TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2395
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Decreto cautelare 3 aprile 2025
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Ordinanza cautelare 6 maggio 2025
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Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 bis della D.A.C. 12/2019

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64 bis, comma 2, lettera c) del Regolamento di Igiene, nel vietare sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di friggitoria, sia illegittimo per contrasto con la legge regionale, in quanto impone limiti all'uso di apparati tecnologici innovativi senza adeguata istruttoria.

  • Rigettato
    Illegittimità in via propria e derivata dell'art. 64 bis della D.A.C. 12/2019

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64 bis, comma 2, lettera c) del Regolamento di Igiene, nel vietare sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di friggitoria, sia illegittimo per contrasto con la legge regionale, in quanto impone limiti all'uso di apparati tecnologici innovativi senza adeguata istruttoria.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64 bis, comma 2, lettera c) del Regolamento di Igiene, nel vietare sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di friggitoria, sia illegittimo per contrasto con la legge regionale, in quanto impone limiti all'uso di apparati tecnologici innovativi senza adeguata istruttoria.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2, comma 8 bis della l. 241/1990 e dell'art. 19 della l. 241/1990

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64 bis, comma 2, lettera c) del Regolamento di Igiene, nel vietare sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di friggitoria, sia illegittimo per contrasto con la legge regionale, in quanto impone limiti all'uso di apparati tecnologici innovativi senza adeguata istruttoria. L'eccezione di tardività è respinta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 e ss.mm.ii. di cui alla D.A.C. 140/2025

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64 bis, comma 2, lettera c) del Regolamento di Igiene, nel vietare sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di friggitoria, sia illegittimo per contrasto con la legge regionale, in quanto impone limiti all'uso di apparati tecnologici innovativi senza adeguata istruttoria. La definizione di 'friggitoria' non è esclusiva ma si riferisce all'attività di frittura.

  • Rigettato
    Illegittimità in via propria e derivata per illegittimità dell’art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 come modificato dalla D.A.C. 140/2025

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64 bis, comma 2, lettera c) del Regolamento di Igiene, nel vietare sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di friggitoria, sia illegittimo per contrasto con la legge regionale, in quanto impone limiti all'uso di apparati tecnologici innovativi senza adeguata istruttoria.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 2, comma 8 bis della l. 241/1990 e dell'art. 19 della l. 241/1990

    Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo illegittimo il provvedimento in quanto basato su una norma regolamentare (art. 64 bis) contrastante con la legge regionale. L'eccezione di tardività è respinta.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 e ss.mm.ii. di cui alla D.A.C. 140/2025

    Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo illegittimo il provvedimento in quanto basato su una norma regolamentare (art. 64 bis) contrastante con la legge regionale. La definizione di 'friggitoria' non è esclusiva ma si riferisce all'attività di frittura.

  • Accolto
    Illegittimità in via propria e derivata per illegittimità dell’art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 come modificato dalla D.A.C. 140/2025

    Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo illegittimo il provvedimento in quanto basato su una norma regolamentare (art. 64 bis) contrastante con la legge regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2395
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2395
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo