Art. 1.
Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'art. 4.
Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, gia' in funzione alla data anzidetta.
L'autorizzazione ha la durata di tre anni, e' strettamente personale, ed e' rinnovabile alla scadenza, purche' sussistano le condizioni di cui al successivo art. 3.
Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'art. 4.
Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, gia' in funzione alla data anzidetta.
L'autorizzazione ha la durata di tre anni, e' strettamente personale, ed e' rinnovabile alla scadenza, purche' sussistano le condizioni di cui al successivo art. 3.