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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3252/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti Parte_1
dall'avv. Fiordelisa Leone
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandra Caprio.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta. Preliminarmente l ha dedotto ma non provato che il ricorrente sia CP_1
residente in [...]. Diversamente l'atto impugnato (intimazione di pagamento) risulta indirizzato al ricorrente in Castel San Giorgio.
L'eccezione di incompetenza territoriale non trova quindi riscontro e non può essere accolta.
Nel merito l'opposizione concerne l'intimazione di pagamento n. 100 2025
90044564 24/000 emessa dall' , notificata Controparte_3
in data 20.06.2025, riguardante l'avviso di addebito n.
40020180003972140000, notificato in data 3.08.2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS anno 2016 – 2017, nonché somme aggiuntive per omesso versamento , richiedente la somma di € 5.545,23.
Tra i due atti anzidetti è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995, e gli ulteriori 311 gg. di sospensione della prescrizione dettati dalla legislazione emergenziale da Covid in materia contributiva.
Ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve, difatti, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, che nella specie sono comunque decorsi.
L'opposizione deve essere dunque accolta.
Le spese sono compensate in considerazione della sola prescrizione del debito contributivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le sese.
Nocera Inferiore, 4.12.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti Parte_1
dall'avv. Fiordelisa Leone
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandra Caprio.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta. Preliminarmente l ha dedotto ma non provato che il ricorrente sia CP_1
residente in [...]. Diversamente l'atto impugnato (intimazione di pagamento) risulta indirizzato al ricorrente in Castel San Giorgio.
L'eccezione di incompetenza territoriale non trova quindi riscontro e non può essere accolta.
Nel merito l'opposizione concerne l'intimazione di pagamento n. 100 2025
90044564 24/000 emessa dall' , notificata Controparte_3
in data 20.06.2025, riguardante l'avviso di addebito n.
40020180003972140000, notificato in data 3.08.2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS anno 2016 – 2017, nonché somme aggiuntive per omesso versamento , richiedente la somma di € 5.545,23.
Tra i due atti anzidetti è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995, e gli ulteriori 311 gg. di sospensione della prescrizione dettati dalla legislazione emergenziale da Covid in materia contributiva.
Ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve, difatti, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, che nella specie sono comunque decorsi.
L'opposizione deve essere dunque accolta.
Le spese sono compensate in considerazione della sola prescrizione del debito contributivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le sese.
Nocera Inferiore, 4.12.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)