CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2024, n. 41162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41162 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MO RI nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 23/4/2024 dal Tribunale di Vibo Valentia . visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AV LE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
rilevato che nessuno è presente per la ricorrente, pur essendo stata formulata richiesta di trattazione orale da parte dell'avv. Diego Brancia. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da BE DO quale terza interessata avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia il 4 Aprile 2024, a seguito della intervenuta rinunzia da parte dell'interessata, e ha respinto nel merito la richiesta di riesame del sequestro preventivo della medesima società disposto dal GIP il 4/4/2024. Il provvedimento di sequestro della società CPN automotive è stato disposto nell'ambito del procedimento a carico di NO CA IU già dipendente della i CPN automotive, e della moglie AS PA, figlia dell'odierna ricorrente, Penale Sent. Sez. 2 Num. 41162 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/10/2024 rappresentante legale della società, indagati per il reato di riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva. Secondo la prospettazione accusatoria, l'attività illecita sarebbe avvenuta utilizzando targhe di autoveicoli regolarmente acquistati dalla società, che venivano apposte su veicoli, provento di attività furtive. L'odierna ricorrente nel corso delle indagini riferiva che l'attività della società era interamente gestita dal genero NO CA, mentre in sede di udienza di riesame sosteneva di essere l'effettiva amministratrice della società, mentre il NO era un mero dipendente con mansioni tecniche, che era stato immediatamente licenziato dopo l'esecuzione dei provvedimenti cautelari. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso BE DO, in qualità di terza interessata quale rappresentante legale pro tempore della società CPN Automotive srl. 2.1 Un primo ricorso depositato il 20 maggio 2024 e sottoscritto dall'avv. Diego Brancia, nella qualità di difensore e procuratore speciale di BE DO, deduce: 2.1.1 Violazione di legge per difetto di motivazione in ordine al fumus commissí delicti in quanto il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine al nesso di strumentalità tra la società oggetto di sequestro e l'attività illecita ipotizzata e non ha considerato gli effetti del licenziamento del NO, soggetto indagato per il reato di riciclaggio, affermando che tale circostanza non inciderebbe sul rischio di reiterazione del reato;
inoltre, il provvedimento non ha motivato in ordine al periculum in mora, cioè al pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare le conseguenze o protrarre la consumazione dello stesso o di altri reati, mentre l'art. 321 cod proc. pen. dispone che tale pericolo deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità. Il Gip ha ritenuto il fatto sussumibile nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 321 cod.proc.pen. in vista della futura confisca, ma così facendo ha violato i presupposti statuiti dalla Corte di legittimità in punto di confisca facoltativa, in quanto il giudice non può motivare in modo astratto ma è tenuto ad argomentare in concreto la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione della condotta ipotizzata. Nel caso in esame invece l'accertamento concreto del nesso di strumentalità tra la res, ovvero la società CPN Automotive, e l'indagato NO non è stato compiuto se non in modo del tutto astratto. La società, infatti, ha il suo core business nei servizi di trasporto e soccorso stradale, attività quest'ultima che risulta totalmente estranea alle condotte illecite del soggetto ormai licenziato, mentre la vendita delle automobili, rappresenta una percentuale assolutamente secondaria dei suoi affari. Con nota trasmessa il 23 settembre 2024 l'avv. Brancia ha proposto motivi nuovi sviluppando in sostanza argomentazioni a sostegno delle censure già avanzate con il ricorso. 2 ,. , 2.2 Con un secondo ricorso depositato il 28 maggio 2024 l'avv. Daniela Marina Garisto, nella veste di procuratore speciale di DO BE, deduce: 2.2.1 Violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. e omessa motivazione poiché il tribunale del riesame rispondendo alle censure formulate in ordine all'assenza del nesso strumentale del sequestro della società rispetto all'ipotesi di reato formulata e sull'assenza di motivazione del periculum in mora, ha osservato che il sequestro era stato disposto come sequestro impeditivo e il gip non aveva inteso applicare il sequestro ai fini della confisca;
ha poi osservato che in ogni caso il rapporto di strumentalità era comunque ravvisabile considerato che la società sottoposta a sequestro preventivo costituiva il contesto all'interno del quale le condotte in contestazione erano state realizzate. Così facendo il tribunale ha indebitamente integrato la motivazione carente del GIP il quale si è limitato a motivare in ordine al sequestro impeditivo, e ha travalicato i limiti del potere del tribunale del riesame, fornendo una motivazione apparente rispetto al licenziamento del dipendente CA NO, poiché non esplicita le ragioni per cui continuano a sussistere le esigenze cautelari e tale licenziamento risulterebbe irrilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO ( 1.1 ricorsi sono inammissibili. Occorre preliminarmente rilevare che il terzo interessato da un sequestro non può proporre due ricorsi separati e sottoscritti da due diversi procuratori speciali avverso il medesimo provvedimento, sia perché, se ha fornito procura speciale ad un professionista, non può fornire procura speciale successiva ad altro, non revocando la prima, sia in forza del dettato di cui all'art. 100 comma 1 cod.proc.pen. che prevede espressamente che il ricorso sia presentato da un solo difensore munito di procura speciale. Il secondo ricorso depositato dall'avv. Garisto deve pertanto ritenersi ontologicamente inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Ma anche il primo ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Deve, innanzitutto, essere ricordato che in forza dell'art. 325 comma 1 cod.proc.pen. contro le ordinanze ponunziate ex ar. 324 cod.proc.pen. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge;
ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. Pen. In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01) 3 Il Tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine al rapporto di strumentalità tra la società oggetto del sequestro impeditivo e l'ipotesi di reato di riciclaggio addebitata agli indagati e, in particolare, ha evidenziato come il delitto ex art. 648 bis cod.pen. venisse realizzato utilizzando le targhe di veicoli regolarmente acquistati dalla società; ha ritenuto irrilevante la circostanza che la commercializzazione di autoveicoli costituisse parte marginale dell'oggetto sociale, che riguarda principalmente il soccorso stradale e l'attività di officina e carrozzeria, poiché queste ultime sono assolutamente compatibili con la realizzazione delle condotte illecite;
ha valorizzato il legame di stretta parentela esistente tra i protagonisti della vicenda, poichè la società, per ammissione della stessa NA, era di fatto gestita dal genero, NO, che con la moglie è indagato per il delitto di riciclaggio;
ha confermato la scarsa rilevanza dell'intervenuto licenziamento del NO che non appare idoneo a scongiurare il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere, anche in ragione del carattere familiare dell'azienda e della tardività del licenziamento, che la DO avrebbe potuto disporre con largo anticipo, qualora fosse stata l'effettiva amministratrice della società. Inoltre il Tribunale a pagina 9 dell'ordinanza ha escluso che il sequestro sia stato finalizzato alla futura confisca, poiché il GIP ha espressamente parlato di sequestro impeditivo, sicchè del tutto inconducenti risultano le censure formulate al riguardo con il ricorso, poiché non costituisce oggetto del provvedimento impugnato. 3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 9 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AV LE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
rilevato che nessuno è presente per la ricorrente, pur essendo stata formulata richiesta di trattazione orale da parte dell'avv. Diego Brancia. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da BE DO quale terza interessata avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia il 4 Aprile 2024, a seguito della intervenuta rinunzia da parte dell'interessata, e ha respinto nel merito la richiesta di riesame del sequestro preventivo della medesima società disposto dal GIP il 4/4/2024. Il provvedimento di sequestro della società CPN automotive è stato disposto nell'ambito del procedimento a carico di NO CA IU già dipendente della i CPN automotive, e della moglie AS PA, figlia dell'odierna ricorrente, Penale Sent. Sez. 2 Num. 41162 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/10/2024 rappresentante legale della società, indagati per il reato di riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva. Secondo la prospettazione accusatoria, l'attività illecita sarebbe avvenuta utilizzando targhe di autoveicoli regolarmente acquistati dalla società, che venivano apposte su veicoli, provento di attività furtive. L'odierna ricorrente nel corso delle indagini riferiva che l'attività della società era interamente gestita dal genero NO CA, mentre in sede di udienza di riesame sosteneva di essere l'effettiva amministratrice della società, mentre il NO era un mero dipendente con mansioni tecniche, che era stato immediatamente licenziato dopo l'esecuzione dei provvedimenti cautelari. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso BE DO, in qualità di terza interessata quale rappresentante legale pro tempore della società CPN Automotive srl. 2.1 Un primo ricorso depositato il 20 maggio 2024 e sottoscritto dall'avv. Diego Brancia, nella qualità di difensore e procuratore speciale di BE DO, deduce: 2.1.1 Violazione di legge per difetto di motivazione in ordine al fumus commissí delicti in quanto il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine al nesso di strumentalità tra la società oggetto di sequestro e l'attività illecita ipotizzata e non ha considerato gli effetti del licenziamento del NO, soggetto indagato per il reato di riciclaggio, affermando che tale circostanza non inciderebbe sul rischio di reiterazione del reato;
inoltre, il provvedimento non ha motivato in ordine al periculum in mora, cioè al pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare le conseguenze o protrarre la consumazione dello stesso o di altri reati, mentre l'art. 321 cod proc. pen. dispone che tale pericolo deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità. Il Gip ha ritenuto il fatto sussumibile nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 321 cod.proc.pen. in vista della futura confisca, ma così facendo ha violato i presupposti statuiti dalla Corte di legittimità in punto di confisca facoltativa, in quanto il giudice non può motivare in modo astratto ma è tenuto ad argomentare in concreto la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione della condotta ipotizzata. Nel caso in esame invece l'accertamento concreto del nesso di strumentalità tra la res, ovvero la società CPN Automotive, e l'indagato NO non è stato compiuto se non in modo del tutto astratto. La società, infatti, ha il suo core business nei servizi di trasporto e soccorso stradale, attività quest'ultima che risulta totalmente estranea alle condotte illecite del soggetto ormai licenziato, mentre la vendita delle automobili, rappresenta una percentuale assolutamente secondaria dei suoi affari. Con nota trasmessa il 23 settembre 2024 l'avv. Brancia ha proposto motivi nuovi sviluppando in sostanza argomentazioni a sostegno delle censure già avanzate con il ricorso. 2 ,. , 2.2 Con un secondo ricorso depositato il 28 maggio 2024 l'avv. Daniela Marina Garisto, nella veste di procuratore speciale di DO BE, deduce: 2.2.1 Violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. e omessa motivazione poiché il tribunale del riesame rispondendo alle censure formulate in ordine all'assenza del nesso strumentale del sequestro della società rispetto all'ipotesi di reato formulata e sull'assenza di motivazione del periculum in mora, ha osservato che il sequestro era stato disposto come sequestro impeditivo e il gip non aveva inteso applicare il sequestro ai fini della confisca;
ha poi osservato che in ogni caso il rapporto di strumentalità era comunque ravvisabile considerato che la società sottoposta a sequestro preventivo costituiva il contesto all'interno del quale le condotte in contestazione erano state realizzate. Così facendo il tribunale ha indebitamente integrato la motivazione carente del GIP il quale si è limitato a motivare in ordine al sequestro impeditivo, e ha travalicato i limiti del potere del tribunale del riesame, fornendo una motivazione apparente rispetto al licenziamento del dipendente CA NO, poiché non esplicita le ragioni per cui continuano a sussistere le esigenze cautelari e tale licenziamento risulterebbe irrilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO ( 1.1 ricorsi sono inammissibili. Occorre preliminarmente rilevare che il terzo interessato da un sequestro non può proporre due ricorsi separati e sottoscritti da due diversi procuratori speciali avverso il medesimo provvedimento, sia perché, se ha fornito procura speciale ad un professionista, non può fornire procura speciale successiva ad altro, non revocando la prima, sia in forza del dettato di cui all'art. 100 comma 1 cod.proc.pen. che prevede espressamente che il ricorso sia presentato da un solo difensore munito di procura speciale. Il secondo ricorso depositato dall'avv. Garisto deve pertanto ritenersi ontologicamente inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Ma anche il primo ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Deve, innanzitutto, essere ricordato che in forza dell'art. 325 comma 1 cod.proc.pen. contro le ordinanze ponunziate ex ar. 324 cod.proc.pen. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge;
ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. Pen. In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01) 3 Il Tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine al rapporto di strumentalità tra la società oggetto del sequestro impeditivo e l'ipotesi di reato di riciclaggio addebitata agli indagati e, in particolare, ha evidenziato come il delitto ex art. 648 bis cod.pen. venisse realizzato utilizzando le targhe di veicoli regolarmente acquistati dalla società; ha ritenuto irrilevante la circostanza che la commercializzazione di autoveicoli costituisse parte marginale dell'oggetto sociale, che riguarda principalmente il soccorso stradale e l'attività di officina e carrozzeria, poiché queste ultime sono assolutamente compatibili con la realizzazione delle condotte illecite;
ha valorizzato il legame di stretta parentela esistente tra i protagonisti della vicenda, poichè la società, per ammissione della stessa NA, era di fatto gestita dal genero, NO, che con la moglie è indagato per il delitto di riciclaggio;
ha confermato la scarsa rilevanza dell'intervenuto licenziamento del NO che non appare idoneo a scongiurare il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere, anche in ragione del carattere familiare dell'azienda e della tardività del licenziamento, che la DO avrebbe potuto disporre con largo anticipo, qualora fosse stata l'effettiva amministratrice della società. Inoltre il Tribunale a pagina 9 dell'ordinanza ha escluso che il sequestro sia stato finalizzato alla futura confisca, poiché il GIP ha espressamente parlato di sequestro impeditivo, sicchè del tutto inconducenti risultano le censure formulate al riguardo con il ricorso, poiché non costituisce oggetto del provvedimento impugnato. 3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 9 ottobre 2024.