CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4561/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma N. 85 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 INTRATTENIMENTI 2015
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110028163966000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110028163966000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140024660350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160008711624000 2015
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3 Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015946418000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015946418000 BOLLO 2012
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170012300700000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008205645000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008205645000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013570836000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010803341000 BOLLO 2015 proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007551859000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007551859000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007551859000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Il difendore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi.
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 06.07.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9003169861000 notificatagli il 07.05.2025, relativa a nove cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle sottese erano state ritualmente notificate e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle doglienze concernenti l'attività di riscossione;
evidenziava che gli avvisi di accertamento contestati erano stati tutti regolarmente notificati.
Si costituiva, infine, la Regione Calabria che a sua volta assumeva di avere notificato gli avvisi di accertamento presupposti. All'udienza di trattazione del 19.12.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutte le cartelle sottese, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094
2022 9006732022000 la cui notifica avvenuta in data 25.02.2023 è stata rifiutata dal destinatario.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali) e triennale
(tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 07.05.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo e pur prescindendo dalla sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio
Calabria, 19.12.2025 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4561/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma N. 85 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003169861000 INTRATTENIMENTI 2015
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110028163966000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110028163966000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140024660350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160008711624000 2015
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3 Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015946418000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015946418000 BOLLO 2012
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170012300700000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008205645000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008205645000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013570836000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010803341000 BOLLO 2015 proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007551859000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007551859000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007551859000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Il difendore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi.
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 06.07.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9003169861000 notificatagli il 07.05.2025, relativa a nove cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle sottese erano state ritualmente notificate e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle doglienze concernenti l'attività di riscossione;
evidenziava che gli avvisi di accertamento contestati erano stati tutti regolarmente notificati.
Si costituiva, infine, la Regione Calabria che a sua volta assumeva di avere notificato gli avvisi di accertamento presupposti. All'udienza di trattazione del 19.12.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutte le cartelle sottese, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094
2022 9006732022000 la cui notifica avvenuta in data 25.02.2023 è stata rifiutata dal destinatario.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali) e triennale
(tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 07.05.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo e pur prescindendo dalla sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio
Calabria, 19.12.2025 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna