Art. 19. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
10 agosto 2000, n. 260) 1. All' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "da lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 2,5 milioni"; b) alla lettera b), le parole; "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 5 milioni".
Nota all art. 19:
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell' art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquantamila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:
a) da lire 2,5 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto e' stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realta' locale;
b) da lire 5 milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto e' stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale.".
10 agosto 2000, n. 260) 1. All' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "da lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 2,5 milioni"; b) alla lettera b), le parole; "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 5 milioni".
Nota all art. 19:
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell' art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquantamila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:
a) da lire 2,5 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto e' stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realta' locale;
b) da lire 5 milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto e' stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale.".