Art. 76.
Nei casi in cui, per disposizione di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerare morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie mansioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette o indirette cosi' dovute e gli assegni normali sono a carico del Ministero delle finanze.
Nei casi in cui, per disposizione di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerare morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie mansioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette o indirette cosi' dovute e gli assegni normali sono a carico del Ministero delle finanze.