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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 15439/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dall'avv. Maggio Michele Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raho Marcello CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 17.12.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di assistenza di cui, rispettivamente agli artt.12 e 13 della legge n.118/71, quest'ultimo già riconosciuto nella precedente fase processuale con percentuale di invalidità del
75% ma solo con decorrenza da settembre 2023 (invece che dalla presentazione della domanda del
24.11.2022), e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., solo in ordine alla decorrenza dello stato invalidante riscontrato.
Chiedeva pertanto, la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa del 24.11.2022 o, in subordine, da diversa data precedente a giugno 2023 e quindi prima del compimento del 67° anno di età della ricorrente. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza. *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … CP_1 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12 …».
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre, invece, la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello
Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il CTU dott.ssa ha accertato che le patologie da cui è affetta parte Persona_1 istante (spondilodiscoartrosi con discopatie multiple rachide cervico1lombo-sacrale, coxartrosi e gonartrosi in obesa;
cardiopatia ipertensiva in buon compenso;
ateromasia carotidea;
ipotiroidismo in trattamento farmacologici;
diverticolosi del sigma) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 75%, tale da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 24.11.2022 ma da settembre 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare le conclusioni del CTU solo con riferimento alla decorrenza del beneficio richiesto evidenziando che “la diverticolosi del sigma... fu rilevata da esame strumentale solo nel giugno 2023
e, quindi, era certamente presente in tale data (e, con ogni probabilità, anche in epoca precedente), allorquando
l'istante (che è nata nel luglio del 1956), aveva 66 anni e 11 mesi;
la decorrenza dello stato invalidante del 75%, pertanto, sarebbe dovuta essere collocata non oltre il giugno del 2023, non ravvisandosi alcuna ragione perché la stessa dovesse essere spostata in avanti di tre mesi, così producendosi la perdita del diritto alla prestazione assistenziale da parte della ricorrente (nel frattempo divenuta ultrasessantasettenne).
Tali rilievi, precedentemente sottoposti all'attenzione del Consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni datate 17.10.2024, erano già stati debitamente valutati dalla dott.ssa in sede Per_1 di deposito della relazione definitiva con la seguente motivazione: “il giudizio negativo alla decorrenza
… si basa su ragionevoli presupposti riguardanti l'evolutività delle patologie a carattere cronico che sostengono sia i deficit di natura statico - dinamico che l'impegno cardiocircolatorio correlato allo stato ipertensivo. A parere della scrivente il lento e graduale aggravamento delle suddette infermità (Poliartrosi e cardiopatia ipertensiva) sono giunte
a piena stabilizzazione non prima del settembre 2023 e ciò a dispetto di documentazioni radiografiche precedenti le quali non hanno necessariamente un'automatica corrispondenza con i deficit funzionali. Per tutto quanto fin qui argomentato la scrivente non vede alcun concreto motivo per modificare la data di decorrenza indicata nella relazione preliminare che pertanto va confermata”.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica per il sol fatto che la ricorrente abbia già compiuto 67 anni.
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze l'opposizione deve essere rigettata, con accertamento del requisito sanitario del 75% con decorrenza dal 1.9.2023 non utile al riconoscimento della prestazione richiesta in relazione all'oggetto della proposta domanda giudiziale, atteso il perfezionamento dello stato di invalidità con decorrenza successiva al compimento dei sessantasettesimo anno di età.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili. Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
-Rigetta l' opposizione e per l' effetto dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 1.09.2023.
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 26.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 15439/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dall'avv. Maggio Michele Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raho Marcello CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 17.12.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di assistenza di cui, rispettivamente agli artt.12 e 13 della legge n.118/71, quest'ultimo già riconosciuto nella precedente fase processuale con percentuale di invalidità del
75% ma solo con decorrenza da settembre 2023 (invece che dalla presentazione della domanda del
24.11.2022), e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., solo in ordine alla decorrenza dello stato invalidante riscontrato.
Chiedeva pertanto, la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa del 24.11.2022 o, in subordine, da diversa data precedente a giugno 2023 e quindi prima del compimento del 67° anno di età della ricorrente. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza. *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … CP_1 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12 …».
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre, invece, la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello
Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il CTU dott.ssa ha accertato che le patologie da cui è affetta parte Persona_1 istante (spondilodiscoartrosi con discopatie multiple rachide cervico1lombo-sacrale, coxartrosi e gonartrosi in obesa;
cardiopatia ipertensiva in buon compenso;
ateromasia carotidea;
ipotiroidismo in trattamento farmacologici;
diverticolosi del sigma) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 75%, tale da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 24.11.2022 ma da settembre 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare le conclusioni del CTU solo con riferimento alla decorrenza del beneficio richiesto evidenziando che “la diverticolosi del sigma... fu rilevata da esame strumentale solo nel giugno 2023
e, quindi, era certamente presente in tale data (e, con ogni probabilità, anche in epoca precedente), allorquando
l'istante (che è nata nel luglio del 1956), aveva 66 anni e 11 mesi;
la decorrenza dello stato invalidante del 75%, pertanto, sarebbe dovuta essere collocata non oltre il giugno del 2023, non ravvisandosi alcuna ragione perché la stessa dovesse essere spostata in avanti di tre mesi, così producendosi la perdita del diritto alla prestazione assistenziale da parte della ricorrente (nel frattempo divenuta ultrasessantasettenne).
Tali rilievi, precedentemente sottoposti all'attenzione del Consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni datate 17.10.2024, erano già stati debitamente valutati dalla dott.ssa in sede Per_1 di deposito della relazione definitiva con la seguente motivazione: “il giudizio negativo alla decorrenza
… si basa su ragionevoli presupposti riguardanti l'evolutività delle patologie a carattere cronico che sostengono sia i deficit di natura statico - dinamico che l'impegno cardiocircolatorio correlato allo stato ipertensivo. A parere della scrivente il lento e graduale aggravamento delle suddette infermità (Poliartrosi e cardiopatia ipertensiva) sono giunte
a piena stabilizzazione non prima del settembre 2023 e ciò a dispetto di documentazioni radiografiche precedenti le quali non hanno necessariamente un'automatica corrispondenza con i deficit funzionali. Per tutto quanto fin qui argomentato la scrivente non vede alcun concreto motivo per modificare la data di decorrenza indicata nella relazione preliminare che pertanto va confermata”.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica per il sol fatto che la ricorrente abbia già compiuto 67 anni.
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze l'opposizione deve essere rigettata, con accertamento del requisito sanitario del 75% con decorrenza dal 1.9.2023 non utile al riconoscimento della prestazione richiesta in relazione all'oggetto della proposta domanda giudiziale, atteso il perfezionamento dello stato di invalidità con decorrenza successiva al compimento dei sessantasettesimo anno di età.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili. Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
-Rigetta l' opposizione e per l' effetto dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 1.09.2023.
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 26.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa