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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8017/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8017/2021 tra
Parte_1
Pt_2 Pt_1
CONCETTA Pt_1
ATTORE/I
e
(DECEDUTA) CP_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. ARMETTA DOMENICO , Parte_1 Per l'avv. ARMETTA DOMENICO e l'avv. , Controparte_3 Per l'avv. ARMETTA DOMENICO e l'avv. , Controparte_4
Per LU (DECEDUTA) l'avv. e l'avv. , CP_2 Per 'avv. RIZZUTO GIROLAMO , oggi sostituito dall'avv. Antonio Rizzuto Controparte_2
L'avv. Armetta preliminarmente insiste nella chiesta ctu, precisando che è stata data prova della rimozione della scala e, poiché la chiesta ctu rappresenta l'unico mezzo per individuare il sito da dove poter accedere al terrazzo, la stessa risulta oggettivamente necessaria per l'accertamento dei fatti e quindi, come da Cass. indicata in note conclusive, non è esplorativa.
Si riporta al contenuto di tutte le note. L'avv. Rizzuto si oppone alla richiesta di ctu per i motivi dedotti in memoria 183 VI comma n. III cpc e all'udienza del 2.10.2023. Discute come in note conclusive.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8017/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARMETTA DOMENICO , elettivamente domiciliato in VIA PIO LA TORRE, 28
VILLAGRAZIA DI CARINI presso il difensore avv. ARMETTA DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
ARMETTA DOMENICO , elettivamente domiciliato in VIA PIO LA TORRE, 28
VILLAGRAZIA DI CARINI presso il difensore avv. ARMETTA DOMENICO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._3
ARMETTA DOMENICO , elettivamente domiciliato in VIA PIO LA TORRE, 28
VILLAGRAZIA DI CARINI presso il difensore avv. ARMETTA DOMENICO
ATTORE/I
contro
(DECEDUTA) (C.F. ), con il patrocinio CP_1 CP_2 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._5
RIZZUTO GIROLAMO , elettivamente domiciliato in VIA D. CHINNICI 14
PALERMO presso il difensore avv. RIZZUTO GIROLAMO
pagina 2 di 7 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis depositato in data 7.06.2021 Parte_1 CP_3
e adivano il Tribunale di Palermo e, premesso di essere
[...] Controparte_4
comproprietari pro indiviso di un immobile sito in Carini, nella Via Robinia n. 21, posto al piano terra di un villino bifamiliare il cui primo piano era di proprietà della Sig.ra dante causa della Sig.ra di avere installato sul terrazzo CP_5 Controparte_2
una antenna TV ed un recipiente per la fornitura di acqua e di avere in animo di installare ivi un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia elettrica;
di avere acceduto sul detto terrazzo attraverso una scala a chiocciola ormai prossima ad essere eliminata in esito ad una sentenza, oramai definitiva, avente n. 222/2011, resa dal
Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini;
di avere diritto a manutenere sia i detti manufatti (antenna tv e recipiente idrico) e sia quello realizzando (impianto fotovoltaico), chiedevano di accertare il diritto dei ricorrenti di accedere, in maniera autonoma, nella terrazza del villino bifamiliare a due elevazioni f.t. sito in Carini (PA),
Via Robinia n. 21, al fine di usufruire e provvedere alla manutenzione dell'antenna TV
(già presente) del recipiente d'acqua (già presente) e dell'impianto fotovoltaico di prossima installazione e conseguentemente, di costituire una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà degli stessi, con la individuazione della soluzione più adatta al fine di permettere l'esercizio del detto diritto su porzione di proprietà della
(oggi ovvero su beni di comproprietà di ricorrenti e resistente, con CP_2 CP_2
vittoria di spese del giudizio.
Con provvedimento del 28.06.2021 veniva fissata la comparizione delle parti per il
7.02.2022.
Si costituiva in data 7.01.2022 in qualità di unica erede di Controparte_2 CP_5
deceduta in data 05/06/2021, opponendosi alle domande avverse.
[...] pagina 3 di 7 Eccepiva che il diritto ad accedere al terrazzo non poteva configurare un'ipotesi di servitù ma al più un'obbligazione propter rem e che i ricorrenti potevano installare i recipienti d'acqua e l'antenna televisiva in un diverso spazio che non compromettesse i diritti della resistente.
Con provvedimento del 7.02.2022 codesto Giudice riteneva incompatibile con il rito la domanda formulata dai ricorrenti e disponeva procedersi con trattazione ordinaria del procedimento.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è volta ad accertare il diritto dei ricorrenti di accedere, in maniera autonoma, nella terrazza del villino bifamiliare a due elevazioni f.t. sito in
Carini (PA), Via Robinia n. 21, al fine di usufruire e provvedere alla manutenzione dell'antenna TV, del recipiente d'acqua e dell'impianto fotovoltaico di prossima installazione.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che con riguardo a un edificio in condominio e alla installazione di apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli articoli 1 e 3 della legge n. 554 del 1940 e 231 del Decreto del presidente della Repubblica 156/1973, è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari, considerato che il diritto alla installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna.
(Nella specie, in cui è stato negato il diritto della parte a installare la propria antenna sulla proprietà altrui, l'antenna della ricorrente era stata apposta abusivamente sulla proprietà esclusiva della parte convenuta, l'attrice si era rifiutata di concorrere alle spese di riparazione dell'antenna condominiale e non aveva fornito alcuna prova che la collocazione dell'antenna sull'immobile della controparte era l'unico modo che le consentisse di usufruire del servizio radio televisivo e della impossibilità di collocare l'antenna stessa nel proprio immobile). (Cassazione civile sez. I, 07/07/2017, n.16865).
Alla luce dei suddetti principi, è stato accertato con la sentenza n. 222 del 2011, resa dal pagina 4 di 7 Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, passata in giudicato, e dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello n 2188/2017 , confermata in Cassazione con sentenza n.1702/19, che il diritto di accedere al terrazzo di copertura dell'immobile tramite scala a chiocciola non è opponibile ai convenuti, in quanto non adeguatamente trascritto ed è comunque prescritto per non uso.
Ciò detto, parte attrice non ha provato nel corso del presente giudizio l'impossibilità di collocare l'antenna su altri spazi propri , né ha eccepito la questione oggi agitata nel corso del giudizio volto ad accertare il diritto ad accedere al terrazzo tramite la scala a chiocciola, ormai coperto da giudicato.
La domanda va, dunque, disattesa, così come la richiesta di ctu da ritenersi del tutto esplorativa.
Parimenti, va disattesa la domanda formulata genericamente volta alla costituzione di una servitù in favore del proprio immobile nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore € 4000,00 scaglione di valore fino ad euro 5.100,00:
parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) in € 2552,00 vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta le domande di parte attrice;
liquida le spese del giudizio in complessivi € 2552,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna parte attrice a corrispondere in favore della convenuta le spese come liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 7 Palermo, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8017/2021 tra
Parte_1
Pt_2 Pt_1
CONCETTA Pt_1
ATTORE/I
e
(DECEDUTA) CP_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. ARMETTA DOMENICO , Parte_1 Per l'avv. ARMETTA DOMENICO e l'avv. , Controparte_3 Per l'avv. ARMETTA DOMENICO e l'avv. , Controparte_4
Per LU (DECEDUTA) l'avv. e l'avv. , CP_2 Per 'avv. RIZZUTO GIROLAMO , oggi sostituito dall'avv. Antonio Rizzuto Controparte_2
L'avv. Armetta preliminarmente insiste nella chiesta ctu, precisando che è stata data prova della rimozione della scala e, poiché la chiesta ctu rappresenta l'unico mezzo per individuare il sito da dove poter accedere al terrazzo, la stessa risulta oggettivamente necessaria per l'accertamento dei fatti e quindi, come da Cass. indicata in note conclusive, non è esplorativa.
Si riporta al contenuto di tutte le note. L'avv. Rizzuto si oppone alla richiesta di ctu per i motivi dedotti in memoria 183 VI comma n. III cpc e all'udienza del 2.10.2023. Discute come in note conclusive.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8017/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARMETTA DOMENICO , elettivamente domiciliato in VIA PIO LA TORRE, 28
VILLAGRAZIA DI CARINI presso il difensore avv. ARMETTA DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
ARMETTA DOMENICO , elettivamente domiciliato in VIA PIO LA TORRE, 28
VILLAGRAZIA DI CARINI presso il difensore avv. ARMETTA DOMENICO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._3
ARMETTA DOMENICO , elettivamente domiciliato in VIA PIO LA TORRE, 28
VILLAGRAZIA DI CARINI presso il difensore avv. ARMETTA DOMENICO
ATTORE/I
contro
(DECEDUTA) (C.F. ), con il patrocinio CP_1 CP_2 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._5
RIZZUTO GIROLAMO , elettivamente domiciliato in VIA D. CHINNICI 14
PALERMO presso il difensore avv. RIZZUTO GIROLAMO
pagina 2 di 7 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis depositato in data 7.06.2021 Parte_1 CP_3
e adivano il Tribunale di Palermo e, premesso di essere
[...] Controparte_4
comproprietari pro indiviso di un immobile sito in Carini, nella Via Robinia n. 21, posto al piano terra di un villino bifamiliare il cui primo piano era di proprietà della Sig.ra dante causa della Sig.ra di avere installato sul terrazzo CP_5 Controparte_2
una antenna TV ed un recipiente per la fornitura di acqua e di avere in animo di installare ivi un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia elettrica;
di avere acceduto sul detto terrazzo attraverso una scala a chiocciola ormai prossima ad essere eliminata in esito ad una sentenza, oramai definitiva, avente n. 222/2011, resa dal
Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini;
di avere diritto a manutenere sia i detti manufatti (antenna tv e recipiente idrico) e sia quello realizzando (impianto fotovoltaico), chiedevano di accertare il diritto dei ricorrenti di accedere, in maniera autonoma, nella terrazza del villino bifamiliare a due elevazioni f.t. sito in Carini (PA),
Via Robinia n. 21, al fine di usufruire e provvedere alla manutenzione dell'antenna TV
(già presente) del recipiente d'acqua (già presente) e dell'impianto fotovoltaico di prossima installazione e conseguentemente, di costituire una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà degli stessi, con la individuazione della soluzione più adatta al fine di permettere l'esercizio del detto diritto su porzione di proprietà della
(oggi ovvero su beni di comproprietà di ricorrenti e resistente, con CP_2 CP_2
vittoria di spese del giudizio.
Con provvedimento del 28.06.2021 veniva fissata la comparizione delle parti per il
7.02.2022.
Si costituiva in data 7.01.2022 in qualità di unica erede di Controparte_2 CP_5
deceduta in data 05/06/2021, opponendosi alle domande avverse.
[...] pagina 3 di 7 Eccepiva che il diritto ad accedere al terrazzo non poteva configurare un'ipotesi di servitù ma al più un'obbligazione propter rem e che i ricorrenti potevano installare i recipienti d'acqua e l'antenna televisiva in un diverso spazio che non compromettesse i diritti della resistente.
Con provvedimento del 7.02.2022 codesto Giudice riteneva incompatibile con il rito la domanda formulata dai ricorrenti e disponeva procedersi con trattazione ordinaria del procedimento.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è volta ad accertare il diritto dei ricorrenti di accedere, in maniera autonoma, nella terrazza del villino bifamiliare a due elevazioni f.t. sito in
Carini (PA), Via Robinia n. 21, al fine di usufruire e provvedere alla manutenzione dell'antenna TV, del recipiente d'acqua e dell'impianto fotovoltaico di prossima installazione.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che con riguardo a un edificio in condominio e alla installazione di apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli articoli 1 e 3 della legge n. 554 del 1940 e 231 del Decreto del presidente della Repubblica 156/1973, è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari, considerato che il diritto alla installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna.
(Nella specie, in cui è stato negato il diritto della parte a installare la propria antenna sulla proprietà altrui, l'antenna della ricorrente era stata apposta abusivamente sulla proprietà esclusiva della parte convenuta, l'attrice si era rifiutata di concorrere alle spese di riparazione dell'antenna condominiale e non aveva fornito alcuna prova che la collocazione dell'antenna sull'immobile della controparte era l'unico modo che le consentisse di usufruire del servizio radio televisivo e della impossibilità di collocare l'antenna stessa nel proprio immobile). (Cassazione civile sez. I, 07/07/2017, n.16865).
Alla luce dei suddetti principi, è stato accertato con la sentenza n. 222 del 2011, resa dal pagina 4 di 7 Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, passata in giudicato, e dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello n 2188/2017 , confermata in Cassazione con sentenza n.1702/19, che il diritto di accedere al terrazzo di copertura dell'immobile tramite scala a chiocciola non è opponibile ai convenuti, in quanto non adeguatamente trascritto ed è comunque prescritto per non uso.
Ciò detto, parte attrice non ha provato nel corso del presente giudizio l'impossibilità di collocare l'antenna su altri spazi propri , né ha eccepito la questione oggi agitata nel corso del giudizio volto ad accertare il diritto ad accedere al terrazzo tramite la scala a chiocciola, ormai coperto da giudicato.
La domanda va, dunque, disattesa, così come la richiesta di ctu da ritenersi del tutto esplorativa.
Parimenti, va disattesa la domanda formulata genericamente volta alla costituzione di una servitù in favore del proprio immobile nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore € 4000,00 scaglione di valore fino ad euro 5.100,00:
parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) in € 2552,00 vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta le domande di parte attrice;
liquida le spese del giudizio in complessivi € 2552,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna parte attrice a corrispondere in favore della convenuta le spese come liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 7 Palermo, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7