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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 9-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore alla via Carditello 68, presso lo studio dell'avv. Sergio Agorini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Crispano al Vico Chiesa 14, presso lo studio dell'avv. Teresa D'Errico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 15-2-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in AR (NA) il 6-7-1985, dal quale sono nati , nato ad [...] il [...], CP_2 Persona_1 nata ad [...] il [...], nato ad [...] il Persona_2
31.12.1987 e deceduto in Napoli il 29.10.2020 e nata ad [...] Controparte_3
(NA) il 18.08.1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione e contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 9-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
I compensi spettanti al procuratore del ricorrente, ammesso in via provvisoria al
Patrocinio a Spese dello Stato, vengono liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
, e , c.f. ai C.F._1 CP_1 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARDITO (NA)
(atto n. 31, Parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1985) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 9-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore alla via Carditello 68, presso lo studio dell'avv. Sergio Agorini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Crispano al Vico Chiesa 14, presso lo studio dell'avv. Teresa D'Errico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 15-2-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in AR (NA) il 6-7-1985, dal quale sono nati , nato ad [...] il [...], CP_2 Persona_1 nata ad [...] il [...], nato ad [...] il Persona_2
31.12.1987 e deceduto in Napoli il 29.10.2020 e nata ad [...] Controparte_3
(NA) il 18.08.1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione e contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 9-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
I compensi spettanti al procuratore del ricorrente, ammesso in via provvisoria al
Patrocinio a Spese dello Stato, vengono liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
, e , c.f. ai C.F._1 CP_1 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARDITO (NA)
(atto n. 31, Parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1985) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro