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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2001/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula, 18 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TEKTEKM000469 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 31.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 4.2.2025, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 071202490394618000, limitatamente alla parte relativa all'avviso di accertamento n. TEKTEKM000469;
- notificata da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP 1 di Napoli;
- anno d'imposta: 2009;
- tributi: IR e addizionale regionale IR;
- data di notifica atto: 3.12.2024;
- importo complessivo impugnato: € 5.402,36;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) decadenza e prescrizione quinquennale del credito vantato.
Il 26.3.2025 si costituisce la DP1 che eccepisce che l'atto impugnato sarebbe stato ammissibile solamente in caso di eccezioni mosse contro vizi propri di questo poiché la pretesa sarebbe ormai cristallizzata per mancata impugnazione degli atti pregressi notificati, che sarebbero i seguenti:
-) avviso di accertamento n. TEKTEKM000469 notificato il 20.6.2014;
-) avviso di intimazione n. 07120159104844322000 notificato il 10.11.2015;
-) avviso di intimazione n. 0712018903719361000 notificato il 4.6.2019;
chiede il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alle spese di giudizio.
L'Agenzia Entrate Riscossione resta contumace.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 10.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Dalla documentazione allegata allo scritto ex art. 23 della DP1 risulta notificato il 20.6.2014 a mani proprie, come da avviso di ricevimento sottoscritto, l'accertamento ex art. 41 bis del DPR 600/73 per omessa dichiarazione dei redditi che, viceversa, era dovuta in presenza di due modelli CUD rilasciati da diversi sostituti d'imposta nell'anno 2019, a cui fecero seguito i seguenti atti interruttivi contenenti, tra gli altri, detto accertamento:
-) intimazione di pagamento n. 07120159104844322000, notificata a mani proprie il 10.11.2015 a mezzo racc. n. 67115228047-1, come da A/R sottoscritto;
-) intimazione di pagamento n. 07120189037149361000 notificata, ex art. 140, il 27.4.2019; la notifica risulta compiuta con la dovuta affissione presso la casa comunale e l'invio della CAD a mezzo racc. n. 573166207938 del 25.5.2019, restituita il 4.7.2019 per compiuta giacenza.
L'eccezione di prescrizione e decadenza risulta pertanto infondata;
ciò vale anche per quella quinquennale relativa ad interessi e sanzioni.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e l'atto impugnato confermato, con la conseguente condanna alle spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della DP1 Napoli per complessivi
€ 1.500,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2001/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula, 18 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TEKTEKM000469 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 31.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 4.2.2025, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 071202490394618000, limitatamente alla parte relativa all'avviso di accertamento n. TEKTEKM000469;
- notificata da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP 1 di Napoli;
- anno d'imposta: 2009;
- tributi: IR e addizionale regionale IR;
- data di notifica atto: 3.12.2024;
- importo complessivo impugnato: € 5.402,36;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) decadenza e prescrizione quinquennale del credito vantato.
Il 26.3.2025 si costituisce la DP1 che eccepisce che l'atto impugnato sarebbe stato ammissibile solamente in caso di eccezioni mosse contro vizi propri di questo poiché la pretesa sarebbe ormai cristallizzata per mancata impugnazione degli atti pregressi notificati, che sarebbero i seguenti:
-) avviso di accertamento n. TEKTEKM000469 notificato il 20.6.2014;
-) avviso di intimazione n. 07120159104844322000 notificato il 10.11.2015;
-) avviso di intimazione n. 0712018903719361000 notificato il 4.6.2019;
chiede il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alle spese di giudizio.
L'Agenzia Entrate Riscossione resta contumace.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 10.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Dalla documentazione allegata allo scritto ex art. 23 della DP1 risulta notificato il 20.6.2014 a mani proprie, come da avviso di ricevimento sottoscritto, l'accertamento ex art. 41 bis del DPR 600/73 per omessa dichiarazione dei redditi che, viceversa, era dovuta in presenza di due modelli CUD rilasciati da diversi sostituti d'imposta nell'anno 2019, a cui fecero seguito i seguenti atti interruttivi contenenti, tra gli altri, detto accertamento:
-) intimazione di pagamento n. 07120159104844322000, notificata a mani proprie il 10.11.2015 a mezzo racc. n. 67115228047-1, come da A/R sottoscritto;
-) intimazione di pagamento n. 07120189037149361000 notificata, ex art. 140, il 27.4.2019; la notifica risulta compiuta con la dovuta affissione presso la casa comunale e l'invio della CAD a mezzo racc. n. 573166207938 del 25.5.2019, restituita il 4.7.2019 per compiuta giacenza.
L'eccezione di prescrizione e decadenza risulta pertanto infondata;
ciò vale anche per quella quinquennale relativa ad interessi e sanzioni.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e l'atto impugnato confermato, con la conseguente condanna alle spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della DP1 Napoli per complessivi
€ 1.500,00.