Art. 8-ter. 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato,di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero.Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione e' a carico delle singole ditte.
2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantita', il tipo di pelle-intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, e' tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.
(( 5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila ))
2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantita', il tipo di pelle-intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, e' tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.
(( 5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila ))