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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11639 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72655/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 72655/2018 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
IO OS. parte attrice contro
, in persone del Direttore p.t. rappresenta e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Per parte convenuta, che non ha depositato note in sostituzione della ridetta udienza, devono intendersi richiamate le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il con attività esterna, Parte_1
Pag. 1 di 7 denominato '' , in persona del l.r.p.t. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale nei confronti di , rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “In via preliminare: Sospendere l'esecutività del processo verbale di contestazione redatto in data 27.9.2018 nei confronti della società '' Parte_1
(C.F. e P.Iva relativo al periodo di imposta 2012 - 2013 e gli
[...] P.IVA_1
successivi da esso scaturenti;
In via principale: Accertare e dichiarare la falsità ideologica del processo verbale di contestazione redatto in data 27.9.2018 nei confronti della società
'' (C.F. e P.Iva relativo al periodo di imposta Parte_1 P.IVA_1
2012 e 2013, attestando che il sig. rappresentante legale del ''Gruppo Parte_2
non è mai stato presente alla redazione del suddetto verbale di Parte_1
accertamento in questa sede contestato.
Accertare e dichiarare la falsità dell'addotta interposizione fittizia rilevata nel processo verbale di contestazione del 27.9.2016 fra il “ “(c.f. e p.iva Parte_1
e le società ES CE SR (c.f.: , P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f.: , ( c.f.: ,
[...] P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 [...]
(c.f.: , la Controparte_4 P.IVA_5 [...]
(c.f.: . Con vittoria di spese, compensi Controparte_5 P.IVA_6
professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali di giudizio”.
1.1.In particolare, parte attrice esponeva che nel verbale di constatazione redatto in data 27.09.2016 i verbalizzanti , Parte_3 Parte_4
e , in servizio presso l' Direzione Parte_5 Controparte_1
Centrale Accertamento, Ufficio Centrale Antifrode, avevano attestato che ''il sig. nella sua qualità di rappresentante legale di Parte_2 Parte_1
nel prendere atto di quanto verbalizzato, dichiara Nulla'', quando, invece,
[...]
non era presente non essendo mai stato a Roma in Via Parte_2
Cristoforo Colombo 426, presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Accertamento – Ufficio Antifrode ove il verbale risulta redatto.
1.2.1.Si costituiva l' la quale concludeva: “- in via preliminare Controparte_1
di rito dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni di cui in narrativa;
- in via gradata
Pag. 2 di 7 di merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite”.
1.2.2.Eccepiva, infatti, la convenuta che la domanda azionata dal Parte_1
risultasse almeno in parte estranea al giudizio di falso, essendo volta, in realtà, non ad ottenere l'accertamento della genuinità dell'atto impugnato, bensì quello della illegittimità dell'intera attività accertativa con particolare riferimento alla richiesta di “accertare e dichiarare la falsità dell'addotta interposizione fittizia rilevata nel pvc del 27/9/2016”, volta a contestare la correttezza, nel merito, l'esito dell'attività accertativa che aveva condotto all'adozione degli avvisi di accertamento n. T9503LE00148/2017 e n. T9503LE00150/2017, infruttuosamente impugnati da controparte nella competente sede, ossia dinanzi al Giudice tributario.
1.2.3.Del pari, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità delle deduzioni di parte attrice relative alla presunta nullità del pvc per violazione dell'art. 52, c. 6,
D.P.R. n. 633/72, per difetto di contradditorio e violazione del diritto di difesa, buon andamento ed imparzialità della P.A., vizi che nella prospettazione attorea sarebbero stati determinati dalla mancata partecipazione del alla fase di Pt_1
redazione del pvc stesso, minando irreparabilmente il diritto di difesa della società.
2. Relativamente alla delimitazione del thema decidendum deve osservarsi che, sebbene congiuntamente alla querela di falso possano essere proposte altre domande (cfr. Cass. sez. III n. 8688/2024), cionondimeno il Giudice al quale vengono rivolte deve essere munito di giurisdizione e devono ricorrere, tutti gli elementi che ne determinano l'ammissibilità, ivi inclusa l'assenza di giudicato sul punto nonché la conformità dello strumento utilizzato rispetto alla tutela invocata.
2.1.Nel caso di specie, la domanda volta ad “accertare e dichiarare la falsità dell'addotta interposizione fittizia rilevata nel pvc del 27.09.2016” viene formulata in termini di falsità, ma si tratta invero di domanda volta a contestare gli esiti cui è
Pag. 3 di 7 giunta l' a seguito dell'istruttoria svolta, esiti che, al di là Controparte_1
del fatto che risultano essere già stati contestati in sede di giurisdizione tributaria, non possono nemmeno astrattamente essere oggetto di querela di falso in quanto riguardano le conclusioni cui è giunta, a seguito degli accertamenti compiuti, l' . Controparte_1
2.2.Oggetto della querela di falso può essere, infatti, soltanto la difformità tra la parte narrativa che è quella in effetti dotata di fede privilegiata (sul punto, da ultimo, cfr. Cass. sez. V, n. 18420/2024 che, richiamando i principi già espressi con ord. n. 23511 del 2018, che a sua volta ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 28060 del 2017 e confermato da Cass. n. 24461/2018 ha ribadito che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti
o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento
o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni
a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva valutato la presenza dei chiari, precisi e concordanti elementi di prova evincibili dal processo verbale di constatazione, contro il quale non era stata proposta querela di falso ed a fronte dei quali non
Pag. 4 di 7 era stata prodotta documentazione decisiva di segno contrario ritualmente al processo» (Cass.
n. 24461/2018 cit.)”).
2.3. La domanda volta, pertanto, ad “accertare e dichiarare la falsità dell'addotta interposizione fittizia rilevata nel pvc del 27.09.2016” è, pertanto, inammissibile.
2.4. Quanto alla domanda volta ad accertare la falsità dell'attestazione di presenza del rappresentante legale del alla redazione del verbale del Parte_1
27.09.2016 si precisa quanto segue.
2.4.1. Deve, innanzitutto, premettersi che il riferimento al verbale del
27.09.2018 operato da parte attrice deve intendersi un refuso, atteso che il verbale oggetto del presente giudizio risulta inequivocabilmente quello, peraltro depositato, del 27.09.2016, in rapporto al quale peraltro risultano congrui tutti i riferimenti di parte attrice alle pagine e al relativo contenuto. D'altra parte non risulta versato in atti alcun verbale relativo all'anno 2018.
2.4.2. Ciò posto, nel pvc oggetto di querela di falso, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, non risulta attestata la presenza di Parte_2
.
[...]
2.4.3. Non risulta nel pvc di cui viene predicata da parte attrice la falsità alcun segno grafico che per il suo posizionamento possa essere interpretato come sottoscrizione del verbale anche solo apparentemente riconducibile alla parte nella persona del suo rappresentante legale pro tempore (cfr. pag. 98 del verbale).
Né vi è attestazione che la parte, pur presente, si sia rifiutata di sottoscrivere.
2.4.4. Dal verbale redatto nei locali dell' il 27.09.2016, Controparte_1
successivamente e non contestualmente all'accesso effettuato in data
21.11.2014 e al relativo verbale datato 26.11.2014 di cui i verbalizzanti danno atto, non risulta, infatti, attestata la presenza di , tanto che Parte_2
si dà al contrario atto che un esemplare del verbale viene notificato tramite messo speciale alla parte, circostanza incompatibile con la presenza di quest'ultima alla redazione del verbale.
2.4.5. Solo incidentalmente va, inoltre, rilevato che, la parte dopo il rilascio di
Pag. 5 di 7 un esemplare del processo verbale di costatazione, come da espresso avviso, poteva fruire del termine di 60 giorni per osservazioni e richieste affinché venissero valutate dagli Uffici Impositorie e che, quindi, non sussisteva un onere di contestazione immediata.
2.5.Ciò posto, è evidente come ogni questione sull'eventuale perfezionamento della successiva consegna del processo verbale alla parte esuli evidentemente dal thema decidendum del presente giudizio, limitato al giudizio di falsità del documento.
2.6. Ancora sul punto va rilevato che, l'art. 52, comma 6 del D.P.R. 633/72 prescrive effettivamente come riportato da parte attrice che “Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia”. Tuttavia, il verbale oggetto della querela di falso proposta non è quello di accesso del 26.11.2014, estraneo al presente giudizio.
3.Per tutte le ragioni su esposte, non risultando attestata la contestata presenza del rappresentante legale alla redazione del verbale di costatazione redatto in data 27.09.2016, difetta un concreto interesse del querelante che assume la falsità ideologica di una affermazione che in effetti non si riscontra nel documento impugnato per falso con conseguente inammissibilità della querela anche in parte qua.
4.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande di parte attrice;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di
Pag. 6 di 7 lite che liquida in € 4.711 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Anna Multari
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 72655/2018 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
IO OS. parte attrice contro
, in persone del Direttore p.t. rappresenta e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Per parte convenuta, che non ha depositato note in sostituzione della ridetta udienza, devono intendersi richiamate le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il con attività esterna, Parte_1
Pag. 1 di 7 denominato '' , in persona del l.r.p.t. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale nei confronti di , rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “In via preliminare: Sospendere l'esecutività del processo verbale di contestazione redatto in data 27.9.2018 nei confronti della società '' Parte_1
(C.F. e P.Iva relativo al periodo di imposta 2012 - 2013 e gli
[...] P.IVA_1
successivi da esso scaturenti;
In via principale: Accertare e dichiarare la falsità ideologica del processo verbale di contestazione redatto in data 27.9.2018 nei confronti della società
'' (C.F. e P.Iva relativo al periodo di imposta Parte_1 P.IVA_1
2012 e 2013, attestando che il sig. rappresentante legale del ''Gruppo Parte_2
non è mai stato presente alla redazione del suddetto verbale di Parte_1
accertamento in questa sede contestato.
Accertare e dichiarare la falsità dell'addotta interposizione fittizia rilevata nel processo verbale di contestazione del 27.9.2016 fra il “ “(c.f. e p.iva Parte_1
e le società ES CE SR (c.f.: , P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f.: , ( c.f.: ,
[...] P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 [...]
(c.f.: , la Controparte_4 P.IVA_5 [...]
(c.f.: . Con vittoria di spese, compensi Controparte_5 P.IVA_6
professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali di giudizio”.
1.1.In particolare, parte attrice esponeva che nel verbale di constatazione redatto in data 27.09.2016 i verbalizzanti , Parte_3 Parte_4
e , in servizio presso l' Direzione Parte_5 Controparte_1
Centrale Accertamento, Ufficio Centrale Antifrode, avevano attestato che ''il sig. nella sua qualità di rappresentante legale di Parte_2 Parte_1
nel prendere atto di quanto verbalizzato, dichiara Nulla'', quando, invece,
[...]
non era presente non essendo mai stato a Roma in Via Parte_2
Cristoforo Colombo 426, presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Accertamento – Ufficio Antifrode ove il verbale risulta redatto.
1.2.1.Si costituiva l' la quale concludeva: “- in via preliminare Controparte_1
di rito dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni di cui in narrativa;
- in via gradata
Pag. 2 di 7 di merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite”.
1.2.2.Eccepiva, infatti, la convenuta che la domanda azionata dal Parte_1
risultasse almeno in parte estranea al giudizio di falso, essendo volta, in realtà, non ad ottenere l'accertamento della genuinità dell'atto impugnato, bensì quello della illegittimità dell'intera attività accertativa con particolare riferimento alla richiesta di “accertare e dichiarare la falsità dell'addotta interposizione fittizia rilevata nel pvc del 27/9/2016”, volta a contestare la correttezza, nel merito, l'esito dell'attività accertativa che aveva condotto all'adozione degli avvisi di accertamento n. T9503LE00148/2017 e n. T9503LE00150/2017, infruttuosamente impugnati da controparte nella competente sede, ossia dinanzi al Giudice tributario.
1.2.3.Del pari, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità delle deduzioni di parte attrice relative alla presunta nullità del pvc per violazione dell'art. 52, c. 6,
D.P.R. n. 633/72, per difetto di contradditorio e violazione del diritto di difesa, buon andamento ed imparzialità della P.A., vizi che nella prospettazione attorea sarebbero stati determinati dalla mancata partecipazione del alla fase di Pt_1
redazione del pvc stesso, minando irreparabilmente il diritto di difesa della società.
2. Relativamente alla delimitazione del thema decidendum deve osservarsi che, sebbene congiuntamente alla querela di falso possano essere proposte altre domande (cfr. Cass. sez. III n. 8688/2024), cionondimeno il Giudice al quale vengono rivolte deve essere munito di giurisdizione e devono ricorrere, tutti gli elementi che ne determinano l'ammissibilità, ivi inclusa l'assenza di giudicato sul punto nonché la conformità dello strumento utilizzato rispetto alla tutela invocata.
2.1.Nel caso di specie, la domanda volta ad “accertare e dichiarare la falsità dell'addotta interposizione fittizia rilevata nel pvc del 27.09.2016” viene formulata in termini di falsità, ma si tratta invero di domanda volta a contestare gli esiti cui è
Pag. 3 di 7 giunta l' a seguito dell'istruttoria svolta, esiti che, al di là Controparte_1
del fatto che risultano essere già stati contestati in sede di giurisdizione tributaria, non possono nemmeno astrattamente essere oggetto di querela di falso in quanto riguardano le conclusioni cui è giunta, a seguito degli accertamenti compiuti, l' . Controparte_1
2.2.Oggetto della querela di falso può essere, infatti, soltanto la difformità tra la parte narrativa che è quella in effetti dotata di fede privilegiata (sul punto, da ultimo, cfr. Cass. sez. V, n. 18420/2024 che, richiamando i principi già espressi con ord. n. 23511 del 2018, che a sua volta ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 28060 del 2017 e confermato da Cass. n. 24461/2018 ha ribadito che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti
o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento
o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni
a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva valutato la presenza dei chiari, precisi e concordanti elementi di prova evincibili dal processo verbale di constatazione, contro il quale non era stata proposta querela di falso ed a fronte dei quali non
Pag. 4 di 7 era stata prodotta documentazione decisiva di segno contrario ritualmente al processo» (Cass.
n. 24461/2018 cit.)”).
2.3. La domanda volta, pertanto, ad “accertare e dichiarare la falsità dell'addotta interposizione fittizia rilevata nel pvc del 27.09.2016” è, pertanto, inammissibile.
2.4. Quanto alla domanda volta ad accertare la falsità dell'attestazione di presenza del rappresentante legale del alla redazione del verbale del Parte_1
27.09.2016 si precisa quanto segue.
2.4.1. Deve, innanzitutto, premettersi che il riferimento al verbale del
27.09.2018 operato da parte attrice deve intendersi un refuso, atteso che il verbale oggetto del presente giudizio risulta inequivocabilmente quello, peraltro depositato, del 27.09.2016, in rapporto al quale peraltro risultano congrui tutti i riferimenti di parte attrice alle pagine e al relativo contenuto. D'altra parte non risulta versato in atti alcun verbale relativo all'anno 2018.
2.4.2. Ciò posto, nel pvc oggetto di querela di falso, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, non risulta attestata la presenza di Parte_2
.
[...]
2.4.3. Non risulta nel pvc di cui viene predicata da parte attrice la falsità alcun segno grafico che per il suo posizionamento possa essere interpretato come sottoscrizione del verbale anche solo apparentemente riconducibile alla parte nella persona del suo rappresentante legale pro tempore (cfr. pag. 98 del verbale).
Né vi è attestazione che la parte, pur presente, si sia rifiutata di sottoscrivere.
2.4.4. Dal verbale redatto nei locali dell' il 27.09.2016, Controparte_1
successivamente e non contestualmente all'accesso effettuato in data
21.11.2014 e al relativo verbale datato 26.11.2014 di cui i verbalizzanti danno atto, non risulta, infatti, attestata la presenza di , tanto che Parte_2
si dà al contrario atto che un esemplare del verbale viene notificato tramite messo speciale alla parte, circostanza incompatibile con la presenza di quest'ultima alla redazione del verbale.
2.4.5. Solo incidentalmente va, inoltre, rilevato che, la parte dopo il rilascio di
Pag. 5 di 7 un esemplare del processo verbale di costatazione, come da espresso avviso, poteva fruire del termine di 60 giorni per osservazioni e richieste affinché venissero valutate dagli Uffici Impositorie e che, quindi, non sussisteva un onere di contestazione immediata.
2.5.Ciò posto, è evidente come ogni questione sull'eventuale perfezionamento della successiva consegna del processo verbale alla parte esuli evidentemente dal thema decidendum del presente giudizio, limitato al giudizio di falsità del documento.
2.6. Ancora sul punto va rilevato che, l'art. 52, comma 6 del D.P.R. 633/72 prescrive effettivamente come riportato da parte attrice che “Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia”. Tuttavia, il verbale oggetto della querela di falso proposta non è quello di accesso del 26.11.2014, estraneo al presente giudizio.
3.Per tutte le ragioni su esposte, non risultando attestata la contestata presenza del rappresentante legale alla redazione del verbale di costatazione redatto in data 27.09.2016, difetta un concreto interesse del querelante che assume la falsità ideologica di una affermazione che in effetti non si riscontra nel documento impugnato per falso con conseguente inammissibilità della querela anche in parte qua.
4.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande di parte attrice;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di
Pag. 6 di 7 lite che liquida in € 4.711 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Anna Multari
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
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