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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1098/2019
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. LB LO Consigliere Relatore Dott. GI PA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
COroparte_1
Avv. RESTIGNOLI ARMANDO Presente
Avv. CESCHINI ROBERTA
DI BI GI
Avv. RESTIGNOLI ARMANDO
Avv. CESCHINI ROBERTA
COroparte_2
Avv. RESTIGNOLI ARMANDO
Avv. CESCHINI ROBERTA
Appellato/i
CP_3
Avv. MARMORATO GIANLUCA Avv. De Nicola presente in sostituzione
Avv. BOGLIONE GIANDOMENICO
COroparte_4
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
1 Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
LB LO
DE d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB LO Presidente dott.ssa GI PA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1098 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. COroparte_1 C.F._1 COroparte_2
), e GI DI BI (C.F. ) elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliati in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 4, presso lo studio legale degli Avv.ti Roberta Ceschini
2 (C.F. e AN Restignoli (C.F. ) che li C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
L' (P.IVA , elettivamente domiciliata in Roma, Via COroparte_5 P.IVA_1
Cassiodoro 1A/12, presso lo studio legale degli Avv.ti Giandomenico Boglione (C.F.
) e AN RM (C.F. ) che la C.F._6 C.F._7 rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti come indicati in epigrafe in qualità di eredi di -marito superstite e figli- evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Persona_1
l , l' e la al fine di COroparte_6 COroparte_7 COroparte_8 ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non quantificati in €1.666.092,00 derivati dal decesso della loro congiunta la quale in stato di anoressia acuta pur ricoverata per un tentativo di suicidio era stata tenuta in reparto di medicina generale anziché psichiatria con libertà di circolazione e senza somministrazione del farmaco prescritto e per tale imprudenza era riuscita a Per_2 suicidarsi buttandosi dal 4 piano in data 20.08.10.
Si costituiva la deducendo COroparte_9 la carenza di prova della allegata responsabilità del nosocomio e contestando nel merito ogni addebito come accertato in sede penale con archiviazione del procedimento a carico dei sanitari. Essi infatti avevano correttamente mantenuto nel reparto di medicina interna la paziente al fine di monitorarne le gravi condizioni fisiche pur con il supporto di specialista psichiatra con somministrazione graduale di farmaci in assenza delle condizioni per un trattamento sanitario obbligatorio. Chiedeva dunque respingersi la domanda ovvero limitare la condanna ai danni provati.
Si costituiva la eccependo il difetto di legittimazione attiva, in subordine COroparte_10 richiamando il massimale aggregato di €2.300.000,00 e nel merito riportandosi alle difese della propria assicurata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24815/2018, pubblicata il 27.12.2018 così statuiva: “Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede: -rigetta la domanda proposta da
[...]
, e Di BI IA;
-compensa integralmente le spese di lite tra CP_1 COroparte_2 le parti;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico , e Di COroparte_1 COroparte_2
BI IA.”
3 Avverso tale sentenza proponevano appello , e IA di BI formulando le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza n. 24815/2018 emessa dal Tribunale di Roma il
27.12.2018 e depositata il 31.12.2018 all'esito del giudizio civile n. RG. 3338/13, per tutte le ragioni ed i motivi descritti nel presente atto di appello e quivi da intendersi per integralmente riportati e trascritti, e per l'effetto voglia riconoscere e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per il decesso della sig.ra avvenuto in data 20.08.2010 presso l' Persona_3 [...]
di Roma durante il ricovero della medesima presso il nosocomio, e per l'effetto CP_4 condannarli in solido al pagamento in favore degli odierni attori sigg.ri del risarcimento CP_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, de iure proprio e de iure hereditatis, come individuati negli atti di parte e nella narrativa che precede, ed in misura non inferiore a Euro
1.666.092,00 oltre a rivalutazione ISTAT ed interessi legali dalla data del fatto alla data del reale soddisfo, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, e refusione delle spese di CT interamente anticipate dagli odierni appellanti in primo grado.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, CP_5 contrariis rejectis, nel merito, in via principale, dichiarare infondato e per l'effetto rigettare, per le ragioni ampiamente espresse in narrativa, l'appello proposto dai Sigg. , con piena ed CP_1 integrale conferma di quanto statuito dalla pronuncia n. 24815/2018 emessa dal Tribunale di Roma ed oggetto del presente gravame;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame ex adverso promosso, limitare in ogni caso la condanna della al risarcimento dei soli danni dimostrati nella loro entità da parte appellante, tenuto CP_5 conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali formatisi in punto danno non patrimoniale e patrimoniale. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
Salvis iuribus.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va dato conto di come non è stata convenuta in appello la parte COroparte_8 in primo grado. Non trattandosi di litisconsorte necessario ed essendo scaduti i termini per la proposizione dell'appello ex art. 332 c.p.c. non è necessario disporre la notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
L'appello è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Nel merito la domanda attorea è infondata e pertanto deve essere respinta nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre dichiarare il difetto di legittimazione attiva per carenza di potere alla
4 citazione diretta della Compagnia assicurativa, legata contrattualmente all'ospedale CP_4 unico soggetto titolato eventualmente alla richiesta di manleva. Ancora occorre evidenziare come il petitum sia specifico nell'allegazione della condotta asseritamente inadempiente della struttura sanitaria, dolendosi gli istanti dell'assenza di controllo/protezione da parte del personale sulla propria congiunta ovvero del mancato trasferimento dal reparto di medicina interna a quello di psichiatria, nonché della mancanza di somministrazione del farmaco seppure prescritto. Per_2
Ebbene ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria invocata a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria è necessario dimostrare che il personale medico e paramedico non abbia rispettato il dovere di diligenza su di esso incombente in relazione alla specifica attività esercitata ex art 1176 comma 2 c.c. e che da ciò sia derivato un danno altrimenti evitabile. E' indubbio come nel caso di specie intanto possa configurarsi una colpa omissiva della struttura sanitaria in quanto sia dimostrata la mancata o insufficiente sorveglianza nei confronti della paziente
-sicuramente in condizioni di incapacità fisica e minorata capacità psicologica giacchè ricoverata in grave stato di deperimento organico per anoressia - ed emerga il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento morte ovvero sia provato che laddove tenuta la condotta omessa avrebbe evitato l'accadimento. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito -con orientamento oramai consolidato- come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: incombe infatti, in ossequio al principio di vicinanza della prova, sul danneggiato l'onere di allegazione dell'inadempimento del medico, ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia, mentre grava sul sanitario provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. (ex pluribus Cass. 11488/04). Trattandosi di causalità omissiva, spetta pertanto agli attori provare l'esistenza del contatto e gli elementi costitutivi del fatto, allegando l'inadempimento consistente nella mancata vigilanza sul congiunto, nonché il danno conseguenza che ne è derivato ovvero il decesso. Tuttavia il tribunale deve -sulle base degli elementi forniti dai sanitari a sostegno della correttezza del proprio operato- “verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato” (Cass. n. 2085/12).
Ciò premesso nel caso in esame gli attori hanno dimostrato per tabulas il contatto-peraltro non contestato- da cui emerge l'obbligazione del nosocomio, ovvero la circostanza della degenza presso l'ospedale dall'11.07.10 al 20.08.10, data della realizzazione del suicidio con auto CP_4 defenestrazione (all. 4 cit. cartella clinica).
In particolare gli attori hanno allegato la notorietà degli intenti suicidari -ragione del suo ricovero
5 al Ps- e l'errore dei medici di non avere trasferito la paziente in Psichiatria ove monitorata e sorvegliata al fine di proteggerla dagli episodi autolesivi manifestati e tipici della malattia nervosa da cui affetta. D'altra parte l'ospedale si è difeso adducendo di avere adottato tutte le cautele necessarie per la cura della paziente in considerazione delle gravi condizioni cliniche in cui versava, in assenza di requisiti per un Tso.
Orbene osserva il Tribunale come allo stato non sia provato che la sig. sia stata ricoverata Per_3 in ospedale in data 11.07 dopo avere tentato un suicidio ovvero con la consapevolezza di suicidarsi, come allegato in citazione. Al contrario è vero che la stessa già in stato di deperimento organico per anoressia in virtù di assunzione di eccessiva dose di diuretici abbia corso un serio pericolo di vita giungendo presso il nosocomio in condizioni scadutissime di cachessia ed ipo potassiemia. Nel caso di specie dunque -attesa la mancata percezione della gravità del proprio stato di salute e dell'alterazione dello schema corporeo già riscontrata nel colloquio psicologico del 14.07.10- deve ritenersi come la paziente lungi dal volersi consapevolmente togliere la vita abbia piuttosto perseguito nel proprio controllo del peso corporeo con assunzione massiccia di farmaci conseguenza del pericolo in cui incorsa.
D'altra parte sebbene il marito odierno attore abbia denunciato a seguito del decesso pregressi propositi suicidari con lettere scritte dalla stessa deceduta, di esse non vi è alcun riscontro in atti.
Né vi è la prova che di tali asseriti e reiterati propositi il sig abbia avvisato i COroparte_1 sanitari al momento del ricovero ovvero durante la degenza, circostanza anzi al contrario da escludersi considerato che lo stesso ha riferito al Pubblico Ministero in data 20.12.10 “io personalmente non ho mai parlato direttamente con i sanitari degli intenti suicidari di mia moglie..” mentre lo avrebbe fatto direttamente la moglie secondo quanto da lui riferito ma non dimostrato (pag
31 ctu dott. ). Ed ancora la compagna di stanza - sentita dalla Polizia ha Per_4 Parte_1 confermato che la sig. le aveva parlato di intenti suicidari, ma non ha rappresentato di avere Per_3 essa stessa riferito al proposito alcunché ai sanitari delle conversazioni avute con la compagna di stanza su tali intenti (all. 5 verbale sommarie informazioni . Infine anche nella richiesta del Pt_1 marito di nomina di amministrazione di sostegno per la moglie (all- 3 istanza per la nomina urgente di Ads) non sono in alcun modo citati pregressi tentativi di suicidio, circostanza questa inverosimile laddove concretamente avvenuti giacché avrebbero certamente orientato il giudice tutelare per un'autorizzazione all'amministrazione più stringente e protettiva di quella invece in concreto concessa (poteri del Ads di ricovero dell'amministrata solo ove raggiunga peso corporeo sotto i 35
Kg ed interdizione dall'acquisto di farmaci). Questa ricostruzione dei fatti è molto significativa perché consente di accertare come al momento del ricovero in data 11.07.10 non vi erano elementi per i sanitari di sospetto circa consapevoli ed intenzionali propositi suicidari, quanto piuttosto ci si
6 trovava dinnanzi una paziente con grave patologia anoressica complicata dall'uso di farmaci diuretici, in stato grave di cachessia e ipo potassemia nonché molto disidratata e seppure lucida ed orientata non collaborativa. Ne deriva come correttamente i sanitari hanno proceduto alle cure necessarie per riequilibrare l'equilibrio organico della paziente, agendo in via multidisciplinare con il medico internista, il nutrizionista, lo psicologo e psichiatra i quali si sono avvicendati pressoché costantemente lungo il periodo di degenza della paziente. Sul punto a fronte di una iniziale reticenza a fronte della quale la paziente non tollerava la nutrizione parenterale e pareva del tutto inconsapevole della gravità delle sue condizioni, a seguito di primi colloqui psicologici -14.07.10- raggiungeva un accordo per il raggiungimento di 35 Kg e si somministravano antidepressivi quali
PR ed PR. In data 26.07 la consulenza psicologica rilevava una notevole chiusura della paziente, ma in data 27.07 la consulenza psichiatrica annotava un lieve miglioramento con maggiore lucidità e criticità “sto capendo in queste settimane come sia importante rimpossessarsi della vita”.
Queste dichiarazioni mostravano un desiderio di guarigione piuttosto che di autolesione suicidaria.
A questo punto solo in data 6.08. veniva annotato in cartella che la paziente “ha chiesto notizie sull'altezza maggiore dell'ospedale” e si riscontravano piccole lesioni come da graffiamento sull'avambraccio. È a questa data dunque che può collocarsi il primo momento in cui la sig. Per_3 manifestava all'esterno indiretti intenti suicidari. Segni peraltro immediatamente colti ed annotati dal personale con richiesta di visita psichiatrica urgente. Tale visita psichiatrica prontamente effettuata evidenziava una paziente lucida e vigile, con ideazione corretta nelle forme pur con contenuti di polarizzazione sul peso ancora intensi, ragione per cui si aumentava la dose di PR ma non si riteneva necessario ricovero in Psichiatria. Sul punto la decisione non può ritenersi allo stato censurabile. Invero come anche evidenziato dal ctu dott -con perizia analitica ed Per_5 approfondita nella valutazione dei documenti clinici e nella ricostruzione della vicenda medica- la paziente in data 9.08 veniva ancora visitata dal consulente psichiatra che annotava un miglioramento netto dell'umore nonché della critica coscienziosa del suo stato di malattia, di guisa da confermarsi perciò la non necessità di trasferimento in Psichiatria. Ebbene tale miglioramento deponeva per un progresso positivo a livello di tono umorale e di depressione, in assenza di ulteriori evidenze di propositi lesionistici (manifestatisi appunto unicamente in data 06.07) perciò da ritenersi in tale fase rientrati. D'altra parte tale miglioramento- unitamente alla circostanza emersa in sede peritale della necessità di tenere la sig.ra in medicina interna in virtù del approntamento unicamente in tale reparto di tutte le cure necessarie per mantenere in equilibrio organico la paziente fortemente debilitata e precaria (edema caviglie, ultimi gg broncopolmonite etc)- non poteva essere compromesso spostando la paziente in Psichiatria dove la vicinanza di altri pazienti con problematiche psichiatriche gravi e pulsioni negative avrebbero queste si certamente potuto influire in senso peggiorativo sull'equilibrio
7 precario raggiunto.
Passando alla seconda censura gli attori hanno contestato la mancata somministrazione del farmaco antidepressivo Risperdal, prescritto in data 27.07. Ebbene in effetti in cartella clinica la annotazione di tale somministrazione è assente. Occorre dunque verificare trattandosi di causalità omissiva se- con giudizio controfattuale -laddove tale farmaco fosse stato effettivamente iniettato la sig. Per_3 avrebbe desistito dal proposito suicidario poi compiuto. La risposta è negativa. Invero la sig.ra era coperta da altro farmaco antidepressivo PR, regolarmente assunto dal 16.07, ed in data 6.08 ne era stata aumentata la dose. Da quel momento si assisteva ad un miglioramento dell'umore (vd supra). Non vi erano dunque ulteriori deflessioni del tono tale da richiedere un'aggiunta farmacologica, poiché le dosi attuate avevano avuto esito positivo. Non può dunque ritenersi secondo il principio “del più probabile che non” che la paziente non avrebbe maturato il proprio proposito se avesse assunto anche il Per_2
Infine il ctu si è autonomamente interrogato -non essendovi state allegazioni puntuali attoree sul punto- se il reparto di medicina interna al momento dei fatti era debitamente organizzato ovvero vi fossero deficienze organiche/strutturali tali da far ritenere non adeguatamente curata/sorvegliata la paziente nel reparto di Medicina Interna. Tuttavia a tale dubbio occorre dare risposta negativa.
Invero non è risultato allo stato né che i pazienti in reparto fossero in sovrannumero né che il personale infermieristico e sanitario fosse insufficiente ed abbia trascurato il caso. Al contrario - come emerge chiaramente nel diario clinico in cartella- la paziente è stata ininterrottamente monitorata, ovvero è stata sottoposta a consulenze e visite multidisciplinari pressoché giornaliere nonché le è stata somministrata nutrizione parenterale e verificata giornalmente l'assunzione di nutrizione per os, segno evidente come da annotazioni che si seguiva puntualmente l'attuazione del programma di recupero. Lo stesso dott. del Sant'Eugenio- ha confermato in sede Persona_6 testimoniale di avere visitato il giorno stesso o quello precedente la paziente e di non ricordare di propositi suicidari che altrimenti sarebbe stato vicino alla paziente fino a che non fossero stati presi provvedimenti (cfr verbale del 14.06.16). A tal proposito è escluso che la paziente -comunque capace di intendere e di volere come accertato dal p.m con colloquio personale e verificato anche dal g.tutelare- fosse sottoponibile a Trattamento Sanitario Obbligatorio. Tale circostanza dunque esclude che la sig. dovesse essere sottoposta ad un regime di sorveglianza più intenso di Per_3 quello concretamente ricevuto. In particolare non era previsto un presidio continuativo al capezzale della degente, né un divieto di movimentazione all'interno dell'ospedale ovvero un accompagnamento negli spostamenti, tutte limitazioni queste imponibili in effetti a soggetti con minorata lucidità mentale ovvero con comportamenti fortemente indicativi di pericolo per sé stessi ed altri (Cass. n. 22331/14). Nel caso di specie invece la paziente -pur con iniziale tono deflesso
8 tipico della patologia anoressica- aveva cominciato conservando sempre integre le sue capacità di comprensione a dare segni di miglioramento a seguito di quell'unica manifestazione del 6.08 poi rientrata. A fronte di ciò le era stata correttamente lasciata integra la possibilità di movimento senza particolari restrizioni.
È dunque chiaro che in tale frangente -laddove insorto ovvero riacutizzatosi improvvisamente un proposito celato ma latente di autolesione- la sig. ha potuto attuarlo senza che vi potessero Per_3 essere modalità idonee di contenimento, se non appunto seguirla 24 h su 24 con un Tso tuttavia non attuabile. Ne deriva che laddove ella abbia deciso di recarsi autonomamente in bagno anche ad un piano superiore in assenza di sospetti ovvero di manifestazioni inusuali il personale nulla avrebbe potuto fare. La sig. dunque ha ben ha potuto salire al 4° piano, chiudersi in bagno, salire sul Per_3 davanzale senza che alcuno si accorgesse dell'anormalità del comportamento. Né d'altra parte è previsto che nei locali bagno dei reparti ospedalieri vi siano grate/barriere ovvero protezioni alle finestre, non sussistendo ragioni di siffatte restrizioni. La circostanza in ultimo poi che siano passati dei momenti tra il posizionamento sul davanzale ed il lancio nel vuoto non sposta nel caso di specie gli addebiti, giacché in mancanza appunto di sospetti sul gesto è ben possibile che la paziente si sia recata in bagno e senza anomalie di comportamento si sia li chiusa per alcuni istanti per poi salire sul balcone attendere e gettarsi senza che alcuno se non un terzo sottostante se ne avvedesse.
In conclusione non era richiedibile un Tso ovvero un regime di particolari restrizioni per la sig. la quale -libera nei movimenti e senza che da ultimo avesse manifestato intenti autolesionistici Per_3 sì da dovere suscitare sospetti e particolari attenzioni dal personale- si è potuta autonomamente spostare e auto defenestrare senza che alcuno se ne dovesse/potesse avvedere e dunque fosse in grado di impedire il fatto. Peraltro laddove il personale si fosse accorto che la sig. si era chiusa in bagno e fossero intervenuti per forzare la porta essa avrebbe avuto tutto il tempo di lanciarsi nel vuoto, come ha fatto quando accorsa la Polizia (cfr all. 5 cit. doc 8). Per quanto sopra la domanda degli attori non può trovare accoglimento. Attesa la peculiarità della vicenda ed in ogni caso la riscontra omissione nella somministrazione del farmaco seppure allo stato non causativa del Per_2
Con proposito suicidario- appare equo compensare le spese di giudizio con la Parimenti -atteso il tenore delle difese della volta a far valere il massimale aggregato e associatasi COroparte_10 sostanzialmente nel merito alle difese dell'assicurato- appare altresì equo compensare le spese di lite con la Compagnia. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico degli attori in virtù della soccombenza.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “erronea valutazione delle circostanze e risultanze del giudizio – sulla sussistenza degli intenti suicidari noti ai medici della struttura ospedaliera – erroneità e contraddittorietà della sentenza – esistenza di intenti suicidari anche alla
9 data del suicidio, e mancata vigilanza e protezione della paziente.”
Gli appellanti censurano l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui ha ritenuto di non poter pretendere da parte dell' un maggiore obbligo di vigilanza e protezione nei COroparte_4 confronti della Già dal certificato di accesso al PS, che dà conto dello stato di cachessia, Per_3 risulta il chiaro intento autolesionistico. Inoltre pacificamente il personale medico evidenziava la necessità di un esame psichiatrico. La sentenza è del tutto contraddittoria nella parte in cui vengono riconosciuti la gravità della patologia psichiatrica ed il grave stato di cachessia in cui versava la
(“anoressia nervosa psicogena in fase di cronicizzazione”) per poi non riconoscere che la Per_3 volontà di autoannullarsi fisicamente fosse già un gesto di autolesione. Tali elementi, unitamente ai certificati di accesso al pronto soccorso (11.7.10) e alla successiva documentazione medica, comprovavano pacificamente gli intenti suicidiari della vittima, non riconducibili ad un mero “errore di dosaggio” come intrepretato dal giudice di prime cure. Il rischio suicidiario della sussisteva Per_3 per tutto il periodo del ricovero sia in base alla cartella clinica versata in atti sia in base alle dichiarazioni dei testi. In data 6.8.10, infatti, lo psichiatra Dott. era stato convocato d'urgenza Per_7 poiché la vittima aveva ripetutamente chiesto quale fosse il punto più alto dell'ospedale. In data
20.8.10, la stessa veniva nuovamente visitata d'urgenza poiché il personale sanitario aveva notato ulteriori intenti suicidari. Il teste e il teste rispettivamente nel verbale Testimone_1 Testimone_2 di udienza del 14.6.16 e nell'annotazione datata 20.8.10, affermavano che “ (…) la paziente era stata visitata d'urgenza da un medico psichiatra dell'ospedale quella stessa mattina del 20.08.2010 in quanto la stessa sig.ra aveva mostrato altri intenti suicidi”. In definitiva, secondo Per_3
l'appellante, la tesi della mancata conoscenza degli intenti autolesionistici e suicidiari della paziente
è insostenibile. Pacificamente la era un paziente psichiatrico affetto da grave anoressia Per_3 depressiva, che non è stata ricoverata solo per problemi di peso ma per problemi psichiatrici. Il personale della struttura sanitaria doveva senza dubbio attuare una più idonea ed intensa sorveglianza avuto riguardo alla condizione della e alla riduzione della terapia farmacologica in atto. Nello Per_3 specifico, l' non ha addotto alcun elemento probatorio volto a evidenziare il COroparte_4 corretto svolgimento del c.d. rapporto di cura, integrante un'obbligazione ex art. 1218 c.c.. In relazione ai suddetti obblighi contrattuali, sull'attore incombe solo l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura ed il nesso causale;
su chi ha in cura il paziente, invece, incombe l'onere di provare che l'evento dannoso sia dipeso da una causa non imputabile, dimostrando l'adozione di tutte le cautele richieste.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “errata motivazione con riferimento alla somministrazione/assunzione dei medicinali psichiatrici-antipsicotici risperdal, elopram, zyprexa.”. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui non viene riconosciuta
10 la responsabilità omissiva dell'ospedale ed il nesso causalità con l'evento lesivo. COrariamente a quanto ritenuto in primo grado, la responsabilità per inadempimento dei medici e della struttura ospedaliera appare evidente anche considerando che non vi è prova della effettiva somministrazione della cura farmacologica prescritta (PR, Risperdal, PR). Il primo risulta solamente prescritto, il secondo risulta non somministrato ed il terzo reiteratamente rifiutato dalla paziente.
Inoltre risulta dalla cartella clinica che la paziente non ha assunto la terapia psichiatrica farmacologica prescritta.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Le errate conclusioni della ctu sia in punto di sussistenza di attuale rischio suicidario alla data del fatto, sia in punto di effettiva somministrazione/assunzione dei medicinali psichiatrici-antipsicotici risperdal, elopram, zyprexa.”
Gli appellanti censurano l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui ritiene fondate le conclusioni della CT del Dott. Quest'ultimo, infatti, ha reiterato solamente le indagini già Per_4 svolte in ambito penale omettendo di considerare l'integralità dei documenti a disposizione. Nello specifico, il CT avrebbe errato nel ritenere che le condizioni fisiche della non permettessero Per_3 il trasferimento nel reparto psichiatrico: quest'ultima era ormai fuori pericolo di vita e stava riprendendo peso. Appaiono erronee altresì le considerazioni relative alla effettiva assunzione dei CO medicinali prescritti, circostanza non attestata nella cartella clinica. Da ultimo la non avrebbe assolto la prova relativamente a: “(a) indicazioni sull'organizzazione interna dell' o CP_4 sull'organico effettivo alla data del 20 agosto 2010, quando sono avvenuti i fatti;
(b) quale fosse lo stato delle strutture della Divisione Prima Medicina, e se vi fossero locali di degenza diversi ed i dispositivi previsti dalle norme sulla sicurezza;
non è stato nemmeno prodotto il “Documento di valutazione dei rischi” dell' (ai sensi del D.L. 81 del 9 aprile 2008); (c) la COroparte_6 predisposizione e quindi l'attuazione di specifiche procedure per i casi di emergenza che possono verificarsi nei reparti di degenza (…); (d) l'esistenza di disposizioni in materia di presenza e vigilanza del personale dipendente nel reparto, atteso che un tempestivo intervento del personale sanitario atto ad interrompere le fasi iniziali della condotta autosoppressiva.”
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “sulla responsabilità civile della struttura ospedaliera , ex art. 1218 c.c., ex art. 1228 c.c. ed ex art. 1176 comma Parte_2
ii c.c.”. Gli appellanti rilevano l'omessa adozione da parte della struttura ospedaliera delle misure di protezione previste dal contratto di spedalità, integranti una ipotesi di responsabilità ai sensi del 1218
c.c. e del 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari). La CT del Dott. pur ritenendo i Per_4 medici non responsabili evidenziava l'assenza di: adeguata vigilanza da parte del personale;
locali di degenza;
predisposizione e attuazione di procedure per casi di emergenza. La presenza di tali elementi, unitamente all'ascolto dei c.d. campanelli d'allarme (il ricovero come fattore di
11 innalzamento del rischio suicidiario e il mancato controllo sulla somministrazione della terapia) avrebbe senza dubbio permesso di evitare l'evento. Di nessun pregio, poi, appare il DM 8/2011 poiché non dotato di efficacia retroattiva.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Gli appellanti hanno agito iure proprio e iure hereditatis per il risarcimento del danno al proprio congiunto.
Innanzitutto in diritto, va osservato come diversa è la qualificazione della domanda a seconda che venga fatto valere un danno iure proprio da perdita del rapporto parentale ovvero un danno iure hereditatis. Infatti, come è stato recentemente osservato dalla S.C. è necessario distinguere la responsabilità della struttura nei confronti del paziente psichiatrico dalla responsabilità della struttura nei confronti dei terzi (Cass. n. 14258/2020). In particolare, secondo tale sentenza “quanto alla
"responsabilità per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico non interdetta né sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio, questa Corte ha in più di una occasione ricondotto il rapporto nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che «lato sensu» di ospitalità alberghiera,
L.] obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2014, n. 10832, Rv. 631006-01). In termini ancora più specifici, si è affermato – sempre con riferimento a danni patiti da malato psichiatrico a causa di comportamenti autolesionistici - che qualsiasi "struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura" (Cass. Sez. 3, sent.
22 ottobre 2014, n. 22331, Rv. 6333104-01), e su tali basi “dunque, una volta ricondotta la salvaguardia dell'incolumità del paziente psichiatrico tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 cod. civ., si è affermato come, ai "fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto" (Cass. Sez. 3, sent. n. 10832 del 2014, cit.)”. Viceversa “non altrettanto può dirsi in ordine, invece, in relazione all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello
12 stesso, particolarmente nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato, soprattutto quello psichiatrico, si risolva in un atto suicidario portato a compimento”; inoltre non è possibile ritenere sussistente un contratto con efficacia protettiva nei confronti dei terzi rilevando come “In particolare,
è stato sottolineato che "il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio", sicché il "danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ."
(secondo quanto ritenuto da Cass. Sez. Un., sent. 22 luglio 1999, n. 500), "ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.), essendo, dunque, "la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01). In forza, dunque, della "relazionalità" della responsabilità contrattuale (…), è proprio la natura dell'interesse che segna, per così dire, il "limen" entro cui risulta possibile integrare - anche in chiave di efficacia protettiva verso terzi, ex art. 1375 cod. civ. - il contenuto del contratto, consentendo, così, pure a soggetti che non rivestono la qualità di parte negoziale di agire a norma dell'art. 1218 cod. civ. In questa prospettiva, pertanto, va qui ribadito che nel "territorio del facere professionale" - come lo ha definito questa Corte - "l'interesse corrispondente alla prestazione" (che resta pur sempre il solo
"perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore") si presenta "solo strumentale all'interesse primario del creditore" stesso (ovvero, nel caso della prestazione sanitaria, la tutela della sua salute), il quale, però, "non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perché non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 28991 del 2019 cit.). Perché, dunque, sia possibile - in un simile contesto – postulare l'efficacia protettiva verso terzi, occorre che l'interesse di cui essi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello "regolato già sul piano della programmazione negoziale", essendosi al di fuori di tali limitate ipotesi (ad esempio nei confronti del nascituro) dallo schema della responsabilità contrattuale. In tal senso anche Cass. n. 4644/2025.
Pertanto la domanda proposta iure proprio deve più correttamente essere qualificata in termini responsabilità extracontrattuale;
questo tenuto conto dei poteri d'ufficio di qualificazione della fattispecie (Cass. n. 1244/2019). Ne consegue che i danneggiati devono provare tutti gli elementi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c..
13 Viceversa va qualificata in termini contrattuali la domanda proposta iure hereditatis.
Per quanto attiene a quest'ultima domanda, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio “il danno da perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, mentre si riconosce la risarcibilità del c.d. danno
"catastrofale", ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, nonché del c.d. danno "biologico terminale", nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso sulla base delle tabelle relative all'inabilità temporanea” (Cass. n. 9861/2020); “nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto "danno biologico terminale", cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida (Cass. n. 29989/2019).
Pertanto è trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi.
Nel caso di specie tra l'evento causativo del danno e il decesso sono decorse poche ore, durante le quali la paziente era compromessa nelle funzioni vitali e in coma (cfr. verbale di pronto soccorso). Il che vale ad escludere che la stessa fosse in uno stato di coscienza tale da farle percepire la morte imminente. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis è infondata, assorbita ogni ulteriore questione.
Pertanto la domanda degli appellanti va circoscritta a quella proposta iure proprio, da ricondurre per quanto sopra osservato all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che grava sugli attori/appellanti l'onere della prova degli elementi integranti tale fattispecie. Ne consegue che sono infondati i rilievi degli
14 appellanti fondati sull'art. 1218 c.c..
Per quanto attiene poi alla valutazione del criterio di causalità rilevante, secondo sempre pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, rileva il criterio del “più probabile che non” (in tal senso da ultimo Cass. n. 10050/2022 secondo cui “la responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017, deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, sicché - ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la lesione del diritto alla salute - è onere del danneggiato provare secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”); criterio di causalità che trova applicazione anche nell'ipotesi di danno ex art. 2043 c.c..
Nello specifico caso della responsabilità dello psichiatra per il suicidio del paziente, va richiamato quanto rilevato condivisibilmente dalla Suprema Corte secondo cui: “a seguito dell'abbandono delle deprecate pratiche di isolamento e segregazione, la cura del paziente con terapie rispettose della sua dignità non può eliminare del tutto il potenziale pericolo di condotte inconsulte: il rischio connesso alla gestione del paziente è insuperabile ma è comunque accettato dalla scienza medica e dalla società; esso, dunque, è "consentito". Si è poi chiarito che l'obbligo giuridico che grava sullo psichiatra risulta potenzialmente qualificabile al contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per se stesso (Sez. 4, sentenza n. 4391 del 22/11/2011, dep. 2012, , Rv. Per_8
251941, Sez. 4, n. 14766 del 04/02/2016, Rv. 266831). Il contenuto della posizione di Per_9 garanzia assunta dallo psichiatra deve essere quindi configurato tenendosi nel dovuto conto la contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo, unitamente alla particolare complessità della situazione rischiosa da governare: tra il perimetro della posizione di garanzia e il rischio consentito esiste infatti uno stretto collegamento, nel senso che è proprio l'esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente (o realizzato dal paziente verso terzi) che individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico. In tali casi, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, l'adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto sortito dalle stesse;
che, in tale percorso valutativo, che involge la delimitazione del perimetro del rischio consentito insito nella pratica medica, possono venire in rilievo le raccomandazioni contenute nelle
15 linee guida, in grado di offrire indicazioni e punti di riferimento, tanto per il medico nel momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto per il giudice che deve procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta” (Cass. pen. N. 43476/17).
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità ritenendo che: non sussistevano i presupposti per lo spostamento della paziente in psichiatria, non essendo ravvisabile un pericolo concreto di suicidio in atti;
la somministrazione del farmaco non avrebbe impedito il Per_2 suicidio;
la paziente era adeguatamente curata e sorvegliata presso la Medicina interna, non sussistendo i presupposti per il TSO.
Gli appellanti censurano la sentenza in relazione ai diversi profili.
Per quanto attiene al fatto che non sussisteva un concreto pericolo attuale di suicidio che potesse giustificare il ricovero in psichiatria e comunque l'adozione di particolari presidi, in linea di fatto pacificamente la è stata ricoverata presso l' dall'11.7.2010 al 20.8.2010, Per_1 COroparte_6 data in cui si è suicidata buttandosi dalla finestra, al reparto di medicina interna.
Dalla Cartella Clinica di PS risulta che la veniva trasportata in autoambulanza in “coma Per_1 anoressica”.
Dalla Cartella Clinica del reparto di medicina interna all'ingresso in reparto risulta “...Anamnesi raccolta con l'ausilio del marito. Storia di anoressia nervosa da circa 8 aa. Assume in perfetta autonomia diuretici e ansiolitici (fino a 20 cpr di Lasix 25 mg al giorno). Anamnesi patologica prossima: giunge in gravissime condizioni di cachessia proveniente dal P.S. Grave stato di IpoK+
(2,2). Terapia seguita sino all'attuale ricovero: assumeva grosse quantità di diuretici fino all'arrivo in
P.S. Il marito riferisce che si tratta di pz di difficile gestione e scarsissima collaborazione. Esame obiettivo: condizioni generali: scadute e gravi. Gravissimo stato cachettico. Sensorio: Integro. Psiche: lucida, orientata…”. Diario clinico: orientamento diagnostico: "Stato cachettico molto grave. Pz anoressica. Grave ipopotassiemia. Scarsissima collaborazione.” “addensamento polmonare” (19 agosto). Osservazioni: Giunge in condizioni cliniche molto gravi. ... Anni 47. ...Anamnesi di difficilissima raccolta per la difficoltà al dialogo della pz".
Pertanto, come dato conto da parte del giudice di primo grado, siamo dinanzi ad un “paziente con grave patologia anoressica complicata dall'uso di farmaci diuretici, in stato grave di cachessia e ipo potassemia nonché molto disidratata e seppure lucida ed orientata non collaborativa”.
Secondo gli appellanti già tale patologia era indicativa della volontà autolesionistica.
Innanzitutto va rilevato come non risultano provati pregressi tentativi di suicidio né risulta che la paziente è giunta in PS in seguito ad un tentativo di suicidio.
Se non pare in discussione che l'anoressia rappresenti una grave patologia anche psichiatrica, ciò non significa che comporti di per sé una probabilità concreta ed attuale di suicidio tale da richiedere il
16 ricovero presso il reparto psichiatrico e tale da portare ad una sorveglianza continua. Né tale rischio
è evidenziato dal fatto che la paziente aveva preso diuretici, trattandosi dell'assunzione di sostanze funzionali alla perdita di peso e che di per sé non dimostrando un pericolo attuale di suicidio. Peraltro va osservato come il marito sentito a sommarie informazioni dalla PG ha riferito di essere venuto a conoscenza che la moglie aveva ingerito circa 20 compresse di diuretici che a suo dire era la dose giornaliera ed alcuni sonniferi;
il che ulteriormente dimostra che l'episodio per cui è stata portata in ospedale non era eccentrico e non era effettuato per suicidarsi.
L'assunto dell'appellante secondo cui lo stato di cachessia, quale deperimento fisico di difficile recupero, in quanto “autolesionistico” dimostra di per sé l'intento suicidiario non pare condivisibile, atteso che la condotta autolesionistica può essere o meno con intenti suicidiari.
Ulteriormente, il fatto che si è ritenuto sin da subito la necessità di monitorare psicologicamente la paziente (con terapia farmacologica) non vale a dimostrare come sostiene l'appellante la sussistenza di una concreta probabilità di suicidio, considerato che l'anoressia comporta in sé un disturbo anche di natura psichiatrico (oltre che metabolico), ma non ogni disturbo psichiatrico ha in sé il rischio concreto e attuale di suicidio. Il carattere complesso della patologia accertata comporta la necessità di intervenire in modo composito, e quindi anche psichiatrico. Né può rilevare il fatto che in fase di consulto psichiatrico è stata valutata anche l'eventualità di trasferimento in reparto psichiatrico, atteso che da un lato si tratta di una valutazione connessa in sé alla natura della patologia con risvolti psichiatrici e che dall'altro lato, sulla base dell'esame della paziente, è stata costantemente esclusa tale necessità. Va sul punto richiamato quanto dichiarato dinanzi al GT dal dott. Per_10 psichiatrica che ha visitato la il quale ha rilevato come il soggetto anoressico vive Per_1 sostanzialmente una condizione delirante nel senso che ottiene gratificazione e piacere nella riduzione del peso corporeo, evidenziando come la terapia è quella della somministrazione di farmaci antipscicotici con un sostegno psicoterapeutico. Pertanto la patologia psichiatrica è strettamente connessa alla perdita di peso e non comporta di per sé la volontà di suicidarsi.
Va inoltre sottolineato come, per quanto attiene alla necessità di ricovero presso il reparto psichiatrico anche successivamente alla fase iniziale, la consulenza espletata ha sottolineato come dovevano essere considerate le condizioni “(grave stato di cachessia e di squilibrio elettrolitico con severa ipopotassiemia) nelle quali versava la signora l'11 luglio 2010, all'arrivo in ospedale. La Per_3 signora pesava infatti appena 30 chili ed era in imminente pericolo di vita. Nelle descritte condizioni non poteva di certo essere ricoverata in un reparto di psichiatria ma -così come poi è avvenuto- o in terapia intensiva o in un reparto di medicina generale. In tale ambito il programma terapeutico impostato ha fatto superare gradatamente le criticità manifestate all'ingresso al pronto soccorso e, nonostante le resistenze della paziente alla terapia, con il passare dei giorni sono stati conseguiti in
17 buona parte i risultati auspicati, anche attraverso la collaborazione di medici specialisti, esterni al reparto, che periodicamente e/o a richiesta, hanno fornito le loro consulenze. Il quadro clinico sul versante organico caratterizzato durante il ricovero dal passaggio da un peso corporeo di 30 kg a kg 33,50, si è poi complicato, negli ultimi giorni di vita della signora per l'insorgenza di una Per_3 broncopolmonite, ulteriore patologia di pertinenza di un reparto medicina”. In tal senso anche la consulenza redatta su incarico del PM che ha osservato come “presumibilmente lo psichiatra
[...] ritenne più importante ed urgente di mantenere la paziente nel reparto clinico, piuttosto che Per_10 trasferirla al reparto di psichiatria (SPDC servizio psichiatrico di diagnosi e cura) perché le sue gravi condizioni fisiche richiedevano un monitoraggio e cure continui da parte dei sanitari e del personale infermieristico della medicina interna. Ciò non poteva essere garantito allo stesso modo nel reparto di psichiatria ove il personale medico ed infermieristico non disponeva immediatamente e continuamente delle necessarie specialità. Inoltre sarebbe stato preferibile evitare alla paziente lo stress della degenza assieme ai malati di mente affetti da patologia più gravi ed eclatanti”. Pertanto siamo dinanzi ad una paziente con un serio rischio di vita innanzitutto clinico che comportava in via primaria e prevalente la necessità di ripristinare il riequilibrio biochimico e che quindi sconsigliava il trasferimento in psichiatria. Sul punto paiono del tutto condivisibili i rilievi del giudice di primo grado secondo cui in psichiatria “la vicinanza di altri pazienti con problematiche psichiatriche gravi e pulsioni negative avrebbero queste sì certamente potuto influire in senso peggiorativo sull'equilibrio precario raggiunto”
L'assunto dell'appellante secondo cui non vi era la necessità di mantenimento nel reparto di medicina interna in corrispondenza del suicidio si scontra con quanto osservato dal CT (e dai periti in sede penale) e non trova riscontro nella documentazione medica.
Innanzitutto il fatto che in data 19.7 la paziente era fuori pericolo di vita e stesse prendendo peso non vale a ritenere che fosse venuta meno la necessità di cura sotto il profilo anche e soprattutto organico
(questo tanto più in assenza di concreti tentativi di suicidio), di competenza del reparto di medicina interna, pur venendole garantita la massima cura anche dal punto vista psichiatrico. Ulteriormente in data 19.8 risulta una complicanza per broncopolmonite, che come evidenziato dal CT era di pertinenza della medicina interna e richiedeva un monitoraggio e una terapia specifica proprio in ambiente internistico. Questo tanto più in un corpo debilitato (il 20 agosto il peso era di 33,50 kg). Il
19 agosto le condizioni risultavano scadute a dimostrazione del fatto che dal punto di vista organico la situazione non era risolta. L'affermazione secondo cui le cure potevano essere apprestate anche nel reparto di psichiatria (essendo sottoposta solamente a flebo e a monitoraggio) non tiene conto di come anche la perizia del PM (come la CT) evidenzia come nel reparto di psichiatria il personale medico ed infermieristico non disponeva continuamente e immediatamente delle necessarie specialità (e di
18 come vi era una broncopolmonite in atto, con somministrazione anche di terapia antibiotica).
D'altronde dal diario clinico risulta l'esecuzione di prestazioni ben più complesse rispetto alla semplice flebo (con verifica della diuresi e relativi trattamenti). In tal senso il CT ha sottolineato come “peraltro il cambiamento di ambiente, dei medici, degli infermieri così come i contatti con i particolari pazienti ospitati nel reparto psichiatria, non avrebbero di certo giovato al già precario equilibrio della signora che, evidentemente, non aveva bisogno soltanto di terapie in flebo, di nutrizione per via naso-gastrica e di un monitoraggio metabolico, bensì di particolari attenzioni, da parte di specialisti in medicina interna, dovute alle scadute condizioni generali in cui si trovava nonché, negli ultimi giorni di vita, alla broncopolmonite in atto”.
A fronte della necessità di mantenimento nel reparto di medicina interna, la paziente è stata costantemente seguita anche dal punto di vista psicologico e psichiatrico (oltre che dal medico internista e dal nutrizionista), come sottolineato dal giudice di primo grado e dato conto nella CT.
In tal senso in sentenza si è sottolineato come “a fronte di una iniziale reticenza a fronte della quale la paziente non tollerava la nutrizione parenterale e pareva del tutto inconsapevole della gravità delle sue condizioni, a seguito di primi colloqui psicologici -14.07.10- raggiungeva un accordo per il raggiungimento di 35 Kg e si somministravano antidepressivi quali PR ed PR. In data
26.07 la consulenza psicologica rilevava una notevole chiusura della paziente, ma in data 27.07 la consulenza psichiatrica annotava un lieve miglioramento con maggiore lucidità e criticità “sto capendo in queste settimane come sia importante rimpossessarsi della vita”.
Per quanto attiene poi alle probabilità concrete di suicidio, ai cui va rapportata la valutazione delle condotte da adottare, con un giudizio ex ante, come si è sopra sottolineato non risultano comprovati tentativi di suicidio.
Relativamente alla manifestazione di intenti suicidiari, non risulta prova della conoscenza da parte dei sanitari di tali intenti suicidiari prima della data del 6.08, in cui veniva annotato in cartella che la paziente “ha chiesto notizie sull'altezza maggiore dell'ospedale” e si riscontravano piccole lesioni come da graffiamento sull'avambraccio. Lo stesso marito della ha riferito di non aver parlato CP_11 con i sanitari di intenti suicidari.
Se , che divideva la stanza con la , ha riferito di intenti suicidiari rappresentati Parte_1 CP_11 da questa, non risulta comprovato che ne avesse informato i sanitari.
Inoltre, a fronte dell'annotazione su indicata, è stata effettuata una visita psichiatrica urgente per sospetta ideazione autolesionistica, secondo la quale la paziente risulta “Pz lucida, vigile. Lievemente distimica. L'ideazione è corretta nelle forme. Nei contenuti la polarizzazione sul peso è ancora intensa, Aumentare PR a 20 mg la sera. Non necessita di ricovero in SPDC. Da ricontrollare martedì”
19 Secondo la consulenza del 9.8 “Pz nettamente migliorata nell'umore (anche perché non sente l'impaccio dell'edema alle caviglie). Accetta, e si ritiene fortunata, di avere il marito accanto come tutore e guida nella terapia. Si conferma terapia con PR 10 mg e il fatto che non necessita di ricovero psichiatrico, anche perché è migliorata nella critica coscienziosa del suo stato di malattia".
Secondo la consulenza psichiatrica del 11.10 “Stabile il miglioramento. Prosegue trattamento con
PR 10 mg la sera".
Pertanto a fronte di tale intento suicidiario è stata effettuata una urgente visita psichiatrica che ha verificato che non sussistevano i presupposti per lo spostamento della paziente (essendo lucida e vigile, con ideazione corretta nelle forme pur con contenuti di polarizzazione sul peso ancora intensi), venendo aumentata la dose di PR. A fronte di ciò nei giorni successivi (ove è stata costantemente seguita) è stato accertamento un miglioramento, potendo quindi ritenersi rientrato l'intento suicidario.
Secondo gli appellanti non è stato valutato dal giudice di primo grado l'intento suicidiario manifestato il giorno stesso del suicidio.
In vero gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato che la paziente la mattina del suicidio aveva già tentato il suicidio.
In primo luogo è da rilevare come nessuna annotazione di un tentativo di suicidio risulta in atti.
Dalla cartella clinica risulta una consulenza psichiatrica del 20.10 “Condizioni generali scadute. Pz con storia di anoressia nervosa di tipo restrittivo con abuso di farmaci diuretici. Al momento presenza di broncopolmonite. Trattamento con antibiotici. Presenza di edemi agli arti. Stamane peso riferito 33,5 kg (sono parecchi edemi). La pz è lucida, orientata nello spazio, nel tempo, nelle persone, accede volentieri al colloquio. Al momento è presente critica verso le sue condizioni di salute, riconosce la sua eccessiva magrezza, esprime critica verso i suoi comportamenti iniziali di intolleranza al trattamento alimentare di cui al momento sembra riconoscere i benefici. Il pensiero appare incentrato sulle sue condizioni di salute, non dispercezioni in atto, umore caratterizzato da velatura depressiva. Prosegue terapia in atto. PR 10 mg 1 cp sera. PR 5 gtt os”. Pertanto risulta che la paziente era orientata ed anzi era critica verso i suoi comportamenti, riconoscendo i benefici della terapia. Né gli edemi agli arti non paiono indicativi di un tentativo di suicidio.
Per quanto attiene alle dichiarazioni di dirigente del reparto, lo stesso in sede Testimone_2 testimoniale ha dichiarato “ricordo che la sig.ra era stata visitata, mi pare che anche la mattina del suicidio fosse stata visitata come anche in altre occasioni precedentemente”. Ha altresì riferito di non ricordarsi nello specifico di un tentativo di suicidio ma che se lo avesse constatato sarebbe rimasto vicino alla paziente. Dall'annotazione della polizia risulta che dopo il suicidio la polizia prendeva contatti con il quale “ci riferiva che la paziente era stata visitata da un Medico Testimone_2
Psichiatra dell'Ospedale in mattinata odierna, in quanto la stessa aveva già mostrato altre volte
20 intenti suicidiari”. Da tali dichiarazioni risulta unicamente che è stata visitata come risulta dalla cartella in atti. Non si può viceversa ritenere che dal riferimento al fatto che aveva manifestato altre volte intenti suicidiari si possa desumere un intento manifestato la mattina stessa. Inoltre l'espressione
è generica e non vale a ritenere che vi siano altre manifestazioni dopo quella del 6 agosto.
A comprovare un tentativo di suicidio la mattina il suicidio non vale il richiamo alla testimonianza
(agente di Polizia intervenuto al momento del suicidio e poi responsabile delle indagini Testimone_3 disposte dalla Procura della Repubblica), che sentito quale teste ha confermato la circostanza che, a seguito del suicidio della lui e gli altri operanti di P.S. avevano preso contatti con il Dirigente Per_3 del reparto il quale aveva riferito che la paziente era stata visitata d'urgenza da un Testimone_2 medico psichiatra dell'ospedale quella stessa mattina del 20.08.2010 in quanto la stessa aveva Per_3 mostrato altri intenti suicidi. Il teste non ha riferito quanto percepito da lui direttamente, ma quanto appreso dal teste sopra indicato, e comunque si è limitato a riportare quanto risulta dalla annotazione di servizio (in cui peraltro non era indicata la visita con urgenza).
Il che vale ad escludere la fondatezza dell'assunto dell'appellante secondo cui il CT non ha valutato adeguatamente la necessità del trasferimento in reparto psichiatrico, non considerando il tentativo di suicidio della mattina del 20 agosto.
Tali considerazioni valgono ad escludere che con una valutazione ex ante fosse elevata la probabilità di suicidio e quindi la necessità di adozione di misure di protezione particolari per evitarlo –non proprie della medicina interna. Né vi sono i presupposti per il TSO, che costituisce una misura di carattere eccezionale di limitazione della libertà personale. Anche il GT in sede di amministrazione di sostegno ha accertato che la paziente era capace di intendere e di volere.
Pertanto sono infondati anche i rilievi relativi alla mancata predisposizione di una adeguata vigilanza/presenza.
Sul punto sono condivisibili i rilievi del giudice di primo grado che ha evidenziato come, in assenza di elementi concreti che potevano portare a ritenere il suicidio, non vi erano ragioni per le quali la doveva essere sorvegliata tanto da non potere andare liberamente al piano superiore, potendo CP_11 quindi andare in bagno e chiudersi dentro e quindi buttarsi dalla finestra. D'altronde le limitazioni alla libertà personale (anche come spostamento interno all'ospedale) presuppongono la sussistenza di un rischio concreto.
Né l'omessa vigilanza può ritenersi per il fatto che tra il momento in cui la paziente si è posta sul davanzale e il lancio del vuoto siano passati alcuni minuti, atteso che la stessa si era chiusa in bagno e che quindi presumibilmente nessun intervento neanche immediato avrebbe impedito l'evento, stante la porta bloccata. Questo considerando che un intervento immediato poteva essere richiesto solo dal momento che la paziente si era posizionata sul davanzale (non potendo la situazione di rischio essere
21 desunta dal solo fatto che si fosse chiusa in bagno, essendo normale tale chiusura) e che tale intervento comunque richiedeva l'apertura della porta.
Per quanto attiene alla mancata adozione di misure di bloccaggio delle finestre, va evidenziato a fronte del rilievo del giudice di primo grado secondo cui non è previsto che nei locali dei bagni dei reparti ospedalieri vi siano grate/barriere ovvero protezioni alla finestra, l'appellante non fornisce concreti elementi per ritenere tale erroneità (né in vero deduce tale specificatamente tale erroneità).
E sul punto va osservato come l'onere della prova ex art. 2043 c.c. grava su parte appellante.
L'appellante censura la sentenza per non avere ritenuto la responsabilità atteso che il CT avrebbe ritenuto la responsabilità civile della struttura ospedaliera, evidenziando che: “è mancata l'adeguata organizzazione/presenza/vigilanza del personale della Prima Divisione Medicina in cui la paziente CO era ricoverata (che peraltro la controparte non ha minimamente documentato, né asserito il contrario); è mancata la presenza di locali di degenza adeguati, muniti dei dispositivi previsti dalle CO norme sulla sicurezza (anche in questo caso, la controparte nulla ha documentato sul punto); è mancata (e non è stata minimamente documentata da controparte) la predisposizione e quindi l'attuazione di specifiche procedure per i casi di emergenza che possono verificarsi nei reparti di degenza”.
Innanzitutto va evidenziato come si tratta di profili di colpa non addotti in primo grado, in cui si faceva riferimento unicamente ai sistemi di bloccaggio delle finestre. Ne consegue che la nuova allegazione in appello si scontra con la previsione di cui all'art. 345 c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura. In tal senso secondo l'insegnamento della S.C. “il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. n. 9211/2022).
A ciò si aggiunga che il consulente non ha ritenuto come sostiene l'appellante la responsabilità della struttura ma ha affermato che “sulla base degli atti avuti a disposizione lo scrivente CT, non ha altri elementi (testimoniali o documentali) per verificare se, stante l'assenza di responsabilità del personale medico e paramedico, la struttura sanitaria , per carenze COroparte_6 organizzative, per carenze di organico legate anche alle ferie estive del personale, per inadempienze, per violazione delle obbligazioni a carattere protettivo nei confronti dei ricoverati, sia venuta meno a quegli obblighi di protezione della salute e di sorveglianza della sicurezza dei pazienti presenti nei reparti di degenza e, in particolare, alla Prima Divisione Medica”. Pertanto il consulente ha ritenuto di non avere elementi per valutare tali profili.
22 Ulteriormente, considerato che viene in rilievo una responsabilità ex art. 2043 c.c., spetta a parte attrice dimostrare la violazione di specifiche disposizioni (oltre che il nesso di causalità e quindi che la condotta corretta avrebbe impedito l'evento); prova che non è stata fornita. Sul punto il giudice ha rilevato come non è risultato provato né che i pazienti fossero in soprannumero né che il personale sanitario e infermieristico fosse insufficiente e abbia trascurato il caso (sul punto condivisibilmente il giudice di primo grado ha dato conto del fatto che “come emerge chiaramente nel diario clinico in cartella- la paziente è stata ininterrottamente monitorata, ovvero è stata sottoposta a consulenze e visite multidisciplinari pressoché giornaliere nonché le è stata somministrata nutrizione parenterale e verificata giornalmente l'assunzione di nutrizione per so, segno evidente come da annotazioni che si seguiva puntualmente l'attuazione del programma di recupero”).
Ulteriori censure attengono alla somministrazione della terapia farmacologica, sia in relazione al fatto che la stessa non fosse seguita sia in relazione alla rilevanza causale della omessa somministrazione di (nonostante fosse prescritto). Per_2
In linea di fatto dalla documentazione in atti risulta che in data 14/7/2010 il dott. le Per_10 prescrisse: - PR (principio farmacologico olanzapina, antipsicotico) 2,5 mg una volta al giorno;
- PR (citalopram, antidepressivo) cinque gocce al giorno;
- SU LU (un ricostituente a base di proteine, carboidrati e vitamine).
In data 27/7/2010 egli aggiungeva in terapia il Risperdal 0,25 depot (risperidone, antipsicotico a lento rilascio) da somministrare per via intramuscolo ogni 14 giorni (quindi in data 27-28 luglio e il 9-10 agosto).
Il 6/8/2010 dopo la prima manifestazione di intenti suicidiari, il dott. aumentò la terapia Per_10 antipsicotica (PR da 2,5 mg a 10 mg al giorno).
La perizia del PM evidenzia come si tratta della prescrizione di due neurolettici atipici (LA e
Risperidone entrambi con azione antipsicotica, ma il primo dotato anche di azione stabilizzante sull'umore e risocializzante sul comportamento), nonché un antidepressivo SSRI (Citalopram), oltre che di un ricostituente.
La CT evidenzia come né nello schema di terapia infermieristica né dalla cartella sanitaria risultano avvenute le somministrazioni di Per_2
L'appellante sostiene che neanche il è stato effettivamente somministrato. C.F._8
Quanto rilevato dall'appellante è infondato. Innanzitutto va evidenziato come la CT ha osservato come “dell'assunzione dello PR, iniziata il 14 luglio, risulta in atti un rifiuto del farmaco solo il successivo giorno 15; dal 16 in poi l'antipsicotico è sempre stato assunto dalla paziente, quotidianamente, alle dosi prescritte”. Pertanto il CT ha dato conto di come vi è stato in una occasione il rifiuto di assumere il farmaco in questione, rilevando tuttavia l'irrilevanza a fronte del
23 fatto che è poi stato costantemente assunto.
Va poi evidenziato come dal diario clinico in atti risulta la somministrazione dello EX (con la sottoscrizione del medico e dell'infermiere – v. scheda unica di terapia ove peraltro è indicato quando c'è il rifiuto). Sul punto la CT ha evidentemente riportato le risultanze del diario clinico per quanto di interesse (riportate poi dall'appellante).
Sotto il profilo della rilevanza causale della mancata somministrazione di rispetto Per_2 all'evento suicidio, evidenziato che questo è un antipsicotico al pari dello EX, proprio in considerazione del fatto che entrambi sono antipsicotici e che era stato somministrato lo EX e che anzi ne era stato aumentato il dosaggio, il CT ha escluso la rilevanza causale di tale mancata somministrazione ai fini dell'evento. Sul punto la CT ha sottolineato come “negli ultimi 14 giorni di vita non aveva attuato gesti autolesionistici/dimostrativi e, grazie all'aumento del dosaggio dello
PR, pur in presenza di un umore depresso/disforico, la sua ideazione era migliorata”. Il fatto che fossero prescritti entrambi i medicinali non vale a ritenere come sostiene l'appellante il nesso di causalità, dovendo essere valutata in concreto la probabile efficacia del farmaco non somministrato.
E nel caso di specie vi era la somministrazione di altro antipsicotico che aveva dato i suoi effetti.
Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado (pur qualificando erroneamente i farmaci come antidepressivi) ha escluso che la somministrazione di tale farmaco avrebbe impedito l'evento
(secondo la regola del più probabile che non).
Per quanto attiene poi alla rilevanza della mancata somministrazione di PR, antidepressivo e non antipsicotico come assume l'appellante, va innanzitutto evidenziato come anche in relazione a tale farmaco l'appellante non tiene conto della scheda unica di terapia in atti, facendo unicamente riferimento alle risultanze del diario clinico riportato dal CT (per quanto evidentemente da questo ritenuto rilevante). Da tale scheda risulta l'assunzione di tale farmaco in modo pressoché costante dal
31 luglio. L'assunto degli appellanti è quindi infondato, e questo anche al di là della non dimostrata rilevanza di tale farmaco in relazione al suicidio.
In definitiva l'appello è infondato.
La complessità della ricostruzione della vicenda, a fronte di un fatto tragico di una persona comunque affidata all'appellata, giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e IA di BI CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 24815/2018 del Tribunale di Roma, così provvede:
24 rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , e CP_1 CP_2
IA di BI in via solidale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 4.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI PA LB LO
25
Sezione VI civile
R.G. 1098/2019
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. LB LO Consigliere Relatore Dott. GI PA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
COroparte_1
Avv. RESTIGNOLI ARMANDO Presente
Avv. CESCHINI ROBERTA
DI BI GI
Avv. RESTIGNOLI ARMANDO
Avv. CESCHINI ROBERTA
COroparte_2
Avv. RESTIGNOLI ARMANDO
Avv. CESCHINI ROBERTA
Appellato/i
CP_3
Avv. MARMORATO GIANLUCA Avv. De Nicola presente in sostituzione
Avv. BOGLIONE GIANDOMENICO
COroparte_4
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
1 Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
LB LO
DE d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB LO Presidente dott.ssa GI PA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1098 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. COroparte_1 C.F._1 COroparte_2
), e GI DI BI (C.F. ) elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliati in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 4, presso lo studio legale degli Avv.ti Roberta Ceschini
2 (C.F. e AN Restignoli (C.F. ) che li C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
L' (P.IVA , elettivamente domiciliata in Roma, Via COroparte_5 P.IVA_1
Cassiodoro 1A/12, presso lo studio legale degli Avv.ti Giandomenico Boglione (C.F.
) e AN RM (C.F. ) che la C.F._6 C.F._7 rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti come indicati in epigrafe in qualità di eredi di -marito superstite e figli- evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Persona_1
l , l' e la al fine di COroparte_6 COroparte_7 COroparte_8 ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non quantificati in €1.666.092,00 derivati dal decesso della loro congiunta la quale in stato di anoressia acuta pur ricoverata per un tentativo di suicidio era stata tenuta in reparto di medicina generale anziché psichiatria con libertà di circolazione e senza somministrazione del farmaco prescritto e per tale imprudenza era riuscita a Per_2 suicidarsi buttandosi dal 4 piano in data 20.08.10.
Si costituiva la deducendo COroparte_9 la carenza di prova della allegata responsabilità del nosocomio e contestando nel merito ogni addebito come accertato in sede penale con archiviazione del procedimento a carico dei sanitari. Essi infatti avevano correttamente mantenuto nel reparto di medicina interna la paziente al fine di monitorarne le gravi condizioni fisiche pur con il supporto di specialista psichiatra con somministrazione graduale di farmaci in assenza delle condizioni per un trattamento sanitario obbligatorio. Chiedeva dunque respingersi la domanda ovvero limitare la condanna ai danni provati.
Si costituiva la eccependo il difetto di legittimazione attiva, in subordine COroparte_10 richiamando il massimale aggregato di €2.300.000,00 e nel merito riportandosi alle difese della propria assicurata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24815/2018, pubblicata il 27.12.2018 così statuiva: “Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede: -rigetta la domanda proposta da
[...]
, e Di BI IA;
-compensa integralmente le spese di lite tra CP_1 COroparte_2 le parti;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico , e Di COroparte_1 COroparte_2
BI IA.”
3 Avverso tale sentenza proponevano appello , e IA di BI formulando le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza n. 24815/2018 emessa dal Tribunale di Roma il
27.12.2018 e depositata il 31.12.2018 all'esito del giudizio civile n. RG. 3338/13, per tutte le ragioni ed i motivi descritti nel presente atto di appello e quivi da intendersi per integralmente riportati e trascritti, e per l'effetto voglia riconoscere e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per il decesso della sig.ra avvenuto in data 20.08.2010 presso l' Persona_3 [...]
di Roma durante il ricovero della medesima presso il nosocomio, e per l'effetto CP_4 condannarli in solido al pagamento in favore degli odierni attori sigg.ri del risarcimento CP_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, de iure proprio e de iure hereditatis, come individuati negli atti di parte e nella narrativa che precede, ed in misura non inferiore a Euro
1.666.092,00 oltre a rivalutazione ISTAT ed interessi legali dalla data del fatto alla data del reale soddisfo, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, e refusione delle spese di CT interamente anticipate dagli odierni appellanti in primo grado.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, CP_5 contrariis rejectis, nel merito, in via principale, dichiarare infondato e per l'effetto rigettare, per le ragioni ampiamente espresse in narrativa, l'appello proposto dai Sigg. , con piena ed CP_1 integrale conferma di quanto statuito dalla pronuncia n. 24815/2018 emessa dal Tribunale di Roma ed oggetto del presente gravame;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame ex adverso promosso, limitare in ogni caso la condanna della al risarcimento dei soli danni dimostrati nella loro entità da parte appellante, tenuto CP_5 conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali formatisi in punto danno non patrimoniale e patrimoniale. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
Salvis iuribus.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va dato conto di come non è stata convenuta in appello la parte COroparte_8 in primo grado. Non trattandosi di litisconsorte necessario ed essendo scaduti i termini per la proposizione dell'appello ex art. 332 c.p.c. non è necessario disporre la notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
L'appello è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Nel merito la domanda attorea è infondata e pertanto deve essere respinta nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre dichiarare il difetto di legittimazione attiva per carenza di potere alla
4 citazione diretta della Compagnia assicurativa, legata contrattualmente all'ospedale CP_4 unico soggetto titolato eventualmente alla richiesta di manleva. Ancora occorre evidenziare come il petitum sia specifico nell'allegazione della condotta asseritamente inadempiente della struttura sanitaria, dolendosi gli istanti dell'assenza di controllo/protezione da parte del personale sulla propria congiunta ovvero del mancato trasferimento dal reparto di medicina interna a quello di psichiatria, nonché della mancanza di somministrazione del farmaco seppure prescritto. Per_2
Ebbene ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria invocata a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria è necessario dimostrare che il personale medico e paramedico non abbia rispettato il dovere di diligenza su di esso incombente in relazione alla specifica attività esercitata ex art 1176 comma 2 c.c. e che da ciò sia derivato un danno altrimenti evitabile. E' indubbio come nel caso di specie intanto possa configurarsi una colpa omissiva della struttura sanitaria in quanto sia dimostrata la mancata o insufficiente sorveglianza nei confronti della paziente
-sicuramente in condizioni di incapacità fisica e minorata capacità psicologica giacchè ricoverata in grave stato di deperimento organico per anoressia - ed emerga il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento morte ovvero sia provato che laddove tenuta la condotta omessa avrebbe evitato l'accadimento. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito -con orientamento oramai consolidato- come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: incombe infatti, in ossequio al principio di vicinanza della prova, sul danneggiato l'onere di allegazione dell'inadempimento del medico, ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia, mentre grava sul sanitario provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. (ex pluribus Cass. 11488/04). Trattandosi di causalità omissiva, spetta pertanto agli attori provare l'esistenza del contatto e gli elementi costitutivi del fatto, allegando l'inadempimento consistente nella mancata vigilanza sul congiunto, nonché il danno conseguenza che ne è derivato ovvero il decesso. Tuttavia il tribunale deve -sulle base degli elementi forniti dai sanitari a sostegno della correttezza del proprio operato- “verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato” (Cass. n. 2085/12).
Ciò premesso nel caso in esame gli attori hanno dimostrato per tabulas il contatto-peraltro non contestato- da cui emerge l'obbligazione del nosocomio, ovvero la circostanza della degenza presso l'ospedale dall'11.07.10 al 20.08.10, data della realizzazione del suicidio con auto CP_4 defenestrazione (all. 4 cit. cartella clinica).
In particolare gli attori hanno allegato la notorietà degli intenti suicidari -ragione del suo ricovero
5 al Ps- e l'errore dei medici di non avere trasferito la paziente in Psichiatria ove monitorata e sorvegliata al fine di proteggerla dagli episodi autolesivi manifestati e tipici della malattia nervosa da cui affetta. D'altra parte l'ospedale si è difeso adducendo di avere adottato tutte le cautele necessarie per la cura della paziente in considerazione delle gravi condizioni cliniche in cui versava, in assenza di requisiti per un Tso.
Orbene osserva il Tribunale come allo stato non sia provato che la sig. sia stata ricoverata Per_3 in ospedale in data 11.07 dopo avere tentato un suicidio ovvero con la consapevolezza di suicidarsi, come allegato in citazione. Al contrario è vero che la stessa già in stato di deperimento organico per anoressia in virtù di assunzione di eccessiva dose di diuretici abbia corso un serio pericolo di vita giungendo presso il nosocomio in condizioni scadutissime di cachessia ed ipo potassiemia. Nel caso di specie dunque -attesa la mancata percezione della gravità del proprio stato di salute e dell'alterazione dello schema corporeo già riscontrata nel colloquio psicologico del 14.07.10- deve ritenersi come la paziente lungi dal volersi consapevolmente togliere la vita abbia piuttosto perseguito nel proprio controllo del peso corporeo con assunzione massiccia di farmaci conseguenza del pericolo in cui incorsa.
D'altra parte sebbene il marito odierno attore abbia denunciato a seguito del decesso pregressi propositi suicidari con lettere scritte dalla stessa deceduta, di esse non vi è alcun riscontro in atti.
Né vi è la prova che di tali asseriti e reiterati propositi il sig abbia avvisato i COroparte_1 sanitari al momento del ricovero ovvero durante la degenza, circostanza anzi al contrario da escludersi considerato che lo stesso ha riferito al Pubblico Ministero in data 20.12.10 “io personalmente non ho mai parlato direttamente con i sanitari degli intenti suicidari di mia moglie..” mentre lo avrebbe fatto direttamente la moglie secondo quanto da lui riferito ma non dimostrato (pag
31 ctu dott. ). Ed ancora la compagna di stanza - sentita dalla Polizia ha Per_4 Parte_1 confermato che la sig. le aveva parlato di intenti suicidari, ma non ha rappresentato di avere Per_3 essa stessa riferito al proposito alcunché ai sanitari delle conversazioni avute con la compagna di stanza su tali intenti (all. 5 verbale sommarie informazioni . Infine anche nella richiesta del Pt_1 marito di nomina di amministrazione di sostegno per la moglie (all- 3 istanza per la nomina urgente di Ads) non sono in alcun modo citati pregressi tentativi di suicidio, circostanza questa inverosimile laddove concretamente avvenuti giacché avrebbero certamente orientato il giudice tutelare per un'autorizzazione all'amministrazione più stringente e protettiva di quella invece in concreto concessa (poteri del Ads di ricovero dell'amministrata solo ove raggiunga peso corporeo sotto i 35
Kg ed interdizione dall'acquisto di farmaci). Questa ricostruzione dei fatti è molto significativa perché consente di accertare come al momento del ricovero in data 11.07.10 non vi erano elementi per i sanitari di sospetto circa consapevoli ed intenzionali propositi suicidari, quanto piuttosto ci si
6 trovava dinnanzi una paziente con grave patologia anoressica complicata dall'uso di farmaci diuretici, in stato grave di cachessia e ipo potassemia nonché molto disidratata e seppure lucida ed orientata non collaborativa. Ne deriva come correttamente i sanitari hanno proceduto alle cure necessarie per riequilibrare l'equilibrio organico della paziente, agendo in via multidisciplinare con il medico internista, il nutrizionista, lo psicologo e psichiatra i quali si sono avvicendati pressoché costantemente lungo il periodo di degenza della paziente. Sul punto a fronte di una iniziale reticenza a fronte della quale la paziente non tollerava la nutrizione parenterale e pareva del tutto inconsapevole della gravità delle sue condizioni, a seguito di primi colloqui psicologici -14.07.10- raggiungeva un accordo per il raggiungimento di 35 Kg e si somministravano antidepressivi quali
PR ed PR. In data 26.07 la consulenza psicologica rilevava una notevole chiusura della paziente, ma in data 27.07 la consulenza psichiatrica annotava un lieve miglioramento con maggiore lucidità e criticità “sto capendo in queste settimane come sia importante rimpossessarsi della vita”.
Queste dichiarazioni mostravano un desiderio di guarigione piuttosto che di autolesione suicidaria.
A questo punto solo in data 6.08. veniva annotato in cartella che la paziente “ha chiesto notizie sull'altezza maggiore dell'ospedale” e si riscontravano piccole lesioni come da graffiamento sull'avambraccio. È a questa data dunque che può collocarsi il primo momento in cui la sig. Per_3 manifestava all'esterno indiretti intenti suicidari. Segni peraltro immediatamente colti ed annotati dal personale con richiesta di visita psichiatrica urgente. Tale visita psichiatrica prontamente effettuata evidenziava una paziente lucida e vigile, con ideazione corretta nelle forme pur con contenuti di polarizzazione sul peso ancora intensi, ragione per cui si aumentava la dose di PR ma non si riteneva necessario ricovero in Psichiatria. Sul punto la decisione non può ritenersi allo stato censurabile. Invero come anche evidenziato dal ctu dott -con perizia analitica ed Per_5 approfondita nella valutazione dei documenti clinici e nella ricostruzione della vicenda medica- la paziente in data 9.08 veniva ancora visitata dal consulente psichiatra che annotava un miglioramento netto dell'umore nonché della critica coscienziosa del suo stato di malattia, di guisa da confermarsi perciò la non necessità di trasferimento in Psichiatria. Ebbene tale miglioramento deponeva per un progresso positivo a livello di tono umorale e di depressione, in assenza di ulteriori evidenze di propositi lesionistici (manifestatisi appunto unicamente in data 06.07) perciò da ritenersi in tale fase rientrati. D'altra parte tale miglioramento- unitamente alla circostanza emersa in sede peritale della necessità di tenere la sig.ra in medicina interna in virtù del approntamento unicamente in tale reparto di tutte le cure necessarie per mantenere in equilibrio organico la paziente fortemente debilitata e precaria (edema caviglie, ultimi gg broncopolmonite etc)- non poteva essere compromesso spostando la paziente in Psichiatria dove la vicinanza di altri pazienti con problematiche psichiatriche gravi e pulsioni negative avrebbero queste si certamente potuto influire in senso peggiorativo sull'equilibrio
7 precario raggiunto.
Passando alla seconda censura gli attori hanno contestato la mancata somministrazione del farmaco antidepressivo Risperdal, prescritto in data 27.07. Ebbene in effetti in cartella clinica la annotazione di tale somministrazione è assente. Occorre dunque verificare trattandosi di causalità omissiva se- con giudizio controfattuale -laddove tale farmaco fosse stato effettivamente iniettato la sig. Per_3 avrebbe desistito dal proposito suicidario poi compiuto. La risposta è negativa. Invero la sig.ra era coperta da altro farmaco antidepressivo PR, regolarmente assunto dal 16.07, ed in data 6.08 ne era stata aumentata la dose. Da quel momento si assisteva ad un miglioramento dell'umore (vd supra). Non vi erano dunque ulteriori deflessioni del tono tale da richiedere un'aggiunta farmacologica, poiché le dosi attuate avevano avuto esito positivo. Non può dunque ritenersi secondo il principio “del più probabile che non” che la paziente non avrebbe maturato il proprio proposito se avesse assunto anche il Per_2
Infine il ctu si è autonomamente interrogato -non essendovi state allegazioni puntuali attoree sul punto- se il reparto di medicina interna al momento dei fatti era debitamente organizzato ovvero vi fossero deficienze organiche/strutturali tali da far ritenere non adeguatamente curata/sorvegliata la paziente nel reparto di Medicina Interna. Tuttavia a tale dubbio occorre dare risposta negativa.
Invero non è risultato allo stato né che i pazienti in reparto fossero in sovrannumero né che il personale infermieristico e sanitario fosse insufficiente ed abbia trascurato il caso. Al contrario - come emerge chiaramente nel diario clinico in cartella- la paziente è stata ininterrottamente monitorata, ovvero è stata sottoposta a consulenze e visite multidisciplinari pressoché giornaliere nonché le è stata somministrata nutrizione parenterale e verificata giornalmente l'assunzione di nutrizione per os, segno evidente come da annotazioni che si seguiva puntualmente l'attuazione del programma di recupero. Lo stesso dott. del Sant'Eugenio- ha confermato in sede Persona_6 testimoniale di avere visitato il giorno stesso o quello precedente la paziente e di non ricordare di propositi suicidari che altrimenti sarebbe stato vicino alla paziente fino a che non fossero stati presi provvedimenti (cfr verbale del 14.06.16). A tal proposito è escluso che la paziente -comunque capace di intendere e di volere come accertato dal p.m con colloquio personale e verificato anche dal g.tutelare- fosse sottoponibile a Trattamento Sanitario Obbligatorio. Tale circostanza dunque esclude che la sig. dovesse essere sottoposta ad un regime di sorveglianza più intenso di Per_3 quello concretamente ricevuto. In particolare non era previsto un presidio continuativo al capezzale della degente, né un divieto di movimentazione all'interno dell'ospedale ovvero un accompagnamento negli spostamenti, tutte limitazioni queste imponibili in effetti a soggetti con minorata lucidità mentale ovvero con comportamenti fortemente indicativi di pericolo per sé stessi ed altri (Cass. n. 22331/14). Nel caso di specie invece la paziente -pur con iniziale tono deflesso
8 tipico della patologia anoressica- aveva cominciato conservando sempre integre le sue capacità di comprensione a dare segni di miglioramento a seguito di quell'unica manifestazione del 6.08 poi rientrata. A fronte di ciò le era stata correttamente lasciata integra la possibilità di movimento senza particolari restrizioni.
È dunque chiaro che in tale frangente -laddove insorto ovvero riacutizzatosi improvvisamente un proposito celato ma latente di autolesione- la sig. ha potuto attuarlo senza che vi potessero Per_3 essere modalità idonee di contenimento, se non appunto seguirla 24 h su 24 con un Tso tuttavia non attuabile. Ne deriva che laddove ella abbia deciso di recarsi autonomamente in bagno anche ad un piano superiore in assenza di sospetti ovvero di manifestazioni inusuali il personale nulla avrebbe potuto fare. La sig. dunque ha ben ha potuto salire al 4° piano, chiudersi in bagno, salire sul Per_3 davanzale senza che alcuno si accorgesse dell'anormalità del comportamento. Né d'altra parte è previsto che nei locali bagno dei reparti ospedalieri vi siano grate/barriere ovvero protezioni alle finestre, non sussistendo ragioni di siffatte restrizioni. La circostanza in ultimo poi che siano passati dei momenti tra il posizionamento sul davanzale ed il lancio nel vuoto non sposta nel caso di specie gli addebiti, giacché in mancanza appunto di sospetti sul gesto è ben possibile che la paziente si sia recata in bagno e senza anomalie di comportamento si sia li chiusa per alcuni istanti per poi salire sul balcone attendere e gettarsi senza che alcuno se non un terzo sottostante se ne avvedesse.
In conclusione non era richiedibile un Tso ovvero un regime di particolari restrizioni per la sig. la quale -libera nei movimenti e senza che da ultimo avesse manifestato intenti autolesionistici Per_3 sì da dovere suscitare sospetti e particolari attenzioni dal personale- si è potuta autonomamente spostare e auto defenestrare senza che alcuno se ne dovesse/potesse avvedere e dunque fosse in grado di impedire il fatto. Peraltro laddove il personale si fosse accorto che la sig. si era chiusa in bagno e fossero intervenuti per forzare la porta essa avrebbe avuto tutto il tempo di lanciarsi nel vuoto, come ha fatto quando accorsa la Polizia (cfr all. 5 cit. doc 8). Per quanto sopra la domanda degli attori non può trovare accoglimento. Attesa la peculiarità della vicenda ed in ogni caso la riscontra omissione nella somministrazione del farmaco seppure allo stato non causativa del Per_2
Con proposito suicidario- appare equo compensare le spese di giudizio con la Parimenti -atteso il tenore delle difese della volta a far valere il massimale aggregato e associatasi COroparte_10 sostanzialmente nel merito alle difese dell'assicurato- appare altresì equo compensare le spese di lite con la Compagnia. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico degli attori in virtù della soccombenza.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “erronea valutazione delle circostanze e risultanze del giudizio – sulla sussistenza degli intenti suicidari noti ai medici della struttura ospedaliera – erroneità e contraddittorietà della sentenza – esistenza di intenti suicidari anche alla
9 data del suicidio, e mancata vigilanza e protezione della paziente.”
Gli appellanti censurano l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui ha ritenuto di non poter pretendere da parte dell' un maggiore obbligo di vigilanza e protezione nei COroparte_4 confronti della Già dal certificato di accesso al PS, che dà conto dello stato di cachessia, Per_3 risulta il chiaro intento autolesionistico. Inoltre pacificamente il personale medico evidenziava la necessità di un esame psichiatrico. La sentenza è del tutto contraddittoria nella parte in cui vengono riconosciuti la gravità della patologia psichiatrica ed il grave stato di cachessia in cui versava la
(“anoressia nervosa psicogena in fase di cronicizzazione”) per poi non riconoscere che la Per_3 volontà di autoannullarsi fisicamente fosse già un gesto di autolesione. Tali elementi, unitamente ai certificati di accesso al pronto soccorso (11.7.10) e alla successiva documentazione medica, comprovavano pacificamente gli intenti suicidiari della vittima, non riconducibili ad un mero “errore di dosaggio” come intrepretato dal giudice di prime cure. Il rischio suicidiario della sussisteva Per_3 per tutto il periodo del ricovero sia in base alla cartella clinica versata in atti sia in base alle dichiarazioni dei testi. In data 6.8.10, infatti, lo psichiatra Dott. era stato convocato d'urgenza Per_7 poiché la vittima aveva ripetutamente chiesto quale fosse il punto più alto dell'ospedale. In data
20.8.10, la stessa veniva nuovamente visitata d'urgenza poiché il personale sanitario aveva notato ulteriori intenti suicidari. Il teste e il teste rispettivamente nel verbale Testimone_1 Testimone_2 di udienza del 14.6.16 e nell'annotazione datata 20.8.10, affermavano che “ (…) la paziente era stata visitata d'urgenza da un medico psichiatra dell'ospedale quella stessa mattina del 20.08.2010 in quanto la stessa sig.ra aveva mostrato altri intenti suicidi”. In definitiva, secondo Per_3
l'appellante, la tesi della mancata conoscenza degli intenti autolesionistici e suicidiari della paziente
è insostenibile. Pacificamente la era un paziente psichiatrico affetto da grave anoressia Per_3 depressiva, che non è stata ricoverata solo per problemi di peso ma per problemi psichiatrici. Il personale della struttura sanitaria doveva senza dubbio attuare una più idonea ed intensa sorveglianza avuto riguardo alla condizione della e alla riduzione della terapia farmacologica in atto. Nello Per_3 specifico, l' non ha addotto alcun elemento probatorio volto a evidenziare il COroparte_4 corretto svolgimento del c.d. rapporto di cura, integrante un'obbligazione ex art. 1218 c.c.. In relazione ai suddetti obblighi contrattuali, sull'attore incombe solo l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura ed il nesso causale;
su chi ha in cura il paziente, invece, incombe l'onere di provare che l'evento dannoso sia dipeso da una causa non imputabile, dimostrando l'adozione di tutte le cautele richieste.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “errata motivazione con riferimento alla somministrazione/assunzione dei medicinali psichiatrici-antipsicotici risperdal, elopram, zyprexa.”. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui non viene riconosciuta
10 la responsabilità omissiva dell'ospedale ed il nesso causalità con l'evento lesivo. COrariamente a quanto ritenuto in primo grado, la responsabilità per inadempimento dei medici e della struttura ospedaliera appare evidente anche considerando che non vi è prova della effettiva somministrazione della cura farmacologica prescritta (PR, Risperdal, PR). Il primo risulta solamente prescritto, il secondo risulta non somministrato ed il terzo reiteratamente rifiutato dalla paziente.
Inoltre risulta dalla cartella clinica che la paziente non ha assunto la terapia psichiatrica farmacologica prescritta.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Le errate conclusioni della ctu sia in punto di sussistenza di attuale rischio suicidario alla data del fatto, sia in punto di effettiva somministrazione/assunzione dei medicinali psichiatrici-antipsicotici risperdal, elopram, zyprexa.”
Gli appellanti censurano l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui ritiene fondate le conclusioni della CT del Dott. Quest'ultimo, infatti, ha reiterato solamente le indagini già Per_4 svolte in ambito penale omettendo di considerare l'integralità dei documenti a disposizione. Nello specifico, il CT avrebbe errato nel ritenere che le condizioni fisiche della non permettessero Per_3 il trasferimento nel reparto psichiatrico: quest'ultima era ormai fuori pericolo di vita e stava riprendendo peso. Appaiono erronee altresì le considerazioni relative alla effettiva assunzione dei CO medicinali prescritti, circostanza non attestata nella cartella clinica. Da ultimo la non avrebbe assolto la prova relativamente a: “(a) indicazioni sull'organizzazione interna dell' o CP_4 sull'organico effettivo alla data del 20 agosto 2010, quando sono avvenuti i fatti;
(b) quale fosse lo stato delle strutture della Divisione Prima Medicina, e se vi fossero locali di degenza diversi ed i dispositivi previsti dalle norme sulla sicurezza;
non è stato nemmeno prodotto il “Documento di valutazione dei rischi” dell' (ai sensi del D.L. 81 del 9 aprile 2008); (c) la COroparte_6 predisposizione e quindi l'attuazione di specifiche procedure per i casi di emergenza che possono verificarsi nei reparti di degenza (…); (d) l'esistenza di disposizioni in materia di presenza e vigilanza del personale dipendente nel reparto, atteso che un tempestivo intervento del personale sanitario atto ad interrompere le fasi iniziali della condotta autosoppressiva.”
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “sulla responsabilità civile della struttura ospedaliera , ex art. 1218 c.c., ex art. 1228 c.c. ed ex art. 1176 comma Parte_2
ii c.c.”. Gli appellanti rilevano l'omessa adozione da parte della struttura ospedaliera delle misure di protezione previste dal contratto di spedalità, integranti una ipotesi di responsabilità ai sensi del 1218
c.c. e del 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari). La CT del Dott. pur ritenendo i Per_4 medici non responsabili evidenziava l'assenza di: adeguata vigilanza da parte del personale;
locali di degenza;
predisposizione e attuazione di procedure per casi di emergenza. La presenza di tali elementi, unitamente all'ascolto dei c.d. campanelli d'allarme (il ricovero come fattore di
11 innalzamento del rischio suicidiario e il mancato controllo sulla somministrazione della terapia) avrebbe senza dubbio permesso di evitare l'evento. Di nessun pregio, poi, appare il DM 8/2011 poiché non dotato di efficacia retroattiva.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Gli appellanti hanno agito iure proprio e iure hereditatis per il risarcimento del danno al proprio congiunto.
Innanzitutto in diritto, va osservato come diversa è la qualificazione della domanda a seconda che venga fatto valere un danno iure proprio da perdita del rapporto parentale ovvero un danno iure hereditatis. Infatti, come è stato recentemente osservato dalla S.C. è necessario distinguere la responsabilità della struttura nei confronti del paziente psichiatrico dalla responsabilità della struttura nei confronti dei terzi (Cass. n. 14258/2020). In particolare, secondo tale sentenza “quanto alla
"responsabilità per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico non interdetta né sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio, questa Corte ha in più di una occasione ricondotto il rapporto nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che «lato sensu» di ospitalità alberghiera,
L.] obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2014, n. 10832, Rv. 631006-01). In termini ancora più specifici, si è affermato – sempre con riferimento a danni patiti da malato psichiatrico a causa di comportamenti autolesionistici - che qualsiasi "struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura" (Cass. Sez. 3, sent.
22 ottobre 2014, n. 22331, Rv. 6333104-01), e su tali basi “dunque, una volta ricondotta la salvaguardia dell'incolumità del paziente psichiatrico tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 cod. civ., si è affermato come, ai "fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto" (Cass. Sez. 3, sent. n. 10832 del 2014, cit.)”. Viceversa “non altrettanto può dirsi in ordine, invece, in relazione all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello
12 stesso, particolarmente nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato, soprattutto quello psichiatrico, si risolva in un atto suicidario portato a compimento”; inoltre non è possibile ritenere sussistente un contratto con efficacia protettiva nei confronti dei terzi rilevando come “In particolare,
è stato sottolineato che "il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio", sicché il "danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ."
(secondo quanto ritenuto da Cass. Sez. Un., sent. 22 luglio 1999, n. 500), "ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.), essendo, dunque, "la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01). In forza, dunque, della "relazionalità" della responsabilità contrattuale (…), è proprio la natura dell'interesse che segna, per così dire, il "limen" entro cui risulta possibile integrare - anche in chiave di efficacia protettiva verso terzi, ex art. 1375 cod. civ. - il contenuto del contratto, consentendo, così, pure a soggetti che non rivestono la qualità di parte negoziale di agire a norma dell'art. 1218 cod. civ. In questa prospettiva, pertanto, va qui ribadito che nel "territorio del facere professionale" - come lo ha definito questa Corte - "l'interesse corrispondente alla prestazione" (che resta pur sempre il solo
"perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore") si presenta "solo strumentale all'interesse primario del creditore" stesso (ovvero, nel caso della prestazione sanitaria, la tutela della sua salute), il quale, però, "non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perché non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 28991 del 2019 cit.). Perché, dunque, sia possibile - in un simile contesto – postulare l'efficacia protettiva verso terzi, occorre che l'interesse di cui essi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello "regolato già sul piano della programmazione negoziale", essendosi al di fuori di tali limitate ipotesi (ad esempio nei confronti del nascituro) dallo schema della responsabilità contrattuale. In tal senso anche Cass. n. 4644/2025.
Pertanto la domanda proposta iure proprio deve più correttamente essere qualificata in termini responsabilità extracontrattuale;
questo tenuto conto dei poteri d'ufficio di qualificazione della fattispecie (Cass. n. 1244/2019). Ne consegue che i danneggiati devono provare tutti gli elementi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c..
13 Viceversa va qualificata in termini contrattuali la domanda proposta iure hereditatis.
Per quanto attiene a quest'ultima domanda, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio “il danno da perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, mentre si riconosce la risarcibilità del c.d. danno
"catastrofale", ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, nonché del c.d. danno "biologico terminale", nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso sulla base delle tabelle relative all'inabilità temporanea” (Cass. n. 9861/2020); “nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto "danno biologico terminale", cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida (Cass. n. 29989/2019).
Pertanto è trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi.
Nel caso di specie tra l'evento causativo del danno e il decesso sono decorse poche ore, durante le quali la paziente era compromessa nelle funzioni vitali e in coma (cfr. verbale di pronto soccorso). Il che vale ad escludere che la stessa fosse in uno stato di coscienza tale da farle percepire la morte imminente. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis è infondata, assorbita ogni ulteriore questione.
Pertanto la domanda degli appellanti va circoscritta a quella proposta iure proprio, da ricondurre per quanto sopra osservato all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che grava sugli attori/appellanti l'onere della prova degli elementi integranti tale fattispecie. Ne consegue che sono infondati i rilievi degli
14 appellanti fondati sull'art. 1218 c.c..
Per quanto attiene poi alla valutazione del criterio di causalità rilevante, secondo sempre pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, rileva il criterio del “più probabile che non” (in tal senso da ultimo Cass. n. 10050/2022 secondo cui “la responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017, deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, sicché - ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la lesione del diritto alla salute - è onere del danneggiato provare secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”); criterio di causalità che trova applicazione anche nell'ipotesi di danno ex art. 2043 c.c..
Nello specifico caso della responsabilità dello psichiatra per il suicidio del paziente, va richiamato quanto rilevato condivisibilmente dalla Suprema Corte secondo cui: “a seguito dell'abbandono delle deprecate pratiche di isolamento e segregazione, la cura del paziente con terapie rispettose della sua dignità non può eliminare del tutto il potenziale pericolo di condotte inconsulte: il rischio connesso alla gestione del paziente è insuperabile ma è comunque accettato dalla scienza medica e dalla società; esso, dunque, è "consentito". Si è poi chiarito che l'obbligo giuridico che grava sullo psichiatra risulta potenzialmente qualificabile al contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per se stesso (Sez. 4, sentenza n. 4391 del 22/11/2011, dep. 2012, , Rv. Per_8
251941, Sez. 4, n. 14766 del 04/02/2016, Rv. 266831). Il contenuto della posizione di Per_9 garanzia assunta dallo psichiatra deve essere quindi configurato tenendosi nel dovuto conto la contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo, unitamente alla particolare complessità della situazione rischiosa da governare: tra il perimetro della posizione di garanzia e il rischio consentito esiste infatti uno stretto collegamento, nel senso che è proprio l'esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente (o realizzato dal paziente verso terzi) che individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico. In tali casi, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, l'adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto sortito dalle stesse;
che, in tale percorso valutativo, che involge la delimitazione del perimetro del rischio consentito insito nella pratica medica, possono venire in rilievo le raccomandazioni contenute nelle
15 linee guida, in grado di offrire indicazioni e punti di riferimento, tanto per il medico nel momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto per il giudice che deve procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta” (Cass. pen. N. 43476/17).
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità ritenendo che: non sussistevano i presupposti per lo spostamento della paziente in psichiatria, non essendo ravvisabile un pericolo concreto di suicidio in atti;
la somministrazione del farmaco non avrebbe impedito il Per_2 suicidio;
la paziente era adeguatamente curata e sorvegliata presso la Medicina interna, non sussistendo i presupposti per il TSO.
Gli appellanti censurano la sentenza in relazione ai diversi profili.
Per quanto attiene al fatto che non sussisteva un concreto pericolo attuale di suicidio che potesse giustificare il ricovero in psichiatria e comunque l'adozione di particolari presidi, in linea di fatto pacificamente la è stata ricoverata presso l' dall'11.7.2010 al 20.8.2010, Per_1 COroparte_6 data in cui si è suicidata buttandosi dalla finestra, al reparto di medicina interna.
Dalla Cartella Clinica di PS risulta che la veniva trasportata in autoambulanza in “coma Per_1 anoressica”.
Dalla Cartella Clinica del reparto di medicina interna all'ingresso in reparto risulta “...Anamnesi raccolta con l'ausilio del marito. Storia di anoressia nervosa da circa 8 aa. Assume in perfetta autonomia diuretici e ansiolitici (fino a 20 cpr di Lasix 25 mg al giorno). Anamnesi patologica prossima: giunge in gravissime condizioni di cachessia proveniente dal P.S. Grave stato di IpoK+
(2,2). Terapia seguita sino all'attuale ricovero: assumeva grosse quantità di diuretici fino all'arrivo in
P.S. Il marito riferisce che si tratta di pz di difficile gestione e scarsissima collaborazione. Esame obiettivo: condizioni generali: scadute e gravi. Gravissimo stato cachettico. Sensorio: Integro. Psiche: lucida, orientata…”. Diario clinico: orientamento diagnostico: "Stato cachettico molto grave. Pz anoressica. Grave ipopotassiemia. Scarsissima collaborazione.” “addensamento polmonare” (19 agosto). Osservazioni: Giunge in condizioni cliniche molto gravi. ... Anni 47. ...Anamnesi di difficilissima raccolta per la difficoltà al dialogo della pz".
Pertanto, come dato conto da parte del giudice di primo grado, siamo dinanzi ad un “paziente con grave patologia anoressica complicata dall'uso di farmaci diuretici, in stato grave di cachessia e ipo potassemia nonché molto disidratata e seppure lucida ed orientata non collaborativa”.
Secondo gli appellanti già tale patologia era indicativa della volontà autolesionistica.
Innanzitutto va rilevato come non risultano provati pregressi tentativi di suicidio né risulta che la paziente è giunta in PS in seguito ad un tentativo di suicidio.
Se non pare in discussione che l'anoressia rappresenti una grave patologia anche psichiatrica, ciò non significa che comporti di per sé una probabilità concreta ed attuale di suicidio tale da richiedere il
16 ricovero presso il reparto psichiatrico e tale da portare ad una sorveglianza continua. Né tale rischio
è evidenziato dal fatto che la paziente aveva preso diuretici, trattandosi dell'assunzione di sostanze funzionali alla perdita di peso e che di per sé non dimostrando un pericolo attuale di suicidio. Peraltro va osservato come il marito sentito a sommarie informazioni dalla PG ha riferito di essere venuto a conoscenza che la moglie aveva ingerito circa 20 compresse di diuretici che a suo dire era la dose giornaliera ed alcuni sonniferi;
il che ulteriormente dimostra che l'episodio per cui è stata portata in ospedale non era eccentrico e non era effettuato per suicidarsi.
L'assunto dell'appellante secondo cui lo stato di cachessia, quale deperimento fisico di difficile recupero, in quanto “autolesionistico” dimostra di per sé l'intento suicidiario non pare condivisibile, atteso che la condotta autolesionistica può essere o meno con intenti suicidiari.
Ulteriormente, il fatto che si è ritenuto sin da subito la necessità di monitorare psicologicamente la paziente (con terapia farmacologica) non vale a dimostrare come sostiene l'appellante la sussistenza di una concreta probabilità di suicidio, considerato che l'anoressia comporta in sé un disturbo anche di natura psichiatrico (oltre che metabolico), ma non ogni disturbo psichiatrico ha in sé il rischio concreto e attuale di suicidio. Il carattere complesso della patologia accertata comporta la necessità di intervenire in modo composito, e quindi anche psichiatrico. Né può rilevare il fatto che in fase di consulto psichiatrico è stata valutata anche l'eventualità di trasferimento in reparto psichiatrico, atteso che da un lato si tratta di una valutazione connessa in sé alla natura della patologia con risvolti psichiatrici e che dall'altro lato, sulla base dell'esame della paziente, è stata costantemente esclusa tale necessità. Va sul punto richiamato quanto dichiarato dinanzi al GT dal dott. Per_10 psichiatrica che ha visitato la il quale ha rilevato come il soggetto anoressico vive Per_1 sostanzialmente una condizione delirante nel senso che ottiene gratificazione e piacere nella riduzione del peso corporeo, evidenziando come la terapia è quella della somministrazione di farmaci antipscicotici con un sostegno psicoterapeutico. Pertanto la patologia psichiatrica è strettamente connessa alla perdita di peso e non comporta di per sé la volontà di suicidarsi.
Va inoltre sottolineato come, per quanto attiene alla necessità di ricovero presso il reparto psichiatrico anche successivamente alla fase iniziale, la consulenza espletata ha sottolineato come dovevano essere considerate le condizioni “(grave stato di cachessia e di squilibrio elettrolitico con severa ipopotassiemia) nelle quali versava la signora l'11 luglio 2010, all'arrivo in ospedale. La Per_3 signora pesava infatti appena 30 chili ed era in imminente pericolo di vita. Nelle descritte condizioni non poteva di certo essere ricoverata in un reparto di psichiatria ma -così come poi è avvenuto- o in terapia intensiva o in un reparto di medicina generale. In tale ambito il programma terapeutico impostato ha fatto superare gradatamente le criticità manifestate all'ingresso al pronto soccorso e, nonostante le resistenze della paziente alla terapia, con il passare dei giorni sono stati conseguiti in
17 buona parte i risultati auspicati, anche attraverso la collaborazione di medici specialisti, esterni al reparto, che periodicamente e/o a richiesta, hanno fornito le loro consulenze. Il quadro clinico sul versante organico caratterizzato durante il ricovero dal passaggio da un peso corporeo di 30 kg a kg 33,50, si è poi complicato, negli ultimi giorni di vita della signora per l'insorgenza di una Per_3 broncopolmonite, ulteriore patologia di pertinenza di un reparto medicina”. In tal senso anche la consulenza redatta su incarico del PM che ha osservato come “presumibilmente lo psichiatra
[...] ritenne più importante ed urgente di mantenere la paziente nel reparto clinico, piuttosto che Per_10 trasferirla al reparto di psichiatria (SPDC servizio psichiatrico di diagnosi e cura) perché le sue gravi condizioni fisiche richiedevano un monitoraggio e cure continui da parte dei sanitari e del personale infermieristico della medicina interna. Ciò non poteva essere garantito allo stesso modo nel reparto di psichiatria ove il personale medico ed infermieristico non disponeva immediatamente e continuamente delle necessarie specialità. Inoltre sarebbe stato preferibile evitare alla paziente lo stress della degenza assieme ai malati di mente affetti da patologia più gravi ed eclatanti”. Pertanto siamo dinanzi ad una paziente con un serio rischio di vita innanzitutto clinico che comportava in via primaria e prevalente la necessità di ripristinare il riequilibrio biochimico e che quindi sconsigliava il trasferimento in psichiatria. Sul punto paiono del tutto condivisibili i rilievi del giudice di primo grado secondo cui in psichiatria “la vicinanza di altri pazienti con problematiche psichiatriche gravi e pulsioni negative avrebbero queste sì certamente potuto influire in senso peggiorativo sull'equilibrio precario raggiunto”
L'assunto dell'appellante secondo cui non vi era la necessità di mantenimento nel reparto di medicina interna in corrispondenza del suicidio si scontra con quanto osservato dal CT (e dai periti in sede penale) e non trova riscontro nella documentazione medica.
Innanzitutto il fatto che in data 19.7 la paziente era fuori pericolo di vita e stesse prendendo peso non vale a ritenere che fosse venuta meno la necessità di cura sotto il profilo anche e soprattutto organico
(questo tanto più in assenza di concreti tentativi di suicidio), di competenza del reparto di medicina interna, pur venendole garantita la massima cura anche dal punto vista psichiatrico. Ulteriormente in data 19.8 risulta una complicanza per broncopolmonite, che come evidenziato dal CT era di pertinenza della medicina interna e richiedeva un monitoraggio e una terapia specifica proprio in ambiente internistico. Questo tanto più in un corpo debilitato (il 20 agosto il peso era di 33,50 kg). Il
19 agosto le condizioni risultavano scadute a dimostrazione del fatto che dal punto di vista organico la situazione non era risolta. L'affermazione secondo cui le cure potevano essere apprestate anche nel reparto di psichiatria (essendo sottoposta solamente a flebo e a monitoraggio) non tiene conto di come anche la perizia del PM (come la CT) evidenzia come nel reparto di psichiatria il personale medico ed infermieristico non disponeva continuamente e immediatamente delle necessarie specialità (e di
18 come vi era una broncopolmonite in atto, con somministrazione anche di terapia antibiotica).
D'altronde dal diario clinico risulta l'esecuzione di prestazioni ben più complesse rispetto alla semplice flebo (con verifica della diuresi e relativi trattamenti). In tal senso il CT ha sottolineato come “peraltro il cambiamento di ambiente, dei medici, degli infermieri così come i contatti con i particolari pazienti ospitati nel reparto psichiatria, non avrebbero di certo giovato al già precario equilibrio della signora che, evidentemente, non aveva bisogno soltanto di terapie in flebo, di nutrizione per via naso-gastrica e di un monitoraggio metabolico, bensì di particolari attenzioni, da parte di specialisti in medicina interna, dovute alle scadute condizioni generali in cui si trovava nonché, negli ultimi giorni di vita, alla broncopolmonite in atto”.
A fronte della necessità di mantenimento nel reparto di medicina interna, la paziente è stata costantemente seguita anche dal punto di vista psicologico e psichiatrico (oltre che dal medico internista e dal nutrizionista), come sottolineato dal giudice di primo grado e dato conto nella CT.
In tal senso in sentenza si è sottolineato come “a fronte di una iniziale reticenza a fronte della quale la paziente non tollerava la nutrizione parenterale e pareva del tutto inconsapevole della gravità delle sue condizioni, a seguito di primi colloqui psicologici -14.07.10- raggiungeva un accordo per il raggiungimento di 35 Kg e si somministravano antidepressivi quali PR ed PR. In data
26.07 la consulenza psicologica rilevava una notevole chiusura della paziente, ma in data 27.07 la consulenza psichiatrica annotava un lieve miglioramento con maggiore lucidità e criticità “sto capendo in queste settimane come sia importante rimpossessarsi della vita”.
Per quanto attiene poi alle probabilità concrete di suicidio, ai cui va rapportata la valutazione delle condotte da adottare, con un giudizio ex ante, come si è sopra sottolineato non risultano comprovati tentativi di suicidio.
Relativamente alla manifestazione di intenti suicidiari, non risulta prova della conoscenza da parte dei sanitari di tali intenti suicidiari prima della data del 6.08, in cui veniva annotato in cartella che la paziente “ha chiesto notizie sull'altezza maggiore dell'ospedale” e si riscontravano piccole lesioni come da graffiamento sull'avambraccio. Lo stesso marito della ha riferito di non aver parlato CP_11 con i sanitari di intenti suicidari.
Se , che divideva la stanza con la , ha riferito di intenti suicidiari rappresentati Parte_1 CP_11 da questa, non risulta comprovato che ne avesse informato i sanitari.
Inoltre, a fronte dell'annotazione su indicata, è stata effettuata una visita psichiatrica urgente per sospetta ideazione autolesionistica, secondo la quale la paziente risulta “Pz lucida, vigile. Lievemente distimica. L'ideazione è corretta nelle forme. Nei contenuti la polarizzazione sul peso è ancora intensa, Aumentare PR a 20 mg la sera. Non necessita di ricovero in SPDC. Da ricontrollare martedì”
19 Secondo la consulenza del 9.8 “Pz nettamente migliorata nell'umore (anche perché non sente l'impaccio dell'edema alle caviglie). Accetta, e si ritiene fortunata, di avere il marito accanto come tutore e guida nella terapia. Si conferma terapia con PR 10 mg e il fatto che non necessita di ricovero psichiatrico, anche perché è migliorata nella critica coscienziosa del suo stato di malattia".
Secondo la consulenza psichiatrica del 11.10 “Stabile il miglioramento. Prosegue trattamento con
PR 10 mg la sera".
Pertanto a fronte di tale intento suicidiario è stata effettuata una urgente visita psichiatrica che ha verificato che non sussistevano i presupposti per lo spostamento della paziente (essendo lucida e vigile, con ideazione corretta nelle forme pur con contenuti di polarizzazione sul peso ancora intensi), venendo aumentata la dose di PR. A fronte di ciò nei giorni successivi (ove è stata costantemente seguita) è stato accertamento un miglioramento, potendo quindi ritenersi rientrato l'intento suicidario.
Secondo gli appellanti non è stato valutato dal giudice di primo grado l'intento suicidiario manifestato il giorno stesso del suicidio.
In vero gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato che la paziente la mattina del suicidio aveva già tentato il suicidio.
In primo luogo è da rilevare come nessuna annotazione di un tentativo di suicidio risulta in atti.
Dalla cartella clinica risulta una consulenza psichiatrica del 20.10 “Condizioni generali scadute. Pz con storia di anoressia nervosa di tipo restrittivo con abuso di farmaci diuretici. Al momento presenza di broncopolmonite. Trattamento con antibiotici. Presenza di edemi agli arti. Stamane peso riferito 33,5 kg (sono parecchi edemi). La pz è lucida, orientata nello spazio, nel tempo, nelle persone, accede volentieri al colloquio. Al momento è presente critica verso le sue condizioni di salute, riconosce la sua eccessiva magrezza, esprime critica verso i suoi comportamenti iniziali di intolleranza al trattamento alimentare di cui al momento sembra riconoscere i benefici. Il pensiero appare incentrato sulle sue condizioni di salute, non dispercezioni in atto, umore caratterizzato da velatura depressiva. Prosegue terapia in atto. PR 10 mg 1 cp sera. PR 5 gtt os”. Pertanto risulta che la paziente era orientata ed anzi era critica verso i suoi comportamenti, riconoscendo i benefici della terapia. Né gli edemi agli arti non paiono indicativi di un tentativo di suicidio.
Per quanto attiene alle dichiarazioni di dirigente del reparto, lo stesso in sede Testimone_2 testimoniale ha dichiarato “ricordo che la sig.ra era stata visitata, mi pare che anche la mattina del suicidio fosse stata visitata come anche in altre occasioni precedentemente”. Ha altresì riferito di non ricordarsi nello specifico di un tentativo di suicidio ma che se lo avesse constatato sarebbe rimasto vicino alla paziente. Dall'annotazione della polizia risulta che dopo il suicidio la polizia prendeva contatti con il quale “ci riferiva che la paziente era stata visitata da un Medico Testimone_2
Psichiatra dell'Ospedale in mattinata odierna, in quanto la stessa aveva già mostrato altre volte
20 intenti suicidiari”. Da tali dichiarazioni risulta unicamente che è stata visitata come risulta dalla cartella in atti. Non si può viceversa ritenere che dal riferimento al fatto che aveva manifestato altre volte intenti suicidiari si possa desumere un intento manifestato la mattina stessa. Inoltre l'espressione
è generica e non vale a ritenere che vi siano altre manifestazioni dopo quella del 6 agosto.
A comprovare un tentativo di suicidio la mattina il suicidio non vale il richiamo alla testimonianza
(agente di Polizia intervenuto al momento del suicidio e poi responsabile delle indagini Testimone_3 disposte dalla Procura della Repubblica), che sentito quale teste ha confermato la circostanza che, a seguito del suicidio della lui e gli altri operanti di P.S. avevano preso contatti con il Dirigente Per_3 del reparto il quale aveva riferito che la paziente era stata visitata d'urgenza da un Testimone_2 medico psichiatra dell'ospedale quella stessa mattina del 20.08.2010 in quanto la stessa aveva Per_3 mostrato altri intenti suicidi. Il teste non ha riferito quanto percepito da lui direttamente, ma quanto appreso dal teste sopra indicato, e comunque si è limitato a riportare quanto risulta dalla annotazione di servizio (in cui peraltro non era indicata la visita con urgenza).
Il che vale ad escludere la fondatezza dell'assunto dell'appellante secondo cui il CT non ha valutato adeguatamente la necessità del trasferimento in reparto psichiatrico, non considerando il tentativo di suicidio della mattina del 20 agosto.
Tali considerazioni valgono ad escludere che con una valutazione ex ante fosse elevata la probabilità di suicidio e quindi la necessità di adozione di misure di protezione particolari per evitarlo –non proprie della medicina interna. Né vi sono i presupposti per il TSO, che costituisce una misura di carattere eccezionale di limitazione della libertà personale. Anche il GT in sede di amministrazione di sostegno ha accertato che la paziente era capace di intendere e di volere.
Pertanto sono infondati anche i rilievi relativi alla mancata predisposizione di una adeguata vigilanza/presenza.
Sul punto sono condivisibili i rilievi del giudice di primo grado che ha evidenziato come, in assenza di elementi concreti che potevano portare a ritenere il suicidio, non vi erano ragioni per le quali la doveva essere sorvegliata tanto da non potere andare liberamente al piano superiore, potendo CP_11 quindi andare in bagno e chiudersi dentro e quindi buttarsi dalla finestra. D'altronde le limitazioni alla libertà personale (anche come spostamento interno all'ospedale) presuppongono la sussistenza di un rischio concreto.
Né l'omessa vigilanza può ritenersi per il fatto che tra il momento in cui la paziente si è posta sul davanzale e il lancio del vuoto siano passati alcuni minuti, atteso che la stessa si era chiusa in bagno e che quindi presumibilmente nessun intervento neanche immediato avrebbe impedito l'evento, stante la porta bloccata. Questo considerando che un intervento immediato poteva essere richiesto solo dal momento che la paziente si era posizionata sul davanzale (non potendo la situazione di rischio essere
21 desunta dal solo fatto che si fosse chiusa in bagno, essendo normale tale chiusura) e che tale intervento comunque richiedeva l'apertura della porta.
Per quanto attiene alla mancata adozione di misure di bloccaggio delle finestre, va evidenziato a fronte del rilievo del giudice di primo grado secondo cui non è previsto che nei locali dei bagni dei reparti ospedalieri vi siano grate/barriere ovvero protezioni alla finestra, l'appellante non fornisce concreti elementi per ritenere tale erroneità (né in vero deduce tale specificatamente tale erroneità).
E sul punto va osservato come l'onere della prova ex art. 2043 c.c. grava su parte appellante.
L'appellante censura la sentenza per non avere ritenuto la responsabilità atteso che il CT avrebbe ritenuto la responsabilità civile della struttura ospedaliera, evidenziando che: “è mancata l'adeguata organizzazione/presenza/vigilanza del personale della Prima Divisione Medicina in cui la paziente CO era ricoverata (che peraltro la controparte non ha minimamente documentato, né asserito il contrario); è mancata la presenza di locali di degenza adeguati, muniti dei dispositivi previsti dalle CO norme sulla sicurezza (anche in questo caso, la controparte nulla ha documentato sul punto); è mancata (e non è stata minimamente documentata da controparte) la predisposizione e quindi l'attuazione di specifiche procedure per i casi di emergenza che possono verificarsi nei reparti di degenza”.
Innanzitutto va evidenziato come si tratta di profili di colpa non addotti in primo grado, in cui si faceva riferimento unicamente ai sistemi di bloccaggio delle finestre. Ne consegue che la nuova allegazione in appello si scontra con la previsione di cui all'art. 345 c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura. In tal senso secondo l'insegnamento della S.C. “il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. n. 9211/2022).
A ciò si aggiunga che il consulente non ha ritenuto come sostiene l'appellante la responsabilità della struttura ma ha affermato che “sulla base degli atti avuti a disposizione lo scrivente CT, non ha altri elementi (testimoniali o documentali) per verificare se, stante l'assenza di responsabilità del personale medico e paramedico, la struttura sanitaria , per carenze COroparte_6 organizzative, per carenze di organico legate anche alle ferie estive del personale, per inadempienze, per violazione delle obbligazioni a carattere protettivo nei confronti dei ricoverati, sia venuta meno a quegli obblighi di protezione della salute e di sorveglianza della sicurezza dei pazienti presenti nei reparti di degenza e, in particolare, alla Prima Divisione Medica”. Pertanto il consulente ha ritenuto di non avere elementi per valutare tali profili.
22 Ulteriormente, considerato che viene in rilievo una responsabilità ex art. 2043 c.c., spetta a parte attrice dimostrare la violazione di specifiche disposizioni (oltre che il nesso di causalità e quindi che la condotta corretta avrebbe impedito l'evento); prova che non è stata fornita. Sul punto il giudice ha rilevato come non è risultato provato né che i pazienti fossero in soprannumero né che il personale sanitario e infermieristico fosse insufficiente e abbia trascurato il caso (sul punto condivisibilmente il giudice di primo grado ha dato conto del fatto che “come emerge chiaramente nel diario clinico in cartella- la paziente è stata ininterrottamente monitorata, ovvero è stata sottoposta a consulenze e visite multidisciplinari pressoché giornaliere nonché le è stata somministrata nutrizione parenterale e verificata giornalmente l'assunzione di nutrizione per so, segno evidente come da annotazioni che si seguiva puntualmente l'attuazione del programma di recupero”).
Ulteriori censure attengono alla somministrazione della terapia farmacologica, sia in relazione al fatto che la stessa non fosse seguita sia in relazione alla rilevanza causale della omessa somministrazione di (nonostante fosse prescritto). Per_2
In linea di fatto dalla documentazione in atti risulta che in data 14/7/2010 il dott. le Per_10 prescrisse: - PR (principio farmacologico olanzapina, antipsicotico) 2,5 mg una volta al giorno;
- PR (citalopram, antidepressivo) cinque gocce al giorno;
- SU LU (un ricostituente a base di proteine, carboidrati e vitamine).
In data 27/7/2010 egli aggiungeva in terapia il Risperdal 0,25 depot (risperidone, antipsicotico a lento rilascio) da somministrare per via intramuscolo ogni 14 giorni (quindi in data 27-28 luglio e il 9-10 agosto).
Il 6/8/2010 dopo la prima manifestazione di intenti suicidiari, il dott. aumentò la terapia Per_10 antipsicotica (PR da 2,5 mg a 10 mg al giorno).
La perizia del PM evidenzia come si tratta della prescrizione di due neurolettici atipici (LA e
Risperidone entrambi con azione antipsicotica, ma il primo dotato anche di azione stabilizzante sull'umore e risocializzante sul comportamento), nonché un antidepressivo SSRI (Citalopram), oltre che di un ricostituente.
La CT evidenzia come né nello schema di terapia infermieristica né dalla cartella sanitaria risultano avvenute le somministrazioni di Per_2
L'appellante sostiene che neanche il è stato effettivamente somministrato. C.F._8
Quanto rilevato dall'appellante è infondato. Innanzitutto va evidenziato come la CT ha osservato come “dell'assunzione dello PR, iniziata il 14 luglio, risulta in atti un rifiuto del farmaco solo il successivo giorno 15; dal 16 in poi l'antipsicotico è sempre stato assunto dalla paziente, quotidianamente, alle dosi prescritte”. Pertanto il CT ha dato conto di come vi è stato in una occasione il rifiuto di assumere il farmaco in questione, rilevando tuttavia l'irrilevanza a fronte del
23 fatto che è poi stato costantemente assunto.
Va poi evidenziato come dal diario clinico in atti risulta la somministrazione dello EX (con la sottoscrizione del medico e dell'infermiere – v. scheda unica di terapia ove peraltro è indicato quando c'è il rifiuto). Sul punto la CT ha evidentemente riportato le risultanze del diario clinico per quanto di interesse (riportate poi dall'appellante).
Sotto il profilo della rilevanza causale della mancata somministrazione di rispetto Per_2 all'evento suicidio, evidenziato che questo è un antipsicotico al pari dello EX, proprio in considerazione del fatto che entrambi sono antipsicotici e che era stato somministrato lo EX e che anzi ne era stato aumentato il dosaggio, il CT ha escluso la rilevanza causale di tale mancata somministrazione ai fini dell'evento. Sul punto la CT ha sottolineato come “negli ultimi 14 giorni di vita non aveva attuato gesti autolesionistici/dimostrativi e, grazie all'aumento del dosaggio dello
PR, pur in presenza di un umore depresso/disforico, la sua ideazione era migliorata”. Il fatto che fossero prescritti entrambi i medicinali non vale a ritenere come sostiene l'appellante il nesso di causalità, dovendo essere valutata in concreto la probabile efficacia del farmaco non somministrato.
E nel caso di specie vi era la somministrazione di altro antipsicotico che aveva dato i suoi effetti.
Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado (pur qualificando erroneamente i farmaci come antidepressivi) ha escluso che la somministrazione di tale farmaco avrebbe impedito l'evento
(secondo la regola del più probabile che non).
Per quanto attiene poi alla rilevanza della mancata somministrazione di PR, antidepressivo e non antipsicotico come assume l'appellante, va innanzitutto evidenziato come anche in relazione a tale farmaco l'appellante non tiene conto della scheda unica di terapia in atti, facendo unicamente riferimento alle risultanze del diario clinico riportato dal CT (per quanto evidentemente da questo ritenuto rilevante). Da tale scheda risulta l'assunzione di tale farmaco in modo pressoché costante dal
31 luglio. L'assunto degli appellanti è quindi infondato, e questo anche al di là della non dimostrata rilevanza di tale farmaco in relazione al suicidio.
In definitiva l'appello è infondato.
La complessità della ricostruzione della vicenda, a fronte di un fatto tragico di una persona comunque affidata all'appellata, giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e IA di BI CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 24815/2018 del Tribunale di Roma, così provvede:
24 rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , e CP_1 CP_2
IA di BI in via solidale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 4.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI PA LB LO
25