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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 09/02/2026, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1924/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
LE NC BE, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16445/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Terracina - Piazza Municipio 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259046893120000 VARIE
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1196/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: previa sospensiva, accoglimento, con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Resistenti: rigetto, con vittoria di spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione, AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale di Latina, AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale 3 di
Roma e del Comune di TERRACINA ricorso n. 16445/2025 RG avverso una Intimazione di pagamento e sottostanti n. 8 Cartelle di pagamento, e n. 3 Avvisi di accertamento (diritto annuale CCIA, Tassa auto, TARI, registro per locazione fabbricati, Canone RAI e IRPEF) per complessivi € 71.801,00.
2. Ricorrente lamenta:
1° - Difetto di notifica degli atti prodromici;
2° - Prescrizione, perché Intimazione notificata oltre il termine decennale (per n. 2 Cartelle e n. 2 Avvisi di accertamento) ovvero quello quinquennale per l'Intimazione di pagamento, per i tributi locali e per sanzioni ed interessi;
3° - mancanza del funzionario responsabile del procedimento (Intimazione di pagamento);
4° - difetto di motivazione, per mancata indicazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni, mancata allegazione degli atti prodromici (Cartelle e Avvisi di accertamento).
3. ADER, DP-3 e DP-Latina si costituivano e
contro
-deducevano.
4. Preliminarmente, la Corte ritiene che non sussistano entrambi i presupposti per la misura cautelare richiesta considerata, come segue, l'infondatezza dei motivi proposti e la mancata dimostrazione di qualsivoglia periculum in mora.
5. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato. 1° motivo (notifica degli atti prodromici)
ADER ha fornito prova della notifica di tutte le Cartelle di pagamento prodromiche. Dalla mancata rituale impugnazione delle stesse consegue la cristallizzazione della pretesa tributaria in esse contenuta e, in questa sede, l'improponibilità di qualsiasi doglianza relativa alle stesse.
2° motivo (Prescrizione)
Nessuna prescrizione si è verificata, attese le n. 2 Intimazione di pagamento notificate successivamente alle Cartelle impugnate.
3° motivo (funzionario responsabile del procedimento)
La doglianza è all'evidenza infondata, attesa l'indicazione del funzionario responsabile in fine a pag. 2 dell'atto impugnato.
4° motivo (motivazione)
Preliminarmente, nessuna motivazione autonoma rispetto al modello ministeriale vincolato è necessaria per l'Intimazione di pagamento (Cass., Ord. n. 3234/2025).
Quanto alla dedotta omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi, è sufficiente rilevare che il meccanismo di determinazione di tali oneri è predeterminato per legge, che ne individua sia il momento di decorrenza, sia la base di calcolo, sia il tasso.
Ne consegue che il contribuente - potendo agevolmente verificare la correttezza della determinazione degli oneri ulteriori richiesti - non patisce alcuna lesione del proprio diritto di difesa se nell'atto impugnato non vengono riportati per esteso i calcoli operati per determinare gli oneri accessori richiesti in pagamento. Infine, nessuna disposizione normativa esige che nella Cartella e nell'Intimazione di pagamento siano anche indicate le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Ricorrente, infine, si duole che la notifica ricevuta dell'atto impugnato non abbia compreso anche gli atti prodromici allo stesso.
Tuttavia, gli atti prodromici sono stati notificati e richiamati per relationem nell'Intimazione impugnata. Ne consegue che nessuna allegazione all'atto impugnato era successivamente necessaria, in quanto gli atti prodromici erano già conosciuti dal contribuente.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa delle parti resistenti con risorse proprie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma così decide: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di complessive € 4.500,00, ponendo € 1.500,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti (Ader, DP 3, DP Latina).
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
LE NC BE, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16445/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Terracina - Piazza Municipio 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259046893120000 VARIE
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1196/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: previa sospensiva, accoglimento, con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Resistenti: rigetto, con vittoria di spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione, AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale di Latina, AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale 3 di
Roma e del Comune di TERRACINA ricorso n. 16445/2025 RG avverso una Intimazione di pagamento e sottostanti n. 8 Cartelle di pagamento, e n. 3 Avvisi di accertamento (diritto annuale CCIA, Tassa auto, TARI, registro per locazione fabbricati, Canone RAI e IRPEF) per complessivi € 71.801,00.
2. Ricorrente lamenta:
1° - Difetto di notifica degli atti prodromici;
2° - Prescrizione, perché Intimazione notificata oltre il termine decennale (per n. 2 Cartelle e n. 2 Avvisi di accertamento) ovvero quello quinquennale per l'Intimazione di pagamento, per i tributi locali e per sanzioni ed interessi;
3° - mancanza del funzionario responsabile del procedimento (Intimazione di pagamento);
4° - difetto di motivazione, per mancata indicazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni, mancata allegazione degli atti prodromici (Cartelle e Avvisi di accertamento).
3. ADER, DP-3 e DP-Latina si costituivano e
contro
-deducevano.
4. Preliminarmente, la Corte ritiene che non sussistano entrambi i presupposti per la misura cautelare richiesta considerata, come segue, l'infondatezza dei motivi proposti e la mancata dimostrazione di qualsivoglia periculum in mora.
5. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato. 1° motivo (notifica degli atti prodromici)
ADER ha fornito prova della notifica di tutte le Cartelle di pagamento prodromiche. Dalla mancata rituale impugnazione delle stesse consegue la cristallizzazione della pretesa tributaria in esse contenuta e, in questa sede, l'improponibilità di qualsiasi doglianza relativa alle stesse.
2° motivo (Prescrizione)
Nessuna prescrizione si è verificata, attese le n. 2 Intimazione di pagamento notificate successivamente alle Cartelle impugnate.
3° motivo (funzionario responsabile del procedimento)
La doglianza è all'evidenza infondata, attesa l'indicazione del funzionario responsabile in fine a pag. 2 dell'atto impugnato.
4° motivo (motivazione)
Preliminarmente, nessuna motivazione autonoma rispetto al modello ministeriale vincolato è necessaria per l'Intimazione di pagamento (Cass., Ord. n. 3234/2025).
Quanto alla dedotta omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi, è sufficiente rilevare che il meccanismo di determinazione di tali oneri è predeterminato per legge, che ne individua sia il momento di decorrenza, sia la base di calcolo, sia il tasso.
Ne consegue che il contribuente - potendo agevolmente verificare la correttezza della determinazione degli oneri ulteriori richiesti - non patisce alcuna lesione del proprio diritto di difesa se nell'atto impugnato non vengono riportati per esteso i calcoli operati per determinare gli oneri accessori richiesti in pagamento. Infine, nessuna disposizione normativa esige che nella Cartella e nell'Intimazione di pagamento siano anche indicate le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Ricorrente, infine, si duole che la notifica ricevuta dell'atto impugnato non abbia compreso anche gli atti prodromici allo stesso.
Tuttavia, gli atti prodromici sono stati notificati e richiamati per relationem nell'Intimazione impugnata. Ne consegue che nessuna allegazione all'atto impugnato era successivamente necessaria, in quanto gli atti prodromici erano già conosciuti dal contribuente.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa delle parti resistenti con risorse proprie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma così decide: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di complessive € 4.500,00, ponendo € 1.500,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti (Ader, DP 3, DP Latina).