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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Maria Leon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 949 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 mandato in calce al presente atto dall'Avv. Vincenzo Gatto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme (CZ), C.so G. Nicotera n. 215:
-Opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1
(p.i. ), con sede in Roma, alla Via Abruzzi n. 10, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dagli Avv.ti Alfonso V. Corsi e Serafino
M. UD ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Viale Magna Grecia n. 177, presso lo studio dell'Avv. Leopoldo Lupia;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2022 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 02.02.2022.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n. 69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2022 ottenuto nei suoi confronti dalla
recante l'ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_1
16.955,21 oltre interessi legali a decorrere dal 21.09.2020 al soddisfo e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine dei 60 giorni e nel merito la non debenza della somma richiesta non essendosi verificata la condizione risolutiva (morte e interruzione del rapporto di lavoro) contrattualmente prevista, affinché potesse operare la garanzia assicurativa e quindi la surrogazione dell'opposta nei diritti di credito derivanti dal contratto di finanziamento.
Osservava, pertanto, che la presunta surrogazione altro non era che una “cessione del credito”, ipotesi espressamente vietata dall'art. 42 del DPR n. 180/1950.
Tanto premesso, concludeva come in atti.
Ha resistito l'opposta, ribadendo, la propria posizione creditoria e assumendo di essersi surrogata nei diritti nascenti dal contratto di finanziamento stipulato tra l'opponente e la Libra S.p.a. e di avere provveduto a versare la somma di € 16.955,21, somma dovuta dall'opponente quale residuo delle rate insolute derivanti da un contratto mutuo.
Tanto premesso, concludeva come in atti.
La causa veniva istruita mediante prova documentale, all'udienza del 16.07.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 190 co. 1, c.p.c..
Alla scadenza dei termini la causa è stata introitata per la decisione
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente la domanda è procedibile essendo stato esperito (anche se con esito negativo) il tentativo obbligatorio di mediazione.
Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto la parte opposta ha notificato in ritardo il decreto ingiuntivo emesso in data
02.02.2022 e portato all'Unep nelle date dell'8.2.2022, 18.3.2022, 13.05.2022, a nulla rilevando la circostanza che la prima notifica del 08.02.2022 non si era perfezionata in quanto il destinatario risultava irreperibile e ciò perché dal certificato
2 di residenza allegato in atti dall'opponente, risulta che la residenza del Sig. Parte_1
non risulta modificata ed è stata sempre quella ove sono state tentate le
[...] successive notifiche (Lamezia Terme, Via del Progresso n. 215).
Parte opponente, infatti, ha dimostrato con il certificato di residenza allegato in atti, tra l'altro non contestato (in quanto depositato pure dall'opposta) che il debitore non si è mai trasferito;
quindi, la dichiarata irreperibilità è erronea.
Risulta, altresì, viziata anche la notifica ex art. 140 c.p.c. (così anche quella ex art. 143 c.p.c.) perché il debitore al momento delle operazioni di notifica era effettivamente residente all'indirizzo di cui al certificato anagrafico.
Ne consegue che nessuna delle notifiche antecedenti il 3.4.2022 (realmente lunedì 4 aprile 2022 termine perentorio per notificare il decreto ingiuntivo) è valida e che la notifica del 24 maggio 2022 è tardiva, basata su un presupposto erroneo/falso
(irreperibilità) e giuridicamente inefficace.
Parte opposta, infatti, al fine di scongiurare ogni sforamento del termine perentorio, avrebbe dovuto richiedere al giudice del monitorio, la concessione di un nuovo termine allo scopo di completare tutti gli adempimenti connessi al procedimento di notificazione.
Ciò premesso, avendo comunque parte opposta richiesto una pronuncia nel merito, il giudicante provvede ad esaminare anche i motivi di opposizione.
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Il credito azionato dall'opposta si fonda sulla polizza rischio impiego, obbligatoria ex art. 54 d.P.R. n. 180/1950, a garanzia del finanziamento con cessione pro solvendo di quote dello stipendio,- in forza del quale è stata eroga la somma di € 32.400,00, da restituire in n. 10 rate mensili, di € 100,00 cadauna-, a favore della società finanziaria, volta a coprire il rischio della mancata restituzione dell'integrale importo oggetto di finanziamento, a fronte dell'eventuale verificarsi di determinati sinistri sull'occupazione del mutuatario/ assicurato - perdita vita e/o occupazione.
Ciò posto, va osservato che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 richiede una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito. Nel caso in cui il lavoratore/mutuatario/cedente stipula una polizza di questo tipo e subisce la perdita
3 del rapporto di lavoro, l'assicurazione provvede ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, dopodiché potrà agire in surroga chiedendo al lavoratore l'intero importo liquidato a favore della finanziaria. Orbene da quanto emerso in corso di causa, non risulta verificatosi il rischio coperto dalla polizza assicurativa, ossia la circostanza di perdita del lavoro, presupposto fattuale, che non è affatto riscontrabile nel caso di specie. Invero è pacifico, anche perché mai oggetto di contestazione, che prima dell'estinzione del prestito per cui è causa, è stato collocato Parte_1
a riposo, con conseguente migrazione/ trasferimento sulla pensione delle cessioni del quinto dallo stipendio a mente dell'art. 43, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180.
Invero, qualora il rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato (a seguito della modifica introdotta dall'art. 31 comma 2, decreto legislativo 19/09/2012 n. 169) si risolva prima dell'estinzione del finanziamento tramite cessione del quinto, si realizza ope legis, l'automatismo traslativo dell'importo retributivo ceduto, privo di efficacia novativa, ciò implica il trasferimento del vincolo contrattuale tra cedente, già lavoratore, e cessionario al rapporto previdenziale nel cui ambito viene a replicarsi, nei limiti normativamente fissati, lo schema della cessione del quinto della pensione disciplinata dal su citato D.P.R. n. 180/1950.
Premesso il suindicato quadro normativo, è di tutta evidenza come l'intervento della società di assicurazione opera, nel caso di finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio solo in via residuale, quando cioè non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del credito, secondo quanto previsto dall'art. 54 del DPR n.18/1950. Orbene, dalla documentazione versata in atti da parte opposta, non è dato evincere le ragioni della mancata trattenuta mensile da parte dell'Ente erogatore del trattamento pensionistico, né tanto meno l'impossibilità di azionare la trattenuta sulla pensione per motivi riconducibili al comportamento tenuto dal cedente.
Ne consegue quindi, alla luce di quanto sopra, l'accoglimento della spiegata opposizione. Detto accoglimento può essere effettuato per il principio della ragione più liquida, senza prendere posizione e confutare sulle altre argomentazioni prospettate dalle parti.
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori medi, tutte le fasi.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così provvede:
1. Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 47/2022 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 01.02.2022;
2. Nel merito: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 47/2022 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 02.02.2022;
3. Condanna parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre accessori come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Vincenzo Gatto procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 10.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Leone
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