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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 731/2025 R.G., avente ad oggetto: “prestazione d'opera intellettuale”;
TRA
, NATO A SIRACUSA IL 17.6.1972 ), Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. NUNZIATA MACCARRONE, IN ATTI;
Parte_2
- Attore - CONTRO
, NATO A SIRACUSA IL 16.12.1958 ) E CP_1 C.F._2 [...]
, NATO A SIRACUSA IL 28.09.1965 ( ), CONTUMACI CP_2 C.F._3
- Convenuti -
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 12.5.2025, ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 Parte_1
D.L. 150/2011 e art. 281 decies c.p.c., di condannare e a CP_1 CP_2
corrispondergli la somma di euro 12.995,00 ciascuno, a titolo di onorari e compensi per l'attività professionale svolta nei loro confronti o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, i convenuti non si sono costituiti.;
Quindi, dopo un rinvio su richiesta delle parti per tentativo di bonario componimento, alla udienza del 25.11.2025, la causa veniva posta in decisione.
****
Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza del
16.09.2025, né alla successiva udienza del 25.11.2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) l'art. 181, comma primo, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008.
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 731/2025 R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2 dispone che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Catania il 2 dicembre 2025, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
Il superiore provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Maria Stella Arena.
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