, al quale l’amministrazione capitolina si è decisa all’esito di un vivace contenzioso giurisdizionale, che ha visto inizialmente divaricate la posizione di questo Tribunale e del Consiglio di Stato.
Nella sua formulazione originaria, la norma non esprimeva alcuna preferenza sistematica a favore delle canne fumarie, e contro sistemi alternativi di smaltimento, atteso che questi ultimi erano ugualmente consentiti.
Il Tribunale ritenne tuttavia a quei tempo che l’installazione dei metodi alternativi non avrebbe potuto essere realizzata mediante SCIA, ma solo all’esito di una specifica verifica compiuta dall’amministrazione quanto alla effettiva capacità di essi di smaltire i fumi (cfr., tra le altre, Tar Lazio, sezione seconda ter, n. 4073 del 2017).
Il Consiglio di Stato, viceversa, giunse alla conclusione opposta, secondo la quale, ferme le successive verifiche eseguibili dall’amministrazione entro i termini di legge, fosse senza dubbio consentito l’impiego della soluzione innovativa, e, in particolare, degli impianti a carboni attivi, la cui equivalenza alla canna fumaria fu attestata in quelle cause dalle verificazioni o CTU a tal fine disposte (in questo senso, si veda Cons. Stato, sezione quinta, n. 524 del 2019).
È stato a questo punto che Roma Capitale ha deliberato la riforma dell’art. 64-bis, nel senso, già illustrato, di esprimere una preferenza sistematica per la canna fumaria, e di riservare l’adozione dei metodi alternativi a ipotesi meramente derogatorie.
Così disponendo, l’amministrazione ha tuttavia ignorato, e tradito, la indicazione esattamente opposta che proveniva dall’art. 7 della Legge della Regione Lazio n. 21 del 2006 ed è stata confermata dall’art. 78 della legge laziale n. 22 del 2019.
Ciò deve ritenersi illegittimo, nonostante la sede della materia fosse il regolamento di igiene, per le ragioni già esposte, vale a dire perché quella norma, nella sua componente finalistica, già esprimeva una scelta legislativa non estranea all’ambito competenziale della tutela della salute al quale inerisce il regolamento in questione, scelta con la quale l’amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi. Al contrario, Roma Capitale ha seguito la via opposta di irrigidire persino l’obbligo di dotarsi di canna fumaria, rispetto alla normativa previgente.
Il disposto della legge regionale, viceversa, da un lato non consente ai Comuni di individuare aprioristicamente nella canna fumaria l’unico strumento idoneo a realizzare un adeguato smaltimento dei fumi e dall’altro li invita espressamente a favorire l’utilizzo di sistemi moderni di assorbimento, che siano in grado di realizzare in maniera più efficiente l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria delle città, tutelando così la salute di chi vi si trova.
L’impossibilità di stabilire in termini assoluti la preminenza della canna fumaria rispetto ad altri sistemi di filtraggio dei fumi si desume anche dalla lettura dell’art. 12, comma 2, del Regolamento regionale n. 1 del 2009, secondo il quale in alternativa alle canne fumarie è possibile utilizzare « altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia ».
Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto ripetutamente modo di sottolineare che un sistema di filtraggio a carboni attivi, ben funzionante e regolarmente manutenuto, costituisce «alternativa valida – se non, in taluni casi, preferibile – all’invio dei fumi in canna fumaria, in ragione della minore quantità di inquinanti immessi nell’aria dell’ambiente urbano e, quindi, con minori impatti sulla qualità dell’aria della città» (in termini, tra le più recenti, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2023, n. 1189 e l’ampia giurisprudenza ivi richiamata).
È da osservare, comunque, che si tratta di conclusioni alle quali si è giunti per decidere casi concreti, attraverso consulenze tecniche relative agli impianti che in quei casi venivano in gioco, sicché, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, da esse non si può trarre alcuna conclusione di carattere generale.
Lo stesso art. 78 citato non esprimere un vincolo insuperabile per l’autonomia locale, nel senso di obbligare sempre e comunque i Comuni a porre sul medesimo piano canna fumaria e impianti alternativi, ma, piuttosto, un indirizzo da perseguire, se e nei limiti in cui l’evoluzione della tecnica lo consente.
Il vizio nel quale è incorsa l’amministrazione, pertanto, non consiste nell’aver favorito in sé l’impiego della canna fumaria che è soluzione in linea astratta ammissibile, laddove non siano disponibili “apparati tecnologici innovativi”, ma nell’essersi decisa in tal senso in difetto di alcuna istruttoria tecnico-scientifica da porre a base dell’opzione perseguita.
È da tempo acclarato che persino il legislatore, in certe materie, è tenuto a esercitare la propria discrezionalità in conformità a taluni presupposti di tale natura, che sono una sorta di precondizione dell’intervento normativo.
A maggior ragione ciò deve valere per l’attività amministrativa-regolamentare, quando sia la legge sovraordinata a imporlo, come accade nel caso di specie.
Pertanto, il comma 2 dell’art. 64-bis della DAC n. 12 del 19 marzo 2019, che pone delle condizioni e dei limiti all’utilizzabilità di strumenti alternativi alla canna fumaria, ivi compresi quelli tecnologicamente più evoluti, si rivela illegittimo per contrasto con la richiamata disciplina della legge regionale.
Tale illegittimità, fonte di disapplicazione, è rilevante nel presente giudizio.
Come si è visto, il divieto di ricorrere a impianti alternativi rispetto alla canna fumaria, espresso dalla norma applicata dal provvedimento qui impugnato, riflette la regola generale della preminenza della canna fumaria, sicché l’illegittimità di quest’ultima implica quella della sua specificazione per il caso degli esercizi che friggono cibo (anche sui quali, del resto, manca ogni approfondimento istruttorio).
Ne consegue che, allo stato e ove il Tribunale sia chiamato a decidere analoghe controversie, la disapplicazione dell’art. 64 bis del regolamento di igiene (se ribadita in quelle occasioni), nella parte in cui subordina a talune condizioni l’impiego di metodi alternativi alla canna fumaria, comporta di fatto la vigenza di un regime analogo a quello previgente alla novella di tale norma, per mezzo della tendenziale equiparazione, per tutto il territorio comunale, della canna fumaria ai metodi alternativi, tra i quali gli impianti a carboni attivi, fermo il potere dell’amministrazione di verificare se essi, nel caso concreto, siano adeguati, o si rivelino insoddisfacenti.
Naturalmente, resta fermo il potere di Roma Capitale, ove lo ritenga opportuno, di emendare la norma in questione, anche nel senso di rafforzare l’obbligo di canna fumaria, purché all’esito di un’istruttoria tecnica che accerti l’insussistenza di metodi alternativi di pari o superiore efficacia.
9. Conclusivamente, per le ragioni suesposte, il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti sono divenuti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre va accertata l’illegittimità delle determinazioni dirigenziali di Roma Capitale del 3 aprile 2025 e del 25 settembre 2025 e va annullata la determina dirigenziale del 7 ottobre 2025, gravata coi i secondi motivi aggiunti.
10. La novità delle questioni sottoposte giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
- accerta l’illegittimità delle determinazioni dirigenziali di Roma Capitale del 3 aprile 2025 e del 25 settembre 2025;
- accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione annullando la determinazione dirigenziale del 7 ottobre 2025
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
ES ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES ZZ | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO