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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11182/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
avv. Nelide Caci per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"- Il sig. Parte_2 a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà
alla sig,ra Pt 1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 850,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
- L'automobile Fiat 500 modello 1200 sport, targata DT770LA ed intestata a
Parte_2 verrà assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_1
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.“; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Ariccia (RM) in data 19.10.2013
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013 parte I, atto n. 35 );
,
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 14.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11182/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
avv. Nelide Caci per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"- Il sig. Parte_2 a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà
alla sig,ra Pt 1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 850,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
- L'automobile Fiat 500 modello 1200 sport, targata DT770LA ed intestata a
Parte_2 verrà assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_1
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.“; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Ariccia (RM) in data 19.10.2013
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013 parte I, atto n. 35 );
,
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 14.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi