Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
È ammissibile l'atto di appello sottoscritto e depositato nella cancelleria del giudice di prime cure dal difensore dell'imputato, ancorché nell'intestazione compaia la dicitura "dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato", la quale, in tal caso, riveste il significato di una dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato a mezzo del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione qualificandolo quale atto ascrivibile alla personale ed esclusiva iniziativa e volontà dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2013, n. 41845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41845 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 18/07/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1537
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 10041/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IA GR n. il 23.7.1946;
avverso la sentenza n. 674/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, il 9.10.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 18.7.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. Volpe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio ai fini penali per prescrizione, con rinvio, ai fini civili, al giudice civile competente in grado d'appello;
udito, per l'imputata, l'avv.to. F.L. Satta, del foro di Sassari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza in data 9.10.2012, la corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli proposti dal pubblico ministero e dalle parti civili, nonché l'inefficacia dell'appello incidentale e l'inammissibilità di quello principale proposti da IA GR EL avverso la sentenza in data 25.5.2009 con la quale il tribunale di Sassari ha condannato la EL alla pena di dieci mesi di reclusione (interamente estinta per effetto dell'indulto) in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme sull'esercizio della professione medica, ai danni di SA Muretti, in Sassari il 10.7.2003. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione la EL censurando il provvedimento impugnato per violazione della legge processuale e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale dell'imputata sul presupposto che l'atto d'impugnazione non fosse stato personalmente sottoscritto dalla stessa. Al riguardo, ha rilevato l'imputata come l'atto d'appello fosse stato ritualmente sottoscritto dal difensore della stessa, valendo a porsi come impugnazione proposta, nell'interesse della EL, dal relativo difensore di fiducia ritualmente investito dei corrispondenti poteri, a nulla valendo la dicitura comparente nell'intestazione dell'atto d'appello contenente la dichiarazione dell'imputata di proporre l'impugnazione, essendosi trattato, nella specie, di un appello proposto dall'imputata "a mezzo del proprio difensore", come peraltro confermato dalle formali attestazioni del deposito dell'impugnazione nella cancelleria del giudice di prime cure.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha invocato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la celebrazione dell'appello, ovvero l'annullamento senza rinvio della stessa, essendo il reato estinto per prescrizione, non essendovi luogo alla pronuncia di alcuna statuizione in relazione agli interessi civili, stante l'intervenuta rinuncia delle parti civili all'appello proposto. In via gradata, la ricorrente ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di pronunciare l'estinzione del reato per la sopravvenuta prescrizione, avendo il pubblico ministero rinunciato alla propria impugnazione in epoca successiva all'avvenuta maturazione del termine di prescrizione, con la conseguente sopravvivenza del potere-dovere del giudice dell'impugnazione di rilevare in via d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - La questione sottoposta al giudizio di questa corte attiene alla qualificazione dell'atto d'appello (dichiaratamente proposto dall'imputata, secondo la dicitura dell'intestazione dell'atto) sottoscritto e depositato, presso la cancelleria del giudice di prime cure, dal difensore della stessa: atto qualificato dalla corte territoriale come personalmente proposto dall'imputata e, viceversa, da quest'ultima considerato alla stregua di un'impugnazione proposta dal proprio difensore di fiducia nell'interesse della propria assistita.
La circostanza costituita dalla sottoscrizione dell'atto dal solo difensore varrebbe a rendere inammissibile l'impugnazione proposta, laddove qualificata nel primo senso (come nella specie ritenuto dalla corte d'appello), ovvero a considerarla pienamente ammissibile secondo l'alternativa prospettazione avanzata dall'odierna ricorrente.
Ritiene questa corte che la circostanza che l'atto d'appello sia stato materialmente sottoscritto dal difensore dell'imputata, unitamente al rilievo del deposito dello stesso presso la cancelleria competente da parte dello stesso difensore, valga a sciogliere, secondo un criterio di elementare ragionevolezza, ogni dubbio indotto dalla dichiarazione comparente nell'intestazione dell'atto, secondo cui l'appello dovesse farsi risalire alla personale ed esclusiva iniziativa e volontà dell'imputata.
La circostanza che la legittimazione all'impugnazione competesse, tanto all'imputata, quanto al relativo difensore di fiducia, vale a supportare la ragionevole conclusione che, con la sottoscrizione dell'atto e la successiva presentazione dello stesso presso la cancelleria competente a riceverlo, il difensore dell'odierna imputata abbia validamente espresso la volontà di proporre in proprio (essendone legittimato) l'appello avverso la sentenza di primo grado nell'interesse dell'imputata, a nulla valendo, in contrario, la dicitura che compare nell'intestazione dell'atto, alla quale appare agevolmente attribuibile il significato di una dichiarazione d'impugnazione proposta dall'imputata "a mezzo del proprio difensore".
Sulla base di tali premesse, dev'essere attestata l'erroneità del giudizio sul punto espresso dalla Corte territoriale, dovendo ritenersi che l'atto d'appello proposto dal difensore di fiducia nell'interesse della propria assistita si prestasse a una corretta qualificazione in termini di piena ammissibilità.
Al riguardo, la circostanza costituita dall'estensione dei contenuti dell'appello proposto dalla EL ad aspetti concernenti il merito della relativa responsabilità penale (sulla cui base la stessa imputata ha invocato l'assoluzione nel merito dall'imputazione sollevata nei suoi confronti) esclude che possa pronunciarsi i questa sede l'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione dello stesso, stante il diritto dell'imputata a veder esaminata nel merito, anche in grado di appello, la concreta sussistenza dei presupposti per l'accertamento della relativa responsabilità, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Il complesso delle argomentazioni che precedono impone la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013