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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1370/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2462/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000434984000 REC.CREDITO.IMP 2006 - sull'appello n. 1796/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Nominativo_1 - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Nominativo_2 CF_2 Avv. -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2462/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000434984000 REC.CREDITO.IMP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, con ricorso iscritto al n. 1370/2024 RGA, ha impugnato la sentenza n. 2462/2023 con la quale la CGT di I grado di Siracusa in parziale accoglimento del ricorso, proposto dal sig. Resistente_1 , aveva annullando l'avviso di intimazione n. 29820229000434984 limitatamente alle sanzioni IRPEF 2006 per intervenuta prescrizione quinquennale, insistendo per l'applicazione del termine di prescrizione decennale anche per le sanzioni.
Resistente_1Il sig. , a sua volta, ha presentato un ricorso in appello (RGA
1796/2024) chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, estendendo l'eccezione di prescrizione anche alle imposte e agli interessi e richiedendo la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2024, disposta la riunione dei ricorsi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato posto che il Giudice di primo grado correttamente ha applicato il termine prescrizionale quinquennale per le sanzioni tributarie. L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, infatti, stabilisce un termine di prescrizione specifico e autonomo di cinque anni per il diritto alla riscossione della sanzione irrogata. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente affermato che le sanzioni e gli interessi mantengono una natura accessoria ma autonoma rispetto al tributo principale (IRPEF, che ha prescrizione decennale) e soggiacciono al loro termine breve quinquennale. Il termine decennale ordinario (art. 2946 c.c.) si applica solo se sulla sanzione è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, la notifica della cartella risale al 5 novembre 2010 e l'intimazione di pagamento al 21 giugno 2022. Anche considerando le sospensioni dovute all'emergenza
Covid-19, il termine quinquennale per le sanzioni era già spirato prima di qualsiasi interruzione valida. Pertanto, la sentenza di primo grado che ha dichiarato prescritte le sanzioni va confermata.
L'appello del contribuente è parzialmente fondato. Per quanto riguarda l'IRPEF, il credito tributario erariale si prescrive nel termine decennale
(art. 2946 c.c.). La sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto non prescritta l'imposta, in quanto la notifica dell'intimazione (2022) è avvenuta entro il decennio dall'asserita notifica della cartella (2010), tenuto conto della sospensione Covid. L'appello del contribuente, che contesta la validità della notifica originaria della cartella, non trova supporto nei documenti in atti che confermano l'eccezione sollevata dall'Amministrazione in primo grado. Pertanto, su questo punto, la sentenza di primo grado è confermata.
Per gli interessi, invece, la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che si applica il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c., in quanto obbligazioni accessorie e periodiche. La sentenza di primo grado, pur riconoscendo la prescrizione delle sanzioni, ha omesso di statuire esplicitamente sugli interessi. In accoglimento del motivo di appello del contribuente, si dichiara l'intervenuta prescrizione anche per gli interessi richiesti con l'intimazione impugnata.
Quanto alle spese di lite, stante l'esito del giudizio, queste vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Siracusa. definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
Resistente_1 Resistente_12) ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2462/2023 della CGT I Grado di
Siracusa, DICHIARA l'intervenuta prescrizione anche degli interessi di mora richiesti con l'avviso di intimazione n. 29820229000434984; 3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 7 ottobre 2024
Presidente est.
IO CI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1370/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2462/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000434984000 REC.CREDITO.IMP 2006 - sull'appello n. 1796/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Nominativo_1 - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Nominativo_2 CF_2 Avv. -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2462/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229000434984000 REC.CREDITO.IMP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, con ricorso iscritto al n. 1370/2024 RGA, ha impugnato la sentenza n. 2462/2023 con la quale la CGT di I grado di Siracusa in parziale accoglimento del ricorso, proposto dal sig. Resistente_1 , aveva annullando l'avviso di intimazione n. 29820229000434984 limitatamente alle sanzioni IRPEF 2006 per intervenuta prescrizione quinquennale, insistendo per l'applicazione del termine di prescrizione decennale anche per le sanzioni.
Resistente_1Il sig. , a sua volta, ha presentato un ricorso in appello (RGA
1796/2024) chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, estendendo l'eccezione di prescrizione anche alle imposte e agli interessi e richiedendo la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2024, disposta la riunione dei ricorsi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato posto che il Giudice di primo grado correttamente ha applicato il termine prescrizionale quinquennale per le sanzioni tributarie. L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, infatti, stabilisce un termine di prescrizione specifico e autonomo di cinque anni per il diritto alla riscossione della sanzione irrogata. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente affermato che le sanzioni e gli interessi mantengono una natura accessoria ma autonoma rispetto al tributo principale (IRPEF, che ha prescrizione decennale) e soggiacciono al loro termine breve quinquennale. Il termine decennale ordinario (art. 2946 c.c.) si applica solo se sulla sanzione è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, la notifica della cartella risale al 5 novembre 2010 e l'intimazione di pagamento al 21 giugno 2022. Anche considerando le sospensioni dovute all'emergenza
Covid-19, il termine quinquennale per le sanzioni era già spirato prima di qualsiasi interruzione valida. Pertanto, la sentenza di primo grado che ha dichiarato prescritte le sanzioni va confermata.
L'appello del contribuente è parzialmente fondato. Per quanto riguarda l'IRPEF, il credito tributario erariale si prescrive nel termine decennale
(art. 2946 c.c.). La sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto non prescritta l'imposta, in quanto la notifica dell'intimazione (2022) è avvenuta entro il decennio dall'asserita notifica della cartella (2010), tenuto conto della sospensione Covid. L'appello del contribuente, che contesta la validità della notifica originaria della cartella, non trova supporto nei documenti in atti che confermano l'eccezione sollevata dall'Amministrazione in primo grado. Pertanto, su questo punto, la sentenza di primo grado è confermata.
Per gli interessi, invece, la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che si applica il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c., in quanto obbligazioni accessorie e periodiche. La sentenza di primo grado, pur riconoscendo la prescrizione delle sanzioni, ha omesso di statuire esplicitamente sugli interessi. In accoglimento del motivo di appello del contribuente, si dichiara l'intervenuta prescrizione anche per gli interessi richiesti con l'intimazione impugnata.
Quanto alle spese di lite, stante l'esito del giudizio, queste vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Siracusa. definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
Resistente_1 Resistente_12) ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2462/2023 della CGT I Grado di
Siracusa, DICHIARA l'intervenuta prescrizione anche degli interessi di mora richiesti con l'avviso di intimazione n. 29820229000434984; 3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 7 ottobre 2024
Presidente est.
IO CI