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Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 12681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12681 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del Tribunale di Lamezia Terme udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino AN Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da AN OZ, di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: a. sentenza del Tribunale di Crotone del 22 novembre 2023 per il delitto di truffa, commesso il 12 settembre 2019; b. sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell’11 aprile 2024 per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 25 luglio 2020; c. sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 13 giugno 2024 per il delitto di furto aggravato, commesso l’11 dicembre 2018; Penale Sent. Sez. 1 Num. 12681 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ES NO RA Data Udienza: 20/02/2026 d. sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 20 giugno 2024 per i delitti di truffa e sostituzione di persona, commessi nel mese di luglio del 2020. Il Tribunale ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso, in ragione delle diverse modalità e circostanze delle singole condotte, nonché della diversa tipologia dei reati. Ha evidenziato come alcuna connessione con le altre fattispecie giudicate, anche avuto riguardo al bene giuridico tutelato, sia ravvisabile in relazione al delitto ex art. 337 cod. pen., mentre in ordine ai reati, in prevalenza contro il patrimonio, oggetto delle restanti sentenze ha rimarcato l’ampio arco temporale, tra il 2018 e il 2020, in cui sono stati commessi.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di AN OZ, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente si duole dell’illogico diniego della continuazione, rappresentando che il vincolo è stato già riconosciuto in sede esecutiva in relazione a plurimi reati di truffa, commessi tra il 2018 e il 2021 in diverse aree del territorio nazionale, oggetto di sette diverse sentenze di condanna. Deduce che le condotte criminose oggetto dell’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione afferiscono a truffe commesse sulla rete e a reati connessi, collocabili nel medesimo arco temporale, richiamando recente pronuncia favorevole emessa da questa Corte a seguito di impugnazione da parte del medesimo ricorrente del provvedimento di rigetto di precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita parziale accoglimento.
2. Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi, qualora sia stato irrevocabilmente accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili a uno specifico tipo legale, in un determinato ambito cronologico, sia espressione di un disegno unitario, anziché frutto di determinazioni estemporanee e di un mero stile di vita deviante: in tal caso l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, con riferimento ad episodi del medesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, fondata su puntuali e significative ragioni (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01; Sez. 1 n. 20471 del 2001, Rv. 219529, n. 19358 del 2012, Rv. 252781; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01).
3. Il Tribunale di Lamezia Terme non ha fatto buon governo del principio appena enunciato. A fronte della richiesta del condannato, rivolta ad estendere il già riconosciuto vincolo 2 della continuazione alle truffe commesse il 12 settembre 2019 e il 7 luglio 2020, giudicate con le sentenze del Tribunale di Crotone del 22 novembre 2023 e del Tribunale di Lamezia Terme del 20 giugno 2024, rispettivamente indicate ai numeri 1 e 4 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione ha omesso di confrontarsi col giudicato esecutivo, puntualmente prospettato nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., formatosi sullareiterata consumazione da parte di AN OZ di truffe online, espressive di unamedesima risoluzione criminosa dispiegatasi nel più ampio arco temporale tra gennaio 2018 e luglio 2021. A diversa conclusione deve, di contro, pervenirsi riguardo alle fattispecie di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, difettando l’allegazione in ricorso di elementi specifici e concreti, sintomatici di un’unitaria risoluzione ideativa e volitiva che inglobi anche le truffe serialmente perpetrate, idonei ad infirmare le valutazioni del giudice di merito.
3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente ai reati di cui ai numeri 1 e 4 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lamezia Terme, mentre il ricorso va nel resto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai numeri 1 e 4 della stessa ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO RA ES 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da AN OZ, di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: a. sentenza del Tribunale di Crotone del 22 novembre 2023 per il delitto di truffa, commesso il 12 settembre 2019; b. sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell’11 aprile 2024 per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 25 luglio 2020; c. sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 13 giugno 2024 per il delitto di furto aggravato, commesso l’11 dicembre 2018; Penale Sent. Sez. 1 Num. 12681 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ES NO RA Data Udienza: 20/02/2026 d. sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 20 giugno 2024 per i delitti di truffa e sostituzione di persona, commessi nel mese di luglio del 2020. Il Tribunale ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso, in ragione delle diverse modalità e circostanze delle singole condotte, nonché della diversa tipologia dei reati. Ha evidenziato come alcuna connessione con le altre fattispecie giudicate, anche avuto riguardo al bene giuridico tutelato, sia ravvisabile in relazione al delitto ex art. 337 cod. pen., mentre in ordine ai reati, in prevalenza contro il patrimonio, oggetto delle restanti sentenze ha rimarcato l’ampio arco temporale, tra il 2018 e il 2020, in cui sono stati commessi.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di AN OZ, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente si duole dell’illogico diniego della continuazione, rappresentando che il vincolo è stato già riconosciuto in sede esecutiva in relazione a plurimi reati di truffa, commessi tra il 2018 e il 2021 in diverse aree del territorio nazionale, oggetto di sette diverse sentenze di condanna. Deduce che le condotte criminose oggetto dell’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione afferiscono a truffe commesse sulla rete e a reati connessi, collocabili nel medesimo arco temporale, richiamando recente pronuncia favorevole emessa da questa Corte a seguito di impugnazione da parte del medesimo ricorrente del provvedimento di rigetto di precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita parziale accoglimento.
2. Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi, qualora sia stato irrevocabilmente accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili a uno specifico tipo legale, in un determinato ambito cronologico, sia espressione di un disegno unitario, anziché frutto di determinazioni estemporanee e di un mero stile di vita deviante: in tal caso l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, con riferimento ad episodi del medesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, fondata su puntuali e significative ragioni (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01; Sez. 1 n. 20471 del 2001, Rv. 219529, n. 19358 del 2012, Rv. 252781; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01).
3. Il Tribunale di Lamezia Terme non ha fatto buon governo del principio appena enunciato. A fronte della richiesta del condannato, rivolta ad estendere il già riconosciuto vincolo 2 della continuazione alle truffe commesse il 12 settembre 2019 e il 7 luglio 2020, giudicate con le sentenze del Tribunale di Crotone del 22 novembre 2023 e del Tribunale di Lamezia Terme del 20 giugno 2024, rispettivamente indicate ai numeri 1 e 4 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione ha omesso di confrontarsi col giudicato esecutivo, puntualmente prospettato nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., formatosi sullareiterata consumazione da parte di AN OZ di truffe online, espressive di unamedesima risoluzione criminosa dispiegatasi nel più ampio arco temporale tra gennaio 2018 e luglio 2021. A diversa conclusione deve, di contro, pervenirsi riguardo alle fattispecie di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, difettando l’allegazione in ricorso di elementi specifici e concreti, sintomatici di un’unitaria risoluzione ideativa e volitiva che inglobi anche le truffe serialmente perpetrate, idonei ad infirmare le valutazioni del giudice di merito.
3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente ai reati di cui ai numeri 1 e 4 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lamezia Terme, mentre il ricorso va nel resto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai numeri 1 e 4 della stessa ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO RA ES 3